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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/02/2024, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n.
10876/2023 r.g., decisa nell'udienza del 27/02/2024, promossa da
, con l'avv. BOSCO LUCA;
Parte_1
ricorrente
contro non Controparte_1
costituita;
convenuta
avente ad oggetto: inquadramento superiore.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 06.12.2023, l'istante in epigrafe chiedeva dichiararsi il diritto all'inquadramento nel livello A1 o in subordine A2 e condannarsi la convenuta a pagare le conseguenti differenze retributive.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte convenuta, che a sua volta non si è costituita in giudizio.
Tanto determina l'improcedibilità della domanda.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.q.m.
dichiara improcedibile la domanda;
nulla per le spese
Taranto, 27/02/2024.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
2
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n.
10876/2023 r.g., decisa nell'udienza del 27/02/2024, promossa da
, con l'avv. BOSCO LUCA;
Parte_1
ricorrente
contro non Controparte_1
costituita;
convenuta
avente ad oggetto: inquadramento superiore.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 06.12.2023, l'istante in epigrafe chiedeva dichiararsi il diritto all'inquadramento nel livello A1 o in subordine A2 e condannarsi la convenuta a pagare le conseguenti differenze retributive.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte convenuta, che a sua volta non si è costituita in giudizio.
Tanto determina l'improcedibilità della domanda.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.q.m.
dichiara improcedibile la domanda;
nulla per le spese
Taranto, 27/02/2024.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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