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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2019 sotto il numero d'ordine 9138, avente ad oggetto: “responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”, pendente
TRA
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Floriano Candido che Parte_1
la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
-attrice-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano CP_1
Caputo, in virtù di mandato in atti;
-convenuta-
///
Conclusioni: come da verbale di udienza del 6.02.2025
FATTO e DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari l' , per ivi sentire, in via principale ex art. 2051 ed in via subordinata ex CP_2
art. 2051-2043 cc ovvero, in via ancora più subordinata, ex art. 2043 cc , accertare e condannare la predetta al risarcimento dei danni da lei subiti nel sinistro avvenuto il 28.12.2017 e quantificati nella complessiva somma di € 81.553,82 o di quell'altra somma maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese e compensi di causa .
1.1.In particolare, l'attrice ha dedotto che: - in data 28.12.17, alle ore 19.00 circa, si era recata presso l'Ospedale San Paolo in per CP_1
fare visita ad una persona ivi ricoverata;
- terminata la visita , intorno alle ore 20.00 si era incamminata verso il parcheggio dove, all'inizio di una curva sinistrorsa, aveva inciampato in una buca presente sulla parte destra del marciapiede sinistro, non visibile a causa dell'assenza di illuminazione per essere i lampioni non funzionanti;
- tornata a casa, aveva iniziato ad avvertire dolori al braccio destro tanto che il giorno successivo si era dovuta recare all'Ospedale Di Venere dove le era stato diagnosticato un
“trauma contusivo spalla dx, omero dx, gomito dx, avambraccio dx, polso e mano dx” nonché “frattura chiusa di parte non specificata dell'estremità distale dell'omero” e
“frattura scomposta articolare comminuta condilo laterale omerale gomito dx” con programmazione di intervento chirurgico;
- avviato l'iter per una trattativa con la convenuta in merito al risarcimento dei danni subiti, essa non aveva alcun esito;
- sussisteva la responsabilità ex art. 2051 cc ovvero, eventualmente, ex art. 2043 cc in capo alla convenuta.
1.2. Ciò premesso ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2.Si è costituito in giudizio l' contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto . CP_2
2.1.In particolare, in ordine all'an, la convenuta ha eccepito il caso fortuito quale causa interruttiva del nesso di causalità ravvisandolo nella negligente condotta del danneggiato.
3.Depositate le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa è stata istruita attraverso le prove orali (interrogatorio formale dell'attrice e testimonianze) e ctu.
4.Con ordinanza del 4.12.23, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 6.02.2025.
///
9.La domanda è fondata e, pertanto, viene accolta per quanto di ragione.
10.Assume l'attrice che in data 28.12.17, alle ore 19.00 circa, si era recata presso l'Ospedale San
Paolo in per fare visita ad una persona ivi ricoverata e che, terminata la visita , intorno alle ore CP_1
20.00 si era incamminata verso il parcheggio dove, all'inizio di una curva sinistrorsa, aveva inciampato in una buca presente sulla parte destra del marciapiede sinistro, non visibile a causa dell'assenza di illuminazione per essere i lampioni non funzionanti.
Aggiunge che, tornata a casa , aveva iniziato ad avvertire dolori al braccio destro tanto che il giorno successivo si era dovuta recare all'Ospedale Di Venere dove le era stato diagnosticato un “trauma contusivo spalla dx, omero dx, gomito dx, avambraccio dx, polso e mano dx” nonché “frattura chiusa di parte non specificata dell'estremità distale dell'omero” e “frattura scomposta articolare comminuta condilo laterale omerale gomito dx” con programmazione di intervento chirurgico.
Sulla base di tali elementi fattuali ha chiesto il risarcimento dei danni subiti nella misura correlata alle valutazioni contenute nella consulenza medico legale di parte.
11.Preliminarmente occorre inquadrare giuridicamente la vicenda dal momento che parte attrice richiama tanto l'art. 2051 cc quanto l'art. 2043 cc.
Ad avviso del giudicante il tipo di vicenda della quale si discute va ricondotto all'art. 2051 cc che statuisce : “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
E' pacifico che l'evento si è verificato all'interno di uno spazio ricadente nella sfera di custodia dell' a cui è riconducibile il nosocomio in oggetto. CP_2
Ciò detto, il criterio di imputazione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo per cui spetta al custode , per liberarsi della relativa presunzione , la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (cfr. Cass. 26142/2023 per cui “Posto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del danneggiato o di un terzo, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, che si pone in relazione causale con l'evento di danno, non interrompendo il nesso causale fra la cosa e l'evento, ma sovrapponendosi allo stesso e degradando la res a mera occasione”).
L'onere probatorio del custode presuppone, in ogni caso, che il danneggiato abbia a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia
Il principio è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte precisando che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142).
12.Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie le deduzioni e le risultanze processuali consentono di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice.
La stessa ha prodotto, innanzitutto, delle fotografie (dotate di data certa in epoca prossima all'evento) ritraenti il punto dove sarebbe avvenuta la caduta. In particolare esse raffigurano la mancanza di mattonelle nel punto della caduta con conseguente creazione di un avvallamento nonché l'esistenza, vicino, di pavimentazione lesionata.
Oltre alle citate foto, la prova dell'assunto attoreo è affidata alle prove testimoniali.
Va, infatti, premesso che nessuna dichiarazione confessoria e confermativa della tesi avversa è stata resa da Parte_1
Ciò detto, in primo luogo è stata escussa , figlia dell'attrice, la quale ha Testimone_1 confermato che nell'occasione si trovava al fianco della madre allorquando l'ha vista cadere al suolo per via della buca presente sul marciapiede.
La teste ha, altresì, confermato che non vi era illuminazione artificiale.
E' stato , poi, sentito , genero dell'attrice, anch'egli presente ai fatti. Testimone_2
Lo stesso ha confermato che camminava a circa un metro e mezzo dietro la stessa e di averla vista cadere nella buca nonché l'assenza di illuminazione artificiale.
E' stata , infine, escussa , cognata, presente all'accaduto, la quale ha interamente Testimone_3
confermato le circostanze di prova capitolate.
Ebbene, le dichiarazioni testimoniali, rese da soggetti attendibili, sono apparse coerenti tra loro e pienamente confermative della tesi attorea.
Quest'ultima ha trovato un ulteriore appiglio nella nota resa dal referente dell'Area Gestione
Tecnica il quale , incaricato di effettuare un sopralluogo, ha dichiarato che , da indagini effettuate, ha ritenuto che , all'epoca dell'accaduto, “probabilmente esistevano delle imperfezioni. Per le motivazioni di cui sopra , nei giorni scorsi si è provveduto ad un sopralluogo tecnico dove si è evinto che necessitano lavori di manutenzione straordinari” (all. 9 fascicolo convenuta).
Da ultimo rileva la relazione di ctu che ha ritenuto la compatibilità tra gli esiti e la dinamica del sinistro (vedasi pag. 4) .
Ebbene , il materiale istruttorio di cui sopra risulta coerente ed idoneo a supportare la storicità del fatto in quanto è stato dimostrato il verificarsi della caduta in concomitanza con la presenza di un'anomalia nel manto stradale .
In punto di prova la Suprema Corte ritiene che “In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste
l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.” (Cass. civ. 18518/2023).
Di conseguenza può affermarsi che l'attrice abbia assolto interamente al proprio onere probatorio.
13. Quanto al essa non ha provato la verificazione di un caso fortuito ossia di un evento CP_2
eccezionale ed imprevedibile tale da interrompere il nesso causale tra la res e la caduta . Né tantomeno ha provato la sussistenza di un comportamento negligente in capo alla (non Pt_1
può farsi ricadere sulla stessa il cattivo funzionamento dei lampioni) idoneo a configurare in capo alla stessa un esclusivo apporto causale all'evento ed identificarlo, pertanto, come caso fortuito.
Sul punto è utile richiamare il principio sancito dalla Suprema Corte secondo la quale “In ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione
o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. civ.
2376/24) .
Nessuna prova nei termini suggeriti dalla più recente giurisprudenza è stata resa da parte convenuta sicchè la sua tesi è rimasta priva di qualsivoglia supporto probatorio.
14.Venendo alla quantificazione del danno va rilevato quanto di seguito.
Parte attrice, nel libello introduttivo ha chiesto il risarcimento dei danni (verosimilmente non patrimoniali) .
15. Al riguardo la consulenza tecnica disposta d'ufficio ha confermato il nesso causale tra il sinistro per cui è causa e le lesioni indicate per le quali, secondo la valutazione dell'esperto che si ritiene qui di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immune da vizi logici, risultano soddisfatti i classici criteri medico legali (topografico, cronologico e dell'adeguatezza lesiva) che definiscono e sostanziano la sussistenza del vincolo di correlazione causale in discussione.
Invero il ctu attesta l'esistenza di una “ frattura scomposta articolare comminuta condilo omerale laterale gomito dx” ridotta chirurgicamente il 3.01.18.
16.In punto di diritto, dette lesioni sono senz'altro risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c. e sussumibili, quindi, sotto la macrocategoria del danno non patrimoniale.
Al riguardo le sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e 26975) hanno
"ripensato" il danno non patrimoniale in modo unitario ed onnicomprensivo, degradando le precedenti figure (biologico, esistenziale, morale) ad un livello meramente descrittivo nella prospettiva di "contenere" il sistema di risarcimento del danno alla persona.
Per tale ragione il danno non patrimoniale viene ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona.
Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale.
Infatti, il giudice, nel singolo caso sottoposto al suo esame , può eventualmente incrementare la somma dovuta a titolo risarcitorio attraverso lo strumento della personalizzazione della liquidazione ma il quid pluris va rigorosamente provato (cfr. Cass. civ. 24227/2022 secondo cui “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo
l'"id quod plernmque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”).
Alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., la tutela risarcitoria del danno biologico deve essere, quindi, senz'altro riconosciuta poiché il diritto leso è il diritto alla salute, ossia un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione.
Ciò posto in ordine al fondamento anche costituzionale della tutela, va osservato che la nozione di danno biologico è stata codificata a livello normativo dall'art. 139 comma 2 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (cd. codice delle assicurazioni): "... per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".
Si tratta, pertanto, di una definizione ricognitiva dei diffusi approdi resi in materia dalla giurisprudenza e, pertanto, è estendibile anche al di là dell'ambito settoriale in cui è stata inserita
(emerge, infatti, da tale definizione, la circostanza che il danno biologico è indipendente dalla capacità di produrre reddito ed è, invece, collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi).
17.Ebbene, applicando al caso in esame le citate coordinate ermeneutiche , va osservato che dalla relazione peritale è emerso che “l'evoluzione propria delle lesioni fratturative ha necessitato di un periodo di 40 (quaranta ) giorni durante i quali vi è stata inabilità temporanea totale”. (…) E' seguito un altro di 30 (trenta) giorni in cui vi è stata inabilità temporanea parziale al 75% e 80
(ottanta) giorni in cui vi è stata inabilità temporanea parziale mediamente al 50%. (…) .
I postumi sono stati individuati nella misura del 16%.
In assenza di un criterio normativo, al fine di individuare uno strumento equitativo che valorizzi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., le circostanze del caso concreto ed allo stesso tempo garantisca quell'uniformità decisionale e quei parametri oggettivi suggeriti dalla Corte Costituzionale nella nota e fondamentale sentenza n. 184 del 30.6.1986 e più volte caldeggiati anche dalla Corte di
Cassazione , questo giudice ritiene di utilizzare i parametri posti dalle tabelle di liquidazione elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di AN (cfr. Cass. 19506/24 per cui “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di AN ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere
"provato nel suo preciso ammontare").
Dette tabelle sono ispirate alla considerazione dell'intensità della compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta sull'integrità e l'efficienza psico-fisica del danneggiato e fondato, pertanto, su una quantificazione del punto di invalidità differenziata in ragione della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato, sì da prevedere un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità .
18. Nello specifico, andando a fare applicazione delle suddette tabelle ed avendo come punto di riferimento le conclusioni del ctu, può ritenersi che , in considerazione dell'età del soggetto al momento del sinistro (69), della percentuale di postumi invalidanti riconosciuta (16%), della durata dell'inabilità temporanea e delle tabelle di AN aggiornate all'attualità, l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale è pari a complessivi € 58.216,50 di cui:
- € 46.429,00 per danno biologico permanente (si evidenzia che detta liquidazione, alla stregua delle tabelle milanesi, contiene anche il riconoscimento del danno morale inglobato nel c.d. punto pesante, per le ragioni di seguito esposte);
- € 11.787,50 per danno biologico temporaneo (€ 4.600,00 per 40 giorni di I.T.T; € 2.587,50 per 30 giorni di I.T.P. al 75%, € 4.600,00 per 80 giorni di I.T.P. al 50%. 19.Trattandosi di debito di valore, su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto dal deposito della ctu fino al momento del fatto e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Sull'importo risultante vanno riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
20. Non si ritiene che vi siano gli estremi per operare un ulteriore aumento del risarcimento in termini di personalizzazione del danno.
Va, infatti, ricordato che il danno morale rileva quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
In generale, nelle Tabelle di AN, aggiornate all'attualità, in adeguamento alle recenti sentenze della Suprema Corte in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, è prevista una liquidazione congiunta del danno biologico, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali medi, e del danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva (danno morale).
Pertanto, nella liquidazione è ricompresa anche la componente del danno morale.
Se ciò è vero, è anche vero che, laddove la sofferenza morale raggiunga una intensità tale da non essere sufficiente la liquidazione del danno mediante i parametri standard correlati al punto di invalidità, è possibile riconoscere al soggetto un'ulteriore ristoro attraverso lo strumento della cd. personalizzazione del danno purchè rigorosamente provata (cfr. Cass. 1870/2023 per cui “La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomali o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento)”.
Nella vicenda in oggetto detta prova non è stata raggiunta sicchè non vi sono ragioni per prevedere ulteriori risarcimenti.
21.Le spese di lite, comprese quelle per la CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri delle cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00 per nei valori medi per le prime due fasi processuali e con riduzione del 50% per le restanti in ragione della bassa complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_2
rappresentante pt, a corrispondere in suo favore a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali l'importo di € 58.216,50, oltre accessori con le modalità di cui alla parte motiva;
- pone il compenso liquidato al CTU definitivamente a carico delle parti in solido (nei rapporti interni resta a carico della convenuta);
-liquida le spese di lite in € 786,00 per esborsi ed € 9.142,00 per compensi, oltre RFS ed accessori di legge che pone a carico della convenuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, in data 6.02.2025 il Giudice
Cristina Fasano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2019 sotto il numero d'ordine 9138, avente ad oggetto: “responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”, pendente
TRA
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Floriano Candido che Parte_1
la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
-attrice-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano CP_1
Caputo, in virtù di mandato in atti;
-convenuta-
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Conclusioni: come da verbale di udienza del 6.02.2025
FATTO e DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari l' , per ivi sentire, in via principale ex art. 2051 ed in via subordinata ex CP_2
art. 2051-2043 cc ovvero, in via ancora più subordinata, ex art. 2043 cc , accertare e condannare la predetta al risarcimento dei danni da lei subiti nel sinistro avvenuto il 28.12.2017 e quantificati nella complessiva somma di € 81.553,82 o di quell'altra somma maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese e compensi di causa .
1.1.In particolare, l'attrice ha dedotto che: - in data 28.12.17, alle ore 19.00 circa, si era recata presso l'Ospedale San Paolo in per CP_1
fare visita ad una persona ivi ricoverata;
- terminata la visita , intorno alle ore 20.00 si era incamminata verso il parcheggio dove, all'inizio di una curva sinistrorsa, aveva inciampato in una buca presente sulla parte destra del marciapiede sinistro, non visibile a causa dell'assenza di illuminazione per essere i lampioni non funzionanti;
- tornata a casa, aveva iniziato ad avvertire dolori al braccio destro tanto che il giorno successivo si era dovuta recare all'Ospedale Di Venere dove le era stato diagnosticato un
“trauma contusivo spalla dx, omero dx, gomito dx, avambraccio dx, polso e mano dx” nonché “frattura chiusa di parte non specificata dell'estremità distale dell'omero” e
“frattura scomposta articolare comminuta condilo laterale omerale gomito dx” con programmazione di intervento chirurgico;
- avviato l'iter per una trattativa con la convenuta in merito al risarcimento dei danni subiti, essa non aveva alcun esito;
- sussisteva la responsabilità ex art. 2051 cc ovvero, eventualmente, ex art. 2043 cc in capo alla convenuta.
1.2. Ciò premesso ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2.Si è costituito in giudizio l' contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto . CP_2
2.1.In particolare, in ordine all'an, la convenuta ha eccepito il caso fortuito quale causa interruttiva del nesso di causalità ravvisandolo nella negligente condotta del danneggiato.
3.Depositate le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa è stata istruita attraverso le prove orali (interrogatorio formale dell'attrice e testimonianze) e ctu.
4.Con ordinanza del 4.12.23, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 6.02.2025.
///
9.La domanda è fondata e, pertanto, viene accolta per quanto di ragione.
10.Assume l'attrice che in data 28.12.17, alle ore 19.00 circa, si era recata presso l'Ospedale San
Paolo in per fare visita ad una persona ivi ricoverata e che, terminata la visita , intorno alle ore CP_1
20.00 si era incamminata verso il parcheggio dove, all'inizio di una curva sinistrorsa, aveva inciampato in una buca presente sulla parte destra del marciapiede sinistro, non visibile a causa dell'assenza di illuminazione per essere i lampioni non funzionanti.
Aggiunge che, tornata a casa , aveva iniziato ad avvertire dolori al braccio destro tanto che il giorno successivo si era dovuta recare all'Ospedale Di Venere dove le era stato diagnosticato un “trauma contusivo spalla dx, omero dx, gomito dx, avambraccio dx, polso e mano dx” nonché “frattura chiusa di parte non specificata dell'estremità distale dell'omero” e “frattura scomposta articolare comminuta condilo laterale omerale gomito dx” con programmazione di intervento chirurgico.
Sulla base di tali elementi fattuali ha chiesto il risarcimento dei danni subiti nella misura correlata alle valutazioni contenute nella consulenza medico legale di parte.
11.Preliminarmente occorre inquadrare giuridicamente la vicenda dal momento che parte attrice richiama tanto l'art. 2051 cc quanto l'art. 2043 cc.
Ad avviso del giudicante il tipo di vicenda della quale si discute va ricondotto all'art. 2051 cc che statuisce : “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
E' pacifico che l'evento si è verificato all'interno di uno spazio ricadente nella sfera di custodia dell' a cui è riconducibile il nosocomio in oggetto. CP_2
Ciò detto, il criterio di imputazione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo per cui spetta al custode , per liberarsi della relativa presunzione , la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (cfr. Cass. 26142/2023 per cui “Posto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del danneggiato o di un terzo, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, che si pone in relazione causale con l'evento di danno, non interrompendo il nesso causale fra la cosa e l'evento, ma sovrapponendosi allo stesso e degradando la res a mera occasione”).
L'onere probatorio del custode presuppone, in ogni caso, che il danneggiato abbia a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia
Il principio è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte precisando che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142).
12.Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie le deduzioni e le risultanze processuali consentono di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice.
La stessa ha prodotto, innanzitutto, delle fotografie (dotate di data certa in epoca prossima all'evento) ritraenti il punto dove sarebbe avvenuta la caduta. In particolare esse raffigurano la mancanza di mattonelle nel punto della caduta con conseguente creazione di un avvallamento nonché l'esistenza, vicino, di pavimentazione lesionata.
Oltre alle citate foto, la prova dell'assunto attoreo è affidata alle prove testimoniali.
Va, infatti, premesso che nessuna dichiarazione confessoria e confermativa della tesi avversa è stata resa da Parte_1
Ciò detto, in primo luogo è stata escussa , figlia dell'attrice, la quale ha Testimone_1 confermato che nell'occasione si trovava al fianco della madre allorquando l'ha vista cadere al suolo per via della buca presente sul marciapiede.
La teste ha, altresì, confermato che non vi era illuminazione artificiale.
E' stato , poi, sentito , genero dell'attrice, anch'egli presente ai fatti. Testimone_2
Lo stesso ha confermato che camminava a circa un metro e mezzo dietro la stessa e di averla vista cadere nella buca nonché l'assenza di illuminazione artificiale.
E' stata , infine, escussa , cognata, presente all'accaduto, la quale ha interamente Testimone_3
confermato le circostanze di prova capitolate.
Ebbene, le dichiarazioni testimoniali, rese da soggetti attendibili, sono apparse coerenti tra loro e pienamente confermative della tesi attorea.
Quest'ultima ha trovato un ulteriore appiglio nella nota resa dal referente dell'Area Gestione
Tecnica il quale , incaricato di effettuare un sopralluogo, ha dichiarato che , da indagini effettuate, ha ritenuto che , all'epoca dell'accaduto, “probabilmente esistevano delle imperfezioni. Per le motivazioni di cui sopra , nei giorni scorsi si è provveduto ad un sopralluogo tecnico dove si è evinto che necessitano lavori di manutenzione straordinari” (all. 9 fascicolo convenuta).
Da ultimo rileva la relazione di ctu che ha ritenuto la compatibilità tra gli esiti e la dinamica del sinistro (vedasi pag. 4) .
Ebbene , il materiale istruttorio di cui sopra risulta coerente ed idoneo a supportare la storicità del fatto in quanto è stato dimostrato il verificarsi della caduta in concomitanza con la presenza di un'anomalia nel manto stradale .
In punto di prova la Suprema Corte ritiene che “In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste
l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.” (Cass. civ. 18518/2023).
Di conseguenza può affermarsi che l'attrice abbia assolto interamente al proprio onere probatorio.
13. Quanto al essa non ha provato la verificazione di un caso fortuito ossia di un evento CP_2
eccezionale ed imprevedibile tale da interrompere il nesso causale tra la res e la caduta . Né tantomeno ha provato la sussistenza di un comportamento negligente in capo alla (non Pt_1
può farsi ricadere sulla stessa il cattivo funzionamento dei lampioni) idoneo a configurare in capo alla stessa un esclusivo apporto causale all'evento ed identificarlo, pertanto, come caso fortuito.
Sul punto è utile richiamare il principio sancito dalla Suprema Corte secondo la quale “In ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione
o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. civ.
2376/24) .
Nessuna prova nei termini suggeriti dalla più recente giurisprudenza è stata resa da parte convenuta sicchè la sua tesi è rimasta priva di qualsivoglia supporto probatorio.
14.Venendo alla quantificazione del danno va rilevato quanto di seguito.
Parte attrice, nel libello introduttivo ha chiesto il risarcimento dei danni (verosimilmente non patrimoniali) .
15. Al riguardo la consulenza tecnica disposta d'ufficio ha confermato il nesso causale tra il sinistro per cui è causa e le lesioni indicate per le quali, secondo la valutazione dell'esperto che si ritiene qui di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immune da vizi logici, risultano soddisfatti i classici criteri medico legali (topografico, cronologico e dell'adeguatezza lesiva) che definiscono e sostanziano la sussistenza del vincolo di correlazione causale in discussione.
Invero il ctu attesta l'esistenza di una “ frattura scomposta articolare comminuta condilo omerale laterale gomito dx” ridotta chirurgicamente il 3.01.18.
16.In punto di diritto, dette lesioni sono senz'altro risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c. e sussumibili, quindi, sotto la macrocategoria del danno non patrimoniale.
Al riguardo le sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e 26975) hanno
"ripensato" il danno non patrimoniale in modo unitario ed onnicomprensivo, degradando le precedenti figure (biologico, esistenziale, morale) ad un livello meramente descrittivo nella prospettiva di "contenere" il sistema di risarcimento del danno alla persona.
Per tale ragione il danno non patrimoniale viene ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona.
Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale.
Infatti, il giudice, nel singolo caso sottoposto al suo esame , può eventualmente incrementare la somma dovuta a titolo risarcitorio attraverso lo strumento della personalizzazione della liquidazione ma il quid pluris va rigorosamente provato (cfr. Cass. civ. 24227/2022 secondo cui “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo
l'"id quod plernmque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”).
Alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., la tutela risarcitoria del danno biologico deve essere, quindi, senz'altro riconosciuta poiché il diritto leso è il diritto alla salute, ossia un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione.
Ciò posto in ordine al fondamento anche costituzionale della tutela, va osservato che la nozione di danno biologico è stata codificata a livello normativo dall'art. 139 comma 2 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (cd. codice delle assicurazioni): "... per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".
Si tratta, pertanto, di una definizione ricognitiva dei diffusi approdi resi in materia dalla giurisprudenza e, pertanto, è estendibile anche al di là dell'ambito settoriale in cui è stata inserita
(emerge, infatti, da tale definizione, la circostanza che il danno biologico è indipendente dalla capacità di produrre reddito ed è, invece, collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi).
17.Ebbene, applicando al caso in esame le citate coordinate ermeneutiche , va osservato che dalla relazione peritale è emerso che “l'evoluzione propria delle lesioni fratturative ha necessitato di un periodo di 40 (quaranta ) giorni durante i quali vi è stata inabilità temporanea totale”. (…) E' seguito un altro di 30 (trenta) giorni in cui vi è stata inabilità temporanea parziale al 75% e 80
(ottanta) giorni in cui vi è stata inabilità temporanea parziale mediamente al 50%. (…) .
I postumi sono stati individuati nella misura del 16%.
In assenza di un criterio normativo, al fine di individuare uno strumento equitativo che valorizzi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., le circostanze del caso concreto ed allo stesso tempo garantisca quell'uniformità decisionale e quei parametri oggettivi suggeriti dalla Corte Costituzionale nella nota e fondamentale sentenza n. 184 del 30.6.1986 e più volte caldeggiati anche dalla Corte di
Cassazione , questo giudice ritiene di utilizzare i parametri posti dalle tabelle di liquidazione elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di AN (cfr. Cass. 19506/24 per cui “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di AN ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere
"provato nel suo preciso ammontare").
Dette tabelle sono ispirate alla considerazione dell'intensità della compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta sull'integrità e l'efficienza psico-fisica del danneggiato e fondato, pertanto, su una quantificazione del punto di invalidità differenziata in ragione della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato, sì da prevedere un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità .
18. Nello specifico, andando a fare applicazione delle suddette tabelle ed avendo come punto di riferimento le conclusioni del ctu, può ritenersi che , in considerazione dell'età del soggetto al momento del sinistro (69), della percentuale di postumi invalidanti riconosciuta (16%), della durata dell'inabilità temporanea e delle tabelle di AN aggiornate all'attualità, l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale è pari a complessivi € 58.216,50 di cui:
- € 46.429,00 per danno biologico permanente (si evidenzia che detta liquidazione, alla stregua delle tabelle milanesi, contiene anche il riconoscimento del danno morale inglobato nel c.d. punto pesante, per le ragioni di seguito esposte);
- € 11.787,50 per danno biologico temporaneo (€ 4.600,00 per 40 giorni di I.T.T; € 2.587,50 per 30 giorni di I.T.P. al 75%, € 4.600,00 per 80 giorni di I.T.P. al 50%. 19.Trattandosi di debito di valore, su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto dal deposito della ctu fino al momento del fatto e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Sull'importo risultante vanno riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
20. Non si ritiene che vi siano gli estremi per operare un ulteriore aumento del risarcimento in termini di personalizzazione del danno.
Va, infatti, ricordato che il danno morale rileva quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
In generale, nelle Tabelle di AN, aggiornate all'attualità, in adeguamento alle recenti sentenze della Suprema Corte in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, è prevista una liquidazione congiunta del danno biologico, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali medi, e del danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva (danno morale).
Pertanto, nella liquidazione è ricompresa anche la componente del danno morale.
Se ciò è vero, è anche vero che, laddove la sofferenza morale raggiunga una intensità tale da non essere sufficiente la liquidazione del danno mediante i parametri standard correlati al punto di invalidità, è possibile riconoscere al soggetto un'ulteriore ristoro attraverso lo strumento della cd. personalizzazione del danno purchè rigorosamente provata (cfr. Cass. 1870/2023 per cui “La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomali o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento)”.
Nella vicenda in oggetto detta prova non è stata raggiunta sicchè non vi sono ragioni per prevedere ulteriori risarcimenti.
21.Le spese di lite, comprese quelle per la CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri delle cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00 per nei valori medi per le prime due fasi processuali e con riduzione del 50% per le restanti in ragione della bassa complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_2
rappresentante pt, a corrispondere in suo favore a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali l'importo di € 58.216,50, oltre accessori con le modalità di cui alla parte motiva;
- pone il compenso liquidato al CTU definitivamente a carico delle parti in solido (nei rapporti interni resta a carico della convenuta);
-liquida le spese di lite in € 786,00 per esborsi ed € 9.142,00 per compensi, oltre RFS ed accessori di legge che pone a carico della convenuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, in data 6.02.2025 il Giudice
Cristina Fasano