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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/09/2024, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2576 Anno 2021
G.I.: dott. Enrico Quaranta III Sezione Civile
Oggetto: contratti bancari Nuovo rito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Enrico Quaranta, ex art. 281- quinquies c.p.c. ha pronunziato la presente
SENTENZA
Nella causa
PROMOSSA DA
, in persona del socio accomandatario, sig. Parte_1 [...]
con sede legale in NN (CE) al Vico Cilea n. 10 - P.IVA: , Parte_1 P.IVA_1
nonché per il sig. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
NN (CE) al Vico Cilea n. 10 - C.F.: - rappresentati e difesi C.F._1 dall'avv. Francesco Petrella (C.F. ), come da procura allegata C.F._2 all'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 83, III° comma c.p.c. ed art. 10 D.P.R.
n. 123/2001, ed elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Vittorio
Emanuele II° n. 53”
- Attrice - Opponente
NEI CONFRONTI DI
(già per effetto dell'Atto di fusione Controparte_1 Controparte_2
della " ella - per atto Repertorio n. 7.660, Controparte_2 Controparte_1
Raccolta n.
3.703 a rogito Notaio del 18 ottobre 2018, e con effetti a Persona_1
decorrere dal 26.11.2018) con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale – Partita IVA P.IVA_2
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361, rappresentata da P.IVA_3 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI) alla
[...]
Via Galileo Galilei n.
7 - P.IVA: , rappresentata e difesa dell'avv. Gennaro Iollo P.IVA_4
(C.F.: , in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._3 risposta ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Mammone sito in
Caserta (CE) alla Via E. Montale n.
1 - PEC: Email_1
- Convenuta - Opposta –
E
a socio unico, per effetto della sostituzione ex art. 111 cpc, , con sede in Controparte_4
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., numero di iscrizione al registro delle Imprese di Treviso-Belluno e C.F.: , R.E.A. TV-426364, nella P.IVA_5
qualità di cessionaria dei crediti, ai sensi della L. n. 130 del 30/04/1999 ed in forza di un contratto di cessione di crediti, con cui, ha ceduto pro-soluto in suo Controparte_1
favore, tutti i crediti qualificati come attività finanziarie deteriorate, identificabili secondo i criteri indicati nel relativo Avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato sulla G.U. della
Repubblica Italiana – Parte II n.145 del 12 dicembre 2020, rappresentata e difesa con procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, l'Avv. Gennaro Iollo, (C.F.
pec: ) unitamente al quale C.F._3 Email_1 elettivamente domicilia in Caserta alla Via E. Montale n. 1 presso l'Avv. Francesco Mammone
- Interventrice –
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 12/3/2021, la
[...]
, nonché convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_1
quale mandataria di al fine ottenere la revoca del Controparte_5 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 116/2021.
Tale decreto ingiuntivo veniva chiesto ed ottenuto dalla Intesa San Paolo S.p.a., a titolo di rimborso del saldo di conto corrente n. 1000/9317 accesso dalla Parte_1
in persona del socio accomandatario presso la filiale Imprese di Caserta.
[...]
L'opponente deduceva in particolare l'Infondatezza del credito e inidoneità della documentazione fornita dalla banca all'emissione dell'ingiunzione per nullità dei contratti ai sensi dell'art. 117 TUB, per grave difetto di forma scritta per non aver consegnato copia sottoscritta dalla banca al cliente.
Con domanda riconvenzionale eccepiva usura bancaria sostenendo che Intesa San Paolo avesse sempre applicato a totale suo arbitrio i tassi di interesse, commissioni e spese, in assenza di un contratto scritto e sempre in senso peggiorativo per il cliente.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “accogliere l'opposizione e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 116/2021 perché nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla
[...]
[...] [
: accertato il superamento del tasso soglia nell'applicazione Controparte_6 dei tassi di interesse e/o nell'applicazione della commissione di massimo scoperto, condannare
l' alla restituzione, a titolo di ripetizione dell'indebito, di tutte le Controparte_1 maggiori somme, da determinarsi anche attraverso una CTU contabile, percepite dall'istituto di credito, in ragione del rapporto di conto corrente per cui è causa, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento;
condannare l'istituto di credito opposto al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Con attribuzione”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio Intesa San Paolo S.p.a. in qualità di cedente dei crediti pro-soluto e la quale cessionaria, la quale agiva Controparte_4
in sostituzione ex art. 111 c.p.c. rilevando quanto segue:
1) Sulla nullità per difetto di forma: che la doglianza relativa al difetto di doppia sottoscrizione del contratto di finanziamento era infondata stante la sottoscrizione da entrambe le parti, oltre alla specifica dichiarazione che un esemplare della scrittura era stata consegnata al cliente.
2) Sulla mancata prova del credito: che la richiesta di ingiunzione non era fondata sulla certificazione di cui all'art. 50 TUB, ma dal deposito: del contratto relativo al conto
” del 31/03/2017 sottoscritto sia dalla cliente che dalla banca;
contratto di Parte_2
finanziamento con piano di ammortamento sottoscritto da entrambe le parti;
riconoscimento del debito e proposta di smobilizzo sottoscritte da tutte le parti;
due fideiussioni;
estratti conto integrali dell'intero rapporto dall'impianto al passaggio in sofferenza.
3) Sulla domanda riconvenzionale e l'usura bancaria: che i tassi debitori erano indicati, determinati e previsti per iscritto. In ogni documento di sintesi venivano riportati i tassi (TAN, tasso effettivo annuo, tasso extra fido). Trattandosi di rapporto successivo alla legge di stabilità del 2014 gli interessi maturati non erano produttivi di altri interessi, ma diventavano esigibili ad una certa data e se addebitati in conto non producevano ulteriori interessi;
tutti gli altri costi erano stati specificati e concordati, compreso le commissioni di massimo scoperto.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di: “a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
dichiarare la inammissibilità dell'opposizione spiegata sia dalla società che dal garante Parte_1
sig. e per effetto rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto con Parte_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e in subordine con condanna alla somma accertanda nel corso del giudizio;
b) dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda riconvenzionale con richiesta di ripetizione di indebito in quanto infondata in fatto e in diritto;
c) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”. Con provvedimento reso all'udienza del 31.03.2022, il Giudice Istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 116/2021 del Tribunale di SMCV e assegnava il termine di quindici giorni per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, rinviando all'udienza del 25.10.22 per la trattazione della causa.
A tanto ottemperava la convenuta - opposta, dando poi prova della mediazione svoltasi, depositando la relativa documentazione.
Alla successiva udienza, rigettate le richieste istruttorie e con provvedimento del 23.07.2024 il
G.I. introitava la causa in decisione.
In premessa va chiarito che, di seguito alla proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura tra le parti niente altro che un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento della entità e sussistenza del credito azionato mediante la procedura monitoria.
Tale avviso risulta invero confermato da ultimo dalla Suprema Corte con la sentenza resa a
Sezioni Unite il 27.12.2010, n. 26128, ove essa ha rammentato e sostenuto la correttezza dell'orientamento della sua pregressa giurisprudenza (peraltro, condivisa dalla dottrina e dalle pronunzie di merito) secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione d'impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità (v. Cass. 15 maggio 2003, n. 7545; Cass. 19 maggio 2000, n. 6528.; Cass. 4 aprile
2001, n. 4985; Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1052), ma piuttosto rimedio volto ad instaurare un ordinario giudizio di cognizione, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
Detta controversia è quindi diretta ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore – e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente – che assume la posizione sostanziale di convenuto.
Le considerazioni che precedono trovano conferma laddove la Suprema Corte afferma che «Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per
l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato. (Cassa e decide nel merito, Trib. Como, 07.02.2007)» Cass. civ. Sez. III, 24-09-2013, n. 21840 (rv. 628154)
[...]
Parte_3
Ciò premesso, occorre analizzare compiutamente le motivazioni poste a base dell'opposizione.
La lamenta un difetto di forma dei contratti stipulati con Intesa San Controparte_7
Paolo per assenza di doppia sottoscrizione, con consequenziale nullità degli stessi.
Tale eccezione appare pretestuosa e non veritiera atteso che tutti i contratti depositati dalla società opposta risultano timbrati e sottoscritti dalla Banca opposta e dalla Nuova Costruzioni
s.a.s. di Parte_1
In ogni caso, la circostanza che il contratto fosse sottoscritto dal solo debitore, in conformità ai più recenti approdi giurisprudenziali, non avrebbe potuto comunque incidere sulla validità dell'accordo.
Sul punto, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione n. 898 del 16.01.2018, col quale è stato composto il contrasto formatosi nella materia, secondo il quale il consenso della banca può desumersi da altre forme di manifestazione della volontà, quali la predisposizione del testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente, la consegna del documento negoziale o l'esecuzione del contratto medesimo ex art. 1327 c.c. (cfr. Cass. n. 10447 del 27/04/2017).
In altre parole, a tutto concedere si è dinanzi ad un contratto cd. monofirma che è stato eseguito dall'istituto erogante, posto che il requisito della forma scritta del contratto a pena di nullità va inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, è pertanto salvaguardata l'esigenza "di eliminare le asimmetrie informative che pongono il cliente in una situazione di debolezza contrattuale" ove, quest'ultimo, prima della sottoscrizione, abbia avuto piena conoscenza, per iscritto, delle condizioni contrattuali, riportate nel documento dal medesimo sottoscritto. (confr. Corte di Appello Napoli, Sentenza n.
2862/2020 del 10/08/2020).
Nel caso di specie, parte opposta ha dimostrato non solo che i contratti sono sottoscritti da entrambe le parti, ma ha altresì dimostrato di aver assolto agli obblighi informativi gravanti in capo all'istituto di credito, di fatto neutralizzando il rischio di alimentare asimmetrie informative e salvaguardando la posizione del correntista quale contraente debole.
Per quanto attiene alla idoneità della documentazione prodotta dall'opposta a fondare il suo credito, occorre premettere le seguenti considerazioni.
Il decreto ingiuntivo può essere richiesto ed ottenuto dalla banca in forza di un estratto conto, che sia stato certificato conforme alle scritture contabili della medesima banca. L'art. 50 del
T.U.B. prescrive difatti sul decreto ingiuntivo richiesto dalla banca: “La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
In forza di un costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione.
Il Tribunale condivide espressamente, al riguardo, l'orientamento secondo cui “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa”. (Cass. civ. Sez. I Ord., 06/06/2018, n.
14640).
Ebbene, nella fattispecie l'opposta ha prodotto proprio la documentazione necessaria a fondare la domanda nei termini rassegnati.
Ed infatti, dall'esame del fascicolo monitorio depositato in atti emerge che, a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, la Intesa San Paolo S.p.a. provvedeva al deposito, tra l'altro, di: contratto conto corrente n. 100/9317 del 30/03/2015; contratto di finanziamento n. 0979075411235; riconoscimento del debito del 3/7/2017; proposte di smobilizzo e conferma smobilizzo piano di decurtazione del 3/7/2015; estratti conto integrali dell'intero rapporto dall'impianto al passaggio a sofferenza.
Pertanto, i titoli sui quali si fonda l'istanza di ingiunzione sono costituiti dai contratti sopra descritti, dal piano di ammortamento inserito nel contratto, dal riconoscimento del debito, dalla richiesta di piano di rientro e dagli estratti di conto corrente integrali. Il credito è stato quindi totalmente documentato. L'opponente si duole, in via riconvenzionale, che la banca avrebbe applicato il meccanismo dell'anatocismo degli interessi, applicato interessi non previsti ed altre prebende illegittime con riferimento generico all'usura senza una contestazione specifica.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Inoltre, produrre la documentazione a relativo fondamento.
Il Tribunale condivide, a tal proposito, quanto sostenuto dalla Suprema Corte, secondo cui “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 13/12/2019, n. 33009).
In assenza di tali indispensabili specificazioni da un punto di vista di allegazione e di prova documentale delle proprie affermazioni la domanda riconvenzionale appare infondata.
Nel caso di specie la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente lungi dall'esporre la disciplina negoziale dei rapporti con la banca o il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tali rapporti, limitandosi, nell'atto di opposizione, ad esporre concetti generali su alcuni temi del contenzioso bancario, conclude in modo meramente apodittico in ordine alla quantificazione delle somme che le sarebbero dovute a titolo di indebito.
L'opposizione va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza a vanno poste a carico dell'opponente nella misura di cui in dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento dichiarato, fasi studio, introduttiva e decisionale.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Unico dr. Enrico Quaranta, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 116/2021 emesso in data 19 gennaio 2021dal Tribunale di Santa Maria C.V., proposta da nei confronti di Parte_4 [...]
socio unico, per effetto della sostituzione ex art. 111 Controparte_1 Controparte_4
c.p.c., disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
socio unico, che liquida rispettivamente in 7.000,00 Controparte_1 Controparte_4
per compensi cadauna, oltre IVA, c.p.a. e 15% rimborso spese generali
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 23 .09.2024
Il Giudice Unico
(dott. Enrico Quaranta)
G.I.: dott. Enrico Quaranta III Sezione Civile
Oggetto: contratti bancari Nuovo rito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Enrico Quaranta, ex art. 281- quinquies c.p.c. ha pronunziato la presente
SENTENZA
Nella causa
PROMOSSA DA
, in persona del socio accomandatario, sig. Parte_1 [...]
con sede legale in NN (CE) al Vico Cilea n. 10 - P.IVA: , Parte_1 P.IVA_1
nonché per il sig. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
NN (CE) al Vico Cilea n. 10 - C.F.: - rappresentati e difesi C.F._1 dall'avv. Francesco Petrella (C.F. ), come da procura allegata C.F._2 all'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 83, III° comma c.p.c. ed art. 10 D.P.R.
n. 123/2001, ed elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Vittorio
Emanuele II° n. 53”
- Attrice - Opponente
NEI CONFRONTI DI
(già per effetto dell'Atto di fusione Controparte_1 Controparte_2
della " ella - per atto Repertorio n. 7.660, Controparte_2 Controparte_1
Raccolta n.
3.703 a rogito Notaio del 18 ottobre 2018, e con effetti a Persona_1
decorrere dal 26.11.2018) con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale – Partita IVA P.IVA_2
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361, rappresentata da P.IVA_3 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI) alla
[...]
Via Galileo Galilei n.
7 - P.IVA: , rappresentata e difesa dell'avv. Gennaro Iollo P.IVA_4
(C.F.: , in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._3 risposta ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Mammone sito in
Caserta (CE) alla Via E. Montale n.
1 - PEC: Email_1
- Convenuta - Opposta –
E
a socio unico, per effetto della sostituzione ex art. 111 cpc, , con sede in Controparte_4
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., numero di iscrizione al registro delle Imprese di Treviso-Belluno e C.F.: , R.E.A. TV-426364, nella P.IVA_5
qualità di cessionaria dei crediti, ai sensi della L. n. 130 del 30/04/1999 ed in forza di un contratto di cessione di crediti, con cui, ha ceduto pro-soluto in suo Controparte_1
favore, tutti i crediti qualificati come attività finanziarie deteriorate, identificabili secondo i criteri indicati nel relativo Avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato sulla G.U. della
Repubblica Italiana – Parte II n.145 del 12 dicembre 2020, rappresentata e difesa con procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, l'Avv. Gennaro Iollo, (C.F.
pec: ) unitamente al quale C.F._3 Email_1 elettivamente domicilia in Caserta alla Via E. Montale n. 1 presso l'Avv. Francesco Mammone
- Interventrice –
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 12/3/2021, la
[...]
, nonché convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_1
quale mandataria di al fine ottenere la revoca del Controparte_5 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 116/2021.
Tale decreto ingiuntivo veniva chiesto ed ottenuto dalla Intesa San Paolo S.p.a., a titolo di rimborso del saldo di conto corrente n. 1000/9317 accesso dalla Parte_1
in persona del socio accomandatario presso la filiale Imprese di Caserta.
[...]
L'opponente deduceva in particolare l'Infondatezza del credito e inidoneità della documentazione fornita dalla banca all'emissione dell'ingiunzione per nullità dei contratti ai sensi dell'art. 117 TUB, per grave difetto di forma scritta per non aver consegnato copia sottoscritta dalla banca al cliente.
Con domanda riconvenzionale eccepiva usura bancaria sostenendo che Intesa San Paolo avesse sempre applicato a totale suo arbitrio i tassi di interesse, commissioni e spese, in assenza di un contratto scritto e sempre in senso peggiorativo per il cliente.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “accogliere l'opposizione e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 116/2021 perché nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla
[...]
[...] [
: accertato il superamento del tasso soglia nell'applicazione Controparte_6 dei tassi di interesse e/o nell'applicazione della commissione di massimo scoperto, condannare
l' alla restituzione, a titolo di ripetizione dell'indebito, di tutte le Controparte_1 maggiori somme, da determinarsi anche attraverso una CTU contabile, percepite dall'istituto di credito, in ragione del rapporto di conto corrente per cui è causa, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento;
condannare l'istituto di credito opposto al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Con attribuzione”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio Intesa San Paolo S.p.a. in qualità di cedente dei crediti pro-soluto e la quale cessionaria, la quale agiva Controparte_4
in sostituzione ex art. 111 c.p.c. rilevando quanto segue:
1) Sulla nullità per difetto di forma: che la doglianza relativa al difetto di doppia sottoscrizione del contratto di finanziamento era infondata stante la sottoscrizione da entrambe le parti, oltre alla specifica dichiarazione che un esemplare della scrittura era stata consegnata al cliente.
2) Sulla mancata prova del credito: che la richiesta di ingiunzione non era fondata sulla certificazione di cui all'art. 50 TUB, ma dal deposito: del contratto relativo al conto
” del 31/03/2017 sottoscritto sia dalla cliente che dalla banca;
contratto di Parte_2
finanziamento con piano di ammortamento sottoscritto da entrambe le parti;
riconoscimento del debito e proposta di smobilizzo sottoscritte da tutte le parti;
due fideiussioni;
estratti conto integrali dell'intero rapporto dall'impianto al passaggio in sofferenza.
3) Sulla domanda riconvenzionale e l'usura bancaria: che i tassi debitori erano indicati, determinati e previsti per iscritto. In ogni documento di sintesi venivano riportati i tassi (TAN, tasso effettivo annuo, tasso extra fido). Trattandosi di rapporto successivo alla legge di stabilità del 2014 gli interessi maturati non erano produttivi di altri interessi, ma diventavano esigibili ad una certa data e se addebitati in conto non producevano ulteriori interessi;
tutti gli altri costi erano stati specificati e concordati, compreso le commissioni di massimo scoperto.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di: “a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
dichiarare la inammissibilità dell'opposizione spiegata sia dalla società che dal garante Parte_1
sig. e per effetto rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto con Parte_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e in subordine con condanna alla somma accertanda nel corso del giudizio;
b) dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda riconvenzionale con richiesta di ripetizione di indebito in quanto infondata in fatto e in diritto;
c) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”. Con provvedimento reso all'udienza del 31.03.2022, il Giudice Istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 116/2021 del Tribunale di SMCV e assegnava il termine di quindici giorni per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, rinviando all'udienza del 25.10.22 per la trattazione della causa.
A tanto ottemperava la convenuta - opposta, dando poi prova della mediazione svoltasi, depositando la relativa documentazione.
Alla successiva udienza, rigettate le richieste istruttorie e con provvedimento del 23.07.2024 il
G.I. introitava la causa in decisione.
In premessa va chiarito che, di seguito alla proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura tra le parti niente altro che un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento della entità e sussistenza del credito azionato mediante la procedura monitoria.
Tale avviso risulta invero confermato da ultimo dalla Suprema Corte con la sentenza resa a
Sezioni Unite il 27.12.2010, n. 26128, ove essa ha rammentato e sostenuto la correttezza dell'orientamento della sua pregressa giurisprudenza (peraltro, condivisa dalla dottrina e dalle pronunzie di merito) secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione d'impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità (v. Cass. 15 maggio 2003, n. 7545; Cass. 19 maggio 2000, n. 6528.; Cass. 4 aprile
2001, n. 4985; Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1052), ma piuttosto rimedio volto ad instaurare un ordinario giudizio di cognizione, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
Detta controversia è quindi diretta ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore – e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente – che assume la posizione sostanziale di convenuto.
Le considerazioni che precedono trovano conferma laddove la Suprema Corte afferma che «Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per
l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato. (Cassa e decide nel merito, Trib. Como, 07.02.2007)» Cass. civ. Sez. III, 24-09-2013, n. 21840 (rv. 628154)
[...]
Parte_3
Ciò premesso, occorre analizzare compiutamente le motivazioni poste a base dell'opposizione.
La lamenta un difetto di forma dei contratti stipulati con Intesa San Controparte_7
Paolo per assenza di doppia sottoscrizione, con consequenziale nullità degli stessi.
Tale eccezione appare pretestuosa e non veritiera atteso che tutti i contratti depositati dalla società opposta risultano timbrati e sottoscritti dalla Banca opposta e dalla Nuova Costruzioni
s.a.s. di Parte_1
In ogni caso, la circostanza che il contratto fosse sottoscritto dal solo debitore, in conformità ai più recenti approdi giurisprudenziali, non avrebbe potuto comunque incidere sulla validità dell'accordo.
Sul punto, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione n. 898 del 16.01.2018, col quale è stato composto il contrasto formatosi nella materia, secondo il quale il consenso della banca può desumersi da altre forme di manifestazione della volontà, quali la predisposizione del testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente, la consegna del documento negoziale o l'esecuzione del contratto medesimo ex art. 1327 c.c. (cfr. Cass. n. 10447 del 27/04/2017).
In altre parole, a tutto concedere si è dinanzi ad un contratto cd. monofirma che è stato eseguito dall'istituto erogante, posto che il requisito della forma scritta del contratto a pena di nullità va inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, è pertanto salvaguardata l'esigenza "di eliminare le asimmetrie informative che pongono il cliente in una situazione di debolezza contrattuale" ove, quest'ultimo, prima della sottoscrizione, abbia avuto piena conoscenza, per iscritto, delle condizioni contrattuali, riportate nel documento dal medesimo sottoscritto. (confr. Corte di Appello Napoli, Sentenza n.
2862/2020 del 10/08/2020).
Nel caso di specie, parte opposta ha dimostrato non solo che i contratti sono sottoscritti da entrambe le parti, ma ha altresì dimostrato di aver assolto agli obblighi informativi gravanti in capo all'istituto di credito, di fatto neutralizzando il rischio di alimentare asimmetrie informative e salvaguardando la posizione del correntista quale contraente debole.
Per quanto attiene alla idoneità della documentazione prodotta dall'opposta a fondare il suo credito, occorre premettere le seguenti considerazioni.
Il decreto ingiuntivo può essere richiesto ed ottenuto dalla banca in forza di un estratto conto, che sia stato certificato conforme alle scritture contabili della medesima banca. L'art. 50 del
T.U.B. prescrive difatti sul decreto ingiuntivo richiesto dalla banca: “La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
In forza di un costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione.
Il Tribunale condivide espressamente, al riguardo, l'orientamento secondo cui “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa”. (Cass. civ. Sez. I Ord., 06/06/2018, n.
14640).
Ebbene, nella fattispecie l'opposta ha prodotto proprio la documentazione necessaria a fondare la domanda nei termini rassegnati.
Ed infatti, dall'esame del fascicolo monitorio depositato in atti emerge che, a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, la Intesa San Paolo S.p.a. provvedeva al deposito, tra l'altro, di: contratto conto corrente n. 100/9317 del 30/03/2015; contratto di finanziamento n. 0979075411235; riconoscimento del debito del 3/7/2017; proposte di smobilizzo e conferma smobilizzo piano di decurtazione del 3/7/2015; estratti conto integrali dell'intero rapporto dall'impianto al passaggio a sofferenza.
Pertanto, i titoli sui quali si fonda l'istanza di ingiunzione sono costituiti dai contratti sopra descritti, dal piano di ammortamento inserito nel contratto, dal riconoscimento del debito, dalla richiesta di piano di rientro e dagli estratti di conto corrente integrali. Il credito è stato quindi totalmente documentato. L'opponente si duole, in via riconvenzionale, che la banca avrebbe applicato il meccanismo dell'anatocismo degli interessi, applicato interessi non previsti ed altre prebende illegittime con riferimento generico all'usura senza una contestazione specifica.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Inoltre, produrre la documentazione a relativo fondamento.
Il Tribunale condivide, a tal proposito, quanto sostenuto dalla Suprema Corte, secondo cui “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 13/12/2019, n. 33009).
In assenza di tali indispensabili specificazioni da un punto di vista di allegazione e di prova documentale delle proprie affermazioni la domanda riconvenzionale appare infondata.
Nel caso di specie la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente lungi dall'esporre la disciplina negoziale dei rapporti con la banca o il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tali rapporti, limitandosi, nell'atto di opposizione, ad esporre concetti generali su alcuni temi del contenzioso bancario, conclude in modo meramente apodittico in ordine alla quantificazione delle somme che le sarebbero dovute a titolo di indebito.
L'opposizione va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza a vanno poste a carico dell'opponente nella misura di cui in dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento dichiarato, fasi studio, introduttiva e decisionale.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Unico dr. Enrico Quaranta, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 116/2021 emesso in data 19 gennaio 2021dal Tribunale di Santa Maria C.V., proposta da nei confronti di Parte_4 [...]
socio unico, per effetto della sostituzione ex art. 111 Controparte_1 Controparte_4
c.p.c., disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
socio unico, che liquida rispettivamente in 7.000,00 Controparte_1 Controparte_4
per compensi cadauna, oltre IVA, c.p.a. e 15% rimborso spese generali
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 23 .09.2024
Il Giudice Unico
(dott. Enrico Quaranta)