Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1321
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, a meno che non si tratti di atti presupposti non notificati. Tuttavia, nel caso di specie, le cartelle di pagamento sottese erano state regolarmente notificate e non opposte nei termini, e successivamente erano stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione. Pertanto, l'eccezione è inammissibile in quanto non si dolgono vizi propri dell'intimazione ma delle cartelle presupposte, già definitive.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa impositiva

    Il giudice rigetta l'eccezione di prescrizione, ritenendo che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non fossero maturati i termini prescrizionali triennali, considerando la notifica di una precedente intimazione di pagamento che aveva interrotto i termini. Si menziona, inoltre, la sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1321
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1321
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo