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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1096/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MA AE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2280/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 028202590001126554000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 028202590001126554000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 028202590001126554000 TASI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 522/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 6/2/2025 alla Agenzia Entrate CO e al Comune di Napoli, impugna intimazione di pagamento notificata il 21/1/2025 relativamente a due cartelle esattoriali ed un accertamento esecutivo, relativi a TARI 2013, per € 1214,00, 2014, per € 973,13, 2015, per € 969,00.
A sostegno del ricorso deduce l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione quinquennale, la decadenza triennale per il tributo riscosso senza ruolo, l'omessa notifica dell'avviso di inizio esecuzione per le partite inferiori ai mille euro. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva AD che deduceva di aver regolarmente notificato le cartelle di sua competenza, nonché di aver notificato altra intimazione di pagamento che ha interrotto la prescrizione. Deduce che l'avviso non è dovuto prima della notifica dell'intimazione di pagamento, ma solo prima dell'inizio di procedure esecutive o cautelari. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si è costituito il Comune.
All'udienza del 3/12/2025 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini in cui si dirà.
Preliminarmente fa constatata la tempestiva e regolare notifica del ricorso ai due uffici interessati. Il ricorrente ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato .EML tanto ad AD (che comunque si è costituita), quanto al Comune di Napoli. Nonostante il ricorrente non abbia ottemperato all'ordine di documentare il registro da cui ha tratto l'indirizzo utilizzato per citare quest'ultimo ufficio, dall'esame complessivo degli atti si è appurato che la citazione, oltrecchè all'indirizzo non rituale ragioneria. Email_3, che aveva determinato la necessità dell'approfondimento, aveva contestualmente indirizzato la notifica anche all'indirizzo risultante da IPA protocollo@pec.comune.napoli. it, sicchè l'omissione suddetta resta neutrale ai fini della verifica positiva della regolare instaurazione del contraddittorio.
Nel merito deve essere principalmente disattesa l'eccezione di ordine generale di nullità per mancata notifica del (ritenuto) prodromico avviso di cui all'art. 1, comma 544, Legge n. 228/2012. Difatti, come correttamente sostenuto dal resistente, In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.” Dalla lettera della disposizione si evince chiaramente che la comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, che risponde alla necessità di creare un “dialogo” tra ente impositore e cittadino prima che si dia inizio all'esecuzione forzata, è atto prodromico all'instaurazione di azioni cautelari ed esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) ma non all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910, infatti, è un atto amministrativo complesso che assomma su di sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e che, quindi, per sua natura, non rientra tra quegli atti cautelari ed esecutivi che devono essere preceduti dalla comunicazione di cui si tratta. L'ordinanza-ingiunzione è quindi legittimamente emessa e la comunicazione ex art. 1 c. 544 L. 228/2012 sarà necessaria per procedere cautelativamente ed esecutivamente dopo che sia stato appurato l'omesso pagamento del debito entro 30 giorni dalla sua notifica.
In tali termini si è già pronunciata la giurisprudenza di merito (vedi sentenze richiamate in comparsa di costituzione).
Per quanto, invece, attiene alla eccezione di omessa notifica atti prodromici e, quindi, alla connessa eccezione di prescrizione e decadenza, va detto che il concessionario ha tempestivamente prodotto prova certa della notifica delle cartelle 02820210017057484000 (avvenuta in data 16/6/2022) e 02820220022232214000
(avvenuta in data 28/10/2022). Difatti ha prodotto ricevuta di consegna in formato .EML (oltrecchè anche in formato PDF con allegazione dell'atto notificato) delle medesime all'indirizzo PEC professionale del ricorrente, presente su INIPEC. Ha, poi, prodotto prova della notifica di intimazione di pagamento (relativa, però, solo alla prima cartella), notificata in data 13/12/2023. Tale prova depriva di forza tanto l'eccezione di nullità per carenza di atti della procedura, sia l'eccezione di prescrizione, trattandosi di prescrizione quinquennale interrotta, quantomeno, nell'anno 2022 (e nuovamente nel 2023 per la prima cartella dell'elenco, come detto).
Solo l'accertamento esecutivo 078699744831 è rimasto sfornito di prova. Sicchè, per esso, il ricorso deve essere accolto e la pretesa deve essere dichiarata prescritta.
Attesa la parziale soccombenza reciproca le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialment eil ricorso.
Compensa le spese.
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MA AE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2280/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 028202590001126554000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 028202590001126554000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 028202590001126554000 TASI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 522/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 6/2/2025 alla Agenzia Entrate CO e al Comune di Napoli, impugna intimazione di pagamento notificata il 21/1/2025 relativamente a due cartelle esattoriali ed un accertamento esecutivo, relativi a TARI 2013, per € 1214,00, 2014, per € 973,13, 2015, per € 969,00.
A sostegno del ricorso deduce l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione quinquennale, la decadenza triennale per il tributo riscosso senza ruolo, l'omessa notifica dell'avviso di inizio esecuzione per le partite inferiori ai mille euro. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva AD che deduceva di aver regolarmente notificato le cartelle di sua competenza, nonché di aver notificato altra intimazione di pagamento che ha interrotto la prescrizione. Deduce che l'avviso non è dovuto prima della notifica dell'intimazione di pagamento, ma solo prima dell'inizio di procedure esecutive o cautelari. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si è costituito il Comune.
All'udienza del 3/12/2025 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini in cui si dirà.
Preliminarmente fa constatata la tempestiva e regolare notifica del ricorso ai due uffici interessati. Il ricorrente ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato .EML tanto ad AD (che comunque si è costituita), quanto al Comune di Napoli. Nonostante il ricorrente non abbia ottemperato all'ordine di documentare il registro da cui ha tratto l'indirizzo utilizzato per citare quest'ultimo ufficio, dall'esame complessivo degli atti si è appurato che la citazione, oltrecchè all'indirizzo non rituale ragioneria. Email_3, che aveva determinato la necessità dell'approfondimento, aveva contestualmente indirizzato la notifica anche all'indirizzo risultante da IPA protocollo@pec.comune.napoli. it, sicchè l'omissione suddetta resta neutrale ai fini della verifica positiva della regolare instaurazione del contraddittorio.
Nel merito deve essere principalmente disattesa l'eccezione di ordine generale di nullità per mancata notifica del (ritenuto) prodromico avviso di cui all'art. 1, comma 544, Legge n. 228/2012. Difatti, come correttamente sostenuto dal resistente, In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.” Dalla lettera della disposizione si evince chiaramente che la comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, che risponde alla necessità di creare un “dialogo” tra ente impositore e cittadino prima che si dia inizio all'esecuzione forzata, è atto prodromico all'instaurazione di azioni cautelari ed esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) ma non all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910, infatti, è un atto amministrativo complesso che assomma su di sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e che, quindi, per sua natura, non rientra tra quegli atti cautelari ed esecutivi che devono essere preceduti dalla comunicazione di cui si tratta. L'ordinanza-ingiunzione è quindi legittimamente emessa e la comunicazione ex art. 1 c. 544 L. 228/2012 sarà necessaria per procedere cautelativamente ed esecutivamente dopo che sia stato appurato l'omesso pagamento del debito entro 30 giorni dalla sua notifica.
In tali termini si è già pronunciata la giurisprudenza di merito (vedi sentenze richiamate in comparsa di costituzione).
Per quanto, invece, attiene alla eccezione di omessa notifica atti prodromici e, quindi, alla connessa eccezione di prescrizione e decadenza, va detto che il concessionario ha tempestivamente prodotto prova certa della notifica delle cartelle 02820210017057484000 (avvenuta in data 16/6/2022) e 02820220022232214000
(avvenuta in data 28/10/2022). Difatti ha prodotto ricevuta di consegna in formato .EML (oltrecchè anche in formato PDF con allegazione dell'atto notificato) delle medesime all'indirizzo PEC professionale del ricorrente, presente su INIPEC. Ha, poi, prodotto prova della notifica di intimazione di pagamento (relativa, però, solo alla prima cartella), notificata in data 13/12/2023. Tale prova depriva di forza tanto l'eccezione di nullità per carenza di atti della procedura, sia l'eccezione di prescrizione, trattandosi di prescrizione quinquennale interrotta, quantomeno, nell'anno 2022 (e nuovamente nel 2023 per la prima cartella dell'elenco, come detto).
Solo l'accertamento esecutivo 078699744831 è rimasto sfornito di prova. Sicchè, per esso, il ricorso deve essere accolto e la pretesa deve essere dichiarata prescritta.
Attesa la parziale soccombenza reciproca le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialment eil ricorso.
Compensa le spese.