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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/05/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 717 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
ZUNINO CRISTIANO, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 6.09.1995 in Sommatino (CL), trascritto nel Registro degli Atti Parte_2
di matrimonio del Comune di Sommatino al numero 28, parte II, serie A, uff. 1, anno 1995, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sommatino, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento, quanto a
residenza, presso la madre, in Sorbolo Mezzani, Strada di Chiozzola Enzano 94/1;
2. nulla sull'affidamento di oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Persona_1
3. libertà del padre di poter incontrare e tenere con sé la figlia minore quando lo desidera,
compatibilmente con gli impegni scolastici e personali della bambina, e previo accordo con la madre.
4. Il padre avrà altresì il diritto di trascorrere metà del periodo delle ferie estive, natalizie e pasquali
con la figlia, sempre previo accordo con la madre, ed in armonia con i desideri ed il superiore
interesse della minore. 5. conferma delle condizioni di contributo al mantenimento di euro 200,00 da parte del padre verso
la figlia, entro il giorno 20 di ogni mese sul c/c [...], oltre al 50% delle
spese straordinarie.
6. L'assegno unico di famiglia sarà percepito integralmente dalla madre.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo