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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6802 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1991/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Nola, pubblicata il 28 novembre 2019, vertente
TRA
la “ (codice fiscale Parte_1
), nonché , codice fiscale , P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
in proprio e in qualità di socio accomandatario, rappresentati e difesi dall'avv.
Nicola Palladino (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._2
-appellante 1 E
la (codice fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.. Mario
AR (codice fiscale: ), in virtù della procura in atti C.F._3
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, la RE in persona del suo legale rappresentate Controparte_2
pro tempore, conveniva in giudizio la che Pt_1 Parte_1
e , in qualità di socio accomandatario, dinanzi al Tribunale di Nola Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura di un
“Ape Classic 400” per inadempimento dei convenuti che, a fronte del bonifico effettuato in data 11 maggio 2015 a suo beneficio dalla società attrice per l'importo di €24.000,00, non provvedevano a realizzare la fornitura del suddetto veicolo, e per l'effetto di “condannare i convenuti in solido tra di loro alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma di euro 24.000, oltre
interessi legali (…)”; in subordine chiedeva di “condannare i convenuti al pagamento alla ricorrente dell'importo di €24.000,00 a titolo di restituzione di indebito ovvero a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa, oltre interessi legali (…)”; “condannare in ogni caso i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
2 A fondamento della sua pretesa, nel ricorso introduttivo, la ricorrente rappresentava che il 2 aprile 2015 la convenuta aveva trasmesso il proprio preventivo per la fornitura di un “Ape Classic 400” attrezzato come “food truck friggitoria” per un presso complessivo di €30.000 Iva inclusa, richiedendo il pagamento di somme in acconto. Sicché la società attrice aveva provveduto a versare alla convenuta in data 11 maggio 2015 l'importo di €24.000,00 a mezzo bonifico. Nondimeno la nonostante i vari solleciti, Parte_1
restava inadempiente. Nello specifico, il 26 giugno 2018 la Controparte_1
trasmetteva tramite pec all'indirizzo apposita
[...] Email_1
diffida ad adempiere a mezzo pec alla suddetta s.a.s., senza ottenere alcun riscontro (cfr. doc. all.).
Nel frattempo, il 3 gennaio 2019 la Parte_2
veniva dichiarata fallita.
[...]
La RE. MA. notificava il ricorso e il pedissequo decreto Controparte_1
in data 7 maggio 2019 alla a mezzo Parte_1
pec; in data 20 maggio 2019 a tramite ufficiale giudiziario (cfr. Parte_1
doc. all.).
I.2. Non si costituivano in giudizio né la Parte_2
e né , sicchè il 19 novembre 2019 il Giudice ne
[...] Parte_1
dichiarava la contumacia e riservava la causa in decisione.
I.3. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in data 28 novembre
2019, il Tribunale di Nola così decideva:
3 “- in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto di compravendita in oggetto per grave inadempimento della resistente e, per
l'effetto, condanna la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, e , in qualità di socio Parte_1
accomandatario, in solido, alla restituzione in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di
[...]
€24.000,00, oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
-condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e in qualità di socio Parte_1
accomandatario, al pagamento, in solido, in favore del ricorrente e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Marco AR, dele spese di lite del presente procedimento (…)”.
I.4. Con istanza depositata il 17 luglio2019 , rappresentato Parte_3
e difeso dagli avv.ti Nicola Palladino e Luca Parrella, chiedeva l'ammissione al concordato fallimentare ai sensi dell'art. 124 l. fall. Pertanto, ammesso il suddetto concordato fallimentare, all'esito della esecuzione dello stesso, il 12 gennaio 2021 il Tribunale di Nola disponeva “la chiusura del fallimento n. 2/2019 per intervenuta esecuzione del concordato fallimentare, mandando alla
Cancelleria di provvedere all'archiviazione degli atti relativi al fallimento in epigrafe indicato nonché di quello di (n. 2/2019 R.F.)”. Parte_1
I.5. Il 1° aprile 2021 si perfezionava la notifica della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. e del relativo atto di precetto ai sensi dell'art. 475 c.p.c. per e per la (cfr. doc. all.). Parte_1 Parte_1
4 II.1. Avverso detta ordinanza, e la che Parte_1 Pt_1 [...]
– con citazione per l'udienza del 19 settembre 2021, Parte_1
notificata il 26 aprile 2021 - proponevano appello, articolando un unico motivo di gravame di seguito rubricato:
“Nullità della notifica e dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.- Violazione dell'art. 24 cost. e violazione del principio del contraddittorio- Violazione degli art. 101 e 161 c.p.c.- art. 43, 52 e 93 l. fall.”.
Chiedevano pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. In via preliminare, disporsi per tutti i motivi esposti la sospensione della esecutività dell'ordinanza impugnata;
2. In via principale, accertare e dichiarare la nullità delle notifiche del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza e per l'effetto dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata con rimessione della causa al primo Giudice;
3. Vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione in favore del
sottoscritto difensore.”
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 15 settembre 2021 si costituiva in giudizio la la quale in via preliminare Controparte_1
deduceva la inammissibilità dell'appello per intempestività ai sensi dell'art. 327 co. 1 c.p.c. , asserendo che l'appello era stato proposto ben oltre il termine di cui all'art. 327 co. 1 c.p.c., poiché l'ordinanza “è stata infatti pubblicata il
28.11.2019 mentre l'atto di appello è stato notificato a mezzo pec allo scrivente legale solo in data 26.04.2021.” 5 La eccepiva, inoltre, la “Infondatezza dell'unico Controparte_1
motivo di appello avversario” , evidenziando che “Gli appellanti lamentano infatti al riguardo in maniera confusa l'asserita violazione dei principi di cui all'art 101
c.p.c. e 24 Cost. invocando altresì il disposto dell'art. 161 c.p.c. senza tuttavia
precisare quale delle – tassative – ipotesi di nullità della notifica ricorrerebbe nel caso di specie e quale ne costituisca il motivo. (…). Altrettanto generico e confuso
è il richiamo di parte avversa all'art. 43 L.F.” Inoltre, l'appellata osservava che
“la domanda della risulta essere comunque pienamente Controparte_1
fondata. La società ha infatti ricevuto il pagamento Parte_1
effettato da quest'ultima, omettendo di consegnarLe l'automezzo
commissionatole.” Di conseguenza, “chiede in ogni caso alla ecc.ma Corte adita la conferma nel merito della statuizione di prime cure. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, in base a quanto richiesto dai medesimi appellanti il giudizio andrà rimesso al giudice di primo grado perché si pronunci nel merito.”
Chiedeva pertanto – “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da che e dal sig. Pt_1 Parte_1 Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702ter sesto comma c.p.c. emessa dal Giudice del
Tribunale di Nola in data 27.11.2019 e pubblicata il 28.11.2019, nel procedimento portante R.G. n. 2475/19, per intervenuta sua decadenza ex art.
327 c.p.c. per i motivi esposti- Nel merito, rigettare l'appello delle controparti avverso la medesima ordinanza poiché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente detta ordinanza;
- In via subordinata, nella
denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario rimettere la causa al
6 Tribunale di Nola per l'esame del merito con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
II.3. Dopo vari rinvii, all'udienza del 30 ottobre 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti
(20+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anzitutto, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello della che e di , in proprio e Pt_1 Parte_1 Parte_1
nella qualità di socio accomandatario di detta società, sollevata dalla difesa della perché proposto “ben oltre lo scadere del termine di Controparte_1
cui all'art. 327, primo comma c.p.c.”. Nello specifico, la Controparte_1
evidenzia che l'ordinanza impugnata è stata pubblicata il 28 novembre
[...]
2019, mentre l'atto di appello risulta ad essa notificato, a cura degli odierni appellanti, tramite p.e.c. il 26 aprile 2021.
Come ha chiarito la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e
dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel
7 vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata
ugualmente la predetta consapevolezza” (Cass. n. 28425/2023).
Ebbene, in applicazione di tale insegnamento, nel caso in esame, non può ritenersi applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 327 c.p.c., non avendo provato le parti appellanti che, proprio in ragione del dedotto vizio di nullità della notifica (perché effettuata in violazione degli artt. 43-52 e 93 l.fall.),
non avrebbero “avuto conoscenza del processo”: in realtà, si evince dalle loro stesse allegazioni che gli odierni appellanti, convenuti in primo grado, ricevettero la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, ancorchè, asseriscono, del tutto erroneamente siccome in luogo della nominata curatela fallimentare. Pertanto, deve reputarsi operante il termine lungo di cui all'art. 327 co. 1 c.p.c.
Ora, la ordinanza oggetto di gravame è stata depositata – e, dunque, pubblicata (cfr. Cass., n. 10810/2025; Cass., n. 9917/2023; Cass., n.
6384/2017) – il giorno 28 novembre 2019, come si evince chiaramente dalla stessa copia informatica della ordinanza (recante testualmente “Repert. n. cronol. 3599/2019 del 28/11/2019”) e come risulta anche dallo storico del fascicolo digitale di primo grado.
Detta ordinanza non è stata notificata alle odierne parti appellanti, soccombenti in primo grado, dichiarati contumaci dal Giudice;
pertanto, il dies ad quem per la proposizione dell'appello è di sei mesi a decorrere dalla 8 pubblicazione della ordinanza ex art. 327 co. 1 c.p.c., e va individuato, in applicazione dell'art. 155 c.p.c., nella data di lunedì 28 maggio 2020; l'appello, invece, risulta notificato tramite PEC al difensore costituito dell'appellata società in data 26 aprile 2021 (cfr. doc. all.), sicché esso è tardivo e dunque inammissibile.
2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico delle parti appellanti e liquidate in base al D.M. n.
55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da € 5.201,00 e fino a € 26.000,00
e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi del'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori
medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento
e la misura di questo»).
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a
9 partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
e da nei confronti di avverso la
[...] Parte_1 Controparte_1
ordinanza del Tribunale di Nola, ex art. 702 bis c.p.c., pubblicata il 28 novembre 2019, così provvede:
A) dichiara inammissibile l'appello;
B) condanna la che e , Pt_1 Parte_1 Parte_1
Con in via solidale tra loro, a pagare in favore della MA. Controparte_1
le spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara gli appellanti tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02,
introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 10 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1991/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Nola, pubblicata il 28 novembre 2019, vertente
TRA
la “ (codice fiscale Parte_1
), nonché , codice fiscale , P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
in proprio e in qualità di socio accomandatario, rappresentati e difesi dall'avv.
Nicola Palladino (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._2
-appellante 1 E
la (codice fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.. Mario
AR (codice fiscale: ), in virtù della procura in atti C.F._3
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, la RE in persona del suo legale rappresentate Controparte_2
pro tempore, conveniva in giudizio la che Pt_1 Parte_1
e , in qualità di socio accomandatario, dinanzi al Tribunale di Nola Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura di un
“Ape Classic 400” per inadempimento dei convenuti che, a fronte del bonifico effettuato in data 11 maggio 2015 a suo beneficio dalla società attrice per l'importo di €24.000,00, non provvedevano a realizzare la fornitura del suddetto veicolo, e per l'effetto di “condannare i convenuti in solido tra di loro alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma di euro 24.000, oltre
interessi legali (…)”; in subordine chiedeva di “condannare i convenuti al pagamento alla ricorrente dell'importo di €24.000,00 a titolo di restituzione di indebito ovvero a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa, oltre interessi legali (…)”; “condannare in ogni caso i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
2 A fondamento della sua pretesa, nel ricorso introduttivo, la ricorrente rappresentava che il 2 aprile 2015 la convenuta aveva trasmesso il proprio preventivo per la fornitura di un “Ape Classic 400” attrezzato come “food truck friggitoria” per un presso complessivo di €30.000 Iva inclusa, richiedendo il pagamento di somme in acconto. Sicché la società attrice aveva provveduto a versare alla convenuta in data 11 maggio 2015 l'importo di €24.000,00 a mezzo bonifico. Nondimeno la nonostante i vari solleciti, Parte_1
restava inadempiente. Nello specifico, il 26 giugno 2018 la Controparte_1
trasmetteva tramite pec all'indirizzo apposita
[...] Email_1
diffida ad adempiere a mezzo pec alla suddetta s.a.s., senza ottenere alcun riscontro (cfr. doc. all.).
Nel frattempo, il 3 gennaio 2019 la Parte_2
veniva dichiarata fallita.
[...]
La RE. MA. notificava il ricorso e il pedissequo decreto Controparte_1
in data 7 maggio 2019 alla a mezzo Parte_1
pec; in data 20 maggio 2019 a tramite ufficiale giudiziario (cfr. Parte_1
doc. all.).
I.2. Non si costituivano in giudizio né la Parte_2
e né , sicchè il 19 novembre 2019 il Giudice ne
[...] Parte_1
dichiarava la contumacia e riservava la causa in decisione.
I.3. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in data 28 novembre
2019, il Tribunale di Nola così decideva:
3 “- in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto di compravendita in oggetto per grave inadempimento della resistente e, per
l'effetto, condanna la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, e , in qualità di socio Parte_1
accomandatario, in solido, alla restituzione in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di
[...]
€24.000,00, oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
-condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e in qualità di socio Parte_1
accomandatario, al pagamento, in solido, in favore del ricorrente e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Marco AR, dele spese di lite del presente procedimento (…)”.
I.4. Con istanza depositata il 17 luglio2019 , rappresentato Parte_3
e difeso dagli avv.ti Nicola Palladino e Luca Parrella, chiedeva l'ammissione al concordato fallimentare ai sensi dell'art. 124 l. fall. Pertanto, ammesso il suddetto concordato fallimentare, all'esito della esecuzione dello stesso, il 12 gennaio 2021 il Tribunale di Nola disponeva “la chiusura del fallimento n. 2/2019 per intervenuta esecuzione del concordato fallimentare, mandando alla
Cancelleria di provvedere all'archiviazione degli atti relativi al fallimento in epigrafe indicato nonché di quello di (n. 2/2019 R.F.)”. Parte_1
I.5. Il 1° aprile 2021 si perfezionava la notifica della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. e del relativo atto di precetto ai sensi dell'art. 475 c.p.c. per e per la (cfr. doc. all.). Parte_1 Parte_1
4 II.1. Avverso detta ordinanza, e la che Parte_1 Pt_1 [...]
– con citazione per l'udienza del 19 settembre 2021, Parte_1
notificata il 26 aprile 2021 - proponevano appello, articolando un unico motivo di gravame di seguito rubricato:
“Nullità della notifica e dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.- Violazione dell'art. 24 cost. e violazione del principio del contraddittorio- Violazione degli art. 101 e 161 c.p.c.- art. 43, 52 e 93 l. fall.”.
Chiedevano pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. In via preliminare, disporsi per tutti i motivi esposti la sospensione della esecutività dell'ordinanza impugnata;
2. In via principale, accertare e dichiarare la nullità delle notifiche del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza e per l'effetto dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata con rimessione della causa al primo Giudice;
3. Vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione in favore del
sottoscritto difensore.”
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 15 settembre 2021 si costituiva in giudizio la la quale in via preliminare Controparte_1
deduceva la inammissibilità dell'appello per intempestività ai sensi dell'art. 327 co. 1 c.p.c. , asserendo che l'appello era stato proposto ben oltre il termine di cui all'art. 327 co. 1 c.p.c., poiché l'ordinanza “è stata infatti pubblicata il
28.11.2019 mentre l'atto di appello è stato notificato a mezzo pec allo scrivente legale solo in data 26.04.2021.” 5 La eccepiva, inoltre, la “Infondatezza dell'unico Controparte_1
motivo di appello avversario” , evidenziando che “Gli appellanti lamentano infatti al riguardo in maniera confusa l'asserita violazione dei principi di cui all'art 101
c.p.c. e 24 Cost. invocando altresì il disposto dell'art. 161 c.p.c. senza tuttavia
precisare quale delle – tassative – ipotesi di nullità della notifica ricorrerebbe nel caso di specie e quale ne costituisca il motivo. (…). Altrettanto generico e confuso
è il richiamo di parte avversa all'art. 43 L.F.” Inoltre, l'appellata osservava che
“la domanda della risulta essere comunque pienamente Controparte_1
fondata. La società ha infatti ricevuto il pagamento Parte_1
effettato da quest'ultima, omettendo di consegnarLe l'automezzo
commissionatole.” Di conseguenza, “chiede in ogni caso alla ecc.ma Corte adita la conferma nel merito della statuizione di prime cure. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, in base a quanto richiesto dai medesimi appellanti il giudizio andrà rimesso al giudice di primo grado perché si pronunci nel merito.”
Chiedeva pertanto – “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da che e dal sig. Pt_1 Parte_1 Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702ter sesto comma c.p.c. emessa dal Giudice del
Tribunale di Nola in data 27.11.2019 e pubblicata il 28.11.2019, nel procedimento portante R.G. n. 2475/19, per intervenuta sua decadenza ex art.
327 c.p.c. per i motivi esposti- Nel merito, rigettare l'appello delle controparti avverso la medesima ordinanza poiché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente detta ordinanza;
- In via subordinata, nella
denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario rimettere la causa al
6 Tribunale di Nola per l'esame del merito con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
II.3. Dopo vari rinvii, all'udienza del 30 ottobre 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti
(20+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anzitutto, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello della che e di , in proprio e Pt_1 Parte_1 Parte_1
nella qualità di socio accomandatario di detta società, sollevata dalla difesa della perché proposto “ben oltre lo scadere del termine di Controparte_1
cui all'art. 327, primo comma c.p.c.”. Nello specifico, la Controparte_1
evidenzia che l'ordinanza impugnata è stata pubblicata il 28 novembre
[...]
2019, mentre l'atto di appello risulta ad essa notificato, a cura degli odierni appellanti, tramite p.e.c. il 26 aprile 2021.
Come ha chiarito la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e
dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel
7 vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata
ugualmente la predetta consapevolezza” (Cass. n. 28425/2023).
Ebbene, in applicazione di tale insegnamento, nel caso in esame, non può ritenersi applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 327 c.p.c., non avendo provato le parti appellanti che, proprio in ragione del dedotto vizio di nullità della notifica (perché effettuata in violazione degli artt. 43-52 e 93 l.fall.),
non avrebbero “avuto conoscenza del processo”: in realtà, si evince dalle loro stesse allegazioni che gli odierni appellanti, convenuti in primo grado, ricevettero la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, ancorchè, asseriscono, del tutto erroneamente siccome in luogo della nominata curatela fallimentare. Pertanto, deve reputarsi operante il termine lungo di cui all'art. 327 co. 1 c.p.c.
Ora, la ordinanza oggetto di gravame è stata depositata – e, dunque, pubblicata (cfr. Cass., n. 10810/2025; Cass., n. 9917/2023; Cass., n.
6384/2017) – il giorno 28 novembre 2019, come si evince chiaramente dalla stessa copia informatica della ordinanza (recante testualmente “Repert. n. cronol. 3599/2019 del 28/11/2019”) e come risulta anche dallo storico del fascicolo digitale di primo grado.
Detta ordinanza non è stata notificata alle odierne parti appellanti, soccombenti in primo grado, dichiarati contumaci dal Giudice;
pertanto, il dies ad quem per la proposizione dell'appello è di sei mesi a decorrere dalla 8 pubblicazione della ordinanza ex art. 327 co. 1 c.p.c., e va individuato, in applicazione dell'art. 155 c.p.c., nella data di lunedì 28 maggio 2020; l'appello, invece, risulta notificato tramite PEC al difensore costituito dell'appellata società in data 26 aprile 2021 (cfr. doc. all.), sicché esso è tardivo e dunque inammissibile.
2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico delle parti appellanti e liquidate in base al D.M. n.
55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da € 5.201,00 e fino a € 26.000,00
e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi del'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori
medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento
e la misura di questo»).
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a
9 partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
e da nei confronti di avverso la
[...] Parte_1 Controparte_1
ordinanza del Tribunale di Nola, ex art. 702 bis c.p.c., pubblicata il 28 novembre 2019, così provvede:
A) dichiara inammissibile l'appello;
B) condanna la che e , Pt_1 Parte_1 Parte_1
Con in via solidale tra loro, a pagare in favore della MA. Controparte_1
le spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara gli appellanti tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02,
introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 10 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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