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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1321/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA US, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6046/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 9420249010912132000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 9420249010912132000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 626/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 29.10.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2024 9010912132000 notificata il 15.10.2025, e relativa a due cartelle di pagamento concernenti tassa automobilistica anni 2009-2010-2011-2012, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché le cartelle di pagamento sottese erano state ritualmente notificate e successivamente erano stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva la Regione Calabria la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, non avendo dimostrato la data di notifica della cartella impugnata;
deduceva nel merito l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciati.
Va detto che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992
n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini (Cass. n.21082/2011).
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. n.10736/2024; Cass. n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto le due cartelle di pagamento sottese, bensì anche una serie di atti interruttivi della prescrizione e segnatamente una precedente intimazione di pagamento recante il n.094 2022 9000981281000 in data 07.12.2022 per irreperibilità assoluta, contenente entrambe le cartelle di pagamento contestate, che ha determinato per esse l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
In proposito, deve rammentarsi che nei casi di c.d. irreperibilità assoluta, e cioè quando in sede di effettuazione della notifica di un atto tributario, l'agente notificatore non reperisca il contribuente presso il domicilio fiscale, ed all'esito di specifiche ricerche accerti che nel Comune, già sede di detto domicilio, l'interessato non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto, è legittimo procedere alla notificazione attivando il rito “degli irreperibili” ex art.60
D.P.R. n.600/1973, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione dell'avviso di tale deposito nell'albo del Comune medesimo (Cass. n.10282/2024; Cass. n.26489/2023; Cass. n.15482/2022).
In altri termini, in caso di irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica “si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione”.
Al fine di poter attivare questo procedimento notificatorio, spiegano i giudici di legittimità, l'agente notificatore deve effettuare le opportune ricerche volte a verificare che nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, che manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto; sebbene nessuna norma prescriva quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, deve emergere “chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”.
Proprio di recente, la Suprema Corte (Cass. n.24781/2025) ha avuto modo di chiarire che l'irreperibilità assoluta attiene al luogo della notifica e non al soggetto, a differenza dell'irreperibilità relativa;
è stato affermato che il certificato anagrafico ha “valore meramente presuntivo” e non è sufficiente a superare la fede privilegiata dell'attestazione dell'ufficiale nella relata;
solo la querela di falso può scalfire l'attestazione contenuta nell'atto pubblico redatto dal notificatore, mentre le certificazioni anagrafiche possono, al massimo, alimentare una presunzione (superabile dagli accertamenti “sul campo” del pubblico ufficiale).
In buona sostanza, i giudici di legittimità hanno sottolineato che la documentazione anagrafica “non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario” sul luogo effettivo della residenza;
essa al più può integrare la valutazione probatoria, ma cede rispetto all'atto pubblico dell'ufficiale notificatore, salvo querela di falso.
Ciò significa che in caso di notifica di atti impositivi, la fede privilegiata dell'attestazione dell'ufficiale notificatore (sia esso giudiziario o postale) è prevalente rispetto al certificato di residenza, se l'ufficiale ha constatato l'assenza di elementi esterni che colleghino il destinatario al luogo.
Ebbene, nella specie risulta che l'organo notificatore si è più volte recato all'indirizzo in cui il ricorrente risultava e risulta formalmente residente, constatando che ciò nonostante al suddetto indirizzo è stato impossibile effettuare la notifica perché il destinatario è sempre risultato sconosciuto.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente triennale (tassa automobilistica), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 15.10.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica della summenzionata precedente intimazione di pagamento e pur senza considerare la sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al
31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 350,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA US, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6046/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 9420249010912132000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 9420249010912132000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 626/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 29.10.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2024 9010912132000 notificata il 15.10.2025, e relativa a due cartelle di pagamento concernenti tassa automobilistica anni 2009-2010-2011-2012, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché le cartelle di pagamento sottese erano state ritualmente notificate e successivamente erano stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva la Regione Calabria la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, non avendo dimostrato la data di notifica della cartella impugnata;
deduceva nel merito l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciati.
Va detto che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992
n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini (Cass. n.21082/2011).
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. n.10736/2024; Cass. n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto le due cartelle di pagamento sottese, bensì anche una serie di atti interruttivi della prescrizione e segnatamente una precedente intimazione di pagamento recante il n.094 2022 9000981281000 in data 07.12.2022 per irreperibilità assoluta, contenente entrambe le cartelle di pagamento contestate, che ha determinato per esse l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
In proposito, deve rammentarsi che nei casi di c.d. irreperibilità assoluta, e cioè quando in sede di effettuazione della notifica di un atto tributario, l'agente notificatore non reperisca il contribuente presso il domicilio fiscale, ed all'esito di specifiche ricerche accerti che nel Comune, già sede di detto domicilio, l'interessato non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto, è legittimo procedere alla notificazione attivando il rito “degli irreperibili” ex art.60
D.P.R. n.600/1973, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione dell'avviso di tale deposito nell'albo del Comune medesimo (Cass. n.10282/2024; Cass. n.26489/2023; Cass. n.15482/2022).
In altri termini, in caso di irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica “si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione”.
Al fine di poter attivare questo procedimento notificatorio, spiegano i giudici di legittimità, l'agente notificatore deve effettuare le opportune ricerche volte a verificare che nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, che manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto; sebbene nessuna norma prescriva quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, deve emergere “chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”.
Proprio di recente, la Suprema Corte (Cass. n.24781/2025) ha avuto modo di chiarire che l'irreperibilità assoluta attiene al luogo della notifica e non al soggetto, a differenza dell'irreperibilità relativa;
è stato affermato che il certificato anagrafico ha “valore meramente presuntivo” e non è sufficiente a superare la fede privilegiata dell'attestazione dell'ufficiale nella relata;
solo la querela di falso può scalfire l'attestazione contenuta nell'atto pubblico redatto dal notificatore, mentre le certificazioni anagrafiche possono, al massimo, alimentare una presunzione (superabile dagli accertamenti “sul campo” del pubblico ufficiale).
In buona sostanza, i giudici di legittimità hanno sottolineato che la documentazione anagrafica “non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario” sul luogo effettivo della residenza;
essa al più può integrare la valutazione probatoria, ma cede rispetto all'atto pubblico dell'ufficiale notificatore, salvo querela di falso.
Ciò significa che in caso di notifica di atti impositivi, la fede privilegiata dell'attestazione dell'ufficiale notificatore (sia esso giudiziario o postale) è prevalente rispetto al certificato di residenza, se l'ufficiale ha constatato l'assenza di elementi esterni che colleghino il destinatario al luogo.
Ebbene, nella specie risulta che l'organo notificatore si è più volte recato all'indirizzo in cui il ricorrente risultava e risulta formalmente residente, constatando che ciò nonostante al suddetto indirizzo è stato impossibile effettuare la notifica perché il destinatario è sempre risultato sconosciuto.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente triennale (tassa automobilistica), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 15.10.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica della summenzionata precedente intimazione di pagamento e pur senza considerare la sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al
31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 350,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna