Sentenza 16 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 5 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/12/2025, n. 9538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9538 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09538/2025REG.PROV.COLL.
N. 06696/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6696 del 2023, proposto dalla società “P IU & FA NT s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Lacerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Vietri di NZ, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
quale successore a titolo particolare:
il signor IO FA, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Lacerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 112 del 16 febbraio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vietri di NZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il consigliere IC TI e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato, l’appello proposto dalla società “P IU & FA NT s.n.c., avverso la sentenza del T.a.r. per la Basilicata n. 112/2023, che ha respinto il ricorso proposto da quest’ultima.
2. Il giudizio ha ad oggetto la legittimità di alcuni provvedimenti con cui il Comune di Vietri di NZ ha preteso l’adempimento degli obblighi che si descriveranno nel prosieguo della motivazione, scaturenti dalla convenzione urbanistica stipulata in data 12 dicembre 1985 (e trascritta in data 3 gennaio 1986).
3. Per la migliore comprensione della controversia, si premette che, con la convenzione accessiva al piano di lottizzazione del “comparto 1” località “Peschiera” del territorio comunale, i lottizzatori hanno assunto i seguenti obblighi:
i. realizzare, a loro spese, le opere di urbanizzazione primaria (precisamente: rete stradale e spazi di sosta e parcheggi; reti di distribuzione idrica, rete fognaria e rete di distribuzione di energia elettrica; impianto di illuminazione delle strade e degli spazi pubblici; e sistemazione degli spazi destinati a verde pubblico),
ii. di cedere tali opere gratuitamente al Comune “ entro il 31 dicembre 1989 ”,
iii. di inserire nei contratti di vendita dei lotti tutte le clausole della convenzione (cfr. artt. 2, 3, 4 e 7).
iv. la possibilità del Comune di dichiarare la decadenza nel caso di “grave e ripetuta inadempienza” degli obblighi della convenzione.
3.1. Dopo aver inviato precedenti solleciti, con la nota prot. n. 1697 del 24 febbraio 2021, il Comune ha diffidato la NZ IU & FA IO S.n.c. “ alla definizione e chiusura della procedura di lottizzazione convenzionata, mediante comunicazione dell’avvenuto assolvimento di ogni impegno ed obbligo assunto ”, rappresentando che era volontà del Comune di “ procedere all’acquisizione delle aree ed opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 3 della convenzione di lottizzazione ” in ragione dello “ stato di degrado, di incuria e di abbandono in cui versano le aree oggetto di lottizzazione ” e con l’avvertenza che, “ in mancanza di riscontro alla presente, entro il termine di giorni 15 dalla sua ricezione, il Comune di Vietri di NZ, si riserva di adottare ogni provvedimento necessario ”.
3.2. Con la deliberazione n. 88 del 25 agosto 2021, il Comune ha dato incarico al Responsabile dell’Area Tecnica “ di porre in essere le procedure, affinché si possa pervenire alla dichiarazione di decadenza della convenzione ed all’acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti, impianti ed aree di cui all’art. 3 della medesima, senza alcun obbligo dell’Ente a compensi o rimborsi di alcun genere, salva la facoltà di agire per il risarcimento dei danni subiti ”.
3.3. Con la deliberazione n. 6 del 25 marzo 2022 (pubblicata nell’albo pretorio dal 14 al 29 maggio 2022) il Consiglio Comunale, in applicazione dell’art. 8 della convenzione urbanistica del 12 dicembre 1985, ha deliberato di dichiarare la decadenza della convenzione di lottizzazione, di acquisire di diritto e a titolo gratuito la piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti, impianti ed aree di cui all’art. 3 della convenzione, “ in particolare le opere di urbanizzazione primaria, oggi identificate al foglio n. 24 con le particelle n. 2205 – 2216 – 2210 verde privato e n. 1243 Via Pietre Saracene, Via San Gerardo e Via Lucania, consistenti in: rete stradale e spazi di sosta e parcheggi; rete di distribuzione idrica; rete fognante; rete energia elettrica; impianto di illuminazione degli spazi pubblici o strade; spazi destinati a verde pubblico ”, e di “ classificare come patrimonio demaniale comunale i beni sopra indicati ”.
3.4. Inoltre, con il provvedimento prot. n. 5074 dell’8 giugno 2022, il Comune di Vietri di NZ ha dichiarato “ priva di ogni effetto ” la S.c.i.a. per l’installazione di un cancello sul terreno foglio n. 24, particella n. 2205, in quanto tale terreno con il piano di lottizzazione convenzionata è stato destinato allo standard urbanistico di “verde privato di comparto”.
4. Con il ricorso introduttivo, notificato il 13 luglio 2022 e depositato l’1 agosto 2022, la società NZ IU & FA IO s.n.c. ha impugnato la nota del responsabile dell’area tecnica prot. n. 1697 del 24 febbraio 2021, la deliberazione di giunta municipale n. 88 del 25 agosto 2021, la deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 25 marzo 2022 ed il provvedimento del responsabile dell’area tecnica prot. n. 5074 dell’8 giugno 2022.
4.1. Successivamente alla notificazione del ricorso, con la deliberazione del consiglio comunale n. 11 dell’8 giugno 2022, il Comune ha rettificato la deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 25 marzo 2022, sostituendo l’acquisizione dei terreni foglio n. 24, particelle nn. 2205, 2210 e 2216, destinati a “verde privato”, con il terreno foglio n. 24, particella n. 2206, destinato a “verde pubblico”.
Infine, con la determinazione n. 440 del 22 agosto 2022, il responsabile dell’area tecnica ha disposto l’acquisizione di diritto ed a titolo gratuito della proprietà dei citati terreni foglio n. 24, particelle nn. 1243 e 2206, rilevando che:
“- risultano gravi inadempienze in merito alle clausole e prescrizioni previste dalla convenzione di lottizzazione ;
- che lo stato di degrado, di incuria e di abbandono in cui versano le aree oggetto di lottizzazione sono causa di gravi e continui disagi per i cittadini residenti, i quali hanno più volte sollecitato un intervento del Comune ;
- che risulta pertanto opportuno procedere alla dichiarazione di decadenza della convenzione, ai sensi dell’art. 8, e alla acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti, impianti ed aree di cui all’ art. 3 della medesima, senza alcun obbligo dell’Ente a compensi o rimborsi di alcun genere, salva la facoltà di agire per il risarcimento dei danni subiti ;
- che in particolare ai sensi dello stesso art. 3 vengono individuate le opere di urbanizzazione primaria, site alla Località Peschiera, identificate al Foglio n. 24 particelle n. 897 e 669 a/b/c:
• rete stradale e spazi di sosta e parcheggi;
• rete di distribuzione idrica;
• rete fognante;
• rete energia elettrica;
• impianto di illuminazione degli spazi pubblici o strade;
• spazi destinati a verde pubblico ;
- che le stesse opere di urbanizzazione ad oggi risultano individuate al Foglio n. 24 con le particelle n. 2206 verde pubblico e n. 1243 Via Pietre Saracene, Via San Gerardo e Via Lucania ;
- che l’acquisizione delle predette aree consentirà di superare le situazioni di incertezza circa la competenza gestionale e di vigilanza sulle medesime, consentendo alla Amministrazione Comunale di effettuare una corretta programmazione degli interventi manutentivi e migliorativi della viabilità stradale e delle opere di urbanizzazione primaria ”.
4.2. Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 20 settembre 2022, la società ricorrente ha impugnato quest’ultimi atti.
4.3. Si è costituito in giudizio il Comune di Vietri di NZ, resistendo al ricorso, ed eccependo in rito l’irricevibilità dell’impugnazione della nota del responsabile dell’area tecnica prot. n. 1697 del 24 febbraio 2021 e della deliberazione di giunta municipale n. 88 del 25 agosto 2021.
5. Con la sentenza n. 112/2023, il T.a.r. ha accantonato l’esame dell’eccezione pregiudiziale del Comune, ha respinto i motivi di ricorso formulati dalla ricorrente e ha condannato la società al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in duemila euro oltre accessori.
6. Con il ricorso notificato il 13 luglio 2022 e depositato il 1° agosto 2022, la società appellante impugna la sentenza di primo grado, formulando cinque motivi di appello.
6.1. Si è costituito il Comune, resistendo all’appello con difese di rito e di merito.
6.2. Il 20 marzo 2025, si è costituito in giudizio il signor IO FA rappresentando di aver acquistato, unitamente alla Sig.ra Ivanyshshuk Ganna, in data 24 novembre 2022 dalla NZ IU e FA IO S.N.C. gli immobili per cui è causa, rappresentando di aver interesse alla prosecuzione del giudizio e domandando l’accoglimento dell’appello.
6.3. Il 27 marzo 2025, il Comune ha depositato una memoria difensiva, seguita, il 29 marzo 2025, dal deposito della memoria della società e della memoria signor IO FA.
6.4. Il 7 aprile 2025, il Comune ha depositato una memoria di replica.
6.5. All’udienza del 29 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6.6. All’esito dell’udienza, con l’ordinanza n. 3766 del 5 maggio 2025, parte appellante è stata onerata di depositare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza copia dell’appello nativo digitale.
6.7. Il 26 maggio 2025, la società ha depositato copia dell’appello “ integralmente redatto in formato nativo digitale (PDF/A), firmato digitalmente ”.
7. All’udienza del 18 settembre 2025, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
8. In limine litis , in applicazione del criterio della ragione più liquida, il Collegio ritiene che non sia necessario procedere alla disamina delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità dell’appello, formulate dal Comune appellato, bensì che si possano esaminare direttamente i motivi di impugnazione, essendone palese la loro infondatezza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3.).
9. Può procedersi all’esame congiunto dei primi tre motivi di appello in quanto basati su argomentazioni logicamente e giuridicamente analoghe. Con questi motivi, infatti, con argomentazioni e sfumature differenti, la società appellante deduce che la sentenza di primo grado sarebbe errata per aver ritenuto imprescrittibile il “diritto” del Comune di pretendere l’adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione urbanistica accessiva al piano di lottizzazione e, in particolare, dell’obbligo di trasferimento delle aree su cui sono state realizzate le opere di urbanizzazioni primarie elencate nei provvedimenti impugnati.
Richiamando la legge urbanistica e i precedenti del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nonché le deduzioni di carattere giuridico, la società sostiene, invece, l’inefficacia della convenzione per sopravvenuta scadenza del termine pattuito e comunque la prescrizione del “diritto” comunale a pretendere il trasferimento delle aree e, dunque, conseguentemente, l’illegittimità degli atti e del provvedimento che ha pronunciato la decadenza convenzionale e ha disposto il loro trasferimento.
9.1. I primi tre motivi di appello sono infondati.
9.2. Prima di procedere alla loro disamina, va puntualizzato, in fatto, che:
i. non è contestato tra le parti che le opere di urbanizzazione siano state realizzate, mentre si controverte esclusivamente del loro mancato trasferimento a titolo di proprietà e del mancato trasferimento delle aree su cui esse sorgono, considerato che la società appellante ha espressamente affermato che le opere di urbanizzazione e le aree che le ospitano sono già nella disponibilità del Comune di Vietri di NZ;
ii. nell’ambito della convenzione sottoscritta tra le parti è previsto:
- all’art. 4 che: “ I firmatari la lottizzazione cederanno al Comune entro il 31 dicembre 1989, le aree relative a tutte le opere di urbanizzazione primaria e tutte le costruzioni, gli impianti ed i manufatti elencati nel precedente articolo, mentre le rimanenti aree ad uso privato potranno essere utilizzate per parchi e giardini condominiali o per successivi utilizzi edificatori . […]”;
- all’art. 5 che: “ La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle opere è a carico dei firmatari la convenzione fino alla data della loro consegna al Comune .
La manutenzione è soggetta al controllo da parte del Comune, che potrà disporne l’esecuzione in danno, in caso di manutenzione non eseguita ”;
all’art. 8 che: “ In caso di grave e ripetuta inadempienza e salvi gli eventuali diritti dei terzi, il Comune, in alternativa con la facoltà di eseguire le opere in danno, potrà dichiarare decaduta la presente convenzione.
La dichiarata decadenza comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti ai lottizzanti dalla presente convenzione e determinerà l’acquisizione di diritto da parte del Comune, della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti, impianti ed aree innanzi elencate, senza alcun obbligo del Comune a compensi o rimborsi di alcun genere, salvo il risarcimento dei danni, eventualmente subiti dal Comune ”.
9.3. In diritto, va evidenziato che, ai sensi dell’art. 28, comma 5, legge n. 1150/1942, l’approvazione del piano di lottizzazione, “ è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione ”.
La convenzione menzionata dalla norma e a cui la legge impone un determinato contenuto, ulteriore a quello che le parti ritenessero di dover tratteggiare, denominata, comunemente, “convenzione di lottizzazione”, costituisce un accordo disciplinato dall’art. 11 legge n. 241/1990, a cui si applicano “ i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili ” (Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2022 n. 11734, sez. II, 02 febbraio 2022, n.720; Cass. civile, sez. un., 11 maggio 2021, n. 12428).
Trattandosi di un accordo stipulato ai sensi dell’art. 11 legge n. 241/1990, incentrato sull’esercizio consensuale e non unilaterale del potere di “governo del territorio” attribuito all’amministrazione, risulta connaturata a questo peculiare strumento l’idoneità ad essere titolo di distinte e variegate situazioni giuridiche soggettive, talune qualificabili come diritto soggettivo e obbligo, ed altre inquadrabili, invece, nell’ambito delle categorie del potere e dell’interesse legittimo (Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2022 n. 11734; Corte Cost., 15 luglio 2016, n. 179).
Comprova quanto appena affermato la circostanza che sulle vicende relative alla formazione, alla conclusione e all’esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo, si configura un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.), che, per definizione, presuppone la coesistenza di situazioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo (Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2022 n. 11734; Corte Cost., 15 luglio 2016, n. 179).
In materia di convenzioni di lottizzazione, la Sezione (Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2023 n. 6944 e 14 settembre 2023 n. 8328 e ivi ulteriore giurisprudenza) ha delineato, nel tempo, i principi applicabili in materia di efficacia delle convenzioni di lottizzazione, affermando che:
a) il termine decennale menzionato nella convezione è quello previsto ex lege dall’art. 16 della legge n. 1150 del 1942 relativo alla durata dei piani particolareggiati, ritenuto pacificamente applicabile anche in materia di piani e convenzioni di lottizzazione ex art. 28 della medesima legge: si tratta di un termine massimo, non superabile, al fine di consentire al Comune di riesercitare il potere di pianificazione urbanistica;
b) il termine decennale di efficacia previsto per i piani particolareggiati e, dunque, anche ai piani di lottizzazione si applica solo alle disposizioni di contenuto espropriativo, non anche alle prescrizioni urbanistiche di piano, che rimangono pienamente operanti e vincolanti sino all'approvazione di un nuovo piano attuativo;
c) alla scadenza del termine di efficacia sopravvivono la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant’altro attenga all'armonico assetto del territorio, trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all’intervento di una nuova pianificazione, non essendo la stessa condizionata all’eventuale scadenza di vincoli espropriativi o di altra natura (cfr., oltre alle pronunce suindicate, anche Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2022 n. 11734; Sez. IV, 10 novembre 2020, n. 6915);
d) le conseguenze della scadenza dell’efficacia del piano attuativo (ovvero dei piani a questo equiparati) si esauriscono nell'ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi. Quindi, resta in vigore il complesso delle prescrizioni in cui questo si articola, in particolare per quanto concerne gli obblighi correlati alla cessione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione (cfr., oltre alle pronunce suindicate, anche Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 2019, n. 2084; sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3672; Ad. Plen., 20 luglio 2014, n. 28).
9.4. Svolte tali premesse in fatto e in diritto, va dato conto che, con le censure sviluppate nei motivi in esame, l’appellante, sintetizzando l’articolato percorso argomentativo posto a base delle doglianze articolate, si chiede come possa affermarsi che gli obblighi derivanti da una convenzione siano imprescrittibili.
9.4.1. Tale interrogativo, che ben compendia il “nucleo” dei motivi in esame, consente di evidenziare, preliminarmente, che, in base all’art. 2934 c.c., ad estinguersi per prescrizione sono, innanzitutto, i diritti soggettivi disponibili o quelli per i quali la legge non dispone l’imprescrittibilità e, perciò, si estinguono anche i correlati obblighi, tra cui eventualmente “ gli obblighi derivanti da una convenzione ”.
Partendo dunque da questo assunto e dalla constatazione che la convenzione di lottizzazione è titolo (anche) di diritti soggettivi in capo alle parti (e, per quel che qui interessa, in capo all’amministrazione), l’orientamento maggioritario e più recente di questo Consiglio di Stato, invocato a più riprese nei motivi di appello in esame dalla società, ha affermato la prescrittibilità di tutti quei diritti soggettivi (di credito o appartenenti ad altra tipologia) che hanno titolo nella convenzione urbanistica, una volta che sia decorso l’ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente o dalla scadenza della durata dell’efficacia della convenzione oppure dalla scadenza del termine di adempimento dell’obbligo collegato al relativo diritto di credito (di recente, Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 2024 n. 8327 e ivi ulteriore giurisprudenza; la pronuncia è relativa ad una vicenda in cui alcuni mappali avrebbero dovuto essere ceduti gratuitamente al Comune, ma tale cessione gratuita non si è, di fatto, mai perfezionata e, successivamente, tali aree, divenute parte di un complesso condominiale alienato a terzi, sono state occupate dall’amministrazione che ha proceduto alla realizzazione su di esse di una rotatoria in assenza di un formale provvedimento di esproprio).
9.4.2. L’applicazione dei principi enunciati da tale orientamento presuppone, tuttavia, la qualificazione della situazione giuridica che viene azionata in concreto in giudizio in termini di diritto soggettivo, sicché, per valutare l’applicabilità dell’effetto estintivo al caso di specie, e fornire così risposta ai motivi di appello in esame, risulta logicamente necessario procedere alla qualificazione delle situazioni giuridiche che fanno da sfondo alla presente controversia.
9.4.3. La previsione dell’art. 28, comma 5, legge n. 1150/1942, che costituisce contenuto imposto dell’accordo ex art. 11 legge n. 241/1990 fra privato ed amministrazione, si raccorda in maniera evidente alla “necessità” che ogni edificazione venga compiuta unitamente alla realizzazione di quelle opere – le opere di urbanizzazione, per l’appunto - “ necessarie a rendere una porzione di territorio idonea all’uso insediativo previsto dagli strumenti urbanistici vigenti ” (Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2018 n. 5372, §. 2.3.) e la cui edificazione e la cui cura spettano, di regola, all’amministrazione comunale a cui è attribuito tale “compito”, che si estrinseca nel doverle realizzare, nel doverle manutenere e nel doverle vigilare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5372/2018, cit. §. 2.4. e, più di recente, Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2024 n. 6503, secondo cui “ la realizzazione delle opere di urbanizzazione rientra nelle attribuzioni dell’Amministrazione competente (di regola, quella comunale) ”; Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2025 n. 4511, §. 15, secondo cui “ Gli oneri di manutenzione delle opere di urbanizzazione ricadono, infatti, interamente sull'ente locale solo una volta acquisite al patrimonio indisponibile dell’ente ” e, in precedenza, la già citata Cons. Stato, sez. IV, n. 6503/2024, cit., che afferma che: “ Le opere di urbanizzazione sono funzionali alla gestione di servizi pubblici, che sono a carico del Comune territorialmente competente, con la conseguenza che, una volta che siano state regolarmente eseguite dal soggetto lottizzante, le opere di urbanizzazione debbono essere acquisite dal Comune, che deve provvedere alla loro relativa manutenzione e gestione nell’interesse generale della collettività ”).
Nel caso in cui l’edificazione avvenga attraverso il piano e la convenzione di lottizzazione, proprio l’art. 28, comma 5, dispone “ l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi ”.
Questi “ oneri ” possono poi essere adempiuti mediante il pagamento di una somma di denaro oppure attraverso la realizzazione materiale, c.d. “a scomputo” delle opere in questione (cfr. art. 16 d.P.R. n. 380/2001 e, in giurisprudenza, nuovamente, Cons. Stato, Sez. IV, n. 6503/2024, cit.).
In ambedue i casi, tuttavia, il presupposto per il rilascio del titolo necessario per procedere all’edificazione privata (o all’edificazione dell’ opus che interessa al privato e che questi intende realizzare) è il trasferimento all’amministrazione delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2023 n. 6944, che ha affermato che: “… in definitiva, la cessione delle aree in favore del Comune trova la propria giustificazione causale nella perdurante efficacia della convenzione di lottizzazione e si collega al riconoscimento dello ius edificandi in favore del privato lottizzante …”).
Alle convenzioni urbanistiche, infatti, è demandato anche lo “ scopo ” di garantire che “ all'edificazione del territorio ” corrisponda tanto “ l'approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche ” quanto “ il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona che, nell'insieme, garantiscano la normale qualità del vivere in un aggregato urbano discrezionalmente, e razionalmente, individuato dall'autorità preposta alla gestione del territorio ” (Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2019 n. 3127; 6 novembre 2009 n. 6947).
In considerazione di quanto sinora evidenziato, va evidenziato che nella presente controversia le opere di urbanizzazione sono state realizzate e si discute del loro mancato trasferimento in proprietà al Comune unitamente alle aree che le ospitano. Da questo mancato trasferimento discende l’impossibilità per il Comune di procedere alla gestione, alla manutenzione e alla vigilanza delle suddette opere, con pregiudizi per la collettività insediata in quella porzione di territorio. Non si verte, invece, in uno di quei casi in cui si controverte del mancato pagamento di somme di denaro dovute per l’edificazione, della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione “a scomputo” da parte del lottizzante, del mancato trasferimento delle aree prima che le opere di urbanizzazione siano state realizzate.
9.4.4. In ragione degli ulteriori elementi di fatto richiamati, delle norme regolatrici della materia e dei principi enucleati dalla giurisprudenza richiamata, il Collegio ritiene che, con il provvedimento impugnato, il Comune, nel dichiarare la decadenza della convenzione urbanistica, abbia agito non nell’esercizio di un diritto soggettivo, ma per dare attuazione ad una propria situazione giuridica soggettiva che, al di là delle definizioni nominalistiche e dell’inquadramento dogmatico, si caratterizza per profili di “doverosità” e di “necessità” consistenti nel dover prendere in carico le opere di urbanizzazione e le relative aree di sedime, mediante l’acquisizione della loro proprietà, al fine di gestirle, manutenerle e vigilarle nell’interesse pubblico.
Conseguentemente, a differenza di quando prospettato dall’appellante, l’istituto della prescrizione non può applicarsi al caso di specie, non configurandosi in capo all’amministrazione alcun diritto soggettivo al trasferimento delle aree e delle opere di urbanizzazione realizzate “a scomputo”, bensì “ l’attribuzione ” ad essa di “prenderle in carico” per “ provvedere alla loro relativa manutenzione e gestione nell’interesse generale della collettività ” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6503/2024, cit., §. 9.2.).
Relativamente a quest’ultimi, si tratta, peraltro, di doveri altrimenti gravanti ai sensi dell’art. 5 della convenzione in capo ai “ firmatari della convenzione fino alla data della loro consegna al Comune ” e cioè alla società o ai suoi aventi causa.
In altri termini, se il diritto soggettivo è la facoltà di agire riconosciuta dall’ordinamento ad un soggetto per realizzare un suo interesse, nel caso in esame, con riguardo specifico al rapporto giuridico dedotto, la situazione giuridica che viene in rilievo presenta evidenti aspetti di doverosità ai fini della realizzazione dell’interesse pubblico.
Quanto poi al fatto che i provvedimenti impugnati dispongano che talune aree debbano essere destinate a “ verde privato di comparto ”, si tratta, in realtà, di un effetto giuridico di conformazione della proprietà derivante dalla pianificazione e collegato alla circostanza che “ alla scadenza del termine di efficacia [del piano e della convenzione di lottizzazione, oltre che di qualsiasi altro piano attuativo] sopravvivono la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato […] e quant’altro attenga all'armonico assetto del territorio, trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all’intervento di una nuova pianificazione …” (Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2022 n. 11734; Sez. IV, 10 novembre 2020, n. 6915). Si tratta, dunque, di una previsione derivante dall’esercizio del potere di pianificazione priva di un termine di durata.
9.4.5. Conseguentemente, i motivi di appello che ancorano l’illegittimità dei provvedimenti impugnati alla prescrizione del “diritto” dell’amministrazione al trasferimento dei beni o alla cessazione dell’efficacia giuridica della convenzione sono infondati.
9.5. Va tuttavia puntualizzato che gli atti e i provvedimenti impugnati sono legittimi nella misura e nei limiti in cui dispongono il trasferimento delle opere di urbanizzazione e delle relative aree di sedime, o ribadiscono la loro destinazione urbanistica, considerato che la convenzione di lottizzazione, come rilevato dall’appellante e non contestato dal Comune, risulta pressoché adempiuta in tutte le altre pattuizioni, risulta inoltre collegata a vicende che possono definirsi “esaurite” e insuscettibili di essere “attinte” dagli effetti della decadenza, dovendosi inoltre tenere conto che, ai sensi dell’art. 8 della convenzione, la decadenza può essere dichiarata “ salvi gli eventuali diritti dei terzi ”.
9.5.1. Il limite dell’effetto giuridico prodotto si trae, del resto, dallo stesso dispositivo del provvedimento che è quello di: “2. di acquisire di diritto e a titolo gratuito la piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti, impianti ed aree di cui all’ art. 3 della convenzione, in particolare le opere di urbanizzazione primaria, oggi identificate al Foglio n. 24 con le particelle n. 2206 e n. 1243 Via Pietre Saracene, Via San Gerardo e Via Lucania, consistenti in: spazi destinati a verde pubblico, rete stradale e spazi di sosta e parcheggi, rete di distribuzione idrica; rete fognante; rete energia elettrica; impianto di illuminazione degli spazi pubblici o strade; il tutto senza alcun obbligo dell’Ente a compensi o rimborsi di alcun genere, salva la facoltà di agire per il risarcimento dei danni subiti .
3. di confermare che le particelle identificate al Foglio n. 24 con i numeri 2205 - 2216 - 2210 destinate a “verde privato di comparto” restano vincolate a tale destinazione a servizio della lottizzazione nel rispetto degli standard urbanistici come stabiliti nel relativo piano a suo tempo approvato con Deliberazione di C.C. n. 224 /1985 ”.
9.6. Infine, va ulteriormente doverosamente chiarito che il sindacato del Giudice amministrativo, in quanto giurisdizione di natura soggettiva (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2022 n. 3, § 12.2. e 7 aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2019, n. 7175: Il processo amministrativo di legittimità integra una giurisdizione di tipo soggettivo e, dunque, “ fulcro, motore e limite del processo di annullamento è la posizione giuridica del singolo ”), è limitato dalle censure specificamente formulate dal ricorrente.
Il sindacato del Consiglio di Stato è inoltre perimetrato dalla devoluzione nel giudizio di impugnazione delle censure proposte nel giudizio di primo grado.
Conseguentemente, nel presente giudizio, in assenza di una “specifica” censura di parte appellante sul punto, non può controvertersi né della validità della clausola convenzionale di cui all’art. 8, nella parte in cui prevede che in caso di dichiarazione di decadenza da parte del Comune, tale dichiarazione “ determinerà l’acquisizione di diritto da parte del Comune, della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti, impianti ed aree innanzi elencate senza alcun obbligo del Comune a compensi o rimborsi di alcun genere ”, né, tantomeno, sulla legittimità e sull’efficacia di tale atto dichiarativo della decadenza, a fungere da idoneo titolo di trasferimento della proprietà (e conseguentemente di consentirne la trascrizione).
Questi aspetti, infatti, esulano dal thema decidendum del presente giudizio, dovendosi però ribadire che, di regola, in presenza dell’obbligo del privato delle realizzate opere di urbanizzazione e delle relative aree di sedime, nonché di un dovere di presa in carico delle opere di urbanizzazione e delle relative aree di sedime in capo all’amministrazione, può essere azionata la tecnica rimediale di cui all’art. 2932 c.c., ad opera della parte diligente (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2012 n. 28).
10. Con il quarto motivo di appello, la società appellante impugna la sentenza di primo grado che non avrebbe accertato l’illegittimità dei provvedimenti emessi nel corso della vicenda amministrativa.
In particolare, l’appellante deduce che:
i. la deliberazione di giunta comunale n. 88/2021 sarebbe illegittima perché costituirebbe un atto di gestione e non di indirizzo;
ii. la deliberazione di consiglio comunale n. 6/2022 sarebbe illegittima perché “ non affronta il problema della reale efficacia e validità della convenzione ” e dunque pronuncia la decadenza “ di un atto non più efficace, scaduto, adempiuto, non rinnovato e prescritto ” in modo “ giuridicamente incongruente ” e, per altro verso, perché l’amministrazione non si sarebbe “avveduta” che “ Le strade, i marciapiedi, i parcheggi, l’illuminazione, le reti idriche e fognarie sono già nella disponibilità dell’Ente e nell’uso pubblico ” ma “ sono indicate con particelle diverse rispetto a quelle specificate per l’acquisizione, mentre le stesse particelle 2205-2216-2210 oltre a non avere alcun uso pubblico, risultano recintare, detenute in uso esclusivo dai ricorrenti e destinate a verde privato e non pubblico (vedi comunicazione SCIA del 6-6-22) ”;
iii. in quanto affetto da vizi di illegittimità derivata, sarebbe inoltre viziato anche il provvedimento di rettifica n. 11/2022;
iv. la determina n. 440 del 22 agosto 2022, che dà esecuzione alle direttive del consiglio comunale, sarebbe viziata “ per non avere il dirigente alcun potere, per essere la convenzione scaduta, non rinnovata, adempiuta e prescritto ogni eventuale diritto ”, ribadendosi che “ le aree a verde pubblico e le aree a verde privato sono recintate ed usate unicamente dai proprietari ricorrenti ”;
v. “ Anche per questi motivi ” sarebbe viziata la “ comunicazione di diniego SCIA prot. N. 4951 del 6-6-2022 ”.
10.1. Il quarto motivo di appello è infondato.
10.2. Diversamente da quanto affermato dall’appellante, la deliberazione della giunta comunale n. 88 del 25 agosto 2021 non costituisce affatto un atto gestionale, bensì un atto di indirizzo politico dell’ente locale, conforme al paradigma dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e dell’art. 107, comma 1, d.lgs. n. 267/2000.
Relativamente ai vizi collegati all’inefficacia della convenzione e alla prescrizione del “diritto” dell’amministrazione comunale di pretendere il trasferimento delle aree, ascritti alla deliberazione del consiglio comunale n. 6/2022, alla determina n. 440 del 22 agosto 2022 e alla comunicazione di diniego SCIA prot. n. 4951 del 6 giugno 2022, essi sono infondati per le motivazioni già sviluppate nella disamina dei primi tre motivi di appello.
Relativamente alla deliberazione del consiglio comunale n. 6/2022, l’appellante si duole anche del difetto di presupposto che affliggerebbe tale provvedimento, consistente nella circostanza che il Comune sarebbe “ già nella disponibilità ” delle aree adibite a strade, marciapiedi, parcheggi, illuminazione, reti idriche e fognarie.
Il Collegio rileva, in proposito, che la censura, per come formulata, è infondata per una duplice ragione.
In primo luogo, la società appellante non ha fornito alcuna prova o principio di prova della circostanza dedotta.
In secondo luogo, il concetto di “disponibilità” cui fa riferimento la censura è generico, in quanto i provvedimenti sono preordinati non già ad acquisire una generica “disponibilità” delle aree, ma come espressamente rilevato dal Comune, sono teleologicamente preordinati all’acquisizione della proprietà delle aree e delle opere in questione per far cessare le “ le situazioni di incertezza circa la competenza gestionale e di vigilanza sulle medesime ” e così da poter “ effettuare una corretta programmazione degli interventi manutentivi e migliorativi della viabilità stradale e delle opere di urbanizzazione primaria ” (cfr. determinazione n. 440 del 22 agosto 2022 del Comune di Vietri di NZ).
Risulta, infine, infondata la censura formulata avverso il provvedimento n. 11/2022. Poiché non sussistono i vizi avverso gli atti presupposti vanno logicamente esclusi profili di illegittimità derivata.
11. Con il quinto ed ultimo motivo di appello, la società appellante insiste sull’erroneità della sentenza, facendo leva sull’illegittimità degli atti impugnati in quanto, nella prospettazione di parte, “ sicuramente violate sono le norme della 241/1990 per non aver correttamente notificato i provvedimenti, per non aver adeguatamente motivato gli atti e le revoca dei provvedimenti per cui si è dichiarata la decadenza, per aver emesso atti senza averne i poteri e per aver operato illegittimamente. Parimenti vi è violazione del D. Lgs. 267/2000 per aver palesemente emanato atto gestionale e non di indirizzo e senza i prescritti pareri, pareri che ove richiesti avrebbero evitato l’emanazione di atti palesemente illegittimi .”.
Si deduce, inoltre, “ La predisposizione di una delibera di giunta Comunale che risulta atto tecnico e non di indirizzo; di solleciti formalizzati a distanza di decenni e notificati incompleti e senza firme; di delibere di consiglio sbagliate e pubblicate a distanza di mesi; di ulteriori delibere di consiglio approvate ma “congelate” e pubblicate solo dopo la ricezione dei ricorsi; di decadenze a dir poco tardive, inutili e superflue; di riconoscimento da parte della stessa amministrazione delle aree già acquisite e titolate quali vie pubbliche; di certificati urbanistici – autorizzazioni richiesti dai proprietari dei terreni e non rilasciati ”.
Si insiste, nuovamente, sulla circostanza che “ la Via Pietre Saracene, Via San Gerardo e Via Lucania ” costituirebbero “ strade già acquisite, strade pubbliche, strade che il Comune di Vietri di NZ non solo ha titolato ma ha riconosciuto pubbliche ”, nonché sulla circostanza che il Comune pretenderebbe l’adempimento di una convenzione oramai “ ampiamente scaduta e caducata dal tempo, non più valida, non efficacie, adempiuta, già scaduta, scaduta di suo per il decorso degli anni, per lo spirare del termine e finanche dei decenni ed anche prescritta per il mancato esercizio o compimento di attività nei decenni passati ”.
11.1. Il quinto motivo di appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
11.2. La doglianza relativa al difetto di notificazione è inammissibile per genericità, non essendo stato allegato i profili di invalidità che inficerebbero il procedimento di notificazione.
11.3. Risulta infondata, invece, la censura di difetto di motivazione, considerato che tutti gli atti impugnati chiariscono ampiamente le ragioni giustificatrici poste a sostegno delle decisioni del Comune appellato.
11.4. Relativamente alle doglianze secondo cui il Comune avrebbe emanato solleciti, deliberazioni di consiglio, atti di decadenza a vario titolo viziati, si tratta di censure genericamente formulate, che pertanto vanno dichiarate inammissibili.
11.5. Quanto ai profili di censura relativi alla natura di atti gestionali delle deliberazioni di giunta comunale, alla natura “ già pubblica ” delle strade e alla circostanza che la convenzione sarebbe oramai inefficace e i relativi “diritti” da essa scaturenti prescritti, si tratta di doglianze meramente reiterative di quelle già esaminate in precedenza e che, per dovere di sintesi (art. 3 c.p.a.), vanno pertanto dichiarate infondate mediante il mero rinvio alle motivazioni già esposte in precedenza.
12. In conclusione, per le motivazioni suesposte l’appello va respinto, pur se con le puntualizzazioni enunciate nella presente sentenza.
13. Nella novità della questione controversa, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO TO, Presidente
IC TI, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TI | ZO TO |
IL SEGRETARIO