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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1143/2020 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Antonio
IE LI per parte attrice, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-
ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1143 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pier Parte_1 C.F._1
AO LI;
- attrice - contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
- convenuto contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio il convenuto in Parte_1 epigrafe al fine di ottenere l'accertamento - in propri favore - dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sull'immobile sito in Canna alla via Sant'Antonio n. 37 (già n. 20), piano II°, censito al Catasto del predetto Comune al foglio 8, particella n. 88, sub 2, assumendo di averne avuto il pieno, continuativo, esclusivo e pacifico possesso per oltre venti anni.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non ha inteso costituirsi.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova testimoniale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte convenuta la quale - pur a fronte della rituale notifica dell'atto di citazione avvenuta ai sensi dell'art. 150 c.p.c. - non ha inteso costituirsi.
2. È noto come requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili sia il possesso ventennale, che deve altresì assumere i caratteri della continuità, non interruzione, pacificità e pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.).
Colui che agisce per ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione ventennale ha l'onere di provare di aver esercitato su detto bene - in maniera continuativa ed ininterrotta per almeno un ventennio - un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, attraverso l'esplicazione pacifica e pubblica delle facoltà che formano il contenuto di tale diritto reale.
Inoltre, ai fini dell'accertamento del diritto usucapito (proprietà, servitù, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare a quale diritto essa sia riconducibile, e la prova del suo maturarsi deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento utile a tal fine, occorrendo - altresì - che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino inequivocabilmente l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui “è onere di chi chiede accertarsi
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche
l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 03/11/2021, n. 31238).
L'elemento psicologico - consistente nella volontà del possessore di comportarsi e di farsi considerare come titolare del relativo diritto - può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
3. Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, ritiene questo Tribunale che la prospettazione attorea circa l'esercizio sulla res in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, debba ritenersi fondata e provata sulla scorta delle concordi dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1 Testimone_2
e - tutti indifferenti - escussi nel corso della espletata istruttoria, i quali
[...] Testimone_3 hanno puntualmente confermato le allegazioni e la rappresentazione dei fatti fornita in citazione dalla parte attrice.
Da tanto discende che, sulla scorta del compendio probatorio emerso dall'espletata istruttoria, risulta provato che l'attrice da più di vent'anni possiede il bene per cui è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietaria, come d'altra parte confermato anche dalla documentazione versata in atti (richiesta di concessione edilizia del 20.5.1987 per lavori di manutenzione straordinaria, fattura dell'8.3.1988, emessa dal geom. , dichiarazione di conformità Controparte_2 impianto elettrico del 30.3.1995 e relativa fattura), con la conseguenza che è decorso il termine di legge richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sul medesimo.
Incombeva su parte convenuta l'onere, certamente non assolto, di dimostrare la sussistenza dei vizi dell'altrui possesso, indicati dall'art. 1163 c.c. ed impeditivi dell'acquisto domandato.
Solo ad abundantiam si ordina la trascrizione della presente sentenza sui registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua semplice iniziativa.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese di lite, le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversa ne giustificano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1143/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di parte convenuta.
2) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che è Parte_1 divenuta proprietaria esclusiva, a titolo di usucapione, dell'unità immobiliare sita in Canna alla via
Sant'Antonio n. 37 (già n. 20), piano II°, censita in Catasto del predetto Comune al foglio 8, particella n. 88, sub 2.
3) Ordina al competente conservatore dei Registri Immobiliari di procedere agli adempimenti pubblicitari necessari, con esonero da ogni responsabilità.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 1143/2020 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Antonio
IE LI per parte attrice, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-
ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1143 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pier Parte_1 C.F._1
AO LI;
- attrice - contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
- convenuto contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio il convenuto in Parte_1 epigrafe al fine di ottenere l'accertamento - in propri favore - dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sull'immobile sito in Canna alla via Sant'Antonio n. 37 (già n. 20), piano II°, censito al Catasto del predetto Comune al foglio 8, particella n. 88, sub 2, assumendo di averne avuto il pieno, continuativo, esclusivo e pacifico possesso per oltre venti anni.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non ha inteso costituirsi.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova testimoniale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte convenuta la quale - pur a fronte della rituale notifica dell'atto di citazione avvenuta ai sensi dell'art. 150 c.p.c. - non ha inteso costituirsi.
2. È noto come requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili sia il possesso ventennale, che deve altresì assumere i caratteri della continuità, non interruzione, pacificità e pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.).
Colui che agisce per ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione ventennale ha l'onere di provare di aver esercitato su detto bene - in maniera continuativa ed ininterrotta per almeno un ventennio - un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, attraverso l'esplicazione pacifica e pubblica delle facoltà che formano il contenuto di tale diritto reale.
Inoltre, ai fini dell'accertamento del diritto usucapito (proprietà, servitù, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare a quale diritto essa sia riconducibile, e la prova del suo maturarsi deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento utile a tal fine, occorrendo - altresì - che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino inequivocabilmente l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui “è onere di chi chiede accertarsi
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche
l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 03/11/2021, n. 31238).
L'elemento psicologico - consistente nella volontà del possessore di comportarsi e di farsi considerare come titolare del relativo diritto - può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
3. Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, ritiene questo Tribunale che la prospettazione attorea circa l'esercizio sulla res in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, debba ritenersi fondata e provata sulla scorta delle concordi dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1 Testimone_2
e - tutti indifferenti - escussi nel corso della espletata istruttoria, i quali
[...] Testimone_3 hanno puntualmente confermato le allegazioni e la rappresentazione dei fatti fornita in citazione dalla parte attrice.
Da tanto discende che, sulla scorta del compendio probatorio emerso dall'espletata istruttoria, risulta provato che l'attrice da più di vent'anni possiede il bene per cui è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietaria, come d'altra parte confermato anche dalla documentazione versata in atti (richiesta di concessione edilizia del 20.5.1987 per lavori di manutenzione straordinaria, fattura dell'8.3.1988, emessa dal geom. , dichiarazione di conformità Controparte_2 impianto elettrico del 30.3.1995 e relativa fattura), con la conseguenza che è decorso il termine di legge richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sul medesimo.
Incombeva su parte convenuta l'onere, certamente non assolto, di dimostrare la sussistenza dei vizi dell'altrui possesso, indicati dall'art. 1163 c.c. ed impeditivi dell'acquisto domandato.
Solo ad abundantiam si ordina la trascrizione della presente sentenza sui registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua semplice iniziativa.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese di lite, le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversa ne giustificano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1143/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di parte convenuta.
2) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che è Parte_1 divenuta proprietaria esclusiva, a titolo di usucapione, dell'unità immobiliare sita in Canna alla via
Sant'Antonio n. 37 (già n. 20), piano II°, censita in Catasto del predetto Comune al foglio 8, particella n. 88, sub 2.
3) Ordina al competente conservatore dei Registri Immobiliari di procedere agli adempimenti pubblicitari necessari, con esonero da ogni responsabilità.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato