Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00455/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2025, proposto da
AL EN, OV SO, rappresentate e difese dagli avvocati Donatella Costantini e AN Pesenti, con domicilio eletto presso lo studio Pesenti AN in Bergamo, via Francesco Cucchi n.5;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 1046 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa ZA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti agiscono dinanzi a questo T.A.R., ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza n. 1046 del 28 dicembre 2023 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto di conseguire il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente per gli aa.ss. dal 2020/2021 a 2022/2023 per NI NT e dal 2017/2018 al 2022/2023 per US IO, per l’importo di € 500,00 annui, con la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , a mettere a disposizione tali somme.
1.1. Hanno esposto che la predetta sentenza, notificata all’Amministrazione il 20 maggio 2024, non è stata appellata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., ed è quindi passata in giudicato.
1.2. Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
In caso di persistente inadempimento, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Hanno chiesto, infine, la condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile.
3. All’udienza camerale del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, ancorché senza l’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm. – di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
4.2. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
4.3. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
4.4. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
5. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
6. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere al pagamento degli emolumenti della carta elettronica del docente.
Ai predetti incombenti, e alla completa ottemperanza della sentenza per cui è causa, il commissario ad acta provvederà, nei sensi sopra indicati, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a soggetto già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta .
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. In atti vi è dichiarazione reddituale ai fini dell’esenzione dal contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente in misura pari ad euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU PE, Presidente
ZA CA, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZA CA | AU PE |
IL SEGRETARIO