Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RG 786 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FORLIN MANUELA CP_1
con il patrocinio dell'Avv. PRENDIN RAFFAELLA Controparte_2
RICORRENTI
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
30/06/2007; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ferrara al n. 98 P. 2 S. A anno 2007;
2. ordinare al Comune di Ferrara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) Dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio a qualsiasi titolo ad oggi maturato.
2) Stante la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte di entrambi i coniugi, dichiarare che nessun assegno divorzile sia da corrispondersi”.
Conclusioni del PM: Il Pubblico Ministero, letti gli atti chiede che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
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Esponevano che dal matrimonio non erano nati figli;
che con sentenza n. 145 del 2024 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30/06/2007 in Ferrara da e e trascritto al CP_1 Controparte_2
n. 98 parte II, serie A del Registro degli atti di matrimonio di Ferrara alle condizioni concordate fra le parti.
Spese compensate.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di Ferrara di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 27.5.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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