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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di regolamentazione della genitorialità al di fuori del matrimonio iscritto al n. 13076 del registro generale dell'anno 2024
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Mirto, presso il cui C.F._1
studio a Palermo, via Agrigento n. 51, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato ad [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Coppola, presso il cui studio a ad Alcamo (TP), via
Alfieri n. 8, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Regolamentazione della genitorialità al di fuori del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 05/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/10/2024 premettendo di avere Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con , nel corso della quale è stato CP_1
generato il figlio nato a [...] il [...], ha dedotto il disinteresse morale e Per_1
materiale del resistente, il quale ha interrotto ogni rapporto con il minore sin dal 2019 e si è mostrato del tutto indifferente rispetto ai bisogni del bambino, affetto da disturbo dello spettro autistico;
ha chiesto, pertanto, l'affidamento esclusivo di ha, poi, allegato di svolgere Per_1
la professione di medico e di vivere in un appartamento di sua proprietà ed ha chiesto un
1 assegno per il mantenimento del figlio di € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha allegato la propria insofferenza rispetto ai rapporti conflittuali intrattenuti negli anni con la ricorrente ed ha, pertanto, aderito alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio, senza previsione di diritto di visita;
ha poi chiesto di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di € 180,00 al mese.
2. All'udienza del 05/02/2025 si è proceduto all'ascolto delle parti.
La ricorrente ha testualmente dichiarato: “il mio ex compagno è andato via da casa tra la fine di febbraio e i primi di marzo del 2019, quando nostro figlio non aveva neanche un anno;
da allora si è disinteressato completamente del bambino;
l'ultimo incontro padre – figlio risale al battesimo di in quell'occasione è venuto in chiesa, ma è rimasto solo qualche Per_1
minuto; da quella volta non ha più visto il figlio;
il bambino di fatto non conosce il padre;
non ha una figura paterna;
capisco che l'assenza del padre è una grave perdita per mio figlio, ma quello che mi interessa è non fare soffrire lui soffre di una grave patologia Per_1
e credo che un eventuale incontro con il padre, se poi dovesse essere seguito da un distacco e una successiva assenza, come presumo, credo che sarebbe di grave pregiudizio per il bambino, il quale ha bisogno di stabilità e costanza;
il padre in questi anni è sempre stato disinteressato;
addirittura, quando arrivò la diagnosi di autismo del bambino, ci furono problemi pure per avere la sua firma”.
Il resistente ha dichiarato: “tra me e la mia ex compagna c'è stata sempre una situazione molto conflittuale;
da parte sua c'è sempre stato un clima teso nei riguardi miei e della mia famiglia;
sono stato travolto da questa situazione, che non mi appartiene;
sono caduto in depressione e non ho avuto le forze per reagire;
ho trascorso gli ultimi anni in un grande sconforto;
ho saputo della patologia di tramite un messaggio che ho ricevuto Per_1 dall'avvocato della mia ex compagna;
sì lo so cosa significa aderire all'affido esclusivo e non chiedere di ricucire il rapporto con mio figlio, ma in questo momento non sono in grado;
da quando è nato il bambino ho vissuto con la mia ex periodi di grandissima difficoltà; non voglio neanche raccontare quanto è successo, sono cose che non mi appartengono;
sono stato sconvolto per tutta la situazione ed attualmente non mi sento di avviare alcun percorso di recupero;
se in futuro dovessi essere nelle condizioni, lo farò successivamente;
sono consapevole che un domani sarà più difficile recuperare il rapporto con mio figlio, anche in considerazione delle sue patologie;
ma purtroppo al momento non me la sento, proprio per Per_ quello che ho detto;
mia figlia compirà 11 anni il prossimo mese di marzo;
ho un ottimo
Per_ rapporto con lei;
vive con la mamma ad Alcamo, ma ci vediamo spesso;
lei viene anche
2 a dormire a casa mia;
attualmente ho una compagna, con cui ho avuto un altro bambino che ora ha otto mesi;
viviamo a Partinico;
ho contratto un mutuo per l'acquisto della casa in cui viviamo;
la mia compagna è infermiera al Civico;
inizialmente ho versato un mantenimento per poi non ho più versato nulla;
peraltro, sono stato completamente escluso dalla Per_1
Per_ vita di mio figlio e mi sono fatto prendere dallo sconforto;
per continuo a pagare un mantenimento di € 180,00”.
2. Orbene, in punto di diritto, va premesso che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole.
Nella specie, tuttavia, l'assenza di rapporti padre-figlio da diversi anni ed il disinteresse mostrato dal resistente anche nel presente giudizio rispetto ad una possibilità di riprendere i rapporti con il bambino ed assumere gli impegni di padre, denotano un'incapacità del medesimo a gestire le responsabilità che richiede un regime di affidamento congiunto, con la conseguenza che appare più rispondente alle esigenze del minore prevedere un regime di affidamento esclusivo a favore della madre, la quale potrà in tal modo avere maggiore autonomia nell'assunzione delle decisioni da adottare e così tutelare più speditamente gli interessi del minore, anche di salute.
Pertanto, ritiene il Tribunale che il regime genitoriale più adeguato per il figlio minore delle parti sia proprio quello dell'affido esclusivo alla madre, da prevedersi nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, comma 3, c.c., ovvero anche per le decisioni di maggior interesse.
Quanto al regime di visita da parte del padre, nulla va previsto, proprio in considerazione di quanto dichiarato all'udienza dallo stesso resistente, che, nonostante le sollecitazioni del
Giudice, ha rifiutato di avviare un eventuale percorso di recupero e di sostegno, così accettando il cronicizzarsi di un distacco dal figlio minore, difficile da recuperare in futuro.
3. Passando alle richieste di natura economica, va premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il concorso all'obbligo di mantenimento dei figli deve avvenire da parte di ciascun genitore in misura proporzionale al proprio reddito;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva
3 capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nella fattispecie, ponendo a raffronto le posizioni economico e reddituali delle parti è emerso quanto segue.
(classe 1984) svolge la professione di medico di assistenza Parte_1
primaria di medicina generale presso l'ASP di Palermo;
vive con il figlio minore in un appartamento di sua proprietà.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risultano i seguenti dati:
- anno imposta 2020: € 63.198,00 (reddito complessivo) - € 18.706,00 (imposta netta);
- anno imposta 2021: € 77.845,00 (reddito complessivo) - € 24.340,00 (imposta netta);
- anno imposta 2022: € 76.039,00 (reddito complessivo) - € 22.258,00 (imposta netta).
(classe 1986) lavora come infermiere alle dipendenze dell' CP_1 [...]
Controparte_2
Dai modelli 730 depositati emergono i seguenti dati:
- anno imposta 2021: € 32.689,00 (reddito complessivo) – 6.743,00 (imposta netta);
- anno imposta 2022: € 30.064,00 (reddito complessivo) – 4.751,00 (imposta netta);
- anno imposta 2023: € 34.360,00 (reddito complessivo) - € 6.821,00 (imposta netta).
Il resistente paga una rata mensile di € 565,00 per il pagamento di un mutuo contratto per l'acquisto della casa in cui vive e versa, inoltre, un assegno di € 180,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento di una figlia di 11 anni, nata dalla relazione con una precedente compagna;
infine, di recente ha generato un altro figlio, che conta appena otto mesi ed al cui mantenimento è tenuto a provvedere, unitamente alla compagna, di professione infermiera.
Sulla base di tutti i suesposti elementi e, dunque, avuto riguardo ai redditi ed al patrimonio della ricorrente, agli oneri gravanti sul resistente per il mantenimento di altri due figli e per il pagamento del mutuo ed, infine, all'assenza di rapporti padre-figlio ed alla circostanza che l'intero carico della gestione del minore, peraltro affetto da patologie, ricade esclusivamente sulla madre, ritiene il Tribunale di dover porre a carico del resistente un assegno di € 280,00 al mese per il mantenimento del figlio minore oltre ad 1/3 delle spese extra assegno Per_1
da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Palermo il
02/07/2019.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore nato a [...] il Persona_3
07/11/2018, alla madre nella forma rafforzata di cui all'art. Parte_1
337 quater, comma 3, c.c.
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 280,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornare annualmente secondo gli indici
Istat, oltre ad 1/3 delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale del
02/07/2019.
3) Compensa interamente le spese processuali.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 26/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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