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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1352/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott. Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1352/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...], frazione Parte_1
Porto Garibaldi, Via Ligabue Palamede c.n. 27 int. 1, codice fiscale C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Dalloco (c.f. ) del Foro di Ferrara e C.F._2 domiciliata in Ferrara, nello studio di quest'ultimo posto in Ferrara, Via Armari 28, in conformità alla procura speciale rilasciata dalla mandante e da considerarsi allegata al ricorso introduttivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 – comma III° c.p.c., con dichiarazione di volere ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] (ora Porto Viro - RO) in data 1° maggio 1969 (codice Controparte_1 fiscale ) residente in [...], C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Oppi (C.F. ) del foro di Ferrara ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Ferrara, C.so Ercole I d'Este n. 1
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Separazione personale giudiziale dei coniugi
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
- le parti, nell'accettare la proposta conciliativa del giudice di cui al verbale di udienza in data 18 dicembre 2025, hanno quindi domandato l'immediata remissione della causa in decisione per la pronuncia della separazione personale dei coniugi a condizioni conformi alla suddetta proposta:
“Rinuncia alla domanda di addebito della separazione al marito e conseguentemente anche a
Per_ quella di risarcimento del danno endo-familiare; affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e collocamento prevalente della stessa con la madre nella ex casa
Per_ coniugale;
data l'età di , le visite col padre sono rimesse alla volontà della ragazza;
la madre continuerà ad impegnarsi nel facilitare il ripristino della relazione della ragazza con il
Per_ padre. Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie , ancora minorenne, e , Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e convivente con la madre,
Per_ versando alla moglie la somma mensile di euro 300,00 per e direttamente a la Per_2 somma di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. AUU al 100% alla madre. Spese compensate”.
- il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 luglio 2025, ritualmente notificato, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal marito , con addebito a suo carico, Controparte_1 esponendo che le parti avevano contratto matrimonio con rito concordatario il 26 settembre 2004 a
GL (già territorio del Comune di Migliaro) in regime di comunione legale dei beni, ma che l'unione coniugale, dalla quale sono nate due figlie, ad oggi ventenne studentessa fuori sede Per_2 presso Unibo, e di quasi diciassette anni, ancora minorenne, era divenuta nel tempo intollerabile a Per_1 causa delle condotte aggressive del marito, culminate nell'episodio di lesioni personali verificatosi in data 3 maggio 2021. La ricorrente concludeva quindi, domandando l'addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo della figlia minorenne ed un contributo paterno al mantenimento della Per_1 prole nella misura di 350,00 euro per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio senza nulla opporre alla separazione ma opponendosi alla Controparte_1 domanda di addebito e domandando l'affido condiviso della figlia minorenne, con diritto del padre di vederla e tenerla con sé con modalità che saranno concordate via via tenendo conto dell'età ormai maggiore della stessa, dei suoi impegni scolastici, ricreativi e quant'altro, nonché di contribuire al mantenimento delle due figlie con la somma mensile di euro 200,00 per ciascuna, da rivalutarsi annualmente con modalità automatica sulla base degl'indici ISTAT da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario. pagina 2 di 4 Intervenuto il P.M., all'udienza del 18 dicembre 2025 le parti sono comparse personalmente confermando la volontà di separarsi;
il giudice delegato tentava la conciliazione formulando proposta ai sensi dell'art. 473 bis.21 ultimo comma c.p.c. che veniva accettata. I procuratori delle parti concludevano quindi per la immediata remissione della causa in decisione per la pronuncia della separazione personale dei coniugi a condizioni conformi alla proposta del giudice.
***
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che i coniugi si sono sposati con rito concordatario a
Migliaro il 26 settembre 2004.
Il regime patrimoniale scelto dai coniugi è la separazione dei beni, in forza di atto in data 18/10/2008 a rogito del Notaio Persona_3
Dal matrimonio sono nate due figlie: , nata a [...] il [...], e Persona_4 Per_5
, nata a [...] il [...].
[...]
L'ultima residenza familiare comune era stata stabilita a Comacchio località Porto Garibaldi in Via
Ligabue Palamede n. 27.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dei rispettivi scritti difensivi, sia dall'insistere nella domanda da parte di entrambi i coniugi i quali, da svariati anni ormai, hanno cessato la convivenza.
Le condizioni della separazione risultano eque ed idonee a garantire alla prole il supporto di entrambe
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data 16 luglio 2025,
[...] Controparte_1 ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] Parte_1 il 9 settembre 1968, e , nato a [...] il 1° maggio 1969, unitisi Controparte_1 in matrimonio a Migliaro (FE) il giorno 26 settembre 2004, matrimonio trascritto nel registro pagina 3 di 4 degli atti di matrimonio del Comune di GL al n. 5 Parte II Serie A Anno 2004, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente riportate.
2. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GL, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
3. Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott. Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1352/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...], frazione Parte_1
Porto Garibaldi, Via Ligabue Palamede c.n. 27 int. 1, codice fiscale C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Dalloco (c.f. ) del Foro di Ferrara e C.F._2 domiciliata in Ferrara, nello studio di quest'ultimo posto in Ferrara, Via Armari 28, in conformità alla procura speciale rilasciata dalla mandante e da considerarsi allegata al ricorso introduttivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 – comma III° c.p.c., con dichiarazione di volere ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] (ora Porto Viro - RO) in data 1° maggio 1969 (codice Controparte_1 fiscale ) residente in [...], C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Oppi (C.F. ) del foro di Ferrara ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Ferrara, C.so Ercole I d'Este n. 1
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Separazione personale giudiziale dei coniugi
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
- le parti, nell'accettare la proposta conciliativa del giudice di cui al verbale di udienza in data 18 dicembre 2025, hanno quindi domandato l'immediata remissione della causa in decisione per la pronuncia della separazione personale dei coniugi a condizioni conformi alla suddetta proposta:
“Rinuncia alla domanda di addebito della separazione al marito e conseguentemente anche a
Per_ quella di risarcimento del danno endo-familiare; affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e collocamento prevalente della stessa con la madre nella ex casa
Per_ coniugale;
data l'età di , le visite col padre sono rimesse alla volontà della ragazza;
la madre continuerà ad impegnarsi nel facilitare il ripristino della relazione della ragazza con il
Per_ padre. Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie , ancora minorenne, e , Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e convivente con la madre,
Per_ versando alla moglie la somma mensile di euro 300,00 per e direttamente a la Per_2 somma di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. AUU al 100% alla madre. Spese compensate”.
- il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 luglio 2025, ritualmente notificato, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal marito , con addebito a suo carico, Controparte_1 esponendo che le parti avevano contratto matrimonio con rito concordatario il 26 settembre 2004 a
GL (già territorio del Comune di Migliaro) in regime di comunione legale dei beni, ma che l'unione coniugale, dalla quale sono nate due figlie, ad oggi ventenne studentessa fuori sede Per_2 presso Unibo, e di quasi diciassette anni, ancora minorenne, era divenuta nel tempo intollerabile a Per_1 causa delle condotte aggressive del marito, culminate nell'episodio di lesioni personali verificatosi in data 3 maggio 2021. La ricorrente concludeva quindi, domandando l'addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo della figlia minorenne ed un contributo paterno al mantenimento della Per_1 prole nella misura di 350,00 euro per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio senza nulla opporre alla separazione ma opponendosi alla Controparte_1 domanda di addebito e domandando l'affido condiviso della figlia minorenne, con diritto del padre di vederla e tenerla con sé con modalità che saranno concordate via via tenendo conto dell'età ormai maggiore della stessa, dei suoi impegni scolastici, ricreativi e quant'altro, nonché di contribuire al mantenimento delle due figlie con la somma mensile di euro 200,00 per ciascuna, da rivalutarsi annualmente con modalità automatica sulla base degl'indici ISTAT da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario. pagina 2 di 4 Intervenuto il P.M., all'udienza del 18 dicembre 2025 le parti sono comparse personalmente confermando la volontà di separarsi;
il giudice delegato tentava la conciliazione formulando proposta ai sensi dell'art. 473 bis.21 ultimo comma c.p.c. che veniva accettata. I procuratori delle parti concludevano quindi per la immediata remissione della causa in decisione per la pronuncia della separazione personale dei coniugi a condizioni conformi alla proposta del giudice.
***
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che i coniugi si sono sposati con rito concordatario a
Migliaro il 26 settembre 2004.
Il regime patrimoniale scelto dai coniugi è la separazione dei beni, in forza di atto in data 18/10/2008 a rogito del Notaio Persona_3
Dal matrimonio sono nate due figlie: , nata a [...] il [...], e Persona_4 Per_5
, nata a [...] il [...].
[...]
L'ultima residenza familiare comune era stata stabilita a Comacchio località Porto Garibaldi in Via
Ligabue Palamede n. 27.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore dei rispettivi scritti difensivi, sia dall'insistere nella domanda da parte di entrambi i coniugi i quali, da svariati anni ormai, hanno cessato la convivenza.
Le condizioni della separazione risultano eque ed idonee a garantire alla prole il supporto di entrambe
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data 16 luglio 2025,
[...] Controparte_1 ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] Parte_1 il 9 settembre 1968, e , nato a [...] il 1° maggio 1969, unitisi Controparte_1 in matrimonio a Migliaro (FE) il giorno 26 settembre 2004, matrimonio trascritto nel registro pagina 3 di 4 degli atti di matrimonio del Comune di GL al n. 5 Parte II Serie A Anno 2004, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente riportate.
2. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GL, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
3. Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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