CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 614/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Manutenzione Stradale Canino - CF Resistente 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. PROT 4 CONTR CONSORTIL 2023
- RICH PAGAMENTO CONTR CONSORTIL 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 449/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : ACCOGLIMENTO DEL RICORSO ED ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO
Resistente: RESPINGERE IL RICORSO CON NN ALLE SPESE DEL GIUDIZIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico ricorso iscritto a ruolo in data 18/9/2021Ricorrente_1,in proprio,impugnava gli atti con i quali il. Consorzio manutenzione stradale San AL (Canino) sollecita e richiede il pagamento dei contributi consortili per gli anni 2023 e 2024,chiedendone l'annullamento in quanto ritiene che la strada vicinale San
AL abbia natura pubblica;
fa riferimnento anche ad una precedente pronuncia della CGT di VT che con sentenza n.294/2023 aveva accolto il ricorso evidenziando "la carenza di motivazione degli atti impugnati". Si costituiva il Consorzio resistente che preliminarmente eccepisca la carenza della giuriasdizione tributaria sull'accertamento della proprietà della strada consortile;
l'inammissibilità del ricorso in quanto gli atti in esame non rientrano tra quelli impugnabili dinanazi alle CGT;
nel merito conferma la legittimità della pretesa. La sospensiva veniva rigettata per mancanza dei requisiti di legge e all'udienza del 27/10/2025 la
Corte in composizione monocratica decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A prescindere dai rilievi sulla giurisdizione e sulla impugnabilità degli atti in esame,il ricorso va respinto nel merito dei motivi ovvero sulla debenza del contributo consortile. Ed invero la strada San AL contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente è una "strada vicinale ad uso pubblico" con delibera comunale del 21/12/1987 successivamente confermata dal Comune di Canino, per cui qualsiasi contestazione sulla legittimità delle quote richieste ai consorziati deve essere semmai preceduta dall'accertamento sulla effettiva proprietà della strada stessa che non può essere devoluto a questo giudice.
Pertanto: rilevato che la Strada San AL non ha natura pubblica ma classificata come "strada vicinale
AD USO pubblico";che la strada rientra nel comparto di cui fanno parte i terreni della ricorrente;
che la partecipazione al consorzio risulta obbligatoria in base agli artt.
4.9.12 delle Statuto;
che le delibere del
Comune non sono state mai contestate dinanzi all'organo di giustizia competente: rilevato infine che nel ricorso non si ravvisano ulteriori eccezioni se non il riferimento alla decisione di questa Corte n.294/2023 che tuttavia non entra nel merito ma si limita ad annullare l'atto solo per "vizi formali": Ciò premesso si conferma la richiesta ed il sollecito di pagamento del contributo consortile per gli anni 2023 e 2024. Le spese del giudizio restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 614/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Manutenzione Stradale Canino - CF Resistente 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. PROT 4 CONTR CONSORTIL 2023
- RICH PAGAMENTO CONTR CONSORTIL 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 449/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : ACCOGLIMENTO DEL RICORSO ED ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO
Resistente: RESPINGERE IL RICORSO CON NN ALLE SPESE DEL GIUDIZIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico ricorso iscritto a ruolo in data 18/9/2021Ricorrente_1,in proprio,impugnava gli atti con i quali il. Consorzio manutenzione stradale San AL (Canino) sollecita e richiede il pagamento dei contributi consortili per gli anni 2023 e 2024,chiedendone l'annullamento in quanto ritiene che la strada vicinale San
AL abbia natura pubblica;
fa riferimnento anche ad una precedente pronuncia della CGT di VT che con sentenza n.294/2023 aveva accolto il ricorso evidenziando "la carenza di motivazione degli atti impugnati". Si costituiva il Consorzio resistente che preliminarmente eccepisca la carenza della giuriasdizione tributaria sull'accertamento della proprietà della strada consortile;
l'inammissibilità del ricorso in quanto gli atti in esame non rientrano tra quelli impugnabili dinanazi alle CGT;
nel merito conferma la legittimità della pretesa. La sospensiva veniva rigettata per mancanza dei requisiti di legge e all'udienza del 27/10/2025 la
Corte in composizione monocratica decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A prescindere dai rilievi sulla giurisdizione e sulla impugnabilità degli atti in esame,il ricorso va respinto nel merito dei motivi ovvero sulla debenza del contributo consortile. Ed invero la strada San AL contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente è una "strada vicinale ad uso pubblico" con delibera comunale del 21/12/1987 successivamente confermata dal Comune di Canino, per cui qualsiasi contestazione sulla legittimità delle quote richieste ai consorziati deve essere semmai preceduta dall'accertamento sulla effettiva proprietà della strada stessa che non può essere devoluto a questo giudice.
Pertanto: rilevato che la Strada San AL non ha natura pubblica ma classificata come "strada vicinale
AD USO pubblico";che la strada rientra nel comparto di cui fanno parte i terreni della ricorrente;
che la partecipazione al consorzio risulta obbligatoria in base agli artt.
4.9.12 delle Statuto;
che le delibere del
Comune non sono state mai contestate dinanzi all'organo di giustizia competente: rilevato infine che nel ricorso non si ravvisano ulteriori eccezioni se non il riferimento alla decisione di questa Corte n.294/2023 che tuttavia non entra nel merito ma si limita ad annullare l'atto solo per "vizi formali": Ciò premesso si conferma la richiesta ed il sollecito di pagamento del contributo consortile per gli anni 2023 e 2024. Le spese del giudizio restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.