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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/04/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 11607 dell'anno 2024 del Registro
Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Guarino Parte_1
Guarino Vincenzo, in proprio
RICORRENTI
CONTRO
e , in Controparte_1 Controparte_2
persona dei rispettivi Ministri “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
RESISTENTI
--------------------------
All' udienza del 24 febbraio 2025, la causa è stata riservata per la decisione.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 5 novembre 2024, e l'avv. Vincenzo Guarino Parte_1
proponevano opposizione avverso i decreti del Magistrato e del Presidente del
Tribunale di Sorveglianza di Bari con i quali veniva: revocata l'ammissione del al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato;
dichiarata Pt_1
inammissibile una successiva istanza del al medesimo beneficio;
Pt_1
dichiarate inammissibili le richieste di liquidazione dei compensi presentate dall'Avvocato Guarino per l'attività professionale dallo stesso svolta in favore del
Pt_1
Fissata la comparizione delle parti e instaurato il contradditorio, i resistenti e si costituivano in Controparte_1 Controparte_3
giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge.
Tanto premesso, occorre preliminarmente illustrare i riferimenti normativi nel quale il presente ricorso va inquadrato e le norme in forza delle quali lo stesso deve essere deciso.
Il provvedimento di revoca o di non ammissione di una parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è opponibile ai sensi dell'art. 99 D.P.R. numero
115/2002, “davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte di appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento”.
La legittimazione attiva ad impugnare detti provvedimenti, per giurisprudenza ormai consolidata, è solo del soggetto “revocato” e non dal difensore.
Come infatti sostenuto dalla Suprema Corte (Cass. 11/9/2018, n. 21997;
conforme: Cass. 22/12/2011, n. 8909): “è inammissibile il ricorso in opposizione avverso un decreto di revoca all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentato direttamente ed esclusivamente dal difensore, in quanto carente di una propria legittimazione, non controvertendosi della liquidazione dei compensi ad esso spettanti, che avrebbe presupposto la conservazione del provvedimento di ammissione al beneficio. Pertanto, una volta intervenuta la revoca di quest'ultimo provvedimento – che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa – è a quest'ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché titolare esclusiva del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”. La opposizione avverso il decreto con il quale il magistrato competente rigetta l'istanza di liquidazione dei compensi del difensore di una parte ammessa al patrocinio è disciplinata dall' 84 D.P.R. n.115/2002.
Detta norma prevede che, avverso tale provvedimento, è possibile proporre opposizione ex art. 170 D.P.R. cit.
Di recente la Suprema Corte ha precisato (Cass. 29/4/2024, n. 11431) che il rimedio ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 è l'unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio in questione.
La legittimazione ad impugnare un simile provvedimento è, in questo caso,
esclusivamente del difensore (la puntualizzazione appare necessaria perché il ricorso, sul punto, non è chiaro, atteso che entrambi i ricorrenti oppongono,
indistintamente, tutti i decreti, compresi quelli che, per le ragioni esposte, non erano legittimati ad impugnare).
L'art. 170 sopra richiamato chiarisce che le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 84, come anche quelle ex art. 99 DPR n. 115/20202, sono disciplinate dall'art. 15 D.Lgs n.150/2011.
Tale norma, di recente in parte modificata dall'art. 15 comma 3 lett. f) punti 1 e
2 D.Lgs. n. 149/2022, prevede infine: che le controversie ex art. 170 DPR
n.115/2002 sono, salvo eccezioni, regolate dal rito semplificato di cognizione
(comma 1); che il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (comma 2); che il giudizio si conclude con sentenza non impugnabile (comma 3).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, lo scrivente conosce l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 3/9/2009 n.
19161, conforme Cass. civ. ord. 12/7/2012 n. 11818), secondo cui i ricorsi in opposizione come quello in esame avverso i provvedimenti in materia di onorari e spese emessi nei procedimenti celebratisi dinanzi ai tribunali di sorveglianza dovrebbero essere proposti dinanzi al “presidente del tribunale ordinario della stessa sede”, ma ritiene che detto orientamento non possa essere condiviso.
Al netto del rilievo che tale principio risulta essere stato affermato, nel testo dei provvedimenti sopra richiamati, come un “obiter dictum”, va evidenziato come la competenza del presidente del tribunale ordinario “in subiecta materia”
sarebbe stata ravvisata sul presupposto che il tribunale di sorveglianza svolgerebbe soltanto funzioni penali e che i ricorsi in oggetto dovrebbero necessariamente essere esaminati e decisi da un giudice civile (detti giudizi, poi,
non avrebbero natura di impugnazione, ma costituirebbero un autonomo giudizio contenzioso, avente ad oggetto la spettanza e la liquidazione delle spese).
Senonchè, anche volendo condividere tale assunto, non può omettersi dal rilevare come non il solo presidente del tribunale ordinario, ma anche quello della corte di appello avrebbe competenza civile.
La natura di ufficio giurisdizionale distrettuale del tribunale di sorveglianza dovrebbe indurre, più logicamente, anche a voler seguire il ragionamento della
Suprema Corte, ad individuare nel presidente della corte di appello, e non in quello del tribunale, l'organo competente a trattare e decidere i ricorsi in questione, dovendosi categoricamente escludere, sulla base delle norme dell'ordinamento giudiziario vigente, che il presidente del tribunale ordinario possa essere ritenuto “capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che la istituzione del tribunale di sorveglianza, costituito ai sensi dell'art. 70 bis l. n. 345 del 1975, ha implicitamente abrogato, per evidente incompatibilità, ex art. 89 legge cit., tutte le norme dell'Ordinamento Giudiziario (R.D. n.12/1941), che attribuivano la competenza in materia di sorveglianza al tribunale ordinario.
Qualora poi, si verta, come nella quasi totalità dei decreti opposti, di provvedimenti monocratici emessi dal Magistrato di Sorveglianza, il capo dell'ufficio di appartenenza di quest'ultimo potrebbe al limite essere individuato nel Presidente del Tribunale di Sorveglianza e non nel Presidente del Tribunale
Ordinario, essendo del tutto evidente e facilmente desumibile dalla semplice lettura delle norme dell'Ordinamento Giudiziario come non vi sia alcun rapporto
“gerarchico” tra Magistrato di Sorveglianza e Tribunale Ordinario e come il
Presidente di quest'ultimo non possa assolutamente essere considerato il capo dell'ufficio giudiziario del magistrato che ha emesso il decreto impugnato.
La questione di competenza è stata legittimamente rilevata d'ufficio, non essendovi, per granitica giurisprudenza (per tutte: Cass. n. 10353/2016; Cass.
n. 11724/2021) alcun obbligo, per il giudice, di stimolare, ex art. 101 2° co.
c.p.c., il contraddittorio, quando la questione rilevata sia di solo diritto.
Quanto sopra esposto induce lo scrivente ad affermare la propria incompetenza ad esaminare il ricorso in oggetto.
Il rilievo che la rilevata incompetenza per materia non è stata eccepita dalla difesa dei resistenti e la particolarità delle questioni esaminate inducono a compensare interamente, tra le parti, le spese di lite.
La natura di ordinario giudizio contenzioso dell'opposizione in oggetto esclude l'applicabilità dell'art. 13 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso del 5/11/2024 di Pt_1
e dell'avv. Vincenzo Guarino nei confronti del
[...] Controparte_1 e di , in persona dei rispettivi Ministri “pro Controparte_4
tempore”, così provvede:
1) Dichiara la propria incompetenza a trattare e definire il presente procedimento;
2) Compensa interamente, tra le parti, le spese di lite.
Bari, 4 aprile 2025 Il Presidente