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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2953/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11536/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00690157 87 000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3078/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n.07120250069015787000 notificatale a mezzo pec il 31/3/25 per il mancato pagamento della tassa auto 2019, dell'importo di euro
285,39.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto prodromico interruttivo della prescrizione triennale e la prescrizione della pretesa tributaria azionata.
Si è costituita in giudizio Agenzia Entrate riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva relativamente all'attività di competenza dell'ente impositore, la tardività della contestazione, stante la rituale notifica dell'atto prodromico, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolare notifica del ricorso la Region Campania non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso tenutasi in data 16 febbraio 2026 , il Giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, alla luce dei principi espressi, anche di recente, dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore. (cfr. Cass. 10528/17; Cass. 8370/1532/12)
La mancata produzione in atti da parte dell'Agente della riscossione della relata di notifica dell'avviso di accertamento prodromico comporta la nullità della cartella impugnata.
L'Agente della riscossione, quale organo indiretto della Pubblica Amministrazione, difatti, è tenuto all'osservanza di tutte le norme che trovano il loro naturale contenimento nello statuto del contribuente
(legge n. 212/2000), i cui principi si applicano pacificamente anche all'Agente della riscossione, così come previsto dall'art. 17 della menzionata legge. L'Agente della riscossione, nella veste riconosciutagli, è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 7 dello Statuto, al fine di garantire al contribuente la conoscenza di tutti gli atti a lui diretti.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata, difatti, mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera della conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie l'intimazione di pagamento ) costituisce vizio procedurale che comporta l'invalidità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante l'impugnazione, per tale vizio, dell'atto consequenziale notificatogli, rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora pendenti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto, o d'impugnare cumulativamente anche quest'ultimo.
L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore”, (cfr. Corte di Cassazione SSUU 16412 e Cass. 5791/08).
A ciò aggiungasi la intervenuta prescrizione della pretesa tributaria azionata (2019) di natura triennale ormai decorsa alla data della notifica dell'atto impugnato, in assenza di prova di rituale notifica dell'atto propedeutico alla cartella di pagamento impugnata..
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge, contributo unificato con attribuzione al difensore antistatario.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11536/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00690157 87 000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3078/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n.07120250069015787000 notificatale a mezzo pec il 31/3/25 per il mancato pagamento della tassa auto 2019, dell'importo di euro
285,39.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto prodromico interruttivo della prescrizione triennale e la prescrizione della pretesa tributaria azionata.
Si è costituita in giudizio Agenzia Entrate riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva relativamente all'attività di competenza dell'ente impositore, la tardività della contestazione, stante la rituale notifica dell'atto prodromico, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolare notifica del ricorso la Region Campania non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso tenutasi in data 16 febbraio 2026 , il Giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, alla luce dei principi espressi, anche di recente, dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore. (cfr. Cass. 10528/17; Cass. 8370/1532/12)
La mancata produzione in atti da parte dell'Agente della riscossione della relata di notifica dell'avviso di accertamento prodromico comporta la nullità della cartella impugnata.
L'Agente della riscossione, quale organo indiretto della Pubblica Amministrazione, difatti, è tenuto all'osservanza di tutte le norme che trovano il loro naturale contenimento nello statuto del contribuente
(legge n. 212/2000), i cui principi si applicano pacificamente anche all'Agente della riscossione, così come previsto dall'art. 17 della menzionata legge. L'Agente della riscossione, nella veste riconosciutagli, è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 7 dello Statuto, al fine di garantire al contribuente la conoscenza di tutti gli atti a lui diretti.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata, difatti, mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera della conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie l'intimazione di pagamento ) costituisce vizio procedurale che comporta l'invalidità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante l'impugnazione, per tale vizio, dell'atto consequenziale notificatogli, rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora pendenti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto, o d'impugnare cumulativamente anche quest'ultimo.
L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore”, (cfr. Corte di Cassazione SSUU 16412 e Cass. 5791/08).
A ciò aggiungasi la intervenuta prescrizione della pretesa tributaria azionata (2019) di natura triennale ormai decorsa alla data della notifica dell'atto impugnato, in assenza di prova di rituale notifica dell'atto propedeutico alla cartella di pagamento impugnata..
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge, contributo unificato con attribuzione al difensore antistatario.