Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/03/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 06 marzo 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9229/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nata a [...] il [...] – Parte_1
, residente in [...], CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall' avv. Calogero Dante Cittadino, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimund Bauer e
Pierluigi Tomaselli , giusta procura generale alle liti per atto del notaio
[...] di Roma del 22/03/2024, Rep. N. 37875/7313; Per_1
-resistente-
Oggetto: indennità di disoccupazione lavoratori con rapporto di collaborazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/10/2024 parte ricorrente ha convenuto l' CP_2 davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Catania, formulando le seguenti conclusioni:
2. Nel merito, accertare il diritto della ricorrente a ricevere per il periodo dal 4.08.2024 al 04.09.2024, l'indennità di disoccupazione (Dis – Coll) richiesta, e conseguentemente:
- annullare/riformare il provvedimento impugnato (All.ti n.3 e n.5), accertando ex art. 15 D.lgs n.22/2015 il diritto della ricorrente a ricevere la prestazione di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione (DIS - COLL.), dovuta ai sensi di legge;
- Condannare l' in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, in accoglimento di tutti i motivi di doglianza, all'immediato pagamento dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione (DIS-COLL), nella misura dovuta e prevista dalla normativa vigente;
anche previa eventuale nomina di CTU, che sin d'ora si richiede;
1
22/2015 al riconoscimento della contribuzione figurativa nella misura dovuta;
Condannare l' in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., secondo gli indici ISTAT, da calcolarsi dalla maturazione, di ogni singolo credito sino al soddisfo.
- Condannare l' in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di lite tutte da distrarre in favore dello scrivente procuratore che ne formula espressa istanza e
– ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – si dichiara antistatario.”.
A sostegno della domanda afferma parte ricorrente che al momento della presentazione della domanda di “Dis - Coll”, In data 05.08.2023, era in possesso di entrambi i requisiti previsti avendo prestato la propria attività lavorativa fino al giorno 4.08.2023 e che il datore di lavoro, per l'anno 2023 ha versato la contribuzione corretta;
che pertanto il provvedimento di reiezione della domanda CP_ notificato il 14.09.2023, l' nonché il successivo provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo erano illegittimi e non motivati;
che per i periodi di fruizione dell'indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' , rilevando, che solo a seguito CP_2 dell'aggiornamento degli archivi, per quanto riguarda il rapporto di collaborazione in essere alla data di fine contratto 4/8/2023, la percentuale di aliquota contributiva dovuta risulta del 35,03 % così come previsto dalla normativa e che l' aveva CP_2 pertanto provveduto in data 24/10/2024 a pagare la prestazione di ds coll oggetto del presente ricorso.
Concludeva dunque per la declaratoria della cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente – nelle note sostitutive di udienza depositate in data 25/02/2025 – ha dato atto dell'intervenuta liquidazione benchè successivo al deposito del ricorso CP_ rilevando che abbia esaminato la domanda per l'ottenimento dell'indennità
Dis-Coll solamente a far data dal 22.10.2024 chiedendo prioritariamente l'accoglimento del ricorso e in subordine la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese secondo il principio di soccombenza virtuale.
L'udienza del 06 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
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Preliminarmente si dà atto che l' resistente ha riconosciuto le somme CP_2 costituenti la prestazione oggetto di domanda – come ammesso anche dalla parte ricorrente.
2 In atti v'è infatti la documentazione degli intervenuti pagamenti dell'indennità con la decorrenza predetta, nell'importo come computato da e gli stessi sono stati CP_2 riconosciuti da parte ricorrente.
A seguito dell'intervenuto riconoscimento e del pagamento della somma così come documentato in atti va dichiarata cessata la materia del contendere.
L'intervenuta liquidazione determina la cessazione della materia del contendere, in quanto è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Con riferimento alle spese di giudizio, la relativa statuizione va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della presente statuizione rilevano, per un verso, la fondatezza di quanto allegato da parte ricorrente in ordine al diritto alla prestazione, come documentato in atti e riconosciuto dall' e, per altro verso, la condotta processuale dello CP_2 stesso , di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio Controparte_4 dal ricorrente (ancorchè successivamente al deposito del ricorso introduttivo).
In ragione delle superiori considerazioni, le spese di lite, come liquidate in dispositivo tenuto conto della concreta attività svolta, vanno poste a carico dell' in ragione della metà, con distrazione in favore del procuratore di parte CP_2 ricorrente dichiaratosi antistatario;
la restante parte (1/2) deve essere compensata tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9229/2024 R.G.;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente ed in ragione della metà, CP_2 delle spese processuali, che si liquidano – in parte qua - in complessivi € 515,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
compensa la restante parte (1/2).
Così deciso in Catania, il 07 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Luisa Maria Cutrona
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