Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2853/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2853/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 5 febbraio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. INSALACO ILENIA in sost. avv. RUSTICHELLI MONICA per parte ricorrente Parte_2
per parte resistente e per la
[...] Controparte_1 incorporante l'avv. PALUSELLI anche in sost. avv. CORAPI E Controparte_2
FIORAVANTI.
Sono altresì presenti le dr.sse NO RA e IA LI AN e tanto lo si attesta aiai fini della loro pratica professionale
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2853/2023 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. RUSTICHELLI MONICA
PARTE RICORRENTE contro
. ) incorporante Controparte_3 P.IVA_1 di (cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dagli Avv. CORAPI DIEGO, FIORAVANTI FABRIZIO e PALUSELLI ROBERTA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: contratto di agenzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Parte ricorrente ha agito in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
«accertata e dichiarata la sussistenza di giusta causa di risoluzione del rapporto da parte della ricorrente, condannare la soc. Controparte_4
pagina 2 di 12 alla corresponsione in favore della sig.ra Controparte_5 Parte_1
delle seguenti somme: a) Indennità di mancato preavviso, pari ad € 8.600,23;
[...]
b) Indennità per cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. pari ad €
14.179,62, ovvero ai sensi degli AEC qualora più favorevoli, e comunque non inferiore ad € 7.802,37, e comunque di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta agli esiti istruttori con riferimento alle causali di cui sopra, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria. c) Management fees sui prodotti finanziari ed assicurativi 2022 € 3.277,28 e premio nuova raccolta 2021 di € 10.119,00, per un totale di € 13.396,28 f) eventuali altre somme, quali l'indennità di portafoglio da quantificarsi in corso di causa, e provvigioni maturate non comunicate alla ricorrente e comunque in ogni caso il saldo di tutte le commissioni maturate nel 2022 e maturate nel termine di 6 mesi successivi alla cessazione del rapporto;
e comunque di quelle minori o maggiori somme che verranno quantificate in corso di causa».
Secondo la ricostruzione della ricorrente, infatti, la società preponente, in occasione di grossi mutamenti della compagine sociale, si sarebbe resa inadempiente sotto numerosi profili, così rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto.
Inoltre, si sarebbe resa inadempiente anche in relazione ad una serie di versamenti di spettanze già maturate.
Costituendosi, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza del ricorso, rilevando come nessuna giusta causa potrebbe dirsi sussistente e chiedendo, perciò, in via riconvenzionale il pagamento dell'indennità di mancato preavviso e la restituzione di somme versate in anticipo sul presupposto della permanenza del rapporto.
In corso di rapporto si costituiva la società incorporante della resistente.
Svolta istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa alla presente udienza.
B) E' necessario, in via logica, procedere all'esame del recesso dell'agente, rispetto al quale è noto che, al fine di verificare la possibile sussistenza di una giusta causa (che permetterebbe di non dare il preavviso e la conseguente indennità), è necessario applicare i criteri di cui all'art. 2119 c.c. (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2011,
pagina 3 di 12 n. 3595: «Nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato, e il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata. (Nella specie, il giudice di merito, ad avviso della Corte, ha correttamente ritenuto l'insussistenza dell'inadempimento dell'agente, e con essa della giusta causa del recesso, perché l'agente non aveva potuto ampliare la clientela a causa della mancata omologazione del prodotto da parte del preponente)»), con la conseguenza che la valutazione si sposta sulla concreta possibilità o meno di prosecuzione del rapporto di agenzia, sulla base di una serie di criteri, valevoli, peraltro, sia per il recesso del preponente che per quello dell'agente
(cfr., Tribunale Napoli, sez. lav., 23/01/2023, n. 6013: «Per stabilire se il recesso dal contratto di agenzia sia avvenuto per un fatto imputabile al preponente o all'agente, può trovare applicazione il concetto di giusta causa di cui all' art. 2119 c.c., esplicitamente previsto per il lavoro subordinato. Sarà poi il giudice ad accertare la sussistenza di una giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, con valutazione incensurabile in sede di legittimità se sorretta da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto»; cfr., Cassazione civile, sez. lav., 01/02/1999, n. 845:
«Nell'applicare, nell'ambito del rapporto di agenzia, la regola sul recesso per giusta causa dettata dall'art. 2119 c.c. in relazione al rapporto di lavoro, l'apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa - cioè di un evento che non consenta la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto - deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto;
in particolare, mentre l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia la gravità dell'inadempimento dell'obbligazione corrispettiva da parte del preponente va commisurata in proporzione alle complessive pagina 4 di 12 dimensioni economiche del rapporto e all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti, cosicché, a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo»).
C) Nel caso di specie la ricorrente, nella lettera di risoluzione del maggio 2022 (cfr., doc. 20, fasc. ricorrente) ha espressamente elencato una serie di disservizi verificatesi a seguito del passaggio da IW BA a facente parte Controparte_1
del Gruppo FI.
In particolare, secondo la ricostruzione della il primo momento critico Pt_1
sarebbe stato determinato dalla gestione delle carte di credito dei clienti, titolari di carte Hibryd, che, in vista della loro disattivazione in anticipo, avrebbero avuto ritardi o inadempimenti nella sostituzione con una diversa carta (quella Nexi, con medesime condizioni), circostanza che avrebbe poi costretto i clienti a richiedere la Carta
, che aveva un costo, con ciò determinando lamentele, perdite di contratti e CP_2
problemi nella relazione tra consulenti e clienti.
Viene eccepita dalla ricorrente, poi, la sospensione dell'operatività sui dossier titoli, circostanza che avrebbe condotto ad una perdita di redditività per i consulenti.
Ancora viene eccepita una mancata gestione di alcuni fondi, l'errata trasmigrazione di clienti e posizioni, la mancata attivazione del nuovo portale, il reindirizzamento di alcuni clienti in Banca IR, un ritardo nel rispondere ai tickets e un mutamento nelle condizioni contrattuali.
Infine, viene allegato un sensibile peggioramento delle condizioni di lavoro dei consulenti.
D) Effettivamente, le prove assunte in corso di giudizio hanno permesso di confermare che il passaggio da IW BA alla società resistente non si sia distinto per linearità, risultando, al contrario, sicuramente farraginoso e non privo di difficoltà.
pagina 5 di 12 Quindi, si sono verificati disservizi in ordine alla gestione delle carte di credito
(cfr., teste – ud. 9.10.2024: «per il rilascio di queste carte era necessaria Tes_1
una documentazione corposa, da compilare a carico di noi agenti manualmente, forse se non ricordo male ci inviarono la lista dei nostri clienti con le carte da sostituire e abbiamo iniziato a chiamare i clienti per comunicare la dismissione e la nuova emissione. Abbiamo iniziato le procedure. Poi a gennaio alcuni clienti non avevano ricevuto le nuove carte pur avendo fatto la richiesta per tempo. Nel mio caso, ad esempio, se non ricordo male, furono circa 8/10 su una settantina di clienti. Ricevetti ovviamente le lamentele. Ricordo che tentando di capire che fine avessero fatto queste carte, non riuscivo mai ad avere una risposta effettiva, né io né gli altri colleghi»; teste
– ud. 2.10.2024: «Quando mi fu estesa la zona, se non sbaglio proprio la Tes_2
ricorrente mi rappresentò che vi erano dei problemi con le carte di credito di alcuni clienti, che non avevano ricevuto la nuova carta Hybrid Nexi»; teste – ud. Tes_3
16.10.2024: «ad esempio con le carte di credito, noi avevamo le Hybrid e fu chiesto di passare alle Nexi, ma fu un passaggio ai singoli consulenti. Posso riferire che fin da ottobre 2021 molte richieste sia di carte di credito che di contratti di consulenza non erano state ancora lavorate dalla direzione in sede»), che, necessitando di una sostituzione, ha presentato una criticità nel momento in cui a fronte di alcun carte di nuova emissione che non avevano costi (quelle Nexi), per una parte di clienti, nell'impossibilità di attivare dette carte, si era costretti a ripiegare su un'altra tipologia che, al contrario, aveva un costo (le carte ) da addossare al cliente (cfr., teste CP_2
– ud. 9.10.2024: «Per il cambio massivo delle carte di credito, cioè di quelle Tes_4
non più collocabili, per agevolare i clienti, prima della scadenza fu fatta una richiesta massiva di trasformazione di dette carte in carte Nexi, che sarebbero state collocabili anche in futuro. Ci fu un disguido, con un ritardo nelle spedizioni di alcune di queste carte. A questo punto chiedemmo ai consulenti di predisporre un elenco dei clienti che avrebbero dovuto essere beneficiari delle nuove carte Nexi e per evitare aggravi operativi, ci accordammo con i singoli area manager, per erogare somme di denaro per assumere assistenti per compilare la nuova modulistica, le singole aree si attivarono e furono fatte le richieste (questo era per le nuove carte , non per le Nexi). Poi CP_2 vi era l'alternativa di usare le carte , che però avevano un costo di 29,00. Per CP_2
pagina 6 di 12 evitare criticità procedemmo on gli storni di questo costo per chi optava per la carta
. Non mi risulta che in via generalizzata gli storni richiesti non furono eseguiti, CP_2
può essere successo in maniera isolata».
Altrettanto complicato è stato sicuramente il passaggio dei clienti, in relazione alla necessità che tutti avessero un regolare contratto di consulenza, pena il transito in Banca diretta.
Sul punto, può dirsi dimostrato che una parte dei clienti (anche della ricorrente) non siano più rimasti nel portafoglio dei consulenti, ma siano stati inseriti in Banca diretta per mancata presenza di un contratto validamente sottoscritto (cfr., teste cit.: «.Per quanto concerne la mancata migrazione di clienti Tes_2
precedentemente assegnati alla consulente e poi transitati in Banca diretta, preciso che ciò può essere successo solo per quei clienti che non avevano aderito al nuovo contratto di consulenza, ovvero che non avessero un contratto di consulenza già attivo e validamente stipulato. È proprio un obbligo normativo che ogni cliente che ha depositi in un istituto deve necessariamente aderire a contratti consulenza. In assenza di contratto di consulenza il cliente non può avere un rapporto professionale con il consulente finanziario e in automatico va in Banca IR. Mi sento di ribadire che la condizione per trasferire un cliente da IW BA alla resistente è che ci fosse un contratto di consulenza attivo e valido»; teste cit.). Tes_4
Le cause del disservizio non sono dimostrate compiutamente, anche se vi è un principio di prova, non necessariamente riferibile alla posizione della ricorrente se non in via presuntiva, circa una responsabilità della società resistente nell'aver ritardato la migrazione dei dati, ovvero nel non averla effettuata in maniera sempre corretta (cfr., teste cit.: «Ricordo anche molte difficoltà per far partire il sistema che non Tes_3 funzionava correttamente, questo il 14 febbraio 2022 quando vi è stato il passaggio ufficiale tra IW BA e SIM. Ricordo che, per quanto concerne l'area di mia competenza, dopo il passaggio, non riuscivo più a vedere a sistema circa il 50% del capitale gestito e dunque non era visibile nemmeno per i singoli consulenti in relazione al loro portafoglio, questo era determinato dal fatto che non erano stati caricati i contratti di consulenza pur regolarmente inviati. Molti clienti passarono in banca pagina 7 di 12 diretta. Molti di questi (che prima avevano anche rapporti con ) avevano CP_2
caricata la consulenza con un professionista , ma non con i nostri e poi CP_2
dunque sono stati assegnati in via esclusiva a questi ultimi anche con riferimento ai rapporti prima seguiti dai nostri consulenti, con problemi anche di privacy dei clienti»; teste – ud. 2.10.2024: «molti colleghi di Bologna tra cui la ricorrente avevano Tes_5
molti clienti in Banca IR (o FI o ) che prima erano assegnati CP_3
personalmente a loro, suppongo che la mancata attivazione del portale abbia impedito di capire bene le assegnazioni precedenti e dunque abbia comportato l'assegnazione di una parte dei clienti in Banca IR»).
E) In generale, risultano dimostrati anche disservizi legati alla modifica dei sistemi e all'attivazione del nuovo portale, con blocchi in alcune operatività, che dall'istruttoria svolta in corso di giudizio emergono in maniera maggiormente grave (cfr., teste cit.: «Circa il portale , di cui al capitolo 24 e 26, posso riferire che lo Tes_5 CP_2
stesso Direttore Generale disse che il portale avrebbe avuto una attivazione immediata dunque già a febbraio 2022 e invece che non fu attivato. Io proprio per le difficoltà incontrate anche in relazione al portale, mi sono dimessa nel luglio 2022 e ancora a quella data il portale non era attivo o almeno non completamente, so per conoscenza di clienti che ancora oggi alcune problematiche sono in corso»; teste cit.: «Il Tes_1
2 gennaio ci scrissero che on si potevano più fare trasferimenti di dossier titoli. Dal giorno della comunicazione io non ho più aperto nuove posizioni, dunque non so fin quando è durato questo blocco. Non ricordo se arrivò una comunicazione che permetteva i trasferimenti, ma ho avvertito che spesso le comunicazioni risultavano non corrispondenti al vero. Ricordo il portale , era molto meno performante di CP_2 quello di IW BA che avevamo in precedenza. Dal 14 al 28 febbraio non avevamo nessuna operatività e nemmeno i computer, anche quando ci consegnarono i computer non aveva l'accesso al portale, che l'ho avuto a marzo ma non ricordo quando di preciso»), ovvero con minor impatto (cfr., teste cit.: «il portale fu attività il Tes_2
14 febbraio 2022, nelle prime ore vi furono irregolarità di funzionamento ma erano malfunzionamenti attesi e sui quali eravamo stati informati, derivanti tutti dalla novità
pagina 8 di 12 dell'applicativo. Erano malfunzionamenti a macchia di leopardo e a spot, circoscritti ogni vola a poco tempo, e per qualche giorno, il doc. 12 che mi viene mostrata conferma la mia ricostruzione, tanto che risulta che le soluzioni sono state attivate immediatamente per circa l'80% delle segnalazioni e anche oltre e, dunque per buona parte della clientela»; teste cit.: «Ricordo che nei due mesi precedenti alla Tes_4
migrazione del 14 febbraio 2022, operammo dei fermi operativi, ma erano sempre di una settimana circa e per blocchi. Per quanto riguarda i trasferimenti dei dossier titoli in uscita, non c'è mai stato un blocco, invece, per i dossier titoli in entrata, non si può dire che ci sia stato un blocco effettivo, quanto piuttosto un ritardo di circa una settimana. È ovvio che il nuovo portale, una volta attivato aveva nuove modalità operative, che erano state presentate con corsi di formazione, ma tutte da remoto.
Questo fatto e la novità dell'applicativo hanno comportato dei problemi. Nella migrazione possono essere accaduti dei problemi nelle intestazioni, soprattutto ad esempio per le co-intestazioni, ma si trattava di casi singoli da segnalare. Era stata creata una struttura di supporto con numero verde per affrontarli in tempo reale») a seconda della provenienza della testimonianza.
In definitiva, sotto questo profilo gestionale, non vi sono dubbi che un inadempimento imputabile alla resistente vi sia stato, nel senso che avrebbe potuto gestire il passaggio dei consulenti in maniera maggiormente professionale e con una attenzione superiore, ma, anche sottolineando la intrinseca difficoltà di simili operazioni, occorre valutare l'entità del suesposto inadempimento, al fine di verificarne l'importanza ai fini risolutivi.
In altre parole, potendo inserire in una sfera di ordinarietà i disservizi e i rallentamenti che può comportare un mutamento societario e il passaggio di molti consulenti da una realtà imprenditoriale ad un'altra, l'esame dovrebbe spostarsi anche in maniera specifica sul caso concreto della ricorrente e sugli effetti che questi disservizi abbiano provocato sulla sua posizione lavorativa, pure in termini di durata dei problemi lamentati.
Nel caso di specie, parte ricorrente non allega e non prova in maniera precisa e puntuale i danni economici causati dalla situazione rappresentata, la quale, al pagina 9 di 12 contrario, sembrava idonea a rientrare nella normalità dopo un fisiologico periodo di adattamento, considerando anche che parte resistente aveva previsto meccanismi idonei in tal senso, come correttivo sul breve periodo (cfr., ad esempio, teste cit.: «Il passaggio in Banca IR in ogni modo non era definitivo, avevamo Tes_4
previsto finestre trimestrali per permettere al consulente di contattare il cliente, far sottoscrivere il contratto e permettere così il rientro del cliente tra i suoi assegnati»).
Le medesime considerazioni valgono a maggior ragione con riferimento agli aspetti legati alla logistica, che già nell'allegazione di parte ricorrente sembrano più che altro riferibili ad abitudini dei consulenti, ovvero a loro comodità, come tali sicuramente migliorabili con il tempo.
Tali valutazioni comportano che, di conseguenza, l'inadempimento, così come emerso in sede istruttoria, non potrebbe assurgere al livello di gravità tale da non consentire la prosecuzione del contratto, alla luce del complessivo rapporto tra le parti, anche considerando che, contrariamente a quanto normalmente avviene nei rapporti di lavoro subordinato, ai fini della valutazione della gravità della condotta, occorre tener conto che il rapporto di fiducia assume una intensità diversa (cfr., sul punto, Cassazione civile sez. lav., 11/03/2021: «Va premesso che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c., comma 1, in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata»), ma sempre ancorato ad un effettivo pregiudizio che si ripercuota sul rapporto (cfr., Cassazione civile, sez. lav.,
17/07/2009, n. 16772: «In tema di rapporto di agenzia, non integra gli estremi del vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, nel valutare la gravità dell'inadempimento contestato all'agente, ai sensi dell'art. 1751, comma 2, c.c., con pagina 10 di 12 riferimento alle obbligazioni fondamentali incombenti anche durante il periodo di preavviso, prima fra tutte la promozione degli affari mediante regolare visita ai clienti, abbia considerato l'elevato scostamento dei risultati raggiunti dall'agente nel periodo di preavviso, comparati alla media nazionale e a quelli raggiunti nell'anno precedente dal medesimo agente, nonché la mancata visita di alcuni clienti, quali elementi obiettivamente significativi del sostanziale disinteresse dell'agente nella cura della zona affidata, ove la parte, nel censurare la motivazione in sede di legittimità, non abbia dedotto e rappresentato i punti della controversia autonomamente dotati di forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o determinare radicali incompatibilità»).
Le domande relative al recesso allora non possono trovare accoglimento
F) Per quanto concerne le ulteriori domande di parte ricorrente, l'indennità di portafoglio non può essere concessa, in quanto manca la prova della cessazione dell'attività da parte dell'agente.
Il premio nuova raccolta 2021 non spetta, poiché, come eccepito dalla resistente, la non era in servizio al momento dell'erogazione, mentre mancano Pt_1
allegazioni e prove circa una ulteriore debito provvigionale.
Per le ragioni evidenziate nei paragrafi precedenti, allora, la domanda riconvenzionale della preponente risulta fondata nel merito certamente con riferimento al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per un totale di euro
8.000,36, considerando che si tratta di somma calcolata in maniera corretta rispetto al dato normativo di riferimento, ma anche in relazione agli anticipi versati, che avevano contrattualmente una condizione di permanenza del rapporto alla fine dell'anno, condizione non verificatasi in conseguenza del recesso dell'agente.
In definitiva, la domanda della resistente può essere accolta e parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della prima, dell'importo complessivo di euro 9.198,72 oltre accessori.
pagina 11 di 12 G) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, dell'importo di euro 9.198,72 oltre accessori dal dovuto al saldo effettivo;
C) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3.900,00 oltre spese forfetarie, IVA e CAP.
Bologna il 05/02/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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