Sentenza 26 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2004, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, PILERIO SPADAFORA, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO MAURO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1809/00 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 16/12/00 - R.G.N. 361/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avellino, respingendo l'appello dell'INPS, ha confermato la semenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta dall'odierna parte intimata intesa al riconoscimento del diritto a percepire sull'indennità di mobilità l'adeguamento pari all'80% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai, così come previsto per il trattamento di integrazione salariale straordinaria dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994 n. 451. Secondo i giudici di merito, la circostanza che il meccanismo di adeguamento previsto dalla legge n. 223 del 1991 sia stato reso inoperante, per il congelamento del sistema di indicizzazione legato all'indennità di contingenza, non esclude la permanenza del diritto ad un adeguamento, ragion per cui, considerato il prolungato silenzio del legislatore, si impone all'interprete, e in particolare al giudice adito per la risoluzione della controversia, l'individuazione di un meccanismo alternativo a quello pregresso, a tal fine ben potendo soccorrere il meccanismo previsto dalla legge per l'adeguamento della integrazione salariale straordinaria, in considerazione del fatto che detto sistema, pur se previsto in relazione ad un istituto diverso, è finalizzato al medesimo obiettivo dell'adeguamento automatico annuale di una prestazione previdenziale.
Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ricorre per Cassazione con un unico motivo. La parte privata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, articolato motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 299 del 1994, convertito nella legge n. 451 del 1994, con riferimento all'art. 7, comma 3, della legge n. 223 del 1991, il tutto con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Secondo il ricorrente, la disamina delle norme regolanti distintamente gli incrementi rivalutativi del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità evidenzia che l'indicizzazione prevista dall'art. 1 del decreto legge n. 299 del 1994, facendo esclusivo riferimento all'adeguamento del trattamento di integrazione salariale, non è applicabile all'indennità di mobilità, in assenza di un'espressa disposizione in tal senso.
Il motivo è fondato.
La questione in esame è stata ripetutamente affrontata da questa Corte (v. ex multis Cass. 30 luglio 2001 n. 10379, 10 settembre 2002 n. 13176, 8 ottobre 2002 n. 14412), che - con riferimento a fattispecie, come quella in esame, relative a periodi antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 45, primo comma, lett. r), della legge 17 maggio 1999 n. 144 (con cui si è delegato il Governo
all'emanazione di norme per l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità) - ha affermato che "il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, comma 5, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 541, che ha modificato l'art. 1 della legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali dei relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT;
ne' la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione, sia perché la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore di offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità, sia perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali".
Alla stregua di tali principi, che si ribadiscono in questa sede in mancanza di contrarie argomentazioni idonee a mutare l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata;
e, potendosi pronunciare nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va respinta l'originaria domanda della parte privata.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la parte soccombente è esonerata dalle spese dell'intero processo, non ricorrendo l'ipotesi della lite manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003,
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004