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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 04/09/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1239 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 31.07.2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Riva del Garda (TN), Loc. S. Tomaso n. 21; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. FIORIO ARIANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Arco (TN), viale delle Monache n. 6;
e da c.f. ), nato a [...], il [...] e residente a Parte_2 CodiceFiscale_2
Riva del Garda (TN), Viale Trento n. 18; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. FIORIO ARIANNA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Arco (TN), viale delle Monache n. 6;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da ricorso.
Parte resistente: come da ricorso.
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
Fatto e diritto
pagina1 di 3 1. Con ricorso depositato il 31.07.2025 e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio , nato il [...], Per_1 così come stabilite nella sentenza n. 125/25 pronunciata dal Tribunale di Rovereto il 12/06/2025.
2. In data 21.07.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
3.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
3.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
4. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art 473 bis 29 e l'art. 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di separazione n. 125/2025 del Tribunale di Rovereto pubblicata il
12.06.2025, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
Il signor verserà un contributo mensile per il mantenimento del figlio di 400,00 euro, importo Pt_2 soggetto a rivalutazione Istat, con accredito entro giorno 17 di ogni mese sul conto corrente della signora Pt_1
l'assegno Unico e l'assegno provinciale continueranno a essere richiesti e trattenuti dalla signora così come ogni altra utilità pubblica che dovesse essere introdotta;
sarà posto Pt_1 Per_1 fiscalmente a carico della madre al 100%, la quale beneficerà dell'eventuali detrazioni fiscali ove ripristinate;
- il padre eserciterà il diritto/dovere di visita secondo le seguenti cadenze: starà con il padre Per_1 due giorni alla settimana con pernottamento, le giornate saranno individuate di comune accordo tra i genitori, nei periodi di frequentazione della scuola materna il pernottamento di rimarrà Per_1 presso la madre dove verrà riaccompagnato dal padre entro le ore 20. Con riserva dei genitori di valutare nel proseguo, alla luce del comportamento del piccolo, la possibilità di pernottamenti infrasettimanali nel periodo scolastico;
pagina2 di 3 - a fine settimana alterni starà con il padre dal sabato alla domenica i cui orari verranno Per_1 concordati tra le parti;
- le festività di Natale (24, 25 e 26 dicembre) verranno trascorse da alternando i pranzi e le Per_1 cene con l'uno e con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti. I ponti, le altre festività o le ricorrenze verranno concordate tra i genitori con almeno 15 giorni di anticipo, seguendo in linea di massima il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due Per_1 settimane, anche non consecutive, da individuarsi entro 30 aprile anche in base alle esigenze di lavoro dei genitori. Per l'estate 2025 le parti convengono che il signor terrà con sé dal Parte_2 Per_1
30 giugno al 13 luglio, entro il 30 aprile si impegna a comunicare eventuali difficoltà nell'ottenere le ferie, in questo caso contribuirà alla metà della spesa per la baby-sitter.
Ferme le altre pattuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Rovereto n. 125/25.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/09/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1239 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 31.07.2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Riva del Garda (TN), Loc. S. Tomaso n. 21; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. FIORIO ARIANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Arco (TN), viale delle Monache n. 6;
e da c.f. ), nato a [...], il [...] e residente a Parte_2 CodiceFiscale_2
Riva del Garda (TN), Viale Trento n. 18; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. FIORIO ARIANNA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Arco (TN), viale delle Monache n. 6;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da ricorso.
Parte resistente: come da ricorso.
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
Fatto e diritto
pagina1 di 3 1. Con ricorso depositato il 31.07.2025 e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio , nato il [...], Per_1 così come stabilite nella sentenza n. 125/25 pronunciata dal Tribunale di Rovereto il 12/06/2025.
2. In data 21.07.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
3.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
3.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
4. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art 473 bis 29 e l'art. 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di separazione n. 125/2025 del Tribunale di Rovereto pubblicata il
12.06.2025, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
Il signor verserà un contributo mensile per il mantenimento del figlio di 400,00 euro, importo Pt_2 soggetto a rivalutazione Istat, con accredito entro giorno 17 di ogni mese sul conto corrente della signora Pt_1
l'assegno Unico e l'assegno provinciale continueranno a essere richiesti e trattenuti dalla signora così come ogni altra utilità pubblica che dovesse essere introdotta;
sarà posto Pt_1 Per_1 fiscalmente a carico della madre al 100%, la quale beneficerà dell'eventuali detrazioni fiscali ove ripristinate;
- il padre eserciterà il diritto/dovere di visita secondo le seguenti cadenze: starà con il padre Per_1 due giorni alla settimana con pernottamento, le giornate saranno individuate di comune accordo tra i genitori, nei periodi di frequentazione della scuola materna il pernottamento di rimarrà Per_1 presso la madre dove verrà riaccompagnato dal padre entro le ore 20. Con riserva dei genitori di valutare nel proseguo, alla luce del comportamento del piccolo, la possibilità di pernottamenti infrasettimanali nel periodo scolastico;
pagina2 di 3 - a fine settimana alterni starà con il padre dal sabato alla domenica i cui orari verranno Per_1 concordati tra le parti;
- le festività di Natale (24, 25 e 26 dicembre) verranno trascorse da alternando i pranzi e le Per_1 cene con l'uno e con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti. I ponti, le altre festività o le ricorrenze verranno concordate tra i genitori con almeno 15 giorni di anticipo, seguendo in linea di massima il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due Per_1 settimane, anche non consecutive, da individuarsi entro 30 aprile anche in base alle esigenze di lavoro dei genitori. Per l'estate 2025 le parti convengono che il signor terrà con sé dal Parte_2 Per_1
30 giugno al 13 luglio, entro il 30 aprile si impegna a comunicare eventuali difficoltà nell'ottenere le ferie, in questo caso contribuirà alla metà della spesa per la baby-sitter.
Ferme le altre pattuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Rovereto n. 125/25.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/09/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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