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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
25/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1022/2024 depositato il 11/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3156/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 11/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229003536473000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229003536473000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090033906476000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4242/2025 depositato il
02/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna la sentenza della CGT di Caserta n. 3156/11/2023 che ha parzialmente accolto il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
02820229003536473000, avente ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento 1) n.
02820090033906476000, per IRPEF anno 2004; 2) n. 02820120025888714000, per diritti camerali anno
2008; 3) n. 02820140029314918000, per diritti camerali anno 2010. La sentenza ha dichiarato prescritte le pretese delle cartelle sub 2) e sub 3) e le sanzioni di tutte le cartelle e ha compensato le spese di lite.
L'appellante insiste per la prescrizione e decadenza quinquennali dell'IRPEF 2004 e per l'irregolarità della notifica della cartella nonché per la prescrizione degli interessi per tutte le cartelle. Contesta la compensazione delle spese di lite.
L'Agenzia delle entrate ha ribadito la correttezza delle notifiche e ha richiamato la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 relativa alla sospensione legale dell'attività di notificazione e di riscossione che si correla alla sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali. Ha negato la prescrizione quinquennale degli interessi. Ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha contestato l'appello e ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese con distrazione. Nel corso del giudizio si è costituito l'avv. Difensore_4, in luogo del precedente difensore, avv. Difensore_3, deceduto.
All'udienza del 25 giugno 2025 il Collegio ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti degli interessi.
La prescrizione dell'IRPEF è decennale (tra le più recenti, Cass., n. 33213 del 2023, Rv. 669585 - 01).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha dimostrato in primo grado la corretta notifica della cartella di pagamento relativa all'IRPEF in data 18 marzo 2010. A seguire sono stati notificati due avvisi di intimazione in data 26 marzo 2013 e in data 27 agosto 2015, che hanno interrotto i termini di prescrizione, circostanza non contestata dall'appellante che ha invece lamentato l'omesso invio della raccomandata informativa dopo che la notifica di altra cartella, non relativa all'IRPEF di cui si controverte, era stata effettuata a mani del marito.
In definitiva, risulta dagli atti che correttamente si è esclusa sia la prescrizione che la decadenza in primo grado per l'IRPEF 2004.
Ritiene la Corte che la decisione non sia corretta invece con riferimento agli interessi che sono soggetti alla prescrizione quinquennale (tra le più recenti, Cass. n. 7486 del 2022, Rv. 664137 - 01) e seguono il medesimo regime delle sanzioni che, del resto, già la sentenza impugnata aveva eliminato.
Le spese di giudizio del primo grado vanno riformate e ricalcolate, come del resto quelle di secondo grado, secondo quanto indicato in dispositivo, in conformità alle risultanze di causa, tenuto conto che l'appellante è soccombente sulla sorta capitale dell'IRPEF, ciò che giustifica la compensazione per la metà. Le spese vanno attribuite ai difensori della Ric_1 che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello limitatamente agli interessi;
liquida le spese di lite in euro 600,00 per competenze oltre accessori per il primo grado e in euro 1.000 per competenze oltre accessori per il secondo grado, che pone per metà a carico delle appellate e compensa per la restante metà
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
25/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1022/2024 depositato il 11/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3156/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 11/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229003536473000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229003536473000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090033906476000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4242/2025 depositato il
02/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna la sentenza della CGT di Caserta n. 3156/11/2023 che ha parzialmente accolto il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
02820229003536473000, avente ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento 1) n.
02820090033906476000, per IRPEF anno 2004; 2) n. 02820120025888714000, per diritti camerali anno
2008; 3) n. 02820140029314918000, per diritti camerali anno 2010. La sentenza ha dichiarato prescritte le pretese delle cartelle sub 2) e sub 3) e le sanzioni di tutte le cartelle e ha compensato le spese di lite.
L'appellante insiste per la prescrizione e decadenza quinquennali dell'IRPEF 2004 e per l'irregolarità della notifica della cartella nonché per la prescrizione degli interessi per tutte le cartelle. Contesta la compensazione delle spese di lite.
L'Agenzia delle entrate ha ribadito la correttezza delle notifiche e ha richiamato la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 relativa alla sospensione legale dell'attività di notificazione e di riscossione che si correla alla sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali. Ha negato la prescrizione quinquennale degli interessi. Ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha contestato l'appello e ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese con distrazione. Nel corso del giudizio si è costituito l'avv. Difensore_4, in luogo del precedente difensore, avv. Difensore_3, deceduto.
All'udienza del 25 giugno 2025 il Collegio ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti degli interessi.
La prescrizione dell'IRPEF è decennale (tra le più recenti, Cass., n. 33213 del 2023, Rv. 669585 - 01).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha dimostrato in primo grado la corretta notifica della cartella di pagamento relativa all'IRPEF in data 18 marzo 2010. A seguire sono stati notificati due avvisi di intimazione in data 26 marzo 2013 e in data 27 agosto 2015, che hanno interrotto i termini di prescrizione, circostanza non contestata dall'appellante che ha invece lamentato l'omesso invio della raccomandata informativa dopo che la notifica di altra cartella, non relativa all'IRPEF di cui si controverte, era stata effettuata a mani del marito.
In definitiva, risulta dagli atti che correttamente si è esclusa sia la prescrizione che la decadenza in primo grado per l'IRPEF 2004.
Ritiene la Corte che la decisione non sia corretta invece con riferimento agli interessi che sono soggetti alla prescrizione quinquennale (tra le più recenti, Cass. n. 7486 del 2022, Rv. 664137 - 01) e seguono il medesimo regime delle sanzioni che, del resto, già la sentenza impugnata aveva eliminato.
Le spese di giudizio del primo grado vanno riformate e ricalcolate, come del resto quelle di secondo grado, secondo quanto indicato in dispositivo, in conformità alle risultanze di causa, tenuto conto che l'appellante è soccombente sulla sorta capitale dell'IRPEF, ciò che giustifica la compensazione per la metà. Le spese vanno attribuite ai difensori della Ric_1 che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello limitatamente agli interessi;
liquida le spese di lite in euro 600,00 per competenze oltre accessori per il primo grado e in euro 1.000 per competenze oltre accessori per il secondo grado, che pone per metà a carico delle appellate e compensa per la restante metà