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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5788/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/03/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Parte_1 proc. dom. avv. REGANTINI CINZIA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...] - residente in Controparte_1
PONTIROLO NUOVO;
via Treviglio n. 35 – non costituita – CONVENUTA
CONTUMACE; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente come da verbale di udienza del 25/03/2025.
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/10/2024, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Pontirolo Nuovo il Controparte_1 giorno 26/10/2002, adottando il regime della separazione dei beni, dalla cui unione sono Per_ nati i figli (n. a Treviglio il 20/04/2003), (n. a Seriate l'11/10/2004), Persona_1 oggi entrambe maggiorenni, e (n. Seriate il 03/09/2007), allo stato ancora Per_3 minorenne – adiva l'intestato Tribunale chiedendo di: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore e il Per_3 suo collocamento prevalente presso la casa coniugale, da assegnarsi alla moglie con tutti gli arredi ivi presenti;
c) prevedere libere frequentazioni tra il padre e nel rispetto Per_3 degli accordi assunti tra loro;
d) porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla convenuta la somma complessiva di euro 500,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario indiretto dei figli, oltre alla metà delle spese straordinarie, attribuendosi in favore della madre il diritto di percepire per intero l'assegno unico erogata dall'Inps per la prole.
All'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 25/03/2025, verificata la rituale e tempestiva notificazione del ricorso-decreto alla convenuta non costituita, il Giudice delegato ne dichiarava la contumacia ex art. 171 c.p.c. Tuttavia, essendo la convenuta liberamente comparsa senza l'assistenza del difensore, il Giudice interrogava le parti e, dopo approfondita discussione, i coniugi raggiungevano un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla separazione inerenti all'affidamento, al collocamento e al Per_ mantenimento del figlio minore e delle figlie maggiorenni e Per_3 Persona_1 non ancora economicamente autonome. Le condizioni oggetto di accordo venivano reperite ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473.bis.22
c.p.c. e, previa precisazione delle conclusioni da parte della difesa del ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Così riassunti brevemente i fatti di causa, la domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Le circostanze desunte dal ricorso, e il fatto che le parti da lungo tempo conducono vite separate, dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita coniugale è divenuta intollerabile, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., va senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi.
pagina 2 di 8 Quanto alle condizioni relative all'affidamento del figlio minore, il Tribunale reputa del tutto conferme all'interesse di la disciplina dell'affidamento condiviso, essendo Per_3 emerso come, nonostante la cessazione della convivenza matrimoniale, Parte_1 abbia mantenuto un rapporto affettivo costante e continuativo con il figlio.
[...]
In ragione dell'affidamento condiviso, ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono le scelte in ordine all'alimentazione, vestiario, somministrazione di farmaci che non richiedono prescrizioni, uscite ricreative, frequentazioni di parenti e amici etc.), concordando ogni decisione di maggiore interesse per la vita di in tema di educazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va Per_3 ricompresa la scelta dell'attività sportiva, di corsi extra-didattici, di eventuali percorsi religiosi), istruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va ricompresa la scelta del percorso scolastico, di eventuali corsi di recupero), salute (per tale debbono intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche, valutazioni cliniche, percorsi psicologici, somministrazione di farmaci particolari etc.) e residenza abituale, tenendo in prioritaria considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del ragazzo, oramai prossimo al compimento della maggiore età.
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico del figlio, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori si dovranno impegnare a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di Loro, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Quanto al collocamento, va accolta la domanda avanzata dal ricorrente, essendo emerso pacificamente come abbia convissuto con la madre sin dal tempo della cessazione Per_3 della convivenza matrimoniale. Meritano conferma anche i provvedimenti temporanei assunti con riguardo alle libere frequentazioni tra il padre e il minore, rimesse al previo accordo tra loro nel rispetto degli impegni e della volontà del ragazzo.
L'ascolto diretto di si reputa manifestamente superfluo ex art. 473.bis.4 c.p.c., Per_3 apparendo il programma di affidamento pienamente conforme ai bisogni del minore. pagina 3 di 8 In ragione del collocamento di in via prevalente presso la madre, va confermata Per_3
l'assegnazione ex art. 337-sexies c.c., in favore di della casa Controparte_1 coniugale sita residente in [...], con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti.
Quanto al mantenimento ordinario della prole, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal genitore.
Ebbene, in ossequio alle norme di diritto sopra citate, nel bilanciamento delle posizioni reddituali dei coniugi per come emerse dal libero interrogatorio vista la mancata produzione di documentazione reddituale, patrimoniale e finanziaria da parte dell'odierna convenuta, il Collegio reputa equo e congruo l'importo dell'assegno concordato tra i coniugi nella misura di euro 200,00 per il mantenimento di ciascuna figlia maggiorenne ed euro 250,00 per il mantenimento ordinario di , fermo il rimborso del 50% delle Per_3 spese straordinarie come meglio indicate in dispositivo.
La mancata costituzione in giudizio della convenuta - che ha prestato adesione in udienza alle condizioni concordate con il ricorrente - non consente di ravvisare alcuna soccombenza in capo alla signora sicché le spese di lite vanno dichiarate irripetibili. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia della parte convenuta, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario in Pontirolo Nuovo CP_1
(BG) il 26/10/2002 (trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del medesimo
Comune, anno 2002, n.10, Parte II, Serie A);
2. congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore , che CP_3 Per_3 rimarrà a vivere con la madre presso la casa coniugale;
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, vista l'età dello stesso (17 anni), previo accordo telefonico con il medesimo, pur sempre nel pagina 4 di 8 rispetto della sua volontà e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
per le prossime vacanze estive il padre terrà con sé per almeno 7 giorni Per_3 consecutivi in periodo che verrà comunicato alla madre entro il 31/05/2025;
4. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, la CP_1 complessiva somma mensile di Euro 650,00 (corrispondente ad euro 200,00 al Per_ mese per il mantenimento delle figlie maggiorenni e ed euro Persona_1
250,00 al mese per il mantenimento del figlio minorenne ), somme da Per_3 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (con prima rivalutazione da aprile 2026), entro il giorno 20 di ogni mese per 12 mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuare in base al protocollo in uso presso questo
Tribunale e che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al
50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, pagina 5 di 8 sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato
o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi
- da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) pagina 6 di 8 non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5. DA' ATTO che le parti concordano che le fatture relative alle spese mediche di natura straordinaria sostenute nell'interesse di dovranno essere intestate al Per_3 figlio, sia per poter essere detratte al 50% tra i genitori, sia per poter essere oggetto pagina 7 di 8 di rimborso da parte della assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro del sig. Parte_1
6. PRENDE ATTO che le parti hanno concordato che l'indennità di frequenza erogata da Regione Lombardia in favore del figlio verrà gestita dalla Per_3 madre al fine di coprire le spese di natura straordinaria che interessano il figlio
, fatto salvo l'onere di documentare tali spese all'altro genitore;
Per_3
7. DA' ATTO che il sig. si è assunto l'obbligo di continuare a pagare le rate Parte_1 del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura lasciata in uso alla figlia
, con oneri di assicurazione, bollo e manutenzione dell'autovettura Persona_1
a carico della medesima figlia;
8. DA' ATTO che, per accordo delle parti, la sig.ra potrà continuare a richiedere CP_1
e percepire l'assegno unico erogato dall'Inps per i figli al 100%;
9. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Pontirolo Nuovo (Bergamo), via Treviglio
n.35, già di proprietà della moglie, in favore di con tutti gli Controparte_1 arredi e le suppellettili ivi presenti. Entro il termine di sei mesi decorrenti dalla prima udienza, dovrà aver asportato tutti i suoi affetti persoli Parte_1 attualmente custoditi presso il box della casa coniugale. La parti danno atto che il mobile “ghiacciaia” e la macchina da cucire “Singer” rimasti presso la casa coniugale sono di proprietà del sig. e continueranno a rimanere presso Parte_1 la casa coniugale per essere destinati in futuro ai figli;
10. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PONTIROLO NUOVO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/03/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Parte_1 proc. dom. avv. REGANTINI CINZIA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...] - residente in Controparte_1
PONTIROLO NUOVO;
via Treviglio n. 35 – non costituita – CONVENUTA
CONTUMACE; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente come da verbale di udienza del 25/03/2025.
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/10/2024, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Pontirolo Nuovo il Controparte_1 giorno 26/10/2002, adottando il regime della separazione dei beni, dalla cui unione sono Per_ nati i figli (n. a Treviglio il 20/04/2003), (n. a Seriate l'11/10/2004), Persona_1 oggi entrambe maggiorenni, e (n. Seriate il 03/09/2007), allo stato ancora Per_3 minorenne – adiva l'intestato Tribunale chiedendo di: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore e il Per_3 suo collocamento prevalente presso la casa coniugale, da assegnarsi alla moglie con tutti gli arredi ivi presenti;
c) prevedere libere frequentazioni tra il padre e nel rispetto Per_3 degli accordi assunti tra loro;
d) porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla convenuta la somma complessiva di euro 500,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario indiretto dei figli, oltre alla metà delle spese straordinarie, attribuendosi in favore della madre il diritto di percepire per intero l'assegno unico erogata dall'Inps per la prole.
All'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 25/03/2025, verificata la rituale e tempestiva notificazione del ricorso-decreto alla convenuta non costituita, il Giudice delegato ne dichiarava la contumacia ex art. 171 c.p.c. Tuttavia, essendo la convenuta liberamente comparsa senza l'assistenza del difensore, il Giudice interrogava le parti e, dopo approfondita discussione, i coniugi raggiungevano un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla separazione inerenti all'affidamento, al collocamento e al Per_ mantenimento del figlio minore e delle figlie maggiorenni e Per_3 Persona_1 non ancora economicamente autonome. Le condizioni oggetto di accordo venivano reperite ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473.bis.22
c.p.c. e, previa precisazione delle conclusioni da parte della difesa del ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Così riassunti brevemente i fatti di causa, la domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Le circostanze desunte dal ricorso, e il fatto che le parti da lungo tempo conducono vite separate, dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita coniugale è divenuta intollerabile, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., va senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi.
pagina 2 di 8 Quanto alle condizioni relative all'affidamento del figlio minore, il Tribunale reputa del tutto conferme all'interesse di la disciplina dell'affidamento condiviso, essendo Per_3 emerso come, nonostante la cessazione della convivenza matrimoniale, Parte_1 abbia mantenuto un rapporto affettivo costante e continuativo con il figlio.
[...]
In ragione dell'affidamento condiviso, ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono le scelte in ordine all'alimentazione, vestiario, somministrazione di farmaci che non richiedono prescrizioni, uscite ricreative, frequentazioni di parenti e amici etc.), concordando ogni decisione di maggiore interesse per la vita di in tema di educazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va Per_3 ricompresa la scelta dell'attività sportiva, di corsi extra-didattici, di eventuali percorsi religiosi), istruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va ricompresa la scelta del percorso scolastico, di eventuali corsi di recupero), salute (per tale debbono intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche, valutazioni cliniche, percorsi psicologici, somministrazione di farmaci particolari etc.) e residenza abituale, tenendo in prioritaria considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del ragazzo, oramai prossimo al compimento della maggiore età.
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico del figlio, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori si dovranno impegnare a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di Loro, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Quanto al collocamento, va accolta la domanda avanzata dal ricorrente, essendo emerso pacificamente come abbia convissuto con la madre sin dal tempo della cessazione Per_3 della convivenza matrimoniale. Meritano conferma anche i provvedimenti temporanei assunti con riguardo alle libere frequentazioni tra il padre e il minore, rimesse al previo accordo tra loro nel rispetto degli impegni e della volontà del ragazzo.
L'ascolto diretto di si reputa manifestamente superfluo ex art. 473.bis.4 c.p.c., Per_3 apparendo il programma di affidamento pienamente conforme ai bisogni del minore. pagina 3 di 8 In ragione del collocamento di in via prevalente presso la madre, va confermata Per_3
l'assegnazione ex art. 337-sexies c.c., in favore di della casa Controparte_1 coniugale sita residente in [...], con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti.
Quanto al mantenimento ordinario della prole, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal genitore.
Ebbene, in ossequio alle norme di diritto sopra citate, nel bilanciamento delle posizioni reddituali dei coniugi per come emerse dal libero interrogatorio vista la mancata produzione di documentazione reddituale, patrimoniale e finanziaria da parte dell'odierna convenuta, il Collegio reputa equo e congruo l'importo dell'assegno concordato tra i coniugi nella misura di euro 200,00 per il mantenimento di ciascuna figlia maggiorenne ed euro 250,00 per il mantenimento ordinario di , fermo il rimborso del 50% delle Per_3 spese straordinarie come meglio indicate in dispositivo.
La mancata costituzione in giudizio della convenuta - che ha prestato adesione in udienza alle condizioni concordate con il ricorrente - non consente di ravvisare alcuna soccombenza in capo alla signora sicché le spese di lite vanno dichiarate irripetibili. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia della parte convenuta, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario in Pontirolo Nuovo CP_1
(BG) il 26/10/2002 (trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del medesimo
Comune, anno 2002, n.10, Parte II, Serie A);
2. congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore , che CP_3 Per_3 rimarrà a vivere con la madre presso la casa coniugale;
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, vista l'età dello stesso (17 anni), previo accordo telefonico con il medesimo, pur sempre nel pagina 4 di 8 rispetto della sua volontà e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
per le prossime vacanze estive il padre terrà con sé per almeno 7 giorni Per_3 consecutivi in periodo che verrà comunicato alla madre entro il 31/05/2025;
4. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, la CP_1 complessiva somma mensile di Euro 650,00 (corrispondente ad euro 200,00 al Per_ mese per il mantenimento delle figlie maggiorenni e ed euro Persona_1
250,00 al mese per il mantenimento del figlio minorenne ), somme da Per_3 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (con prima rivalutazione da aprile 2026), entro il giorno 20 di ogni mese per 12 mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuare in base al protocollo in uso presso questo
Tribunale e che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al
50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, pagina 5 di 8 sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato
o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi
- da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) pagina 6 di 8 non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5. DA' ATTO che le parti concordano che le fatture relative alle spese mediche di natura straordinaria sostenute nell'interesse di dovranno essere intestate al Per_3 figlio, sia per poter essere detratte al 50% tra i genitori, sia per poter essere oggetto pagina 7 di 8 di rimborso da parte della assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro del sig. Parte_1
6. PRENDE ATTO che le parti hanno concordato che l'indennità di frequenza erogata da Regione Lombardia in favore del figlio verrà gestita dalla Per_3 madre al fine di coprire le spese di natura straordinaria che interessano il figlio
, fatto salvo l'onere di documentare tali spese all'altro genitore;
Per_3
7. DA' ATTO che il sig. si è assunto l'obbligo di continuare a pagare le rate Parte_1 del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura lasciata in uso alla figlia
, con oneri di assicurazione, bollo e manutenzione dell'autovettura Persona_1
a carico della medesima figlia;
8. DA' ATTO che, per accordo delle parti, la sig.ra potrà continuare a richiedere CP_1
e percepire l'assegno unico erogato dall'Inps per i figli al 100%;
9. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Pontirolo Nuovo (Bergamo), via Treviglio
n.35, già di proprietà della moglie, in favore di con tutti gli Controparte_1 arredi e le suppellettili ivi presenti. Entro il termine di sei mesi decorrenti dalla prima udienza, dovrà aver asportato tutti i suoi affetti persoli Parte_1 attualmente custoditi presso il box della casa coniugale. La parti danno atto che il mobile “ghiacciaia” e la macchina da cucire “Singer” rimasti presso la casa coniugale sono di proprietà del sig. e continueranno a rimanere presso Parte_1 la casa coniugale per essere destinati in futuro ai figli;
10. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PONTIROLO NUOVO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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