Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3167/2024 VG
Tribunale di Padova
Sezione Volontaria giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3167/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 07/03/2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Lucio Squillace Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Davide Carbone Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.08.2009 presso la Basilica di Santa Maria di Praglia (Pd), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Selvazzano Dentro (Pd) al n. 35- Atti di matrimonio, Parte II° Serie
B;
2) ordinare al Comune di Selvazzano Dentro (Pd) di annotare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a margine dell'atto di matrimonio;
3) la casa familiare sita in Selvazzano Dentro (Pd), Via Dei Mille, 18, è per l'intero in proprietà della moglie, dandosi atto che il marito – medio tempore-, già residente nell'abitazione di sua proprietà sita in Gallio (Vi) Via Ech, 5 int. 4 (doc. 08), ha già rilasciato l'abitazione coniugale, asportando interamente e definitivamente tutti i propri beni personali;
4) i coniugi si dichiarano reciprocamente del tutto autosufficienti economicamente e quindi rinunziano a proporre una qualsiasi domanda di assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altra;
5) il padre SI. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Parte_2
(n. il 17.01.07), maggiorenne alla data della prossima udienza divorzile del 04.02.25, ma non Per_1
autosufficiente in quanto iscritta (con regolare frequenza) al 5° anno presso l'Istituto Valle -Tecnico
In attuazione di quanto concordato in sede separativa al punto 5) delle condizioni separative (Cfr sent.
285/24), si dà atto che la SI.ra , quale genitore presso la quale risiede stabilmente la figlia Pt_1
(n. il 17.01.07), percepisce interamente l'assegno unico erogato dall'INPS; Per_1
6) il padre potrà vedere la figlia (nata il [...]), maggiorenne alla data dell'udienza Persona_2
divorzile del 04.02.25, secondo le modalità, tempi e disponibilità della stessa;
7) nessun contributo di mantenimento per il figlio in quanto maggiorenne e Persona_3
autosufficiente, essendo stabilmente impiegato;
8) per le vacanze natalizie, pasquali ed estive il padre potrà stare con la figlia (n. il 17.01.07) Per_1 maggiorenne alla data dell'udienza divorzile del 04.02.25, secondo le modalità, tempi e disponibilità concordate con la stessa;
9) i coniugi si dispensano reciprocamente dalla produzione cartacea delle proprie dichiarazioni dei redditi e/o bancarie e/o delle buste paga;
10) i coniugi si dichiarano reciprocamente, salve le reciproche responsabilità genitoriali, che nulla hanno più da pretendere l'uno nei confronti dell'altra a titolo patrimoniale e/o economico e/o finanziario per qualsivoglia ragione e/o eccezione inerente la pregressa convivenza.
11) spese legali interamente compensate”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
data 29.08.2009 in Teolo, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
Teolo al numero 21, parte II, serie A dell'anno 2009.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di Padova mediante note scritte all'udienza del 07.05.2024 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.
285/2024 pubblicata in data 07.06.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia (nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_1 in conformità all'art. 337 septies e ss. c.c. e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 7. delle conclusioni di cui in premessa, nulla si dispone essendo il figlio Per_3
maggiorenne e economicamente autosufficiente.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Teolo Parte_2 al numero 21, parte II, serie A dell'anno 2009.
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.02.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari