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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2794/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2794/2025 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 21/10/2025 in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 che di seguito si riproducono:
“A) pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Campolongo Maggiore (VE) il
09.09.1995, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Campolongo Maggiore al n. 25 Parte
II, Serie A, anno 1995, emettendo al riguardo ogni consequenziale provvedimento ed, in particolare, ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campolongo Maggiore di trascrivere l'emananda sentenza nei Registri di Stato
Civile ad ogni effetto di legge, alle seguenti condizioni:
1) corresponsione da parte del sig. a favore della signora della somma di € 255,25 al mese a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, importo soggetto Persona_1 a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Siccome ha terminato il percorso di studi e inizierà a lavorare, Per_1 detto contributo cesserà nel momento in cui sarà economicamente autosufficiente;
2) il sig. e la signora sosterranno il pagamento delle spese straordinarie del figlio Pt_2 Pt_1 nella misura del 50% ciascuno, in applicazione e secondo quanto indicato nel Persona_1
Protocollo d'intesa del Tribunale di Venezia del 20.9.2019 (doc. 13 del ricorso) e il dissenso ad una spesa straordinaria andrà manifestato secondo i termini di detto protocollo;
protocollo che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto in copia e di conoscere. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario delle stesse entro quindici giorni dalla richiesta e contestuale esibizione della documentazione giustificativa. Anche il pagamento delle spese straordinarie andrà a cessare quando sarà economicamente autosufficiente;
Per_1
3) l'assegno unico per il figlio (o altra equivalente forma di sussidio e beneficio), qualora ne ricorrano i presupposti per la concessione, potrà essere richiesto ed ottenuto nella misura del
50% da entrambi i genitori. Quindi in tal senso il sig e la signora si impegnano a Pt_2 Pt_1 validare tale scelta all'Inps, ottemperando a quelle che saranno le modalità in vigore al momento della richiesta dell'assegno;
4) l'autovettura Ford Fiesta TG. EG191AK intestata alla signora rimane in uso esclusivo della stessa con Parte_1 impegno da parte del sig. ove si rendesse necessario ad autorizzarne la vendita o rottamazione e firmare i Parte_2 documenti necessari;
5) l'autovettura Opel Astra TG FE417MA e il ciclomotore TG X94CGR intestate al sig. rimangono in Parte_2 uso esclusivo dello stesso con impegno da parte della signora ove si rendesse necessario ad autorizzarne la Parte_1 vendita o rottamazione e firmare i documenti necessari;
6) il signor e la signora si danno reciproca autorizzazione e consenso al rilascio e/o rinnovo Parte_2 Parte_1 del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
7) il signor e la signora dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto, Parte_2 Parte_1 rinunciano a chiedere reciprocamente mantenimento o alimenti;
8) con il presente accordo le parti dichiarano sin d'ora di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra e di aver regolato i propri rapporti patrimoniali eccetto l'intestazione dell'immobile di cui al doc. 12 (del ricorso) e rinunciano a qualsivoglia pretesa economica in via reciproca;
Compensazione tra le Parti delle spese e competenze del presente giudizio.”
Per il PM intervenuto: “esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 09/09/1995 contratto matrimonio in Campolongo Maggiore, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 21/10/2025 in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
è altresì rispondente all'interesse del minore non potrà che andare accolta con le Persona_1 conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/09/1995 tra Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
Campolongo Maggiore, al n. 25, parte II, serie A, dell'anno 1995;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 06/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2794/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2794/2025 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 21/10/2025 in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 che di seguito si riproducono:
“A) pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Campolongo Maggiore (VE) il
09.09.1995, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Campolongo Maggiore al n. 25 Parte
II, Serie A, anno 1995, emettendo al riguardo ogni consequenziale provvedimento ed, in particolare, ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campolongo Maggiore di trascrivere l'emananda sentenza nei Registri di Stato
Civile ad ogni effetto di legge, alle seguenti condizioni:
1) corresponsione da parte del sig. a favore della signora della somma di € 255,25 al mese a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, importo soggetto Persona_1 a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Siccome ha terminato il percorso di studi e inizierà a lavorare, Per_1 detto contributo cesserà nel momento in cui sarà economicamente autosufficiente;
2) il sig. e la signora sosterranno il pagamento delle spese straordinarie del figlio Pt_2 Pt_1 nella misura del 50% ciascuno, in applicazione e secondo quanto indicato nel Persona_1
Protocollo d'intesa del Tribunale di Venezia del 20.9.2019 (doc. 13 del ricorso) e il dissenso ad una spesa straordinaria andrà manifestato secondo i termini di detto protocollo;
protocollo che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto in copia e di conoscere. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario delle stesse entro quindici giorni dalla richiesta e contestuale esibizione della documentazione giustificativa. Anche il pagamento delle spese straordinarie andrà a cessare quando sarà economicamente autosufficiente;
Per_1
3) l'assegno unico per il figlio (o altra equivalente forma di sussidio e beneficio), qualora ne ricorrano i presupposti per la concessione, potrà essere richiesto ed ottenuto nella misura del
50% da entrambi i genitori. Quindi in tal senso il sig e la signora si impegnano a Pt_2 Pt_1 validare tale scelta all'Inps, ottemperando a quelle che saranno le modalità in vigore al momento della richiesta dell'assegno;
4) l'autovettura Ford Fiesta TG. EG191AK intestata alla signora rimane in uso esclusivo della stessa con Parte_1 impegno da parte del sig. ove si rendesse necessario ad autorizzarne la vendita o rottamazione e firmare i Parte_2 documenti necessari;
5) l'autovettura Opel Astra TG FE417MA e il ciclomotore TG X94CGR intestate al sig. rimangono in Parte_2 uso esclusivo dello stesso con impegno da parte della signora ove si rendesse necessario ad autorizzarne la Parte_1 vendita o rottamazione e firmare i documenti necessari;
6) il signor e la signora si danno reciproca autorizzazione e consenso al rilascio e/o rinnovo Parte_2 Parte_1 del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
7) il signor e la signora dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto, Parte_2 Parte_1 rinunciano a chiedere reciprocamente mantenimento o alimenti;
8) con il presente accordo le parti dichiarano sin d'ora di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra e di aver regolato i propri rapporti patrimoniali eccetto l'intestazione dell'immobile di cui al doc. 12 (del ricorso) e rinunciano a qualsivoglia pretesa economica in via reciproca;
Compensazione tra le Parti delle spese e competenze del presente giudizio.”
Per il PM intervenuto: “esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 09/09/1995 contratto matrimonio in Campolongo Maggiore, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 21/10/2025 in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
è altresì rispondente all'interesse del minore non potrà che andare accolta con le Persona_1 conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/09/1995 tra Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
Campolongo Maggiore, al n. 25, parte II, serie A, dell'anno 1995;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 06/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca