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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5697 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 26063/2023 R.G. del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 svolta in forma cartolare con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Tranquilli, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti
OPPONENTE
E
(P.IVA C.F. , con sede in Bulgaria , in persona del legale rappresentante CP_1 C.F._2 pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Gianmarco Iantaffi
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per l'opponente : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito Dichiarare l'inesistenza della titolarità della pretesa creditizia sostanziale dedotta dalla
, odierno opposto, nel procedimento monitorio nei confronti del sig. e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.5456/2023 reso dal Tribunale Civile di Roma in data
20.03.2023, notificato a mezzo pec al sig. in data 31.03.2023; Parte_1
In via subordinata Dichiarare non dovuta la somma ingiunta dalla al sig. in CP_1 Parte_1
1 quanto quest'ultimo ha ottemperato agli obblighi contrattuali in ragione del contratto di affidamento somme sottoscritto dal medesimo con la e il successivo svincolo a favore di CP_2 quest'ultimo e della , seppur per l'importo di euro 65.000,00 e per l'effetto, revocare il CP_3 decreto ingiuntivo n.5456/2023 reso dal Tribunale Civile di Roma in data 20.03.2023, notificato a mezzo pec al sig. in data 31.03.2023. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario..
Conclusioni per l'opposta : “in via principale – nel merito• accertare e dichiarare la completa infondatezza delle tesi dell'opponente e per l'effetto rigettare la stessa e confermare il decreto ingiuntivo;
Con vittoria di spese ex 96 c.p.c. ed onorari del presente giudizio, oltre C.A. e spese generali come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. otteneva dal Tribunale Civile di Roma l'emissione in data 20.3.2023 del decreto CP_1
ingiuntivo n. 5456/2023 nei confronti di per il pagamento della somma di € 80.000,00 Parte_1
oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio , importo dovuto a titolo di ripetizione di somme costituite in deposito fiduciario a garanzia del buon esito di operazione finanziaria.
Avverso tale decreto ingiuntivo, con atto di citazione proponeva tempestiva opposizione Pt_1
, deducendo:
[...]
-che in data 17.11.2020, la , quale depositante, sottoscriveva un contratto di locazione CP_4
finanziaria ed affidamento somme con la Fangla NG LT, quale depositario, con il sig. Pt_1
che rivestiva la qualità di fiduciario;
[...]
-che in tale contratto, prodotto ed allegato al ricorso monitorio, non compariva la società ; CP_1
- che il riceveva la predetta somma dalla (doc.3 – bonifico bancario) e la tratteneva Pt_1 CP_1
in ragione del ruolo ricoperto di escrow in favore della (doc.
4-escrow agreement); CP_3
- che tale somma successivamente veniva ritrasferita e svincolata in favore della e versata CP_3
a mezzo di bonifici bancari come dalla stessa indicato (doc.5 – estratto conto ); CP_4 Parte_1
- che nessun rapporto giuridico diretto interveniva tra e la , atteso che il contratto di Pt_1 CP_1
mutuo sottoscritto tra la e la non produce alcun effetto nei confronti del CP_1 CP_4
e quindi la non è titolare della pretesa fata valere in giudizio;
Pt_1 CP_1
2 -che appunto la società , soggetto che ha sottoscritto il contratto con e la CP_2 Parte_1
il 17.11.2020, ha autorizzato lo svincolo delle somme in favore della e della CP_3 CP_3 medesima come si evince dall'estratto conto postale del CP_2 Parte_1
-che pertanto, il rapporto giuridico intercorrente tra la e non può assumere rilievo CP_1 CP_2
nei confronti del . Pt_1
Sulla base di tali premesse in fatto e diritto , , chiedeva la revoca del decreto opposto. Parte_1
Si costituiva l'opposta contestando gli assunti dell'opponente e chiedendo il rigetto della opposizione.
Assegnati i termini ex art.183 co. 6 c.p.c. , erano disattese le richieste di prova orale delle parti .
Indi la causa era assunta in decisione all'esito di udienza cartolare del 16.1.2025 sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe riportate , con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
2. L'opposizione è infondata.
Risulta ex actis che in data 17.11.2020, venne sottoscritto un contratto ( denominato pre-contratto di
Deed Agreement ) tra LA NG LT per l'attivazione di uno strumento CP_2
finanziario denominato Stand By Letter of Credit (SBLC) per un valore dichiarato di 500 milioni di euro ( vedi doc. 2 allegato alla opposizione e prodotto in allegato al ricorso monitorio ) contratto sottoscritto anche , quale , fiduciario dall'avv. Con tale contratto LA NG LT Parte_1
(Beneficiario Locatore) dava atto di possedere e poter locare uno strumento finanziario di interesse del CA e (Depositante CA) dichiarava di accettare solo e solamente questo CP_2
titolo funzionalmente alla propria attività e di aver pronta la banca ricevente nonché la struttura operativa atta alla “monetizzazione” dello strumento. Il locatario quindi dichiarava di depositare anticipatamente, secondo le tecnicalità previste dal DoA-Deed of Agreement, presso il Fiduciario
l'importo di €80.000 (ottantamila euro) a titolo di cauzione per l'emissione dello strumento finanziario;
l'importo di €80.000 (ottantamila euro) sarà bonificato dalla società , Ulitsa CP_1
Solunska 40 apt.1, 1000 Sofia (Bulgaria) EIK205101539, per conto del CA.
Tale somma era depositata presso l'avv. , quale fiduciario ( che sottoscriveva l'accordo) Parte_1
e che con separato atto di escrow agreement in data 23.11.2020 era nominato fiduciario ( doc. 4 opponente).
Con il pre -contratto del 17.11.2020 era previsto che il fiduciario, una volta verificata la mancanza di eccezioni contrattuali ed il corretto svolgimento del flusso operativo definito nel contratto , e
3 riscontrato il trasferimento da parte della banca Emittente dello strumento finanziario oggetto del contratto, dovesse trasferire il deposito cauzionale al Locatore che ne avrebbe rilasciato quietanza e fattura al CA .
Con l'escrow agreement , anche questo sottoscritto da LA NG LT , e dall'avv. CP_2
, si dava atto che l'affidamento durava sino alla conclusione del Pre Contratto di DOA e a Pt_1
tale data, o prima se richiesto, l' affidatario avrebbe proceduto a devolvere le somme affidate secondo le modalità descritte nel Pre- Contratto di DOA.
Qualora alla data di scadenza vi fosse stata incertezza in ordine alle persone alle quali devolvere il
Fondo Affidato o alle modalità di devoluzione dello stesso, l'affidatario doveva procedere alla devoluzione: A) secondo le indicazioni che gli verranno concordemente fornite per iscritto dal depositante e dal beneficiario;
in mancanza;
B) secondo quanto stabilito dal Giudice in base ad una sentenza passata in giudicato ovvero da un organo arbitrale in base ad un lodo divenuto definitivo.
ha concesso un prestito alla locataria , finanziando l'operazione ed ha quindi CP_1 CP_2 eseguito il bonifico relativo alla somma di euro 80.000,00 ( vedi doc. 3 prodotto dall'opponente ), di cui oggi chiede la restituzione non essendo andata a buon fine l'intera operazione finanziaria e fondando la pretesa monitoria su riconoscimento di debito , in quanto con pec del 26.1.2021, l'avv. dichiarava : in merito alla restituzione delle somme depositate nella qualità di deposito Pt_1
fiduciario provvederò alla immediata restituzione ma dovrò ricevere quietanza liberatoria alla ricezione senza null'altro a pretendere ( all. a) alla comparsa di costituzione della opposta ).
Deduce l'opposta che il 'contratto' in realtà, non solo non andò a buon fine, ma fu completamente inesistente come emerge dalla circostanza che la metteva in mora sia il che la CP_2 Pt_1
LA NG ltd, la quale in data 04.01.2021 (all. c) confermò in sostanza l'inesistenza del contratto di locazione finanziaria deducendo di non avere mai svolto attività di affitto o vendita di strumenti bancari. Pertanto, essendo il 'contratto' inesistente, e comunque mai andato a buon fine,
l'intimato deve restituire le somme alla , somme che l'intimato avrebbe dovuto detenere a CP_1
garanzia del buon esito della operazione.
3. Come dianzi ricordato in data 26.1.2021 in risposta alla pec del legale della con la quale CP_1
si chiedeva la restituzione immediata - con valuta entro le ore italiane 24:00 del 25.01.2021 - della somma di euro 80 mila, oltre il pagamento a titolo di risarcimento danni della ulteriore somma di euro 80 mila , l'avv. dichiarava che avrebbe provveduto alla restituzione dietro quietanza Pt_1 liberatoria relativa ad ulteriori pretese. Precisava inoltre nella detta missiva che “ il contratto di deposito è stato sottoscritto dalla soc. in persona della sig.ra e CP_4 Parte_2
4 di aver ricevuto il deposito dalla soc. Di tutto ciò che attiene al pre -contratto e CP_1
successivo contratto non sono mai stato a conoscenza se non direttamente dal sig. Parte_3
che per mail mi inviava tutti i documenti sottoscritti e redatti in ogni sua parte. Pertanto
[...]
nessuna somma quale penale potrà essere versata dal sottoscritto in quanto non parte contrattuale ma solo depositario fiduciario delle somme e non parte contrattuale.”
La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. (Cass. Sez. 1, 25/01/2022, n. 2091).
Parte opponente, gravata quindi del relativo onere probatorio, nella specie si è limitata , in sede giudiziale, a contestare la pretesa avanzata da , eccependo il difetto di legittimazione attiva CP_1
della stessa , per insussistenza di rapporto contrattuale con la , e in subordine di avere in parte CP_1
provveduto alla restituzione delle somme in favore della LA NG LT e della , CP_2
la quale avrebbe autorizzato lo svincolo.
Dal tenore della missiva del 26.1.2021 a firma dell'avv. , risulta chiaro che fosse venuto meno Pt_1 qualsivoglia titolo che legittimasse l'ulteriore detenzione del deposito fiduciario , tant'è che il si dichiara disposto alla immediata restituzione in favore della richiedente, premendogli Pt_1 CP_1
soprattutto di evidenziare la propria estraneità agli accordi inter partes e la sua veste di mero fiduciario e come tale non passibile dell'addebito di alcuna penale.
Ebbene quanto alla legittimazione attiva - sebbene alla stregua dei contratti versati in atti , CP_1
risulti solo quale soggetto che per conto della locataria ha provveduto ad effettuare il CP_2
deposito fiduciario (vedi pre -contratto 17.11.2020 a pag.2 ) , e quindi secondo le previsione dell'escrow agreement destinatario della restituzione sarebbe stato il locatore, ove l'operazione fosse andata a buon fine, o in via gradata , il fiduciario avrebbe dovuto eseguire le indicazioni che gli sarebbero state concordemente fornite per iscritto dal depositante e dal beneficiario o ancora quanto
5 stabilito dal Giudice- deve tuttavia rilevarsi che nella fumosa vicenda contrattuale in oggetto, cui parrebbe sottesa una iniziativa truffaldina ( si veda la missiva a nome di LA NG LT prodotta dall'opposta sub allegato c), l'unico dato certo è che il versamento dell'importo di euro 80.000,00 è stato effettuato dalla CP_1
E allora , quanto meno per essere pacificamente venuta meno la ragione giustificativa del deposito fiduciario, lo stesso deve esser restituito ex art.2033 c.c. al soggetto che ha eseguito il bonifico sul conto dell'avv. ( vedi doc. 3 opponente ). Indebito che, quale titolo della pretesa fata valere Pt_1
dalla opposta , si ricava in via interpretativa dalle complessive deduzioni e difese della laddove CP_1 si menziona la “inesistenza” dell'intera operazione .
Quanto alla deduzione relativa alla avvenuta parziale restituzione , difetta la prova non solo della autorizzazione della locataria e del locatore a tali svincoli ( da effettuarsi per iscritto secondo previsione di escrow agreement) , ma anche di tali pretesi pagamenti , atteso che l'estratto conto prodotto ( doc. 5 ) non consente di individuare i destinatari dei pagamenti , che peraltro sarebbero intervenuti il 3, il 7 ed il 14 dicembre 2020 quindi prima della pec di risposta al legale della Uhoo ltd. Ora non si comprende per quale ragione di questi pagamenti, la cui pertinenza alla vicenda in questione è come detto del tutto indimostrata, l'avv. non abbia fatto menzione nelle sua pec Pt_1
del 26.1.2021 , ove invece prometteva la immediata restituzione dell'importo di euro 80.000,00 .
Né infine le prove articolate destinate a provare l'utilizzo dei fondi per scopi connessi alla esecuzione della operazione paiono dirimenti . In primo luogo se ne deve rilevare la genericità risultando privi di collocazione temporale i pretesi pagamenti , inoltre ,come detto, le modalità con cui sarebbero avvenuti sono del tutto contrarie alle previsioni dell'escrow agreement , che prevedeva una autorizzazione scritta delle parti , depositante e beneficiario, ed altresì la custodia delle somme su apposito conto separato intestato al fiduciario, mentre l'estratto prodotto ( doc.5) a dimostrazione dei pretesi pagamenti , dalla natura degli addebiti dallo stesso risultanti, non sembrerebbe affatto un conto dedicato al deposito in questione .
Alla luce di quanto sin qui argomentato l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo in misura media , ad eccezione dei compensi per la fase istruttoria, assente , liquidate al minimo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
6 1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.5456/2023 del 20.03.2023 emesso dal
Tribunale di Roma che si dichiara esecutivo ex art. 653 c.c. ;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta delle spese di lite del presente giudizio di opposizione liquidate in euro 11.268,00 per compensi , oltre iva, cpa e spese generali.
Roma , 14.4.2025
Il Giudice
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 26063/2023 R.G. del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 svolta in forma cartolare con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Tranquilli, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti
OPPONENTE
E
(P.IVA C.F. , con sede in Bulgaria , in persona del legale rappresentante CP_1 C.F._2 pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Gianmarco Iantaffi
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per l'opponente : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito Dichiarare l'inesistenza della titolarità della pretesa creditizia sostanziale dedotta dalla
, odierno opposto, nel procedimento monitorio nei confronti del sig. e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.5456/2023 reso dal Tribunale Civile di Roma in data
20.03.2023, notificato a mezzo pec al sig. in data 31.03.2023; Parte_1
In via subordinata Dichiarare non dovuta la somma ingiunta dalla al sig. in CP_1 Parte_1
1 quanto quest'ultimo ha ottemperato agli obblighi contrattuali in ragione del contratto di affidamento somme sottoscritto dal medesimo con la e il successivo svincolo a favore di CP_2 quest'ultimo e della , seppur per l'importo di euro 65.000,00 e per l'effetto, revocare il CP_3 decreto ingiuntivo n.5456/2023 reso dal Tribunale Civile di Roma in data 20.03.2023, notificato a mezzo pec al sig. in data 31.03.2023. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario..
Conclusioni per l'opposta : “in via principale – nel merito• accertare e dichiarare la completa infondatezza delle tesi dell'opponente e per l'effetto rigettare la stessa e confermare il decreto ingiuntivo;
Con vittoria di spese ex 96 c.p.c. ed onorari del presente giudizio, oltre C.A. e spese generali come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. otteneva dal Tribunale Civile di Roma l'emissione in data 20.3.2023 del decreto CP_1
ingiuntivo n. 5456/2023 nei confronti di per il pagamento della somma di € 80.000,00 Parte_1
oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio , importo dovuto a titolo di ripetizione di somme costituite in deposito fiduciario a garanzia del buon esito di operazione finanziaria.
Avverso tale decreto ingiuntivo, con atto di citazione proponeva tempestiva opposizione Pt_1
, deducendo:
[...]
-che in data 17.11.2020, la , quale depositante, sottoscriveva un contratto di locazione CP_4
finanziaria ed affidamento somme con la Fangla NG LT, quale depositario, con il sig. Pt_1
che rivestiva la qualità di fiduciario;
[...]
-che in tale contratto, prodotto ed allegato al ricorso monitorio, non compariva la società ; CP_1
- che il riceveva la predetta somma dalla (doc.3 – bonifico bancario) e la tratteneva Pt_1 CP_1
in ragione del ruolo ricoperto di escrow in favore della (doc.
4-escrow agreement); CP_3
- che tale somma successivamente veniva ritrasferita e svincolata in favore della e versata CP_3
a mezzo di bonifici bancari come dalla stessa indicato (doc.5 – estratto conto ); CP_4 Parte_1
- che nessun rapporto giuridico diretto interveniva tra e la , atteso che il contratto di Pt_1 CP_1
mutuo sottoscritto tra la e la non produce alcun effetto nei confronti del CP_1 CP_4
e quindi la non è titolare della pretesa fata valere in giudizio;
Pt_1 CP_1
2 -che appunto la società , soggetto che ha sottoscritto il contratto con e la CP_2 Parte_1
il 17.11.2020, ha autorizzato lo svincolo delle somme in favore della e della CP_3 CP_3 medesima come si evince dall'estratto conto postale del CP_2 Parte_1
-che pertanto, il rapporto giuridico intercorrente tra la e non può assumere rilievo CP_1 CP_2
nei confronti del . Pt_1
Sulla base di tali premesse in fatto e diritto , , chiedeva la revoca del decreto opposto. Parte_1
Si costituiva l'opposta contestando gli assunti dell'opponente e chiedendo il rigetto della opposizione.
Assegnati i termini ex art.183 co. 6 c.p.c. , erano disattese le richieste di prova orale delle parti .
Indi la causa era assunta in decisione all'esito di udienza cartolare del 16.1.2025 sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe riportate , con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
2. L'opposizione è infondata.
Risulta ex actis che in data 17.11.2020, venne sottoscritto un contratto ( denominato pre-contratto di
Deed Agreement ) tra LA NG LT per l'attivazione di uno strumento CP_2
finanziario denominato Stand By Letter of Credit (SBLC) per un valore dichiarato di 500 milioni di euro ( vedi doc. 2 allegato alla opposizione e prodotto in allegato al ricorso monitorio ) contratto sottoscritto anche , quale , fiduciario dall'avv. Con tale contratto LA NG LT Parte_1
(Beneficiario Locatore) dava atto di possedere e poter locare uno strumento finanziario di interesse del CA e (Depositante CA) dichiarava di accettare solo e solamente questo CP_2
titolo funzionalmente alla propria attività e di aver pronta la banca ricevente nonché la struttura operativa atta alla “monetizzazione” dello strumento. Il locatario quindi dichiarava di depositare anticipatamente, secondo le tecnicalità previste dal DoA-Deed of Agreement, presso il Fiduciario
l'importo di €80.000 (ottantamila euro) a titolo di cauzione per l'emissione dello strumento finanziario;
l'importo di €80.000 (ottantamila euro) sarà bonificato dalla società , Ulitsa CP_1
Solunska 40 apt.1, 1000 Sofia (Bulgaria) EIK205101539, per conto del CA.
Tale somma era depositata presso l'avv. , quale fiduciario ( che sottoscriveva l'accordo) Parte_1
e che con separato atto di escrow agreement in data 23.11.2020 era nominato fiduciario ( doc. 4 opponente).
Con il pre -contratto del 17.11.2020 era previsto che il fiduciario, una volta verificata la mancanza di eccezioni contrattuali ed il corretto svolgimento del flusso operativo definito nel contratto , e
3 riscontrato il trasferimento da parte della banca Emittente dello strumento finanziario oggetto del contratto, dovesse trasferire il deposito cauzionale al Locatore che ne avrebbe rilasciato quietanza e fattura al CA .
Con l'escrow agreement , anche questo sottoscritto da LA NG LT , e dall'avv. CP_2
, si dava atto che l'affidamento durava sino alla conclusione del Pre Contratto di DOA e a Pt_1
tale data, o prima se richiesto, l' affidatario avrebbe proceduto a devolvere le somme affidate secondo le modalità descritte nel Pre- Contratto di DOA.
Qualora alla data di scadenza vi fosse stata incertezza in ordine alle persone alle quali devolvere il
Fondo Affidato o alle modalità di devoluzione dello stesso, l'affidatario doveva procedere alla devoluzione: A) secondo le indicazioni che gli verranno concordemente fornite per iscritto dal depositante e dal beneficiario;
in mancanza;
B) secondo quanto stabilito dal Giudice in base ad una sentenza passata in giudicato ovvero da un organo arbitrale in base ad un lodo divenuto definitivo.
ha concesso un prestito alla locataria , finanziando l'operazione ed ha quindi CP_1 CP_2 eseguito il bonifico relativo alla somma di euro 80.000,00 ( vedi doc. 3 prodotto dall'opponente ), di cui oggi chiede la restituzione non essendo andata a buon fine l'intera operazione finanziaria e fondando la pretesa monitoria su riconoscimento di debito , in quanto con pec del 26.1.2021, l'avv. dichiarava : in merito alla restituzione delle somme depositate nella qualità di deposito Pt_1
fiduciario provvederò alla immediata restituzione ma dovrò ricevere quietanza liberatoria alla ricezione senza null'altro a pretendere ( all. a) alla comparsa di costituzione della opposta ).
Deduce l'opposta che il 'contratto' in realtà, non solo non andò a buon fine, ma fu completamente inesistente come emerge dalla circostanza che la metteva in mora sia il che la CP_2 Pt_1
LA NG ltd, la quale in data 04.01.2021 (all. c) confermò in sostanza l'inesistenza del contratto di locazione finanziaria deducendo di non avere mai svolto attività di affitto o vendita di strumenti bancari. Pertanto, essendo il 'contratto' inesistente, e comunque mai andato a buon fine,
l'intimato deve restituire le somme alla , somme che l'intimato avrebbe dovuto detenere a CP_1
garanzia del buon esito della operazione.
3. Come dianzi ricordato in data 26.1.2021 in risposta alla pec del legale della con la quale CP_1
si chiedeva la restituzione immediata - con valuta entro le ore italiane 24:00 del 25.01.2021 - della somma di euro 80 mila, oltre il pagamento a titolo di risarcimento danni della ulteriore somma di euro 80 mila , l'avv. dichiarava che avrebbe provveduto alla restituzione dietro quietanza Pt_1 liberatoria relativa ad ulteriori pretese. Precisava inoltre nella detta missiva che “ il contratto di deposito è stato sottoscritto dalla soc. in persona della sig.ra e CP_4 Parte_2
4 di aver ricevuto il deposito dalla soc. Di tutto ciò che attiene al pre -contratto e CP_1
successivo contratto non sono mai stato a conoscenza se non direttamente dal sig. Parte_3
che per mail mi inviava tutti i documenti sottoscritti e redatti in ogni sua parte. Pertanto
[...]
nessuna somma quale penale potrà essere versata dal sottoscritto in quanto non parte contrattuale ma solo depositario fiduciario delle somme e non parte contrattuale.”
La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. (Cass. Sez. 1, 25/01/2022, n. 2091).
Parte opponente, gravata quindi del relativo onere probatorio, nella specie si è limitata , in sede giudiziale, a contestare la pretesa avanzata da , eccependo il difetto di legittimazione attiva CP_1
della stessa , per insussistenza di rapporto contrattuale con la , e in subordine di avere in parte CP_1
provveduto alla restituzione delle somme in favore della LA NG LT e della , CP_2
la quale avrebbe autorizzato lo svincolo.
Dal tenore della missiva del 26.1.2021 a firma dell'avv. , risulta chiaro che fosse venuto meno Pt_1 qualsivoglia titolo che legittimasse l'ulteriore detenzione del deposito fiduciario , tant'è che il si dichiara disposto alla immediata restituzione in favore della richiedente, premendogli Pt_1 CP_1
soprattutto di evidenziare la propria estraneità agli accordi inter partes e la sua veste di mero fiduciario e come tale non passibile dell'addebito di alcuna penale.
Ebbene quanto alla legittimazione attiva - sebbene alla stregua dei contratti versati in atti , CP_1
risulti solo quale soggetto che per conto della locataria ha provveduto ad effettuare il CP_2
deposito fiduciario (vedi pre -contratto 17.11.2020 a pag.2 ) , e quindi secondo le previsione dell'escrow agreement destinatario della restituzione sarebbe stato il locatore, ove l'operazione fosse andata a buon fine, o in via gradata , il fiduciario avrebbe dovuto eseguire le indicazioni che gli sarebbero state concordemente fornite per iscritto dal depositante e dal beneficiario o ancora quanto
5 stabilito dal Giudice- deve tuttavia rilevarsi che nella fumosa vicenda contrattuale in oggetto, cui parrebbe sottesa una iniziativa truffaldina ( si veda la missiva a nome di LA NG LT prodotta dall'opposta sub allegato c), l'unico dato certo è che il versamento dell'importo di euro 80.000,00 è stato effettuato dalla CP_1
E allora , quanto meno per essere pacificamente venuta meno la ragione giustificativa del deposito fiduciario, lo stesso deve esser restituito ex art.2033 c.c. al soggetto che ha eseguito il bonifico sul conto dell'avv. ( vedi doc. 3 opponente ). Indebito che, quale titolo della pretesa fata valere Pt_1
dalla opposta , si ricava in via interpretativa dalle complessive deduzioni e difese della laddove CP_1 si menziona la “inesistenza” dell'intera operazione .
Quanto alla deduzione relativa alla avvenuta parziale restituzione , difetta la prova non solo della autorizzazione della locataria e del locatore a tali svincoli ( da effettuarsi per iscritto secondo previsione di escrow agreement) , ma anche di tali pretesi pagamenti , atteso che l'estratto conto prodotto ( doc. 5 ) non consente di individuare i destinatari dei pagamenti , che peraltro sarebbero intervenuti il 3, il 7 ed il 14 dicembre 2020 quindi prima della pec di risposta al legale della Uhoo ltd. Ora non si comprende per quale ragione di questi pagamenti, la cui pertinenza alla vicenda in questione è come detto del tutto indimostrata, l'avv. non abbia fatto menzione nelle sua pec Pt_1
del 26.1.2021 , ove invece prometteva la immediata restituzione dell'importo di euro 80.000,00 .
Né infine le prove articolate destinate a provare l'utilizzo dei fondi per scopi connessi alla esecuzione della operazione paiono dirimenti . In primo luogo se ne deve rilevare la genericità risultando privi di collocazione temporale i pretesi pagamenti , inoltre ,come detto, le modalità con cui sarebbero avvenuti sono del tutto contrarie alle previsioni dell'escrow agreement , che prevedeva una autorizzazione scritta delle parti , depositante e beneficiario, ed altresì la custodia delle somme su apposito conto separato intestato al fiduciario, mentre l'estratto prodotto ( doc.5) a dimostrazione dei pretesi pagamenti , dalla natura degli addebiti dallo stesso risultanti, non sembrerebbe affatto un conto dedicato al deposito in questione .
Alla luce di quanto sin qui argomentato l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo in misura media , ad eccezione dei compensi per la fase istruttoria, assente , liquidate al minimo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
6 1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.5456/2023 del 20.03.2023 emesso dal
Tribunale di Roma che si dichiara esecutivo ex art. 653 c.c. ;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta delle spese di lite del presente giudizio di opposizione liquidate in euro 11.268,00 per compensi , oltre iva, cpa e spese generali.
Roma , 14.4.2025
Il Giudice
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