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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza dell' 11 luglio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 4320/2023 la seguente
S E N T E N Z A
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Taccone, con cui elettivamente domicilia in Taurianova (RC), alla Piazza Libertà n.16, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in proprio e quale Controparte_1 procuratrice speciale della S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
-resistenti-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14 settembre 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 20239006977643000, notificatagli da in Controparte_3 data 26.07.2023, con riferimento agli avvisi di addebito n. 3942016 0002243966000 e n. 39420160004744050000, aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, per un totale di € 5.417,69. Nello specifico, deduceva la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito de quibus stante l'assenza di atti interruttivi della stessa. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' la S.C.C.I. S.p.a. e l' CP_1 [...]
chiedendo di: “1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per Controparte_2
l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2023 90069776 43/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Contributi Modello DM 10 e somme aggiuntive per gli anni 2015 - 2016, afferenti alla gestione datore di lavoro aziende, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' in proprio e quale mandatario della CP_1
S.C.C.I., rilevando -in via preliminare- la carenza di legittimazione passiva della di cui chiedeva Controparte_4 la estromissione. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla procedura di riscossione, l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza del ricorso, stante la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Con le note di trattazione scritta del 19.12.2024, il ricorrente dava atto che
“vi è il difetto di legittimazione passiva della SCCI Spa ai sensi dell'Art. 13 comma 1 della Legge n. 448/1998 (che ha previsto la cessione dei crediti dell maturati fino al CP_1
31.12.2008), pertanto questa difesa rinuncia alla domanda nei confronti della SCCI Spa. Ed ancora la difesa del ricorrente, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 7514 del 08.03.2022) circa la carenza di legittimazione passiva dell ha ritenuto di non notificare il ricorso introduttivo ed il Controparte_5 decreto di fissazione di udienza all' atteso che la domanda Controparte_2 giudiziale posta dal ricorrente riguarda esclusivamente l'accertamento della prescrizione dei contributi e non verte sulla richiesta di annullamento e/o irregolarità di atti esattoriali propri dell'Agente Riscossione, pertanto questa difesa ritiene di dovere rinunciare alla domanda nei confronti di . Controparte_2 Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare si deve dare atto della rinuncia alla domanda da parte del ricorrente nei confronti di S.C.C.I. S.p.a. (trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati oggetto di cessione alla stessa). CP_1
Inoltre, parte ricorrente ha dichiarato di aver rinunciato a citare
[...]
, ritendo di non notificare il ricorso. Controparte_2
Ne consegue che la domanda svolta nei confronti dell' va dichiarata CP_6 improcedibile.
2. Invero, trattandosi di azione di accertamento negativo della pretesa, unico titolare della pretesa sarebbe l'ente impositore, in questo caso l' CP_1 dunque, l' quale ente che ha emesso Controparte_3
l'intimazione di pagamento, non godrebbe in ogni caso di legittimazione passiva nel presente giudizio (cfr. Cass. S.U., sent. n. 7514/2022). Nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto esclusivamente la prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione di pagamento e, pertanto, la doglianza dell' secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 CP_1
c.p.c. e art. 24, d.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza, ove l'eccezione di omessa notifica e strumentale per recuperare la tutela apprestata dall'art. 24 d.l.gs 46/99.
3. Ciò chiarito, nel merito, la ricorrente ha eccepito l'estinzione dei crediti previdenziali stante il decorso del termine quinquennale di prescrizione - asseritamente- asseritamente maturato tra la data di configurazione del credito e la data di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta in data 26.07.2023. La doglianza è infondata. In primo luogo, va evidenziato che è documentalmente provato (cfr. prod che l'intimazione su menzionata sia stata, innanzitutto, CP_7 preceduta dalla regolare notifica degli avvisi di addebito descritti in ricorso, rispettivamente in data 13.10.2016 e 28.12.2016. A tal uopo, restano prive di pregio le eccezioni generiche sollevate da parte ricorrente circa la corretta notifica dell'avviso n. 39420160002243966000, mancante della raccomandata informativa obbligatoria, poiché consegnato alla
“figlia”, cioè soggetto diverso dal destinatario. In proposito va detto che l'art. 30 D.L. n. 78/2010 prevede che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere CP_1 eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. È appena il caso di sottolineare che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di addebito, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione e non è, pertanto, necessaria né la raccomandata informativa di cui all'art. 39 c.p.c., né quella di cui all'art. 7, u.c., L. 890/82 né è necessario che il soggetto notificante dia prova del contenuto del plico spedito con raccomandata, spettando al destinatario (e non al mittente) la prova che il plico non contenesse l'atto (Cass. 15.7.2016 n. 14501; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 5397/2016; Cass. n. 9111/2012; Cass. n. 117598/2010). La relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e quello a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed impugnabile solo con querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 3254/2016). In secondo luogo, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta provata l'avvenuta notifica via PEC di diversi atti, antecedenti alla intimazione opposta, comprensivi degli avvisi di addebito impugnati e, pertanto, interruttivi del termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria. Nello specifico, si fa riferimento alle intimazioni di pagamento n. 09420209003756056000 (in data 12.02.2020) e n. 09420229000403772000 (in data 01.03.2022). In ordine alla presunta irregolarità, sollevata dal ricorrente, di tali atti prodotti deve poi aggiungersi che l'indirizzo PEC al quale sono stati recapitati gli atti in questione (cioè ) è lo stesso CodiceFiscale_1 utilizzato dall' per comunicare l'intimazione oggi in oggetto. CP_6
Si tratta di comunicazione senz'altro pervenuta all'indirizzo del destinatario, come quest'ultimo ha riconosciuto nell'atto introduttivo della presente lite ed allegato in atti (v. all. ricevuta). Pertanto, risulta per tabulas, che dalla data di notifica di tali atti interruttivi (v. supra) alla data di notifica dell'intimazione opposta (26.07.2023), non possa dirsi maturato il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi.
Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso va rigettato poiché infondato.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del ricorrente e sono compensate nei confronti della S.C.C.I. che, di fatto, non ha svolto una autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' nulla per CP_1 CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda nei confronti dell'
[...]
; Controparte_8
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della resistente in persona del l.r.p.t., liquidate nella complessiva somma di CP_1
€1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite nei confronti di S.C.C.I s.p.a.;
- nulla sulle spese di lite nei confronti dell' Controparte_2
.
[...]
Reggio Calabria, 11 luglio 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza dell' 11 luglio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 4320/2023 la seguente
S E N T E N Z A
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Taccone, con cui elettivamente domicilia in Taurianova (RC), alla Piazza Libertà n.16, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in proprio e quale Controparte_1 procuratrice speciale della S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
-resistenti-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14 settembre 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 20239006977643000, notificatagli da in Controparte_3 data 26.07.2023, con riferimento agli avvisi di addebito n. 3942016 0002243966000 e n. 39420160004744050000, aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, per un totale di € 5.417,69. Nello specifico, deduceva la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito de quibus stante l'assenza di atti interruttivi della stessa. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' la S.C.C.I. S.p.a. e l' CP_1 [...]
chiedendo di: “1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per Controparte_2
l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2023 90069776 43/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Contributi Modello DM 10 e somme aggiuntive per gli anni 2015 - 2016, afferenti alla gestione datore di lavoro aziende, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' in proprio e quale mandatario della CP_1
S.C.C.I., rilevando -in via preliminare- la carenza di legittimazione passiva della di cui chiedeva Controparte_4 la estromissione. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla procedura di riscossione, l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza del ricorso, stante la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Con le note di trattazione scritta del 19.12.2024, il ricorrente dava atto che
“vi è il difetto di legittimazione passiva della SCCI Spa ai sensi dell'Art. 13 comma 1 della Legge n. 448/1998 (che ha previsto la cessione dei crediti dell maturati fino al CP_1
31.12.2008), pertanto questa difesa rinuncia alla domanda nei confronti della SCCI Spa. Ed ancora la difesa del ricorrente, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 7514 del 08.03.2022) circa la carenza di legittimazione passiva dell ha ritenuto di non notificare il ricorso introduttivo ed il Controparte_5 decreto di fissazione di udienza all' atteso che la domanda Controparte_2 giudiziale posta dal ricorrente riguarda esclusivamente l'accertamento della prescrizione dei contributi e non verte sulla richiesta di annullamento e/o irregolarità di atti esattoriali propri dell'Agente Riscossione, pertanto questa difesa ritiene di dovere rinunciare alla domanda nei confronti di . Controparte_2 Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare si deve dare atto della rinuncia alla domanda da parte del ricorrente nei confronti di S.C.C.I. S.p.a. (trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati oggetto di cessione alla stessa). CP_1
Inoltre, parte ricorrente ha dichiarato di aver rinunciato a citare
[...]
, ritendo di non notificare il ricorso. Controparte_2
Ne consegue che la domanda svolta nei confronti dell' va dichiarata CP_6 improcedibile.
2. Invero, trattandosi di azione di accertamento negativo della pretesa, unico titolare della pretesa sarebbe l'ente impositore, in questo caso l' CP_1 dunque, l' quale ente che ha emesso Controparte_3
l'intimazione di pagamento, non godrebbe in ogni caso di legittimazione passiva nel presente giudizio (cfr. Cass. S.U., sent. n. 7514/2022). Nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto esclusivamente la prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione di pagamento e, pertanto, la doglianza dell' secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 CP_1
c.p.c. e art. 24, d.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza, ove l'eccezione di omessa notifica e strumentale per recuperare la tutela apprestata dall'art. 24 d.l.gs 46/99.
3. Ciò chiarito, nel merito, la ricorrente ha eccepito l'estinzione dei crediti previdenziali stante il decorso del termine quinquennale di prescrizione - asseritamente- asseritamente maturato tra la data di configurazione del credito e la data di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta in data 26.07.2023. La doglianza è infondata. In primo luogo, va evidenziato che è documentalmente provato (cfr. prod che l'intimazione su menzionata sia stata, innanzitutto, CP_7 preceduta dalla regolare notifica degli avvisi di addebito descritti in ricorso, rispettivamente in data 13.10.2016 e 28.12.2016. A tal uopo, restano prive di pregio le eccezioni generiche sollevate da parte ricorrente circa la corretta notifica dell'avviso n. 39420160002243966000, mancante della raccomandata informativa obbligatoria, poiché consegnato alla
“figlia”, cioè soggetto diverso dal destinatario. In proposito va detto che l'art. 30 D.L. n. 78/2010 prevede che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere CP_1 eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. È appena il caso di sottolineare che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di addebito, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione e non è, pertanto, necessaria né la raccomandata informativa di cui all'art. 39 c.p.c., né quella di cui all'art. 7, u.c., L. 890/82 né è necessario che il soggetto notificante dia prova del contenuto del plico spedito con raccomandata, spettando al destinatario (e non al mittente) la prova che il plico non contenesse l'atto (Cass. 15.7.2016 n. 14501; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 5397/2016; Cass. n. 9111/2012; Cass. n. 117598/2010). La relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e quello a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed impugnabile solo con querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 3254/2016). In secondo luogo, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta provata l'avvenuta notifica via PEC di diversi atti, antecedenti alla intimazione opposta, comprensivi degli avvisi di addebito impugnati e, pertanto, interruttivi del termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria. Nello specifico, si fa riferimento alle intimazioni di pagamento n. 09420209003756056000 (in data 12.02.2020) e n. 09420229000403772000 (in data 01.03.2022). In ordine alla presunta irregolarità, sollevata dal ricorrente, di tali atti prodotti deve poi aggiungersi che l'indirizzo PEC al quale sono stati recapitati gli atti in questione (cioè ) è lo stesso CodiceFiscale_1 utilizzato dall' per comunicare l'intimazione oggi in oggetto. CP_6
Si tratta di comunicazione senz'altro pervenuta all'indirizzo del destinatario, come quest'ultimo ha riconosciuto nell'atto introduttivo della presente lite ed allegato in atti (v. all. ricevuta). Pertanto, risulta per tabulas, che dalla data di notifica di tali atti interruttivi (v. supra) alla data di notifica dell'intimazione opposta (26.07.2023), non possa dirsi maturato il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi.
Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso va rigettato poiché infondato.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del ricorrente e sono compensate nei confronti della S.C.C.I. che, di fatto, non ha svolto una autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' nulla per CP_1 CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda nei confronti dell'
[...]
; Controparte_8
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della resistente in persona del l.r.p.t., liquidate nella complessiva somma di CP_1
€1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite nei confronti di S.C.C.I s.p.a.;
- nulla sulle spese di lite nei confronti dell' Controparte_2
.
[...]
Reggio Calabria, 11 luglio 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano