Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/06/2025, n. 4471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4471 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 04471/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01485/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Piazza e Giuseppe Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento e la revoca,
previa sospensione,
del decreto n. -OMISSIS-di sospensione indeterminata dal servizio presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere dell'Assistente Capo Coordinatore -OMISSIS- Gennaro dal 7.12.2021 notificato a mani il 20.12.2021 e di ogni atto preliminare ed endoprocedimentale richiamato nel provvedimento di sospensione e non notificato ed, in particolare, il silenzio rifiuto serbato dalla amministrazione Penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere sulla istanza di infermità inviata presso la mail istituzionale competente “ufficiomalattie.cc.santamariacapuavetere@giustizia.it” il giorno 30.11.2021 per iniziali 10 giorni, infermità confermata per altri 10 giorni, salvo complicazioni, il 10.12.2021, istanze ad oggi non riscontrate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 15 maggio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento e la revoca, del decreto n. -OMISSIS-di sospensione indeterminata dal servizio presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere dell’Assistente Capo Coordinatore -OMISSIS- Gennaro dal 7.12.2021, notificato a mani il 20.12.2021, e di ogni atto preliminare ed endoprocedimentale richiamato nel provvedimento di sospensione;
Considerato, ai fini che qui rilevano, che, a seguito della messa in quiescenza del ricorrente in pensione da marzo 2025, è evidentemente venuta meno la materia del contendere, non essendo più
presente alcun interesse al reintegro in servizio del -OMISSIS-;
Considerato, peraltro, che sul punto, nelle memorie depositate in data 13.04.2025. parte ricorrente si è associata alla determinazione dell'Amministrazione resistente che, con nota depositata in atti in data 11.03.2025, ha chiesto per l’appunto pronunciarsi la cessata materia del contendere;
Considerato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude di per sé una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese, valutando in tal modo la c.d. soccombenza virtuale;
Rilevato che, da tale angolo visuale, il ricorso così come incardinato appare fondato, dovendosi evidenziare, in particolare, il contegno perplesso assunto dall’Amministrazione resistente, che, da un lato, ha emanato un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato a carico del -OMISSIS-, per poi concludere, anche dopo il rinvio a giudizio e con il processo in corso, che non erano sussistenti i requisiti per la sospensione dal servizio del medesimo, disponendone il reintegro in servizio dal 14.08.2023 con Decreto del Capo del DAP prot. n. -OMISSIS-;
Considerato, pertanto, che possono porsi a carico della sopra indicata Amministrazione resistente le spese di lite sostenute dal -OMISSIS-, secondo il menzionato principio della soccombenza virtuale, liquidandole come da dispositivo, tenendo conto in particolare, nella loro quantificazione, della limitata attività processuale svolta e dell’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (cfr. art. 4, comma 4, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55);
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese di lite in favore di -OMISSIS- liquidandole in euro 1.500,00 (euro millecinquecento,00) oltre accessori come per legge, da versarsi in favore dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.