Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00291/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AB
Sezione Staccata di Reggio AB
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra SO BO, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Grande Ospedale Metropolitano " NC LA OR " di Reggio AB, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
sig. IN ES DÀ, rappresentato e difeso dall'avv. ES Mortelliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determina n. 381 del 30/4/2024 del Direttore della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio AB (pubblicata in data 2/5/2024), recante l’approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di assistente sociale – cat. D – a tempo indeterminato, per la direzione medica di presidio del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio AB, indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 511 del 20/07/2022, nella parte in cui è stato collocato in seconda posizione il dott. DÀ IN ES con un punteggio complessivo pari a 70,093 ed è stata collocata in terza posizione la dott.ssa BO SO con un punteggio complessivo pari a 69,436.
- della graduatoria relativa al concorso pubblico sopra indicato, approvata e pubblicata in data 2/5/2024, nei limiti dell’interesse della ricorrente ad essere collocata in seconda posizione tra i vincitori del concorso;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 13 del 4/4/2024, nella parte in cui è stato attribuito al dott. DÀ IN ES un punteggio per i titoli pari a 3,093 ed un punteggio complessivo pari a 70,093;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 12 del 3/4/2024, nella parte in cui è stato attribuito al dott. DÀ IN ES un punteggio per i titoli pari a 3,093;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 5 del 4/3/2024, nella parte in cui è stato attribuito al dott. DÀ IN ES un punteggio per i titoli pari a 3,093;
- della scheda di valutazione dei titoli del dott. DÀ IN ES, nella parte in cui è stato attribuito al candidato il punteggio pari a 3,093;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 24/9/2024:
- della nota del GOM prot. n. 12988 del 9/5/2024;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del sig. IN ES DÀ e del Grande Ospedale Metropolitano "NC LA OR" di Reggio AB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 26.08.2024 e depositato in data 30.08.2024, la ricorrente ha premesso di essersi collocata, con un punteggio pari 69,436, al terzo posto della graduatoria di cui alla Determina n. 381 del 30.04.2024, adottata dal Direttore della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio AB - e pubblicata in data 2.05.2024 - a definizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito (giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 511 del 20/07/2022), per la copertura di n. 2 posti di assistente sociale – cat. D – a tempo indeterminato.
1.1 Avuta cognizione, soltanto in data 12.07.2024, degli atti concorsuali afferenti alla valutazione dei titoli e delle prove d’esame dei primi tre soggetti collocati in graduatoria - benché ne avesse tempestivamente richiesto l’accesso in data 7.05.2024 - la ricorrente li ha, dunque, impugnati in uno alla predetta Determina di approvazione della graduatoria n. 381 del 30.04.2024.
Ciò nella parte in cui la Commissione giudicatrice avrebbe sovrastimato i titoli allegati dal sig. IN ES DÀ, collocatosi al secondo posto, con un punteggio complessivo pari a 70,093 punti (e con uno scarto dalla ricorrente di soli 0,657 centesimi di punto), dei quali, secondo la prospettazione ricorsuale, ben 3,093 non avrebbero potuto essergli complessivamente riconosciuti.
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “ Illegittima attribuzione del punteggio nei confronti del dott. DÀ, in relazione alla valutazione dei titoli – Violazione del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 – Violazione del bando di concorso – Violazione e/o falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli stabiliti dalla Commissione nel verbale n. 1 del 26/1/2024 – Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento amministrativo – Violazione dell’art. 97 Cost. – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Illogicità ed irragionevolezza manifesta ”;
La Commissione esaminatrice avrebbe, innanzitutto, valutato i titoli di carriera allegati dall’odierno controinteressato, in proposito riconoscendogli un punteggio pari a 1,083 (corrispondente ad un anno ed un mese di servizio), in violazione a quanto disposto dall’art. 11 D.P.R. n. 220/2001, richiamato sia dal bando che dalla Commissione in sede di definizione dei criteri di valutazione, giusta il verbale n. 1/2024. Più precisamente, per come sarebbe evincibile tanto dalla domanda di partecipazione quanto dal curruculum del sig. DÀ, questi non avrebbe mai prestato alcun servizio alle dirette dipendenze di Unità Sanitarie locali, Aziende ospedaliere o altri enti pubblici nel profilo professionale di Assistente Sociale (Categoria D) o in qualifiche corrispondenti, essendosi piuttosto limitato a svolgere attività:
- alle dipendenze di enti privati del terzo settore (ovvero la cooperativa sociale “Open group”, la Comunità alloggio per anziani “Gli amici del Sacro Cuore di Gesù” e la Comunità alloggio per anziani “Casa sorriso”);
- di tirocinio (ad esempio attività svolta presso il Comune di Reggio AB dal 1/2015 al 11/2015) o di volontariato (attività svolta presso l’U.D.E.P.E. di Reggio AB), complessivamente ritenute irrilevanti, quanto all’assegnazione del punteggio in esame.
La ratio dei criteri di valutazione dei titoli di carriera di cui all’art. 11 D.P.R. n. 220/2001, richiamati dal bando e ulteriormente ribaditi e specificati dalla stessa Commissione (cfr. verbale n. 1 del 26/1/2024), sarebbe, infatti, quella di valorizzare i rapporti di servizio già maturati dal candidato alle dipendenze di enti pubblici, in quanto significativi di capacità ed esperienze lavorative già acquisite al servizio di pubbliche amministrazioni nello svolgimento delle funzioni attinenti alla qualifica messa a concorso. Peraltro, la stessa Commissione, in sede di verbale n. 1/2024, aveva espressamente escluso la valutazione del servizio di volontariato/tirocini presso enti pubblici o privati.
In riferimento ai titoli di carriera , al dott. DÀ sarebbe, dunque, spettato un punteggio pari a 0 (zero), in luogo del punteggio di 1,083, non avendo maturato alcuna esperienza lavorativa all’uopo significativa e tanto sarebbe sufficiente alla collocazione dello stesso al terzo posto della graduatoria in luogo dell’odierna ricorrente, la quale avrebbe dovuto essere dichiarata vincitrice, tenuto conto dello scarto di punteggio esistente tra gli stessi (par a 0,657 centesimi).
La valutazione dei titoli del controinteressato risulterebbe sovrastimata anche in relazione ai “ titoli accademici e di studio ”, con specifico riferimento alla voce “ master I livello ”.
Il sig. DÀ avrebbe dichiarato, tra gli altri, il conseguimento di un master in “ Discipline giuridico-economiche” (classe di concorso A-46 per l’insegnamento)” per il quale, non essendo attinente al profilo professionale di Assistente Sociale messo a concorso, la Commissione esaminatrice non avrebbe potuto attribuire alcun punteggio, di fatto erroneamente assegnato al candidato (0,30).
Il punteggio attribuito al dott. DÀ sarebbe erroneo e sovrastimato anche in riferimento al “ curriculum formativo e professionale ”, nella parte relativa alla “ partecipazione a corsi di aggiornamento nella qualità di discente ” per i quali, in sede di definizione dei criteri di valutazione dei titoli, è stata prevista l’attribuzione di 0,01 punti per ciascun corso (pag. 9 del verbale n. 1/2024). La Commissione avrebbe, in proposito, rilevato un numero di corsi di aggiornamento (n. 11) superiore rispetto a quello effettivamente dichiarato (8) dal controinteressato in sede di curriculum , con conseguente assegnazione di ulteriori 0,03 punti non dovuti.
Il punteggio complessivamente attribuito al dott. DÀ, nella valutazione dei titoli, sarebbe, dunque, erroneo e sovrastimato di ben 1,413 punti, corrispondenti a:
- 1,083 punti per i titoli di carriera;
- 0,3 punti per i titoli accademici e di studio;
- 0,03 punti per il curriculum professionale.
Nella valutazione dei titoli, il controinteressato avrebbe, dunque, dovuto riportare, un punteggio complessivo di 1,68 punti, in luogo dei 3,093 punti erroneamente attribuiti dalla Commissione, così collocandosi terzo posto, in luogo della ricorrente la quale avrebbe dovuto precederlo nella graduatoria al secondo posto, così rientrando nella rosa dei vincitori del concorso.
3. Il Grande Ospedale Metropolitano NC-LA-OR di Reggio AB, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del preteso provvedimento di cui alla nota prot. n. 12988 del 9.05.2024, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di Assistente Sociale in favore del controinteressato con il quale, in data 20.05.2024, è stato sottoscritto il contratto di lavoro. Nel merito, il G.O.M. ha resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il punteggio pari a 1,083, relativo alla valutazione dei titoli di carriera , risulterebbe correttamente assegnato in quanto corrispondente, per come sarebbe evincibile dalla scheda di valutazione dei titoli del sig. DÀ, al servizio da quest’ultimo prestato, a tempo pieno ovvero a tempo parziale, presso case di cura accreditate (e di cui la ricorrente non ha contestato l’accreditamento), in linea con quanto previsto dall’art. 21 D.P.R. n. 220/2001, richiamato dal precedente art. 11 citato D.P.R. Quanto alle censure relative alla valutazione degli altri titoli (Master di I livello e partecipazione a corsi di aggiornamento), le stesse, oltre ad essere infondate nel merito, sarebbero ab imis inammissibili, per carenza di interesse, non consentendo alla ricorrente il superamento della cd. prova di resistenza.
4. Il controinteressato, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività giacché la ricorrente, preso atto della graduatoria pubblicata in data 2.05.2024, avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente, eventualmente riservandosi la proposizione di motivi aggiunti, una volta presa cognizione, all’esito dell’accesso agli atti, del contenuto degli atti istruttori. Ciò tanto più in ragione del fatto che la ricorrente non avrebbe mai chiesto di anticipare la convocazione fissata con la nota prot. n. 17845 del 26.06.2024, per l’esercizio dell’accesso e, dunque, avrebbe mai diffidato il G.O.M. ad evadere la relativa istanza entro i termini per impugnare, così lasciandoli decorrere inutilmente, con ogni conseguenza in punto di decadenza dall’impugnazione.
In ogni caso, ad avviso del sig. DÀ, il ricorso sarebbe comunque improcedibile, stante la mancata impugnazione del preteso provvedimento di cui alla nota prot. n. 12988 del 9.05.2024 con cui gli sarebbe stato conferito l’incarico di Assistente sociale. Il controinteressato ha, comunque, contestato i motivi di gravame sulla scorta delle medesime argomentazioni difensive articolate dal G.O.M., altresì evidenziando come la Commissione esaminatrice, nella valutazione dei titoli, avrebbe preso in considerazione anche il servizio civile prestato dallo stesso prestato dal 7.02.2017 al 9.01.2018, equiparabile, ai fini del punteggio, al servizio militare e, dunque, come tale, al servizio preso le pubbliche amministrazioni.
5. All’udienza camerale del 18.09.2024 parte ricorrente ha sostanzialmente rinunciato alla domanda cautelare, chiedendone il cd. abbinamento al merito.
6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 24.09.2024, la sig.ra BO ha impugnato la nota G.O.M. prot. n. 12988 del 9.05.2024 - la quale, al pari del contratto di lavoro siglato dal sig. DÀ in data 20.05.2024, non le sarebbe stata ostesa in sede di accesso agli atti - deducendone l’illegittimità derivata da quella che inficerebbe le valutazioni della Commissione esaminatrice e, dunque, il provvedimento di approvazione della graduatoria concorsuale.
7. In vista della trattazione della causa nel merito, tutte le parti hanno ulteriormente ribadito e meglio argomentato, anche in via di replica, le rispettive eccezioni e difese.
8. In occasione della pubblica udienza del 5 marzo 2025, la difesa della ricorrente ha eccepito la tardività della memoria depositata dal controinteressato alle ore 18.54 del ventesimo giorno libero (12.02.2025) antecedente la trattazione della causa nel merito; il ricorso è stato, dunque, trattenuto in decisione.
9. L’eccezione sollevata dalla ricorrente quanto alla pretesa inutilizzabilità, per tardività, dello scritto difensivo di replica depositato dal sig. DÀ risulta, di fatto, sterilizzata dall’ampia discussione effettuata dal difensore di quest’ultimo, presente all’udienza pubblica del 5 marzo 2025, sicché, ad avviso del Collegio, non vi sono ragioni sostanziali per scrutinarla.
10. Quanto invece all’eccezione di irricevibilità per tardività sia del ricorso principale che di quello per motivi aggiunti, siccome formulata, fin dal primo scritto difensivo dal controinteressato e, nel prosieguo del giudizio, anche dalla difesa del G.O.M., la stessa si appalesa infondata.
In fatto, giova premettere che la ricorrente, per come evincibile dalla documentazione allegata al ricorso, presa cognizione della graduatoria pubblicata il 2.05.2024, in data 7.05.2024, ha inoltrato al G.O.M. una tempestiva e puntuale istanza di accesso agli atti del concorso, evidenziando il proprio interesse “ a conoscere i 13 (tredici) verbali rassegnati dalla commissione esaminatrice e in particolar modo la documentazione relativa alla valutazione dei titoli e prove d'esame della medesima e dei signori: dott.ssa ZA AR nata il [...] e del dott. Morda IN ES nato il [...], quest'ultimi posti in graduatoria in posizione antecedente alla sottoscritta ”. Tale istanza ostensiva non risulta, tuttavia, essere stata tempestivamente e, soprattutto, utilmente evasa dall’amministrazione la quale, con nota dell’8.05.2024, si è limitata a rinviare agli atti già pubblicati sul proprio sito istituzionale, laddove tuttavia non erano accessibili né la domanda di partecipazione dei candidati né, tantomeno, gli atti istruttori del procedimento di valutazione della Commissione esaminatrice.
La ricorrente, a mezzo pec inoltrata in pari data (cfr. doc. all. 13 al ricorso), ha, dunque, insistito nell’evasione della propria istanza ostensiva, con ciò ribadendo il proprio interesse a conoscere i curricula , titoli, elaborati dei signori AR ZA (prima graduata) e IN ES DÀ, nonché i verbali dei lavori della Commissione esaminatrice.
A fronte di tale sollecito, soltanto con nota del 26.06.2024 prot. n. 17845 - ovvero in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro con il sig. DÀ, siglato in data 20.05.2024 - il G.O.M. ha convocato la ricorrente presso i propri uffici al fine di consentirle l’accesso, all’uopo fissando la data dell’8 luglio 2024 (e, quindi, a termini decadenziali, decorrenti dalla mera pubblicazione della graduatoria, già abbondantemente scaduti).
10.1 Tanto premesso in punto di adempimento, da parte della ricorrente, all’onere di attivarsi onde prendere tempestiva e puntuale cognizione degli atti concorsuali, rileva il Collegio come i motivi di gravame da questa formulati si appuntino esclusivamente sulle valutazioni operate dalla Commissione esaminatrice, nel corso della procedura selettiva, avuto riguardo ai titoli di carriera ed al curriculum formativo e professionale di cui alla domanda di partecipazione, e relativi allegati, presentati dall’odierno controinteressato.
Sicché dal mero esame della graduatoria concorsuale di cui alla determina n. 381 del 30.04.2024, pubblicata in data 2.05.2024, la ricorrente non avrebbe avuto gli elementi per proporre alcuna censura avverso l’operato della Commissione, a meno di non limitarsi alla proposizione di un ricorso cd. al buio, come tale carente dei “ motivi specifici” imposti dall’art. 40 comma 1 lett. d) c.p.a.
10.2 Da quanto sopra consegue, dunque, la tempestività dell’odierno gravame, siccome proposto entro il termine decadenziale decorrente dalla data in cui la ricorrente è stata messa nelle obiettive e concrete condizioni di conoscere degli atti concorsuali, tardivamente ostesi dal G.O.M., malgrado la tempestiva istanza di accesso formulata e, debitamente, sollecitata dall’interessata.
Quanto sopra in continuità con quel condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui ove i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso siano fondati unicamente sull’esame della documentazione tardivamente ostesa dall’amministrazione, il termine di impugnazione decorre dalla data in cui l’accesso è stato effettivamente consentito, tanto più nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, l’amministrazione attui comportamenti dilatori, sostanzialmente tendenti a ritardare la conoscenza degli atti (tra le tante T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 1468/2023).
11. La censura di improcedibilità del ricorso principale per mancata impugnazione della nota prot. n. 12988 del 9/5/2024, con cui il G.O.M. avrebbe conferito al controinteressato l’incarico di Assistente Sociale, è di fatto superata dalla sopravvenuta impugnazione della nota in questione, per illegittimità derivata, a mezzo di ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 24.09.2024. Tale ulteriore ricorso deve ritenersi tempestivo e, dunque, ricevibile giacché – anche in considerazione del tenore del verbale di accesso ai documenti amministrativi del 12.07.2024 – le parti resistenti non hanno fornito la prova rigorosa del fatto che la ricorrente abbia avuto conoscenza della nota in discussione in epoca antecedente al deposito della stessa agli atti dell’odierno giudizio.
Ciò in disparte la considerazione dell’assenza di valore provvedimentale della nota de qua con la quale, in realtà, il Direttore delle Risorse Umane si è limitato a “comunicare” al controinteressato “ che, con determina n. 381 del 30/04/2024, alla S.V. è stato conferito incarico a tempo indeterminato quale assistente Sociale – cat. D – presso la U.O.C. Direzione Medica di Presidio del G.O.M .”
È, invero, con la Determina dirigenziale n. 381/2024 (gravata con il ricorso principale) di approvazione della graduatoria concorsuale – piuttosto che con la mera nota di comunicazione della stessa - che il sig. DÀ è stato dichiarato vincitore del concorso, con conseguente conferimento dell’incarico di Assistente Sociale (cfr. parte dispositiva della determina n. 381/2024, in atti).
12. Passando, dunque, al merito della res controversa il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.
Giova premettere come tanto il G.O.M. in sede di indizione della procedura (cfr. bando di gara) quanto la Commissione in sede specificazione dei criteri di valutazione (cfr. verbale del 26.01.2024, n. 1), abbiano operato un chiaro ed inequivocabile riferimento al disposto di cui all’art. 11 D.P.R. n. 220/2001, recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, a norma del quale « i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso».
Inoltre, la Commissione esaminatrice, in occasione della seduta del 26.01.2024, a specificazione di quanto dettato dal bando, per quanto qui di interesse, ha espressamente previsto che:
- « I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le aziende sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale di Assistente Sociale (Categoria D) o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore (Albo B) o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso »;
- « Il servizio prestato presso Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Enti Pubblici nella qualifica per cui si concorre: punti 1,00 per anno.
Il servizio prestato a tempo parziale verrà calcolato in proporzione alle ore prestate.
Il servizio prestato presso Case di Cura convenzionate con rapporto continuativo punti 0,25 per anno.
Non è valutato il servizio prestato presso ambulatori privati né servizio volontario (Tirocini ecc.) presso Enti pubblici o privati ».
13. Orbene, la disposizione di cui all’art. 11 citato D.P.R. n. 220/2001 è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, nel senso di ritenere valutabili, quanto all’attribuzione del relativo punteggio, esclusivamente le esperienze lavorative non soltanto aderenti al profilo professionale messo a concorso ma anche maturate a servizio delle pubbliche amministrazioni, ovvero degli enti di cui agli articoli 21 e 22 citato D.P.R. 220/2001, tra cui le case di cura convenzionate o accreditate, da intendersi quale attività lavorativa svolta alle dirette dipendenze dei soggetti in questione, essendo all’uopo irrilevanti eventuali mansioni esercitate alle dipendenze di operatori esterni all’amministrazione (o alle case di cura convenzionate/accreditate), come nel caso delle cooperative sociali (cfr. T.A.R. Puglia, Bar, sez. I, n. 1138/2023; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, n. 359/2013).
Ciò sul presupposto che soltanto il “servizio” diretto in favore della pubblica amministrazione (ovvero di case di cura convenzionate/accreditate), quale espressione di un’attività lavorativa connotata dal vincolo della subordinazione, possa garantire l’effettivo e proficuo svolgimento delle prestazioni in favore del datore di lavoro pubblico e, quindi, la maturazione di quel bagaglio esperienziale e di professionalità nel settore concorsuale di riferimento che merita di essere premiato con l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo. Le superiori considerazioni giustificano, a ben vedere, l’impossibilità, a mente dell’art. 11 D.P.R. n. 220/2001, peraltro espressamente sancita dalla Commissione, di considerare rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio sia mansioni, pur coerenti con il profilo professionale messo a concorso, ma svolte alle dipendenze di soggetti giuridici privati che attività di mero volontariato/tirocini in favore di soggetti giuridici sia pubblici che privati.
14. Premesso in linea generale, quanto sopra, coglie nel segno la censura tesa a contestare l’erronea valutazione dei titoli di carriera allegati dal sig. DÀ, per come desumibili tanto dalla domanda di partecipazione che dal relativo curriculum vitae .
Per come evincibile dalla scheda di valutazione dei titoli in questione (cfr. doc. in atti), la Commissione esaminatrice ha ritenuto che il sig. DÀ abbia svolto il “ servizio nella disciplina ” per la durata di un anno (punti 1) ed un mese (punti 0,083), così assegnandogli il punteggio complessivo di 1,083.
Tuttavia, di tale “ servizio nella disciplina ”, per come dedotto dalla ricorrente, non è traccia negli atti del concorso.
Né, per come genericamente dedotto dalle parti resistenti, siffatto “ servizio” può ritenersi riferibile a pretese attività lavorative presso case di cura convenzionate/accreditate, giacché delle stesse non vi è parimenti evidenza né in sede di domanda di partecipazione né in sede di curriculum .
A contrario , proprio in sede di domanda di partecipazione, il sig. DÀ ha esposto attività lavorative presso la comunità alloggio per anziati “ gli amici del Sacro Cuore di Gesù ” e presso l’ulteriore comunità “ Casa Sorriso ” entrambe definite come “ PRIVATO SOCIALE NON ACCR .” ovvero enti privati non accreditati/convenzionati con il S.S.N.
La mancata allegazione, da parte del controinteressato, di esperienze lavorative presso siffatte case di cura convenzionate/accreditate trova, del resto, conferma nella stessa scheda valutazione titoli laddove la Commissione, in corrispondenza del “ servizio c/o Case di Cura accreditate ” non ha evidenziato alcuna “quantità” e, quindi, alcun punteggio.
15. Rebus sic stantibus , coglie, dunque, nel segno l’obiezione ricorsuale secondo cui il punteggio, pari a 1,083, assegnato al controinteressato in relazione ai cd. titoli di carriera è erroneo.
Ciò stante la mancata allegazione circa lo svolgimento di attività lavorativa nel profilo professionale corrispondente a quello messo a concorso a servizio di Aziende Sanitarie, Ospedaliere o, comunque, pubbliche amministrazioni, essendosi il sig. DÀ limitato a dettagliare, per come chiaramente evincibile dal curriculum vitae , mere attività di volontariato presso enti pubblici e privati, oltre che prestazioni di assistente sociale in favore di comunità non accreditate/convenzionate.
Trattasi, per come dedotto dalla ricorrente, di esperienze non utili ai fini dell’attribuzione del punteggio in contestazione (1,083) che, dunque, risulta essere stato assegnato dalla Commissione in violazione di quanto previsto dalla normativa primaria di riferimento oltre che dalla lex specialis della competizione.
16. Quanto poi alla obiezione del controinteressato, tesa a valorizzare, ai fini dell’attribuzione del punteggio per i titoli di carriera , lo svolgimento del servizio civile volontario, dallo stesso effettuato dal 7.02.2017 al 9.01.2018 presso l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, la stessa è priva di pregio.
Innanzitutto, per come dedotto dalla ricorrente e chiaramente evincibile dalla scheda valutazione titoli, siffatta “esperienza” non è stata proprio presa in considerazione dalla Commissione sicché ove il sig. DÀ avesse voluto rivendicarne la valutazione quale titolo di carriera avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale. Senza contare che, siffatto servizio civile, per come evincibile dal curriculum vitae , risulta essersi concretizzato in attività genericamente descritte in termini di “ assistenza domiciliare, trasporto presso l’ospedale per visite ” in favore di persone affette da Sclerosi Multipla ovvero mansioni non pienamente riconducibili a quelle del profilo professionale messo a concorso.
16. Considerato lo scarto esistente tra la ricorrente ed il controinteressato, pari ad appena 0,657 centesimi di punto, l’accoglimento del primo motivo di gravame consentirebbe al Collegio di assorbire le ulteriori censure che pur si appalesano fondate.
16.1 Erronea è, infatti, l’assegnazione di 0,30 centesimi di punto a fronte dell’allegazione di un master in “ Discipline giuridico-economiche” (classe di concorso A-46 per l’insegnamento) ” che, non essendo ictu oculi attinente al profilo professionale di Assistente Sociale messo a concorso, non avrebbe potuto essere valorizzato dalla Commissione, in applicazione dei criteri di valutazione dalla stessa fissata ex ante in sede di verbale n. 1/2024 (secondo cui « I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale di Assistente Sociale Cat. "D" »).
16.2 Il punteggio attribuito al dott. DÀ è, infine, erroneo e sovrastimato anche in riferimento al “ curriculum formativo e professionale ”, nella parte relativa alla “partecipazione a corsi di aggiornamento nella qualità di discente” per i quali, in sede di definizione dei criteri di valutazione dei titoli, è stata prevista l’attribuzione di 0,01 punti per ciascun corso (pag. 9 del verbale n. 1/2024). La Commissione ha, invero, rilevato un numero di corsi di aggiornamento (n. 11) superiore rispetto a quello effettivamente dichiarato (8) dal controinteressato in sede di curriculum, con conseguente assegnazione di ulteriori 0,03 punti non dovuti.
17. In conclusione, il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è fondato e, come tale, merita di essere accolto.
Ne consegue l’annullamento:
- dei verbali di concorso in epigrafe indicati, nella parte di interesse della ricorrente;
- della Determina n. 381 del 30/4/2024, del Direttore della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio AB (pubblicata in data 2/5/2024), comunicata al sig. DÀ 5 mezzo nota prot. n. 12988 del 9.05.2024, recante l’approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di assistente sociale – cat. D – a tempo indeterminato, per la direzione medica di presidio del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio AB, indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 511 del 20/07/2022, nella parte in cui è stato collocato in seconda posizione il dott. DÀ IN ES con un punteggio complessivo pari a 70,093 ed è stata collocata in terza posizione la dott.ssa BO SO con un punteggio complessivo pari a 69,436;
- della scheda di valutazione dei titoli del dott. DÀ IN ES, nella parte in cui è stato attribuito al candidato il punteggio pari a 3,093;
- della graduatoria relativa al concorso pubblico sopra indicato, approvata e pubblicata in data 2/5/2024, nei limiti dell’interesse della ricorrente ad essere collocata in seconda posizione tra i vincitori del concorso;
- della nota prot. n. 12988 del 9.05.2024, a firma del Direttore della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio AB.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AB, Sezione Staccata di Reggio AB, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo accoglie.
Per l’effetto annulla: i verbali di concorso in epigrafe indicati, nella parte di interesse della ricorrente; la Determina n. 381 del 30/4/2024, del Direttore della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio AB (pubblicata in data 2/5/2024), comunicata al sig. DÀ 5 mezzo nota prot. n. 12988 del 9.05.2024, recante l’approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di assistente sociale – cat. D – a tempo indeterminato, per la direzione medica di presidio del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio AB, indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 511 del 20/07/2022, nella parte in cui è stato collocato in seconda posizione il dott. DÀ IN ES con un punteggio complessivo pari a 70,093 ed è stata collocata in terza posizione la dott.ssa BO SO con un punteggio complessivo pari a 69,436; la scheda di valutazione dei titoli del dott. DÀ IN ES, nella parte in cui è stato attribuito al candidato il punteggio pari a 3,093; la graduatoria relativa al concorso pubblico sopra indicato, approvata e pubblicata in data 2/5/2024, nei limiti dell’interesse della ricorrente ad essere collocata in seconda posizione tra i vincitori del concorso; la nota prot. n. 12988 del 9.05.2024, a firma del Direttore della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio AB.
Condanna il Grande Ospedale Metropolitano NC-LA-OR di Reggio AB ed il sig. IN ES DÀ al pagamento, in solido, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 3.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio AB nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO