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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1275/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5950/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009907371000 IVA-IRPEF-IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/8/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259009907371000 notificata in data 9/7/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 37.758,81 sul presupposto di nove cartelle esattoriali. Eccepiva: omessa notifica delle cartelle presupposte;
“decadenza/prescrizione” quinquennale dei tributi erariali e delle sanzioni.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte e insussistenza della prescrizione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Va preliminarmente osservata l'assoluta approssimazione ed inadeguatezza della memoria di costituzione dell'agente della riscossione.
In ogni caso, l'intimazione risulta emessa sul presupposto delle seguenti cartelle esattoriali:
1) 29520110044051070000, notificata il 1/03/2012, emessa a titolo di imposte erariali
2) 29520120008215123000, notificata il 13/06/2012, emessa a titolo di imposte erariali
3) 29520120028643276000, notificata il 7/11/2012, emessa a titolo di diritti camerali
4) 29520120044241202000, notificata il 18/05/2013, emessa a titolo di imposte erariali
5) 29520130033793540000, notificata a mezzo deposito presso Casa Comunale ed avviso di deposito consegnato a mani proprie il 12/08/2014, emessa a titolo imposte erariali
6) 29520140007868052000, notificata a mezzo deposito presso Casa Comunale ed avviso di deposito consegnato a mani proprie il 12/08/2014, emessa a titolo di diritti camerali
7) 2952013003379540000, notificata il 12/08/2014, emessa a titolo di imposte erariali
8) 29520140023690584000, notificata a mani proprie il 27/10/2014, emessa a titolo di imposte erariali
9) 29520140029318910000, notificata a mani proprie il 19/01/2015, emessa a titolo di imposte erariali.
Come documentato dall'agente della riscossione, tutte tali cartelle (tranne quella n. 2952013003379540000) sono state notificate al ricorrente. Inoltre, a dispetto dell'assoluta inadeguatezza della memoria di costituzione e della grossolana approssimazione della stessa, risulta riversata in atti documentazione attestante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione. In particolare, risulta l'emissione di una comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201400000503, notificata in data 19/7/2014 a mani dell'attuale ricorrente, con riferimento, tra l'altro, alle cartelle nn. 29520110044051070000, 29520120008215123000,
29520120028643276000 e 29520120044241202000.
Non risulta alcuna documentazione relativa alla notifica della cartella n. 2952013003379540000.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il termine prescrizionale relativo a tributi erariali è decennale e non quinquennale. Infatti, in assenza di una specifica previsione (per l'imposta di registro è espressamente previsto il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 78 d.P.R. 131/86), deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di disciplina limitata alle ipotesi di pagamento periodico ad anno, dal momento che l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. VI,
26/6/2020, 12740; Cass. 19969/2019; Cass. 9906/2018).
Il termine prescrizionale, ovviamente, decorre dall'ultimo atto interruttivo, nella specie la notifica delle cartelle di pagamento.
Invece, il termine di prescrizione per i diritti annuali di camera di commercio di cui all'art. 18 l. 580/93, trattandosi di tributo assimilabile ai corrispettivi periodici con natura sinallagmatica, è quello breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (cfr. Cass. tr., 21/7/2022, 22897).
Del pari il credito per interessi configura un'obbligazione che, per quanto accessoria a quella per sorte capitale, è suscettibile di autonome vicende, sicché tale credito rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4, decorrente dalla data in cui il credito principale
è divenuto esigibile (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. 30901 /2019).
Parimenti il termine di prescrizione è quinquennale con riferimento al credito per sanzioni, anche se tributarie, essendo il predetto termine espressamente previsto ex lege dall'art. 20 d.lgs. 472/1997 (cfr. Cass. VI,
20/6/2016, 12715; Cass. VI, 1/10/2020, 20955), salvo, ovviamente, che il diritto alla riscossione delle sanzioni derivi da sentenza passata in giudicato, operando, solo in talk caso, il termine decennale di cui all'art. 2953
c.c.
Infine, va osservato che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni 23), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.
Lv. 159/2015 (secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi
» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori…
e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi (cfr. Cass. 960/25).
Tanto posto, deve ritenersi non esigibile la pretesa di cui alla cartella 2952013003379540000, non risultando prova dell'avvenuta notifica. Deve ritenersi prescritta la pretesa derivante dalle cartelle nn.
29520120028643276000 e 29520140007868052000, relative a diritti camerali, essendo decorso il termine di prescrizione tra la data di notifica delle stesse e quella di notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Quanto alle cartelle nn. 29520110044051070000, 29520120008215123000, 29520120044241202000,
29520130033793540000, 29520140023690584000, 29520140029318910000 insussistente è la prescrizione del tributo, non essendo decorso il termine decennale tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione e la notifica dell'intimazione oggi impugnata, anche tenendo conto della sospensione dei termini per il periodo emergenziale. Prescritto è, invece, il credito per sanzioni, nonché quello per gli interessi maturati anteriormente al quinquennio (da calcolare tendo conto del periodo di sospensione predetto).
Il ricorso va pertanto, parzialmente accolto. Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione della parziale soccombenza reciproca e tenendo conto della grave approssimazione con cui è redatta la memoria di costituzione dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente: alle pretese derivanti dalle cartelle nn. 2952013003379540000, 29520120028643276000 e 29520140007868052000; alle pretese per sanzioni e per interessi maturati anteriormente al 16/1/2019, derivanti dalle cartelle nn.
29520110044051070000, 29520120008215123000, 29520120044241202000, 29520130033793540000,
29520140023690584000, 29520140029318910000. Rigetta, quanto al resto, il ricorso. Compensa le spese tra le parti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5950/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009907371000 IVA-IRPEF-IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/8/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259009907371000 notificata in data 9/7/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 37.758,81 sul presupposto di nove cartelle esattoriali. Eccepiva: omessa notifica delle cartelle presupposte;
“decadenza/prescrizione” quinquennale dei tributi erariali e delle sanzioni.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte e insussistenza della prescrizione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Va preliminarmente osservata l'assoluta approssimazione ed inadeguatezza della memoria di costituzione dell'agente della riscossione.
In ogni caso, l'intimazione risulta emessa sul presupposto delle seguenti cartelle esattoriali:
1) 29520110044051070000, notificata il 1/03/2012, emessa a titolo di imposte erariali
2) 29520120008215123000, notificata il 13/06/2012, emessa a titolo di imposte erariali
3) 29520120028643276000, notificata il 7/11/2012, emessa a titolo di diritti camerali
4) 29520120044241202000, notificata il 18/05/2013, emessa a titolo di imposte erariali
5) 29520130033793540000, notificata a mezzo deposito presso Casa Comunale ed avviso di deposito consegnato a mani proprie il 12/08/2014, emessa a titolo imposte erariali
6) 29520140007868052000, notificata a mezzo deposito presso Casa Comunale ed avviso di deposito consegnato a mani proprie il 12/08/2014, emessa a titolo di diritti camerali
7) 2952013003379540000, notificata il 12/08/2014, emessa a titolo di imposte erariali
8) 29520140023690584000, notificata a mani proprie il 27/10/2014, emessa a titolo di imposte erariali
9) 29520140029318910000, notificata a mani proprie il 19/01/2015, emessa a titolo di imposte erariali.
Come documentato dall'agente della riscossione, tutte tali cartelle (tranne quella n. 2952013003379540000) sono state notificate al ricorrente. Inoltre, a dispetto dell'assoluta inadeguatezza della memoria di costituzione e della grossolana approssimazione della stessa, risulta riversata in atti documentazione attestante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione. In particolare, risulta l'emissione di una comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201400000503, notificata in data 19/7/2014 a mani dell'attuale ricorrente, con riferimento, tra l'altro, alle cartelle nn. 29520110044051070000, 29520120008215123000,
29520120028643276000 e 29520120044241202000.
Non risulta alcuna documentazione relativa alla notifica della cartella n. 2952013003379540000.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il termine prescrizionale relativo a tributi erariali è decennale e non quinquennale. Infatti, in assenza di una specifica previsione (per l'imposta di registro è espressamente previsto il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 78 d.P.R. 131/86), deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di disciplina limitata alle ipotesi di pagamento periodico ad anno, dal momento che l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. VI,
26/6/2020, 12740; Cass. 19969/2019; Cass. 9906/2018).
Il termine prescrizionale, ovviamente, decorre dall'ultimo atto interruttivo, nella specie la notifica delle cartelle di pagamento.
Invece, il termine di prescrizione per i diritti annuali di camera di commercio di cui all'art. 18 l. 580/93, trattandosi di tributo assimilabile ai corrispettivi periodici con natura sinallagmatica, è quello breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (cfr. Cass. tr., 21/7/2022, 22897).
Del pari il credito per interessi configura un'obbligazione che, per quanto accessoria a quella per sorte capitale, è suscettibile di autonome vicende, sicché tale credito rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4, decorrente dalla data in cui il credito principale
è divenuto esigibile (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. 30901 /2019).
Parimenti il termine di prescrizione è quinquennale con riferimento al credito per sanzioni, anche se tributarie, essendo il predetto termine espressamente previsto ex lege dall'art. 20 d.lgs. 472/1997 (cfr. Cass. VI,
20/6/2016, 12715; Cass. VI, 1/10/2020, 20955), salvo, ovviamente, che il diritto alla riscossione delle sanzioni derivi da sentenza passata in giudicato, operando, solo in talk caso, il termine decennale di cui all'art. 2953
c.c.
Infine, va osservato che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni 23), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.
Lv. 159/2015 (secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi
» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori…
e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi (cfr. Cass. 960/25).
Tanto posto, deve ritenersi non esigibile la pretesa di cui alla cartella 2952013003379540000, non risultando prova dell'avvenuta notifica. Deve ritenersi prescritta la pretesa derivante dalle cartelle nn.
29520120028643276000 e 29520140007868052000, relative a diritti camerali, essendo decorso il termine di prescrizione tra la data di notifica delle stesse e quella di notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Quanto alle cartelle nn. 29520110044051070000, 29520120008215123000, 29520120044241202000,
29520130033793540000, 29520140023690584000, 29520140029318910000 insussistente è la prescrizione del tributo, non essendo decorso il termine decennale tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione e la notifica dell'intimazione oggi impugnata, anche tenendo conto della sospensione dei termini per il periodo emergenziale. Prescritto è, invece, il credito per sanzioni, nonché quello per gli interessi maturati anteriormente al quinquennio (da calcolare tendo conto del periodo di sospensione predetto).
Il ricorso va pertanto, parzialmente accolto. Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione della parziale soccombenza reciproca e tenendo conto della grave approssimazione con cui è redatta la memoria di costituzione dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente: alle pretese derivanti dalle cartelle nn. 2952013003379540000, 29520120028643276000 e 29520140007868052000; alle pretese per sanzioni e per interessi maturati anteriormente al 16/1/2019, derivanti dalle cartelle nn.
29520110044051070000, 29520120008215123000, 29520120044241202000, 29520130033793540000,
29520140023690584000, 29520140029318910000. Rigetta, quanto al resto, il ricorso. Compensa le spese tra le parti.