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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 5693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5693 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3517/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 3517/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIGLIO Parte_1 C.F._1
AN e dell'avv. BERRA MATTIA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MIGLIO AN
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 RESISTENTE CONTUMACE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 21/3/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata la validità del rapporto di lavoro subordinato di natura domestica per 54 ore settimanali livello CS instauratosi tra la sig.ra ed conseguentemente: CP_1 Parte_1
condannare la sig.ra a corrispondere alla sig.ra la somma CP_1 Parte_1 complessiva di euro 9065,90 così suddivisi : tredicesima anno in corso per euro 1026,17 , ferie anno in corso per euro 342,06 ferie non retribuite per euro 684,06, riposi settimanali non goduti per euro 4636,16 indennità di mancato preavviso di giorni 15 per euro 684,11,
TFR per euro 988,16 e retribuzioni non corrisposte per euro 200,00 o la somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi che non venisse riconosciuta alla sig.ra Parte_1 la somma complessiva di euro 9340,02 per i titoli testè elencati, -condannare sulla base della documentazione agli atti e delle testimonianze acquisite la sig.ra a CP_1 corrispondere alla sig.ra la somma equitativa che l'Ill.mo Tribunale riterrà di Parte_1 giustizia e comunque non inferiore ad euro 4500,00”, oltre spese da distrarsi.
2. La ricorrente ha allegato:
• di aver prestato attività lavorativa in qualità di badante di persona non autosufficiente livello
CS , con luogo di lavoro in Monza via della Birona 47/A, presso l'abitazione di
[...]
Per_1
• di essere stata assunta dalla resistente, residente a [...], in data 1/5/23 e che Parte_2 il rapporto è cessato il 30/11/23;
• che l'assistita è deceduta il 26/12/23;
• di aver lavorato per 54 ore settimanali, 7 giorni su 7, già dal 1° marzo 23;
• che non le sono state pagate le seguenti spettanze: 13° anno in corso, le ferie anno in corso , le ferie non retribuite , i riposi settimanali non goduti rappresentati da tutti i week end lavorati e non pagati, le festività lavorate e non pagate , indennità di mancato preavviso, TFR totale e retribuzioni non corrisposte per un totale di euro 9065,90;
• che vani sono risultati i tentativi di una bonaria definizione della controversia.
3. La resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notifica ed è stata dichiarata contumace.
4. Il procedimento, ammesse le prove in merito ai mancati riposi, alla mancata fruizione delle ferie e all'inizio del rapporto, è stato discusso oralmente e deciso con lettura del dispositivo e riserva del termine di giorni 30 per il deposito della motivazione. ***
5. In primo luogo, va detto che risulta documentalmente l'assunzione della ricorrente, a far data dal 1/5/23, a tempo pieno e indeterminato quale COLF, inquadrata al livello CS del CCNL
LA DO (v. buste paga allegate al ricorso).
6. Quanto alle domande per il pagamento delle differenze retributive , è noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cassazione civile n. 15677/2009).
7. Ciò premesso è pacifico che il lavoratore che chieda il pagamento di compensi per lavoro straordinario sia gravato del relativo onere della prova.
8. Quanto alla prova del maggior orario di lavoro svolto rispetto a quello contrattualmente pattuito, costituisce principio pacifico quello secondo cui è “onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass. 9231 del 1 settembre 1995, 4668 del 21 aprile 1993, 11876 del 7 novembre 1991, ed ancora Cass. 1801 del 1991, 517 del 1981)” (Cass. n. 8924/1997).
9. I testi escussi hanno dichiarato quanto segue:
mi chiamo . Indifferente. Conosco la SI . Alla Testimone_1 CP_1 teste viene mostrata la carta di identità della ricorrente, la teste dichiara è la che CP_1 conosco. La SI era mia vicina di casa ed ora è mancata, avevo visto la Per_1 ricorrente che spingeva la carrozzina, pensavo fosse sua sorella, poi mi hanno detto che era la badante. Ci siamo incontrate anche al mercato e ricordo che urlava, ricordo che Per_1 un sabato la ricorrente mi aveva chiesto le chiavi del cancello, che doveva fare le chiavi, ma il sabato non si possono duplicare perché il negozio è chiuso;
una domenica mi ha chiesto
l'olio di oliva, ma ne avevo poco e non ho potuto prestarglielo, l'ho vista anche in cortile in alcune occasioni con o da sola. Non so essere precisa sui periodi. Per_1 Ricordo di averla vista anche in estate, sentivo urlare intorno alle 21, io tornavo Per_1
Part dal lavoro, sono in una casa di riposo.
Mi chiamo n.
3.9.62 a Casablanca e resid. Via Polesine 6 Milano. Testimone_2
Indifferente. Conosco la ricorrente, al teste è mostrata la foto della ricorrente, il teste conferma di conoscerla, io sono responsabile della moschea e ho aiutato la ricorrente a trovare lavoro, non quello di cui è causa che ha trovato tramite un'altra amica, lo avrà trovato nel 2023, mi pare marzo o aprile, la circostanza mi è stata riferita dalla ricorrente.
E' la SI ricorrente che mi ha descritto il suo lavoro in termini di impegno.
10. Come è noto, il lavoratore che reclama la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie o dei permessi retribuiti deve dimostrare di aver regolarmente svolto l'attività lavorativa nei giorni ad essi destinati, posto che l'espletamento di attività lavorativa eccedente rispetto alla normale durata è fatto costitutivo della predetta indennità (cfr. tra le tante Cass. n.
123115/2003, n. 7445/2000 e, nel merito, Corte appello Lecce sez. lav., 27/01/2025, n.56).
11. E' altrettanto noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cassazione civile n.
15677/2009).
12. Le dichiarazioni del teste sono prive di valore probatorio in quanto imprecise e aventi Tes_2
a oggetto circostanze irrilevanti o apprese de relato dalla stessa ricorrente.
13. Anche le dichiarazioni rese dalla teste non sono idonee a Testimone_1 ritenere assolto l'onere della prova quanto alla mancata fruizione di ferie e permessi in quanto non sufficientemente circostanziate e precise.
14. La domanda deve essere accolta limitatamente alle altre somme richieste (tredicesima, TFR, preavviso e retribuzione non corrisposta) in relazione alle quali, da un lato, vi è prova documentale (buste paga in atti) e, dall'altro lato, la convenuta scegliendo di non costituirsi non ha introdotto elementi limitativi o impeditivi della pretesa altrui. 15. La convenuta deve, quindi, essere condannata a corrispondere alla ricorrente la somma - correttamente quantificata sulla base dei conteggi sindacali in atti - di euro 3.403,62 oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
16. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo sulla base dell'importo riconosciuto e distrazione ex articolo 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la parte resistente a corrispondere alla ricorrente € 3.403,62 oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3517/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 3517/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIGLIO Parte_1 C.F._1
AN e dell'avv. BERRA MATTIA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MIGLIO AN
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 RESISTENTE CONTUMACE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 21/3/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata la validità del rapporto di lavoro subordinato di natura domestica per 54 ore settimanali livello CS instauratosi tra la sig.ra ed conseguentemente: CP_1 Parte_1
condannare la sig.ra a corrispondere alla sig.ra la somma CP_1 Parte_1 complessiva di euro 9065,90 così suddivisi : tredicesima anno in corso per euro 1026,17 , ferie anno in corso per euro 342,06 ferie non retribuite per euro 684,06, riposi settimanali non goduti per euro 4636,16 indennità di mancato preavviso di giorni 15 per euro 684,11,
TFR per euro 988,16 e retribuzioni non corrisposte per euro 200,00 o la somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi che non venisse riconosciuta alla sig.ra Parte_1 la somma complessiva di euro 9340,02 per i titoli testè elencati, -condannare sulla base della documentazione agli atti e delle testimonianze acquisite la sig.ra a CP_1 corrispondere alla sig.ra la somma equitativa che l'Ill.mo Tribunale riterrà di Parte_1 giustizia e comunque non inferiore ad euro 4500,00”, oltre spese da distrarsi.
2. La ricorrente ha allegato:
• di aver prestato attività lavorativa in qualità di badante di persona non autosufficiente livello
CS , con luogo di lavoro in Monza via della Birona 47/A, presso l'abitazione di
[...]
Per_1
• di essere stata assunta dalla resistente, residente a [...], in data 1/5/23 e che Parte_2 il rapporto è cessato il 30/11/23;
• che l'assistita è deceduta il 26/12/23;
• di aver lavorato per 54 ore settimanali, 7 giorni su 7, già dal 1° marzo 23;
• che non le sono state pagate le seguenti spettanze: 13° anno in corso, le ferie anno in corso , le ferie non retribuite , i riposi settimanali non goduti rappresentati da tutti i week end lavorati e non pagati, le festività lavorate e non pagate , indennità di mancato preavviso, TFR totale e retribuzioni non corrisposte per un totale di euro 9065,90;
• che vani sono risultati i tentativi di una bonaria definizione della controversia.
3. La resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notifica ed è stata dichiarata contumace.
4. Il procedimento, ammesse le prove in merito ai mancati riposi, alla mancata fruizione delle ferie e all'inizio del rapporto, è stato discusso oralmente e deciso con lettura del dispositivo e riserva del termine di giorni 30 per il deposito della motivazione. ***
5. In primo luogo, va detto che risulta documentalmente l'assunzione della ricorrente, a far data dal 1/5/23, a tempo pieno e indeterminato quale COLF, inquadrata al livello CS del CCNL
LA DO (v. buste paga allegate al ricorso).
6. Quanto alle domande per il pagamento delle differenze retributive , è noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cassazione civile n. 15677/2009).
7. Ciò premesso è pacifico che il lavoratore che chieda il pagamento di compensi per lavoro straordinario sia gravato del relativo onere della prova.
8. Quanto alla prova del maggior orario di lavoro svolto rispetto a quello contrattualmente pattuito, costituisce principio pacifico quello secondo cui è “onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass. 9231 del 1 settembre 1995, 4668 del 21 aprile 1993, 11876 del 7 novembre 1991, ed ancora Cass. 1801 del 1991, 517 del 1981)” (Cass. n. 8924/1997).
9. I testi escussi hanno dichiarato quanto segue:
mi chiamo . Indifferente. Conosco la SI . Alla Testimone_1 CP_1 teste viene mostrata la carta di identità della ricorrente, la teste dichiara è la che CP_1 conosco. La SI era mia vicina di casa ed ora è mancata, avevo visto la Per_1 ricorrente che spingeva la carrozzina, pensavo fosse sua sorella, poi mi hanno detto che era la badante. Ci siamo incontrate anche al mercato e ricordo che urlava, ricordo che Per_1 un sabato la ricorrente mi aveva chiesto le chiavi del cancello, che doveva fare le chiavi, ma il sabato non si possono duplicare perché il negozio è chiuso;
una domenica mi ha chiesto
l'olio di oliva, ma ne avevo poco e non ho potuto prestarglielo, l'ho vista anche in cortile in alcune occasioni con o da sola. Non so essere precisa sui periodi. Per_1 Ricordo di averla vista anche in estate, sentivo urlare intorno alle 21, io tornavo Per_1
Part dal lavoro, sono in una casa di riposo.
Mi chiamo n.
3.9.62 a Casablanca e resid. Via Polesine 6 Milano. Testimone_2
Indifferente. Conosco la ricorrente, al teste è mostrata la foto della ricorrente, il teste conferma di conoscerla, io sono responsabile della moschea e ho aiutato la ricorrente a trovare lavoro, non quello di cui è causa che ha trovato tramite un'altra amica, lo avrà trovato nel 2023, mi pare marzo o aprile, la circostanza mi è stata riferita dalla ricorrente.
E' la SI ricorrente che mi ha descritto il suo lavoro in termini di impegno.
10. Come è noto, il lavoratore che reclama la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie o dei permessi retribuiti deve dimostrare di aver regolarmente svolto l'attività lavorativa nei giorni ad essi destinati, posto che l'espletamento di attività lavorativa eccedente rispetto alla normale durata è fatto costitutivo della predetta indennità (cfr. tra le tante Cass. n.
123115/2003, n. 7445/2000 e, nel merito, Corte appello Lecce sez. lav., 27/01/2025, n.56).
11. E' altrettanto noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cassazione civile n.
15677/2009).
12. Le dichiarazioni del teste sono prive di valore probatorio in quanto imprecise e aventi Tes_2
a oggetto circostanze irrilevanti o apprese de relato dalla stessa ricorrente.
13. Anche le dichiarazioni rese dalla teste non sono idonee a Testimone_1 ritenere assolto l'onere della prova quanto alla mancata fruizione di ferie e permessi in quanto non sufficientemente circostanziate e precise.
14. La domanda deve essere accolta limitatamente alle altre somme richieste (tredicesima, TFR, preavviso e retribuzione non corrisposta) in relazione alle quali, da un lato, vi è prova documentale (buste paga in atti) e, dall'altro lato, la convenuta scegliendo di non costituirsi non ha introdotto elementi limitativi o impeditivi della pretesa altrui. 15. La convenuta deve, quindi, essere condannata a corrispondere alla ricorrente la somma - correttamente quantificata sulla base dei conteggi sindacali in atti - di euro 3.403,62 oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
16. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo sulla base dell'importo riconosciuto e distrazione ex articolo 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la parte resistente a corrispondere alla ricorrente € 3.403,62 oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli