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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/07/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6157/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di appalto - adempimento TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1
Senatore, come da procura in atti;
ATTRICE E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Antonino Cascone e Giuliana Senatore, come da procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 3.07.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.11.2017 la
[...] esponeva che con determina dirigenziale n. 3312 del Parte_1 Co 19/12/2007 il Comune approvò il progetto esecutivo dei Controparte_1 lavori di realizzazione del Parco per lo Sport nell'area ex Velodromo, sito nella frazione di Passiano e che alla gara di appalto dei predetti lavori parteciparono la e la che si Parte_1 Controparte_2 impegnarono, in caso di aggiudicazione, a creare un'Associazione Temporanea di Imprese. In data 01/12/2008, dopo essersi rese aggiudicatarie della predetta gara, le due società costituivano l'ATI, con atto pubblico registrato in data 05/12/2008, affidando alla il ruolo Parte_1 di capogruppo mandataria, con mandato collettivo speciale, e in data 03/03/2009 il predetto raggruppamento stipulò con il CP_1 [...] il contratto di appalto per un importo complessivo di euro 607.234,31, CP_1 oltre Iva. L'attrice allegava che essa si era occupata Parte_1 dell'esecuzione dei lavori edili in genere, delle opere strutturali per fondazioni speciali e dei lavori stradali;
mentre, la aveva Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 eseguito i lavori relativi agli impianti elettrici e meccanici e che, avuto regolare esecuzione l'appalto, con atto di citazione notificato in data 10/07/2013 la aveva convenuto in giudizio dinanzi al Controparte_2
Tribunale di AL (ex sezione distaccata di la Controparte_1 [...] chiedendo la sua condanna al pagamento della somma di euro Parte_1
18.218,77, oltre Iva, quale somma di sua spettanza per i lavori eseguiti, che né il né la avevano Controparte_1 Parte_1 provveduto a pagare. Il giudizio, iscritto al R.G. n. 40000468/2013, si concludeva con la sentenza n. 750/2017, pubblicata in data 13/02/2017, con la quale il Tribunale di AL accoglieva la domanda e condannava la
[...] al pagamento della somma richiesta, per cui, in esecuzione Parte_1 di detta sentenza, essa provvedeva a versare alla Parte_1 CP_2
la somma complessiva di euro 18.218,77. L'attrice argomentava che
[...] dalla contabilità del 3° SAL emergeva chiaramente che il Comune di Cava dè Tirreni aveva pagato soltanto il 50% della fornitura della in Controparte_2 partita provvisoria, dal momento che il materiale, posto in deposito, veniva assemblato, con accordo verbale con il stesso, solo dopo oltre un CP_1 anno dalla chiusura dei lavori. In diverse occasioni essa attrice mandataria aveva sollecitato verbalmente il pagamento della somma dovuta dal
[...]
che, però, non vi aveva mai provveduto, costringendo Controparte_1 Par così la in esecuzione della sentenza n. 750/2017, ad Pt_1 Parte_1 un esborso che, però, non era di sua competenza. Per tali motivi chiedeva al giudice di condannare il al pagamento della Controparte_1 somma di euro 18.218,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla notifica dell'atto di citazione. Costituitosi in giudizio, il eccepiva in via Controparte_1 preliminare l'improcedibilità della domanda, siccome formulata in difetto di preventivo invito alla negoziazione assistita previsto dall'art. 3 del D.L. 132/2014, convertito in L.162/2014. Nel merito deduceva che non era chiara la causa petendi della pretesa azionata da parte attrice, atteso che l'importo di cui era stato chiesto il pagamento ad esso convenuto non era precisato se si fondasse sul contratto di appalto o se l'attrice si fosse limitata ad agire in via di rivalsa. In ogni caso rilevava la non debenza della somma, in quanto da una verifica svolta dal successivamente alla notifica dell'atto di CP_1 citazione, era emerso che non residuavano, in capo alla aggiudicataria, CP_3 crediti contabilmente accertati, risultanti cioè da stati di avanzamento o dall'atto di collaudo finale e che tutto ciò che la stazione appaltante aveva contabilizzato in favore dell'appaltatore era stato poi regolarmente pagato.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 Eccepiva che non risultavano negli atti contabili l'apposizione di riserve da parte dell'appaltatrice e che dunque risultavano accettate in via definitiva le determinazioni dell'ente committente sul corrispettivo delle opere eseguite. In diritto rilevava che all'appalto oggetto del giudizio si applicava l'art. 165, commi 3 e 4 del D.P.R. 21.12.199 n. 554, a mente del quale "
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono". Per tali motivi chiedeva, in ogni caso, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Esperito senza esito positivo l'invito alla negoziazione assistita, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice, alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, rigettava le richieste di prova dichiarativa, per cui, fatte precisare le conclusioni, fissava l'udienza di discussione, all'esito della quale la causa veniva decisa. La domanda è fondata e va pertanto accolta. L'attrice ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante i fatti costitutivi della domanda, vale a dire la cambiale dell'importo di € 6.700 con scadenza al 30/06/2018, la cambiale dell'importo di € 6.700 con scadenza al 31/03/2018 e la cambiale dell'importo di € 4.600 con scadenza al 31/12/2018, per il tramite delle quali ebbe a pagare la mandante di Controparte_2 quanto dovuto in base alla sentenza salernitana. Ha inoltre prodotto l'atto di collaudo tecnico-amministrativo del 09/04/2010 e l'atto di collaudo statico del 15/03/2010, oltre al computo estimativo aggiornato al III SAL, dal quale a pagina 39 risulta approvata la somma di euro 18.218,77 per la quale essa
[...]
è stata condannata al pagamento in favore della Parte_1 CP_2
Risulta prodotto anche il vrrbale consegna chiavi e n. 3 certificati di
[...] pagamento, unitamente allo stato finale dei lavori. Il Controparte_1 si è limitato, invece, a depositare il mandato di pagamento n. 2745 del
[...]
2012 e il mandato di pagamento n. 2476 del 2012. Orbene, dalla documentazione prodotta in atti – e segnatamente dalla contabilità del 3° SAL, emerge chiaramente che alla per le Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 opere di impiantistica da essa eseguite, il non Controparte_1 ebbe a pagare la somma poi pagata dalla alla Parte_1 CP_2
come accertato con sentenza di condanna n. 750/2017 del Tribunale
[...] di AL. La sentenza risulta condivisibile e non è censurabile la condotta della che per non subire espropriazioni ed ulteriori costi Parte_1 giudiziali ebbe a pagare alla la somma di euro di euro Controparte_2
18.218,77. Contr Essa attrice, in qualità di mandataria dell' era l'unica che teneva i rapporti con l'ente appaltante, per cui si è trovata a rispondere nei confronti della mandataria delle somme non pagate dal Controparte_4 sebbene dallo stesso contabilizzate e riconosciute come dovute negli atti tecnici ed amministrativi relativi al rapporto di appalto. I lavori compiuti dall'ATI risultano, infatti, regolarmente accettati e contabilizzati dal come dal collaudo a firma Controparte_1 dell'Arch. incaricato dal Comune di con Persona_1 Controparte_1
D.D. n. 2935 del 28.11.2008. I conteggi contenuti nel collaudo statico finale a firma dell'Arch. coincidono perfettamente con la contabilizzazione Per_1 delle spese contenute nel SAL n. 3, come da riepilogo Super Categorie a pag. 65, e a pagina 39 al Num. Ord. Tariffa 104/210 N/P08 emerge chiaramente la contabilizzazione del credito vantato dalla per lo svolgimento Controparte_2 dei lavori a titolo di realizzazione di impianto di climatizzazione. Di conseguenza, se gli importi contenuti nel collaudo statico finale coincidono con gli importi contenuti nel SAL n. 3 è evidente che il credito vantato dalla è stato perfettamente approvato e Parte_1 contabilizzato. Il convenuto avrebbe dovuto provare il pagamento anche della somma oggetto di causa direttamente alla impresa mandante o alla impresa mandataria e non lo ha fatto. Anzi di fatto si è difesa ammettendo che la somma non spettava per non essere state sollevate riserve. E' evidente che non può trovare accoglimento l'eccezione relativa alla mancata formulazione di riserve da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art 165, commi 3 e 4 del d.P.R. n. 554 del 1999, rispetto alla redazione dei documenti contabili. Nel caso in esame, infatti, nessuna riserva poteva essere eccepita dall'Ati appaltatrice dal momento che nel SAL n.3 e nel collaudo finale la somma vantata per le opere eseguite dalla erano state Controparte_2 contabilizzate e approvate dall'ente appaltante. Ne consegue che la domanda attorea, sia che si intenda fondata sulle norme della surrogazione legale di chi adempie ad un debito altrui, sia che si intenda fondata sul contratto di appalto, va accolta, con condanna dell'ente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 18.218,77, oltre interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate rispetto ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 18.218,77, oltre interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
2) Condanna il convenuto al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, rimborso contributo unificato e marca da bollo, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 7.07.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1
Senatore, come da procura in atti;
ATTRICE E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Antonino Cascone e Giuliana Senatore, come da procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 3.07.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.11.2017 la
[...] esponeva che con determina dirigenziale n. 3312 del Parte_1 Co 19/12/2007 il Comune approvò il progetto esecutivo dei Controparte_1 lavori di realizzazione del Parco per lo Sport nell'area ex Velodromo, sito nella frazione di Passiano e che alla gara di appalto dei predetti lavori parteciparono la e la che si Parte_1 Controparte_2 impegnarono, in caso di aggiudicazione, a creare un'Associazione Temporanea di Imprese. In data 01/12/2008, dopo essersi rese aggiudicatarie della predetta gara, le due società costituivano l'ATI, con atto pubblico registrato in data 05/12/2008, affidando alla il ruolo Parte_1 di capogruppo mandataria, con mandato collettivo speciale, e in data 03/03/2009 il predetto raggruppamento stipulò con il CP_1 [...] il contratto di appalto per un importo complessivo di euro 607.234,31, CP_1 oltre Iva. L'attrice allegava che essa si era occupata Parte_1 dell'esecuzione dei lavori edili in genere, delle opere strutturali per fondazioni speciali e dei lavori stradali;
mentre, la aveva Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 eseguito i lavori relativi agli impianti elettrici e meccanici e che, avuto regolare esecuzione l'appalto, con atto di citazione notificato in data 10/07/2013 la aveva convenuto in giudizio dinanzi al Controparte_2
Tribunale di AL (ex sezione distaccata di la Controparte_1 [...] chiedendo la sua condanna al pagamento della somma di euro Parte_1
18.218,77, oltre Iva, quale somma di sua spettanza per i lavori eseguiti, che né il né la avevano Controparte_1 Parte_1 provveduto a pagare. Il giudizio, iscritto al R.G. n. 40000468/2013, si concludeva con la sentenza n. 750/2017, pubblicata in data 13/02/2017, con la quale il Tribunale di AL accoglieva la domanda e condannava la
[...] al pagamento della somma richiesta, per cui, in esecuzione Parte_1 di detta sentenza, essa provvedeva a versare alla Parte_1 CP_2
la somma complessiva di euro 18.218,77. L'attrice argomentava che
[...] dalla contabilità del 3° SAL emergeva chiaramente che il Comune di Cava dè Tirreni aveva pagato soltanto il 50% della fornitura della in Controparte_2 partita provvisoria, dal momento che il materiale, posto in deposito, veniva assemblato, con accordo verbale con il stesso, solo dopo oltre un CP_1 anno dalla chiusura dei lavori. In diverse occasioni essa attrice mandataria aveva sollecitato verbalmente il pagamento della somma dovuta dal
[...]
che, però, non vi aveva mai provveduto, costringendo Controparte_1 Par così la in esecuzione della sentenza n. 750/2017, ad Pt_1 Parte_1 un esborso che, però, non era di sua competenza. Per tali motivi chiedeva al giudice di condannare il al pagamento della Controparte_1 somma di euro 18.218,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla notifica dell'atto di citazione. Costituitosi in giudizio, il eccepiva in via Controparte_1 preliminare l'improcedibilità della domanda, siccome formulata in difetto di preventivo invito alla negoziazione assistita previsto dall'art. 3 del D.L. 132/2014, convertito in L.162/2014. Nel merito deduceva che non era chiara la causa petendi della pretesa azionata da parte attrice, atteso che l'importo di cui era stato chiesto il pagamento ad esso convenuto non era precisato se si fondasse sul contratto di appalto o se l'attrice si fosse limitata ad agire in via di rivalsa. In ogni caso rilevava la non debenza della somma, in quanto da una verifica svolta dal successivamente alla notifica dell'atto di CP_1 citazione, era emerso che non residuavano, in capo alla aggiudicataria, CP_3 crediti contabilmente accertati, risultanti cioè da stati di avanzamento o dall'atto di collaudo finale e che tutto ciò che la stazione appaltante aveva contabilizzato in favore dell'appaltatore era stato poi regolarmente pagato.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 Eccepiva che non risultavano negli atti contabili l'apposizione di riserve da parte dell'appaltatrice e che dunque risultavano accettate in via definitiva le determinazioni dell'ente committente sul corrispettivo delle opere eseguite. In diritto rilevava che all'appalto oggetto del giudizio si applicava l'art. 165, commi 3 e 4 del D.P.R. 21.12.199 n. 554, a mente del quale "
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono". Per tali motivi chiedeva, in ogni caso, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Esperito senza esito positivo l'invito alla negoziazione assistita, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice, alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, rigettava le richieste di prova dichiarativa, per cui, fatte precisare le conclusioni, fissava l'udienza di discussione, all'esito della quale la causa veniva decisa. La domanda è fondata e va pertanto accolta. L'attrice ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante i fatti costitutivi della domanda, vale a dire la cambiale dell'importo di € 6.700 con scadenza al 30/06/2018, la cambiale dell'importo di € 6.700 con scadenza al 31/03/2018 e la cambiale dell'importo di € 4.600 con scadenza al 31/12/2018, per il tramite delle quali ebbe a pagare la mandante di Controparte_2 quanto dovuto in base alla sentenza salernitana. Ha inoltre prodotto l'atto di collaudo tecnico-amministrativo del 09/04/2010 e l'atto di collaudo statico del 15/03/2010, oltre al computo estimativo aggiornato al III SAL, dal quale a pagina 39 risulta approvata la somma di euro 18.218,77 per la quale essa
[...]
è stata condannata al pagamento in favore della Parte_1 CP_2
Risulta prodotto anche il vrrbale consegna chiavi e n. 3 certificati di
[...] pagamento, unitamente allo stato finale dei lavori. Il Controparte_1 si è limitato, invece, a depositare il mandato di pagamento n. 2745 del
[...]
2012 e il mandato di pagamento n. 2476 del 2012. Orbene, dalla documentazione prodotta in atti – e segnatamente dalla contabilità del 3° SAL, emerge chiaramente che alla per le Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 opere di impiantistica da essa eseguite, il non Controparte_1 ebbe a pagare la somma poi pagata dalla alla Parte_1 CP_2
come accertato con sentenza di condanna n. 750/2017 del Tribunale
[...] di AL. La sentenza risulta condivisibile e non è censurabile la condotta della che per non subire espropriazioni ed ulteriori costi Parte_1 giudiziali ebbe a pagare alla la somma di euro di euro Controparte_2
18.218,77. Contr Essa attrice, in qualità di mandataria dell' era l'unica che teneva i rapporti con l'ente appaltante, per cui si è trovata a rispondere nei confronti della mandataria delle somme non pagate dal Controparte_4 sebbene dallo stesso contabilizzate e riconosciute come dovute negli atti tecnici ed amministrativi relativi al rapporto di appalto. I lavori compiuti dall'ATI risultano, infatti, regolarmente accettati e contabilizzati dal come dal collaudo a firma Controparte_1 dell'Arch. incaricato dal Comune di con Persona_1 Controparte_1
D.D. n. 2935 del 28.11.2008. I conteggi contenuti nel collaudo statico finale a firma dell'Arch. coincidono perfettamente con la contabilizzazione Per_1 delle spese contenute nel SAL n. 3, come da riepilogo Super Categorie a pag. 65, e a pagina 39 al Num. Ord. Tariffa 104/210 N/P08 emerge chiaramente la contabilizzazione del credito vantato dalla per lo svolgimento Controparte_2 dei lavori a titolo di realizzazione di impianto di climatizzazione. Di conseguenza, se gli importi contenuti nel collaudo statico finale coincidono con gli importi contenuti nel SAL n. 3 è evidente che il credito vantato dalla è stato perfettamente approvato e Parte_1 contabilizzato. Il convenuto avrebbe dovuto provare il pagamento anche della somma oggetto di causa direttamente alla impresa mandante o alla impresa mandataria e non lo ha fatto. Anzi di fatto si è difesa ammettendo che la somma non spettava per non essere state sollevate riserve. E' evidente che non può trovare accoglimento l'eccezione relativa alla mancata formulazione di riserve da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art 165, commi 3 e 4 del d.P.R. n. 554 del 1999, rispetto alla redazione dei documenti contabili. Nel caso in esame, infatti, nessuna riserva poteva essere eccepita dall'Ati appaltatrice dal momento che nel SAL n.3 e nel collaudo finale la somma vantata per le opere eseguite dalla erano state Controparte_2 contabilizzate e approvate dall'ente appaltante. Ne consegue che la domanda attorea, sia che si intenda fondata sulle norme della surrogazione legale di chi adempie ad un debito altrui, sia che si intenda fondata sul contratto di appalto, va accolta, con condanna dell'ente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 18.218,77, oltre interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate rispetto ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 18.218,77, oltre interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
2) Condanna il convenuto al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, rimborso contributo unificato e marca da bollo, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 7.07.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5