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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4053/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4053/2023 promossa da:
(P.IVA: ), con sede legale in ST UM Controparte_1 P.IVA_1 (PG), Via dell'Artigianat in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_2
, nato a [...] in data [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bacchi (CF: del Foro di Perugia ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Baglioni n. 36
ATTORE/I contro
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, Controparte_3
c.f. , in persona del Responsabile della U.O. Contenzioso Regionale Umbria Dott.ssa P.IVA_2
giusta procura speciale Notaio di Roma rilasciata il Controparte_4 Persona_1 22.06.2023, Rep. 180134, Racc. 12348, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Panfili (C.F.
), elett.te dom.ta presso il proprio Studio sito a Terni cap. 05100 in Via C.F._3
Giuseppe Armellini n. 1,CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, ferma la già pronunciata sospensione dell'esecuzione disposta dal GE, NEL MERITO in via principale, dichiarare l'inammissibilità/nullità degli atti e dell'esecuzione per impignorabilità dei beni;
ancora in via principale, pronunciare l'improseguibilità dell'esecuzione e, comunque, sospendere l'esecuzione stessa, con il divieto a controparte di compiere altri atti di esecuzione e/o cautelari;
in via subordinata, salvo il gravame, pronunciare la nullità e/o l'invalidità e, comunque l'inefficacia degli atti di esecuzione, ivi compreso l'atto di pignoramento;
pagina 1 di 3 ancora in ogni caso, con la condanna della controparte al risarcimento dei danni, come verranno provati in corso di causa, ovvero anche in via equitativa, oltre che al pagamento delle spese e compensi di lite.
Per : Controparte_3
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
Nel merito, rigettare l'opposizione avversaria nei limiti del thema decidendum delineato dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia N. 529/2023, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CNA come per legge di tutti i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In riferimento all'eccepita, relativa, impignorabilità dei beni in quanto beni strumentali indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere, la pignorabilità nei limiti di un quinto è esclusa, ex art 515 c.p.c. III° c., per i debitori costituiti in forma societaria, qual'è l'odierna società opponente: tale previsione, è stata codificata mediante la L. 24.02.2006 n 52, che ha aggiunto il comma
III al predetto art. 515 c.p.c. Per quanto invece attiene all'eccepita nullità del pignoramento per l'errata indicazione del credito, si rileva come in realtà, la cifra esatta delle somme iscritte a ruolo è correttamente indicata nella prima pagina dell'atto esecutivo, dove il debito di € 39.018,35 viene espressamente indicato e vengono in maniera specifica individuate le voci che lo compongono: peraltro nella stessa prima pagina è chiaramente scritto: “che RIMAT AS di IM TO RI… è debitore per un ammontare totale pari ad € 39.018,35” per cui l'errata indicazione, a pag 2, della somma di € 259.264,69 non è altro che un evidente errore materiale di trascrizione – peraltro emendato con comunicazione effettuata a mezzo pec sia al terzo che al debitore in data 21.11.2027, con la quale l' comunicava l'errore materiale in cui era incorsa, senza che ciò inficiasse la Controparte_3
validità del pignoramento, non essendo provato che il valore dei beni pignorati fosse ben oltre all'importo delle spese e del credito, e che il pignoramento non fosse avvenuto in riferimento al credito effettivo. Quanto all'eccepita nullità del pignoramento, per essere stati pignorati beni inesistenti (11 cucitrici anziché 1) è evidente che nel caso di specie, il messo notificatore, abbia semplicemente acquisito al verbale di pignoramento l'elenco allegato A) al contratto di affitto di ramo d'azienda, senza sincerarsi dell'effettiva esistenza di tutti i beni in esso elencati, senza che ciò, tuttavia, possa decretare la nullità del pignoramento, in quanto lo stesso aveva ad oggetto tutti i beni di proprietà del debitore in possesso del terzo in virtù di contratto d'affitto di ramo d'azienda e l'allegato A) era parte del contratto, per cui era onere del debitore e/o del terzo, eventualmente, dare spiegazione sulla mancata corrispondenza con quanto dichiarato nell'elenco. Quanto infine alla eccepita impignorabilità
pagina 2 di 3 dei beni, per essere oggetto di contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato prima del pignoramento,
l'eccezione è infondata in quanto i beni – nonostante il contratto di affitto di ramo d'azienda – rimangono nella proprietà del locatore e sono quindi pignorabili. Quanto infine alla possibilità del creditore di esperire più azioni esecutive, la stessa è espressamente prevista dall'art 483 c.p.c., in base al principio per cui il creditore ha il diritto di recuperare nel più breve tempo possibile il suo credito scegliendo liberamente i beni da assoggettare ad esecuzione, senza limiti al contemporaneo esercizio dell'azione esecutiva su tutto il patrimonio del debitore, e comunque senza abusare del potere di cumulare diversi mezzi di espropriazione, circostanza, quest'ultima non riscontrabile nel caso di specie
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione avversaria nei limiti del thema decidendum delineato dalla sentenza della Corte di
Appello di Perugia N. 529/2023;
condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 Controparte_1
che liquida in € 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori Controparte_3
di legge, spese generali 15%: spese liquidate in favore dell'Avv Enrico Panfili, dichiaratosi antistatario
Perugia, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4053/2023 promossa da:
(P.IVA: ), con sede legale in ST UM Controparte_1 P.IVA_1 (PG), Via dell'Artigianat in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_2
, nato a [...] in data [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bacchi (CF: del Foro di Perugia ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Baglioni n. 36
ATTORE/I contro
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, Controparte_3
c.f. , in persona del Responsabile della U.O. Contenzioso Regionale Umbria Dott.ssa P.IVA_2
giusta procura speciale Notaio di Roma rilasciata il Controparte_4 Persona_1 22.06.2023, Rep. 180134, Racc. 12348, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Panfili (C.F.
), elett.te dom.ta presso il proprio Studio sito a Terni cap. 05100 in Via C.F._3
Giuseppe Armellini n. 1,CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, ferma la già pronunciata sospensione dell'esecuzione disposta dal GE, NEL MERITO in via principale, dichiarare l'inammissibilità/nullità degli atti e dell'esecuzione per impignorabilità dei beni;
ancora in via principale, pronunciare l'improseguibilità dell'esecuzione e, comunque, sospendere l'esecuzione stessa, con il divieto a controparte di compiere altri atti di esecuzione e/o cautelari;
in via subordinata, salvo il gravame, pronunciare la nullità e/o l'invalidità e, comunque l'inefficacia degli atti di esecuzione, ivi compreso l'atto di pignoramento;
pagina 1 di 3 ancora in ogni caso, con la condanna della controparte al risarcimento dei danni, come verranno provati in corso di causa, ovvero anche in via equitativa, oltre che al pagamento delle spese e compensi di lite.
Per : Controparte_3
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
Nel merito, rigettare l'opposizione avversaria nei limiti del thema decidendum delineato dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia N. 529/2023, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CNA come per legge di tutti i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In riferimento all'eccepita, relativa, impignorabilità dei beni in quanto beni strumentali indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere, la pignorabilità nei limiti di un quinto è esclusa, ex art 515 c.p.c. III° c., per i debitori costituiti in forma societaria, qual'è l'odierna società opponente: tale previsione, è stata codificata mediante la L. 24.02.2006 n 52, che ha aggiunto il comma
III al predetto art. 515 c.p.c. Per quanto invece attiene all'eccepita nullità del pignoramento per l'errata indicazione del credito, si rileva come in realtà, la cifra esatta delle somme iscritte a ruolo è correttamente indicata nella prima pagina dell'atto esecutivo, dove il debito di € 39.018,35 viene espressamente indicato e vengono in maniera specifica individuate le voci che lo compongono: peraltro nella stessa prima pagina è chiaramente scritto: “che RIMAT AS di IM TO RI… è debitore per un ammontare totale pari ad € 39.018,35” per cui l'errata indicazione, a pag 2, della somma di € 259.264,69 non è altro che un evidente errore materiale di trascrizione – peraltro emendato con comunicazione effettuata a mezzo pec sia al terzo che al debitore in data 21.11.2027, con la quale l' comunicava l'errore materiale in cui era incorsa, senza che ciò inficiasse la Controparte_3
validità del pignoramento, non essendo provato che il valore dei beni pignorati fosse ben oltre all'importo delle spese e del credito, e che il pignoramento non fosse avvenuto in riferimento al credito effettivo. Quanto all'eccepita nullità del pignoramento, per essere stati pignorati beni inesistenti (11 cucitrici anziché 1) è evidente che nel caso di specie, il messo notificatore, abbia semplicemente acquisito al verbale di pignoramento l'elenco allegato A) al contratto di affitto di ramo d'azienda, senza sincerarsi dell'effettiva esistenza di tutti i beni in esso elencati, senza che ciò, tuttavia, possa decretare la nullità del pignoramento, in quanto lo stesso aveva ad oggetto tutti i beni di proprietà del debitore in possesso del terzo in virtù di contratto d'affitto di ramo d'azienda e l'allegato A) era parte del contratto, per cui era onere del debitore e/o del terzo, eventualmente, dare spiegazione sulla mancata corrispondenza con quanto dichiarato nell'elenco. Quanto infine alla eccepita impignorabilità
pagina 2 di 3 dei beni, per essere oggetto di contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato prima del pignoramento,
l'eccezione è infondata in quanto i beni – nonostante il contratto di affitto di ramo d'azienda – rimangono nella proprietà del locatore e sono quindi pignorabili. Quanto infine alla possibilità del creditore di esperire più azioni esecutive, la stessa è espressamente prevista dall'art 483 c.p.c., in base al principio per cui il creditore ha il diritto di recuperare nel più breve tempo possibile il suo credito scegliendo liberamente i beni da assoggettare ad esecuzione, senza limiti al contemporaneo esercizio dell'azione esecutiva su tutto il patrimonio del debitore, e comunque senza abusare del potere di cumulare diversi mezzi di espropriazione, circostanza, quest'ultima non riscontrabile nel caso di specie
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione avversaria nei limiti del thema decidendum delineato dalla sentenza della Corte di
Appello di Perugia N. 529/2023;
condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 Controparte_1
che liquida in € 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori Controparte_3
di legge, spese generali 15%: spese liquidate in favore dell'Avv Enrico Panfili, dichiaratosi antistatario
Perugia, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 3 di 3