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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/12/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica ed in persona del giudice Maurizio
PA, nella causa civile iscritta al n. 651 / 2025 del R.G.A.C. e vertente tra:
, con l'avv. Emanuele Cannalire - Attrice / Opponente - Parte_1
e
e , con l'avv. Annunziato Tenuta Controparte_1 Controparte_2
- Convenute / Opposte -
avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo, ha pronunciato la seguente sentenza, sulla scorta delle conclusioni rese dalle parti all'udienza del 10 dicembre 2025.
Coincisa esposizione dei fatti e dei motivi di diritto
ha ritualmente impugnato il decreto ingiuntivo n. 2/ 2025 emesso dal giudice Parte_1
dell'esecuzione- ex art. 614 cpc- a conclusione del procedimento per obblighi fare in Rge
133/ 2024.
L'opponente, in particolare, ha eccepito l'invalida e/o irregolare notifica del ricorso ex art. 614 cpc, evidenziando, nel merito, la non dovutezza di quanto preteso e, in subordine, invocando la parzialità dell'importo ingiunto.
Si sono costituite e che, in via preliminare, hanno domandato CP_2 Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, la legittimità dell'ingiunzione. In punto di diritto ed assenti validazioni istruttorie, la causa è stata avviata a sentenza come da rito.
La domanda va decisa per come segue.
Intanto e per come dedotto da parte opposta, devesi delimitare il thema decidendum alle sole allegazioni di parte opponente afferenti la congruità (o l'anticipazione) delle spese di esecuzione.
Così come segnalato dalla stessa parte opposta (Cass. 12466/ 2023 ma, già prima con Cass.
Civ., n. 269 del 2021 e Cass. Civ., n. 25394 del 2009), di specie, le doglianze di merito che la parte obbligata intenda avanzare e riguardanti l'an debeatur od il quomodo esecutivo, sono tipizzati attraverso gli strumenti impugnatori ex artt. 615 e 617 cpc e senza che il giudice possa operare alcuna conversione o sanatoria.
Ne consegue che, i motivi allegati dall'opponente e riguardanti il merito (debenza dell'importo ingiunto, eventi fattuali corroboranti o meno la legittimità della vicenda esecutiva confluita nel monitorio, imputazione di pagamento anche parziale) non sono scrutinabili essendo devoluti ad altro canale nominativo.
Ciò premesso in via assorbente, può essere affrontata l'eccezione di parte opponente, circa la mancata notifica del ricorso ex art. 614 cpc e la seguente deduzione di lesione defensionale ivi conseguita.
L'eccezione può essere disattesa, mutuando il principio di diritto lumeggiato da Cassazione civile sez. un., 28/09/2018, n.23620 e secondo cui, non essendo emerso alcun pregiudizio in capo all'opponente, dalla invalida od irregolare notificazione degli atti processuali ed essendosi questi costituito, con la piena spendita delle ragioni d'impugnativa, la questione può essere risolta attraverso la sanatoria ex art. 156 cpc e, di guisa, con l'avvenuto raggiungimento dello scopo (consolidamento della parità processuale e piena conoscenza delle vicende processuali da dibattere ed eccepite non genericamente).
Nel merito della vicenda, il monitorio, nella sua esistenza- consistenza ed efficacia trae origine dalla conclusione di un processo esecutivo per obblighi di fare e laddove, il CTU nominato in quella sede (per la verifica dell'adempimento del titolo)- le cui determine sono state fatte proprie dal GE- aveva fotografato un parziale adempimento della parte obbligata
(oggi opponente), sì identificando le modalità attuative con accedenti costi da imputare (nel nostro, a carico della stessa parte obbligata ed anticipati dalle odierne opposte).
Non essendovi contestazioni sul quantum debeatur e non potendosi in questa sede effettuare alcuna rimodulazione del petitum sostanziale (per come detto e non di meno sull'operato del CTU e prima ancora su eventi antecedenti la definizione del processo esecutivo), il monitorio appare non modificabile e non scalfibile, sia riguardo il fondamento di legittimità, che con riferimento al suo consolidamento economico ed effettuale nei confronti della parte obbligata.
Consegue, su tali argomentazioni, il rigetto della domanda e la conferma del monitorio impugnato.
Tali i motivi del decidere.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale monocratico di Cosenza- prima sezione civile- definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 651/2025 del R.G.A.C così dispone:
- Rigetta la domanda e conferma il monitorio opposto;
- Condanna parte attrice / opponente al pagamento delle spese di lite a favore della parte convenuta/ opposta che liquida in € 1500 /00 (omnia), distratto tale importo a favore dell'avv. Annunziato Tenuta distrattario.
Deciso in Cosenza il 18/12/2025 il giudice
Maurizio PA