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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2309/2020 del ruolo contenzioso civile, riservato in decisione senza termini all'udienza a trattazione scritta del 5-3-2025, pendente
TRA
, C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/08/1959, residente in [...], e la sig.ra
, C.F.: , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], ed ai fini del presente giudizio elett.te dom.ti in Napoli, alla via Simone Martini, 66, presso lo studio dell'
Avv. Marcello Bastone, C.F. , che li rappresenta C.F._3 assiste e difende, in virtu' di procura agli atti.
Appellante
E
con socio unico, Controparte_2 costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione del 30 aprile 1999 n.
130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione” o “Legge 130”), con sede legale in
Roma Via Piemonte n. 38, appartenente al “ Controparte_3 ”, P. VA e numero di iscrizione presso il Registro
[...] P.VA_1 delle Imprese di Roma 14978561000, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta al n. 35541.2 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca D'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 07.06.2017, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale autenticata dalla Dr.ssa Notaio in Roma, in data 14 Persona_1 giugno 2019 , rep. n. 11702/5634, registrata a Roma 4 il 18/6/2019 al n.
19282 serie 1T, la società con sede Controparte_4 legale in Roma, Via Piemonte, 38, appartenente al “ Controparte_3
”, P.VA , capitale sociale di euro 150.000 i.v. C.F.
[...] P.VA_1
, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1581658, in nome del P.VA_2
Procuratore speciale dott. nato a [...] il 1° gennaio Controparte_5
1956 in virtù dei poteri ad esso conferiti con procura a rogito Notaio dott.ssa in data 03 novembre 2020 rep. rep. n. 14316 Persona_1 racc. n.7004, rappresentata e difesa, in forza di procura apposta in calce al presente atto dall'Avv. Francesco Criscoli (C.F. ) C.F._4 con Studio in Benevento alla Via Cardinal di Rende n. 8
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato, gli impugnanti proponevano appello avverso la sentenza n. 9342/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.10.2019, che aveva accolto la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dalla appellata dell'atto del CP_6
21/3/2018 stipulato in Napoli per notaio rep. 3251, col Persona_2 quale gli appellanti coniugi e avevano Parte_1 CP_1 costituito un fondo patrimoniale sui beni di proprietà di CP_1 nonché aveva accolto la domanda di pagamento proposta dalla medesima banca nei confronti del fideiussore del saldo passivo di conto CP_1 corrente bancario e del residuo da rimborsare di mutuo intestati alla società srl GROUP BIG MOCCIA, successivamente fallita.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
A seguito di fase inibitoria ex art. 283 c.p.c., con ordinanza del 3-7-2024 il Collegio dichiarava la interruzione del processo, in considerazione del fatto che l'avv. Marcello Bastone, difensore di , aveva Parte_1 dichiarato che quest'ultimo era deceduto in data 21/02/2022, allegandone certificato di morte.
Con ricorso in riassunzione in data 17-1-2025, ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto del 15-1-2025 di fissazione di udienza del 5.3.2025, gli appellanti rappresentavano che: “a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di cui alla udienza del 29/05/2024, con provvedimento reso nella stessa data e comunicato dalla Cancelleria alla scrivente difesa con Pec del 03/07/2024, preso atto della dichiarazione della morte di una parte appellante, la Ecc.ma Corte dichiarava la interruzione del processo;
che, stante l'intervenuto accordo transattivo con nessuna delle parti ha riassunto il procedimento, Controparte_6 pertanto, si chiede con la presente istanza, che la Ecc.ma Corte dichiari
l'estinzione del processo…”.
Indi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 5-3-2025, il Collegio
Giudicante riservava la causa in decisione
Và dichiarata la estinzione del giudizio.
In punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Nel caso di specie risulta dagli atti che, a seguito della suddetta interruzione del processo in oggetto, dichiarata con ordinanza regolarmente notificata a tutte le parti in data 3-7-2024, il medesimo non sia stato riassunto entro il termine di tre mesi, decorrente da tale data e che sia stato, invece, “riassunto” dagli appellanti in data 17-1-2025, ampiamente successiva alla scadenza del medesimo termine, soltanto per chiederne l'estinzione per mancata riassunzione tempestiva.
Pertanto, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio in oggetto ex artt. 305 e 307 c.p.c. In ordine alle spese di lite, esse “stanno a carico delle parti che le hanno anticipate” ex art. 310 c.p.c.
PTM
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. sentenza n. 9342/2019 del Tribunale di Napoli, proposto da Parte_1
e nei confronti di e per
[...] CP_1 Controparte_2 essa, quale mandataria, della società Controparte_4 con atto di citazione notificato, così provvede:
- dichiara la estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12-3-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dr. Fulvio Dacomo