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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1766/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1766/2025, promossa con ricorso depositato il 07/05/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...], il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Stefano Besani;
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Stefano Besani;
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lugano (Svizzera), in data 18 aprile
2016; con i seguenti figli minorenni: nato il [...] a [...], nato il Per_1 Per_2
23.09.2016 a Sorengo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07.05.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. I genitori, avranno l'affidamento condiviso di e , i quali tuttavia Per_2 Per_1 abiteranno, fatto salvo l'eventuale diverso accordo dei genitori, con la madre.
Per l'effetto, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni ed aspirazioni dei minori, dei loro bisogni e capacità.
Ciascun genitore potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, per i periodi in cui avrà con sé i figli.
3. Il padre potrà vedere i figli ogni volta che vorrà compatibilmente con le esigenze degli stessi, in particolare:
A) A fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18 quando li recupererà dalla casa materna fino alla domenica sera alle ore 21.30 con rientro dopo cena a cura del sig. Pt_1
Nel periodo invernale l'orario del rientro viene anticipato alle ore 20.30.
B) Per quanto riguarda le visite infrasettimanali, viene previsto quanto segue: il padre terrà con sé i figli il lunedì pomeriggio andandoli a prendere a casa della madre alle ore 18 e li terrà con sé fino al martedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
Durante il periodo estivo e non scolastico rimane in vigore il calendario ordinario, salvo diversi altri accordi tra i genitori.
Viene fatta sempre salva la frequentazione dei bambini di oratori e campus estivi.
Per quanto riguarda le ferie estive il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di quindici giorni, anche consecutivi.
I genitori si comunicheranno il luogo in cui trascorreranno le vacanze estive entro il 30 maggio di ciascun anno.
Per le vacanze natalizie viene previsto quanto segue: ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche e fino alla mattina del giorno 30.12 con un genitore, dalla mattina del giorno pagina 2 di 4 30.12 fino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore che li accompagnerà a scuola. Il giorno di Natale viene sempre prevista la visita dei bambini a casa del genitore con cui non trascorrono il primo periodo per lo scambio dei doni da dopo pranzo (intorno alle ore 15) fino a dopo cena.
Le vacanze scolastiche pasquali verranno suddivise per pari giorni secondo il principio dell'alternanza; il primo periodo con un genitore ed il secondo con l'altro genitore.
I ponti scolastici e le feste scolastiche infra-annuali verranno suddivise tra i genitori secondo il principio dell'alternanza in modo da assicurare pari giorni con i figli. Viene sempre fatta salva la possibilità per i genitori di trovare congiuntamente altri accordi da definirsi anticipatamente anche con messaggio telefonico.
4. La casa coniugale, sita in Luvinate, sarà assegnata alla Sig.ra le spese per la Pt_1 locazione e le utenze saranno interamente a carico del sig. il quale provvederà Pt_1 direttamente al loro pagamento.
5. Il padre corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 4.000,00, € 1.000,00 a Pt_1 titolo di mantenimento della signora ed € 3.000 a titolo di mantenimento dei figli oltre il pagamento del 100 % delle spese straordinarie.
L'assegno unico per entrambi i figli sarà versato interamente alla madre.
6. I ricorrenti danno atto di aver regolato ogni ulteriore rapporto patrimoniale tra gli stessi intercorrente.
7. I ricorrenti si autorizzano sin d'ora al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
8. I ricorrenti chiedono ordinare all'ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 20/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non pagina 3 di 4 risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
nato a [...], il [...], e nata a [...], il [...],
[...] Parte_2 in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 18/04/2016 in Svizzera a
Lugano, non trascritto in Italia, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, qualora vi sia trascrizione in
Italia del matrimonio estero.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 02 luglio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1766/2025, promossa con ricorso depositato il 07/05/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...], il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Stefano Besani;
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Stefano Besani;
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lugano (Svizzera), in data 18 aprile
2016; con i seguenti figli minorenni: nato il [...] a [...], nato il Per_1 Per_2
23.09.2016 a Sorengo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07.05.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. I genitori, avranno l'affidamento condiviso di e , i quali tuttavia Per_2 Per_1 abiteranno, fatto salvo l'eventuale diverso accordo dei genitori, con la madre.
Per l'effetto, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni ed aspirazioni dei minori, dei loro bisogni e capacità.
Ciascun genitore potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, per i periodi in cui avrà con sé i figli.
3. Il padre potrà vedere i figli ogni volta che vorrà compatibilmente con le esigenze degli stessi, in particolare:
A) A fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18 quando li recupererà dalla casa materna fino alla domenica sera alle ore 21.30 con rientro dopo cena a cura del sig. Pt_1
Nel periodo invernale l'orario del rientro viene anticipato alle ore 20.30.
B) Per quanto riguarda le visite infrasettimanali, viene previsto quanto segue: il padre terrà con sé i figli il lunedì pomeriggio andandoli a prendere a casa della madre alle ore 18 e li terrà con sé fino al martedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
Durante il periodo estivo e non scolastico rimane in vigore il calendario ordinario, salvo diversi altri accordi tra i genitori.
Viene fatta sempre salva la frequentazione dei bambini di oratori e campus estivi.
Per quanto riguarda le ferie estive il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di quindici giorni, anche consecutivi.
I genitori si comunicheranno il luogo in cui trascorreranno le vacanze estive entro il 30 maggio di ciascun anno.
Per le vacanze natalizie viene previsto quanto segue: ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche e fino alla mattina del giorno 30.12 con un genitore, dalla mattina del giorno pagina 2 di 4 30.12 fino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore che li accompagnerà a scuola. Il giorno di Natale viene sempre prevista la visita dei bambini a casa del genitore con cui non trascorrono il primo periodo per lo scambio dei doni da dopo pranzo (intorno alle ore 15) fino a dopo cena.
Le vacanze scolastiche pasquali verranno suddivise per pari giorni secondo il principio dell'alternanza; il primo periodo con un genitore ed il secondo con l'altro genitore.
I ponti scolastici e le feste scolastiche infra-annuali verranno suddivise tra i genitori secondo il principio dell'alternanza in modo da assicurare pari giorni con i figli. Viene sempre fatta salva la possibilità per i genitori di trovare congiuntamente altri accordi da definirsi anticipatamente anche con messaggio telefonico.
4. La casa coniugale, sita in Luvinate, sarà assegnata alla Sig.ra le spese per la Pt_1 locazione e le utenze saranno interamente a carico del sig. il quale provvederà Pt_1 direttamente al loro pagamento.
5. Il padre corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 4.000,00, € 1.000,00 a Pt_1 titolo di mantenimento della signora ed € 3.000 a titolo di mantenimento dei figli oltre il pagamento del 100 % delle spese straordinarie.
L'assegno unico per entrambi i figli sarà versato interamente alla madre.
6. I ricorrenti danno atto di aver regolato ogni ulteriore rapporto patrimoniale tra gli stessi intercorrente.
7. I ricorrenti si autorizzano sin d'ora al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
8. I ricorrenti chiedono ordinare all'ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 20/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non pagina 3 di 4 risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
nato a [...], il [...], e nata a [...], il [...],
[...] Parte_2 in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 18/04/2016 in Svizzera a
Lugano, non trascritto in Italia, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, qualora vi sia trascrizione in
Italia del matrimonio estero.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 02 luglio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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