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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2747/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Beatrice BECHI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2747/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. DEL GIUSTO MICHELE che lo/a Parte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/12/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale rappresentate pro Parte_1
tempore conveniva in giudizio la (di seguito davanti al Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di Grosseto per sentirli accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato il grave inadempimento della al contratto concluso con la Controparte_3
e di cui in narrativa dichiarare il medesimo risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
1454 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione delle somme Controparte_3 ricevute in pagamento dalla pari ad € 22.000,00; Parte_1
IN SUBORDINE: accertato e dichiarato il grave inadempimento della al Controparte_3
contratto concluso con la e di cui in narrativa dichiarare il medesimo risolto ai sensi Parte_1
e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta alla Controparte_3 restituzione delle somme ricevute in pagamento dalla pari ad € 22.000,00; Parte_1
IN ULTERIORE SUBORDINE: accertato e dichiarato che le opere realizzate in parte e mai completate pagina 1 di 6 dalla in virtù del subappalto concluso con erano affette, per Controparte_3 Parte_1
la parte realizzata, da vizi e difformità e che la medesima subappaltante ha dovuto provvedere al ripristino della loro conformità alla regola dell'arte e per l'effetto ridurre il prezzo di tali opere viziate e difformi condannando controparte alla restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a tale valore;
IN OGNI CASO condannare la al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Controparte_3 come sopra specificati, danni che si quantificano nella somma di € 100.000,00, o in Parte_1
quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia da determinarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di compensi e spese come per legge”.
Nessuno si costituiva per la convenuta e veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni e con prove documentali.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 10.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Deducevano gli attori di aver in corso un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile posto in Capalbio (GR) e nel corso del febbraio 2021, decideva di subappaltare Controparte_4
parte delle opere commissionate avendo le proprie maestranze impegnate in altri cantieri;
essa, pertanto, subappaltava con corrispettivo a misura parte delle opere commissionate alla medesima da eseguire nel ridetto cantiere di Capalbio (GR) e precisamente il cappotto termico dell'edificio principale e parte degli intonaci interni ed esterni del medesimo edificio, alla Controparte_3
con sede in Copertino (LE) Via San Massimiliano Kobe 18. Riferiva parte attrice che le
[...] lavorazioni in subappalto avevano inizio all'inizio del mese di marzo 2021, durante l'esecuzione delle opere date in subappalto la società convenuta rimaneva gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in particolare: nel mese di Luglio 2021 la società convenuta abbandonava illegittimamente il cantiere senza fornire giustificazione alcuna. A fronte di ciò nella persona di , Parte_1 Persona_1
protestava vivamente con il legale rappresentante della facendo presente che il Controparte_3
fermo dei lavori avrebbe determinato uno sforamento nelle tempistiche di consegna dell'opera esponendo la a pesanti penali previste contrattualmente nell'appalto stipulato da Parte_1 [...]
con la committente principale (€ 500,00 al giorno). Dopo svariati giorni finché la società Pt_1
convenuta riprendeva le lavorazioni, tuttavia all'inizio del mese di agosto 2021, la società subappaltatrice abbandonava nuovamente il cantiere in maniera del tutto illegittima ed ingiustificata. In data 10.08.2021 la società attrice inviava una pec con formale invito/diffida a riprendere le lavorazioni;
tale comunicazione rimaneva priva di riscontro e, pertanto, con ulteriore pec del 2.9.2021 la
[...]
all'avanzamento comunicava alla subappaltatrice la risoluzione ex art. 1454 c.c. con invito a Pt_1
rimuovere dal cantiere le proprie attrezzature. La pec rimaneva priva di riscontro ma la subappaltatrice pagina 2 di 6 prestava acquiescenza a tale comunicazione provvedendo, senza sollevare eccezione alcuna rispetto all'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c., a rimuovere le proprie attrezzature dal cantiere durante un fine settimana, senza alcuna preventiva comunicazione a alla direzione lavori e al Parte_1
responsabile per la sicurezza.
La società attrice deduceva inoltre che nell'agosto del 2021, la emetteva Controparte_3 un'ulteriore fattura (la fattura n. 32/21 del 4.8.2021) in assenza di verifica contabile delle opere tra le parti e per opere mai eseguite, per lavori in economia non meglio specificati, mai commissionati dall'attrice e mai eseguiti dalla convenuta, per opere mai completate dalla convenuta quali gli intonaci esterni e/o il cappotto esterno. Con la ridetta pec del 10.08.2021 la società attrice contestava detta fattura sollevando altresì eccezione ex art. 1460 c.c. in quanto le opere subappaltate erano state realizzate solo in parte lamentando inoltre la presenza di gravi vizi e difformità in quanto realizzate in spregio alle regole tecniche, alle regole dell'arte ed agli accordi tra le parti.
La considerato il grave inadempimento della e considerato che aveva Parte_1 Controparte_1
esercitato la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1454 e 1455
c.c. chiedeva il risarcimento danni secondo le regole proprie dell'adempimento contrattuale corretto e tempestivo con la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.
Va preliminarmente rilevato che ai sensi dell'art. 1454 c.c. il contratto intercorso tra le parti si è risolto, avendo, la parte adempiente intimato, a mezzo della diffida ad adempiere, alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine (15 giorni dall'invio della diffida). La convenuta tuttavia rimaneva inadempiente.
La diffida ad adempiere, nella sua struttura logica e sistematica, è uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro inadempiente per una celere risoluzione del contratto, questo affinché il contraente adempiente non resti vincolato all'altro fino alla pronuncia del Giudice e possa provvedere con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale (Cass., 8 agosto 1978, n. 3851). Nel caso di specie, l'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., implica quindi solo una pronuncia dichiarativa da parte del Giudice, dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto (Cass., 26 novembre 2021, n. 36918).
Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del
07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11028 del 26/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 6814 del 13/07/1998). Le indagini sono tuttavia rilevanti nel caso in cui il committente abbia preteso anche il risarcimento del pagina 3 di 6 danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso.
Pertanto, al committente che manifesta la sua volontà di recedere è preclusa la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, ivi compreso l'inadempimento riconducibile a difetti della parte di opera già ultimata, poiché il rapporto è ormai venuto meno per altro titolo, ossia a seguito del recesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/07/1983; contra Sez. 1,
Sentenza n. 1795 del 12 luglio 1943).
La Suprema Corte anche recentemente ha ribadito come “l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento. (Sez. 2, n. 40325 del 16 dicembre 2021;
Sez. 2, n. 18696 del 4 settembre 2014; Sez. 2, n. 9314 del 18 aprile 2007) (cfr. anche Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 04/09/2023, n. 25703, Ordinanza 9 febbraio 2023 n. 4017).
L'articolo 1455 c.c. stabilisce che “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra”. L'importanza dell'inadempimento deve essere valutata in relazione agli obiettivi del contratto. Secondo la Suprema Corte la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere la regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza per detta parte della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento (Cassazione civile ordinanza n. 4022 del 2018).
Ebbene va rilevato innanzitutto che l'attore pur non avendo prodotto la copia del contratto sottoscritto ed intercorso tra le parti, ha fornito la prova dell'esistenza del contratto, infatti il teste sig. S_
, proprio dipendente, escusso in corso di causa oltre ad aver riferito che la ditta convenuta si
[...] stava occupando della realizzazione del cappotto esterno dell'immobile in ristrutturazione, ha altresì confermato che la si sia resa inadempiente rispetto ad alcune delle obbligazioni di cui Controparte_1 al contratto, ha confermato che la società convenuta per due volte aveva lasciato il cantiere, l'ultima volta abbandonandolo definitivamente.
Accertata dunque l'esistenza di un contratto tra le parti (come già detto seppur non prodotto), considerato che l'appaltatore ha risolto il contratto in presenza dell'inadempimento della controparte che si è giovata dell'effetto risolutorio del contratto attraverso la diffida ad adempiere cui si è congiunto l'inutile decorso del termine, a questo punto deve essere valutata dal Giudice la gravità dell'inadempimento. pagina 4 di 6 Nella fattispecie in esame l'inadempimento alle obbligazioni è stato di rilevante entità avendo riguardato obbligazioni principali e non secondarie, infatti la società attrice, visto l'inadempimento della non avrebbe potuto procedere con la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione Controparte_1 dell'immobile che gli erano stati commissionati dal committente se non avesse provveduto in autonomia.
La mancata esecuzione del “cappotto” da parte della società convenuta possiede quindi il requisito della gravità.
A questo punto, accertato e dichiarato il grave inadempimento della devono essere Controparte_1
analizzate le domande di restituzione degli importi già corrisposti alla convenuta per i lavori eseguiti, delle somme versate in eccesso dalla rispetto ai lavori eseguiti e fatturati, e rispetto ai Parte_1 lavori di ripristino, essendo le opere eseguite dalla realizzate non a regola d'arte, Controparte_1
nonché il risarcimento dei danni subiti.
Occorre aver riferimento alle prove del danno fornite dall'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. risultanti dagli atti del giudizio.
Va preliminarmente evidenziato che parte attrice nelle sue difese ha riferito che la ha Controparte_1
realizzato solo una parte delle opere che le erano state commissionate, ha elencato tutta una serie di vizi e difetti, ha riferito di aver sostenuto dei costi per il ripristino degli stessi e di aver subito dei gravi danni economici e all'immagine. Detto ciò, tuttavia si deve rilevare che la parte attrice non ha fornito alcuna prova documentale a supporto delle richieste come del resto era suo onere;
infatti, con la pec inviata in data 4.08.2021 l'attore ha contestato genericamente che alcune “opere non risultano eseguite e/o completate come ad esempio il cappotto che è stato realizzato solo in parte e presenta gravi problematiche…”. A fini della restituzione di eventuali importi corrisposti in più rispetto ad i lavori eseguiti dalla si rileva che non sono stati nenche contabilizzati i lavori da questa Controparte_1
eseguiti dalla convenuta, sono state prodotte in atti solo alcune fotografie che nulla provano in merito alle parziali lavorazioni realizzate dalla società convenuta rispetto all'importo corrisposto, e/o alla presenza dei vizi e difetti a tutte le altre domande risarcitorie formulate. Non possono ritenersi sufficienti ai fini della prova neanche le generiche dichiarazioni rilasciate dal dipendente escusso il quale si è limitato a confermare il contenuto dei capitoli di prova formulati, rispondendo con un semplice “si è vero”, senza entrare nello specifico, alle circostanze che il cappotto, realizzato dalla
[...] solo in parte e non a regola d'arte, era stato finito con le maestranze della CP_1 Parte_1
altri lavori che erano stati eseguiti sempre dalla presentavano dei vizi e difetti: gli Controparte_1
intonachi interni del fabbricato in ristrutturazione erano realizzati solo in parte e mal eseguiti, pagina 5 di 6 mancavano della interposta rete in pvc, e presentavano avvallamenti e rilievi accentuati. Il teste ha confermato inoltre che le spallette delle porte, delle porte finestre e delle finestre erano state realizzate solo in parte, la parte delle suddette spallette realizzate erano state poi demolite e rifatte dalla
[...]
in quanto presentavano piombature errate mancando di angolari.; così era avvenuto per i Parte_1 rivestimenti degli architravi. Non risultano provati i gravi danni economici e d'immagine lamentati.
Tanto premesso, seppur accertato che la si è resa inadempiente rispetto al contratto, Controparte_1
considerato che parte attrice non ha fornito la prova dei danni richiesti, si ritiene dunque che la domanda restitutoria/risarcitoria può essere accolta solo parzialmente con la condanna della società convenuta al pagamento in favore della di una somma determinata e liquidata in via Parte_1 equitativa pari ad € 10.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione di riferimento dell'importo liquidato, al minimo delle tariffe stante la non complessità della questione e la ridotta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accertato il grave inadempimento della dichiara risolto il contratto Controparte_2
intercorso tra le parti;
condanna la al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore della Controparte_2 [...]
per i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
condanna la al rimborso delle spese di lite in favore della Controparte_2 Parte_1 che liquida in € 2.540,00 per compensi, € 786,00 per spese non imponibili, oltre rimborso
[...]
forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Beatrice BECHI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2747/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. DEL GIUSTO MICHELE che lo/a Parte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/12/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale rappresentate pro Parte_1
tempore conveniva in giudizio la (di seguito davanti al Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di Grosseto per sentirli accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato il grave inadempimento della al contratto concluso con la Controparte_3
e di cui in narrativa dichiarare il medesimo risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
1454 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione delle somme Controparte_3 ricevute in pagamento dalla pari ad € 22.000,00; Parte_1
IN SUBORDINE: accertato e dichiarato il grave inadempimento della al Controparte_3
contratto concluso con la e di cui in narrativa dichiarare il medesimo risolto ai sensi Parte_1
e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta alla Controparte_3 restituzione delle somme ricevute in pagamento dalla pari ad € 22.000,00; Parte_1
IN ULTERIORE SUBORDINE: accertato e dichiarato che le opere realizzate in parte e mai completate pagina 1 di 6 dalla in virtù del subappalto concluso con erano affette, per Controparte_3 Parte_1
la parte realizzata, da vizi e difformità e che la medesima subappaltante ha dovuto provvedere al ripristino della loro conformità alla regola dell'arte e per l'effetto ridurre il prezzo di tali opere viziate e difformi condannando controparte alla restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a tale valore;
IN OGNI CASO condannare la al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Controparte_3 come sopra specificati, danni che si quantificano nella somma di € 100.000,00, o in Parte_1
quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia da determinarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di compensi e spese come per legge”.
Nessuno si costituiva per la convenuta e veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni e con prove documentali.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 10.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Deducevano gli attori di aver in corso un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile posto in Capalbio (GR) e nel corso del febbraio 2021, decideva di subappaltare Controparte_4
parte delle opere commissionate avendo le proprie maestranze impegnate in altri cantieri;
essa, pertanto, subappaltava con corrispettivo a misura parte delle opere commissionate alla medesima da eseguire nel ridetto cantiere di Capalbio (GR) e precisamente il cappotto termico dell'edificio principale e parte degli intonaci interni ed esterni del medesimo edificio, alla Controparte_3
con sede in Copertino (LE) Via San Massimiliano Kobe 18. Riferiva parte attrice che le
[...] lavorazioni in subappalto avevano inizio all'inizio del mese di marzo 2021, durante l'esecuzione delle opere date in subappalto la società convenuta rimaneva gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in particolare: nel mese di Luglio 2021 la società convenuta abbandonava illegittimamente il cantiere senza fornire giustificazione alcuna. A fronte di ciò nella persona di , Parte_1 Persona_1
protestava vivamente con il legale rappresentante della facendo presente che il Controparte_3
fermo dei lavori avrebbe determinato uno sforamento nelle tempistiche di consegna dell'opera esponendo la a pesanti penali previste contrattualmente nell'appalto stipulato da Parte_1 [...]
con la committente principale (€ 500,00 al giorno). Dopo svariati giorni finché la società Pt_1
convenuta riprendeva le lavorazioni, tuttavia all'inizio del mese di agosto 2021, la società subappaltatrice abbandonava nuovamente il cantiere in maniera del tutto illegittima ed ingiustificata. In data 10.08.2021 la società attrice inviava una pec con formale invito/diffida a riprendere le lavorazioni;
tale comunicazione rimaneva priva di riscontro e, pertanto, con ulteriore pec del 2.9.2021 la
[...]
all'avanzamento comunicava alla subappaltatrice la risoluzione ex art. 1454 c.c. con invito a Pt_1
rimuovere dal cantiere le proprie attrezzature. La pec rimaneva priva di riscontro ma la subappaltatrice pagina 2 di 6 prestava acquiescenza a tale comunicazione provvedendo, senza sollevare eccezione alcuna rispetto all'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c., a rimuovere le proprie attrezzature dal cantiere durante un fine settimana, senza alcuna preventiva comunicazione a alla direzione lavori e al Parte_1
responsabile per la sicurezza.
La società attrice deduceva inoltre che nell'agosto del 2021, la emetteva Controparte_3 un'ulteriore fattura (la fattura n. 32/21 del 4.8.2021) in assenza di verifica contabile delle opere tra le parti e per opere mai eseguite, per lavori in economia non meglio specificati, mai commissionati dall'attrice e mai eseguiti dalla convenuta, per opere mai completate dalla convenuta quali gli intonaci esterni e/o il cappotto esterno. Con la ridetta pec del 10.08.2021 la società attrice contestava detta fattura sollevando altresì eccezione ex art. 1460 c.c. in quanto le opere subappaltate erano state realizzate solo in parte lamentando inoltre la presenza di gravi vizi e difformità in quanto realizzate in spregio alle regole tecniche, alle regole dell'arte ed agli accordi tra le parti.
La considerato il grave inadempimento della e considerato che aveva Parte_1 Controparte_1
esercitato la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1454 e 1455
c.c. chiedeva il risarcimento danni secondo le regole proprie dell'adempimento contrattuale corretto e tempestivo con la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.
Va preliminarmente rilevato che ai sensi dell'art. 1454 c.c. il contratto intercorso tra le parti si è risolto, avendo, la parte adempiente intimato, a mezzo della diffida ad adempiere, alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine (15 giorni dall'invio della diffida). La convenuta tuttavia rimaneva inadempiente.
La diffida ad adempiere, nella sua struttura logica e sistematica, è uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro inadempiente per una celere risoluzione del contratto, questo affinché il contraente adempiente non resti vincolato all'altro fino alla pronuncia del Giudice e possa provvedere con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale (Cass., 8 agosto 1978, n. 3851). Nel caso di specie, l'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., implica quindi solo una pronuncia dichiarativa da parte del Giudice, dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto (Cass., 26 novembre 2021, n. 36918).
Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del
07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11028 del 26/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 6814 del 13/07/1998). Le indagini sono tuttavia rilevanti nel caso in cui il committente abbia preteso anche il risarcimento del pagina 3 di 6 danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso.
Pertanto, al committente che manifesta la sua volontà di recedere è preclusa la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, ivi compreso l'inadempimento riconducibile a difetti della parte di opera già ultimata, poiché il rapporto è ormai venuto meno per altro titolo, ossia a seguito del recesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/07/1983; contra Sez. 1,
Sentenza n. 1795 del 12 luglio 1943).
La Suprema Corte anche recentemente ha ribadito come “l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento. (Sez. 2, n. 40325 del 16 dicembre 2021;
Sez. 2, n. 18696 del 4 settembre 2014; Sez. 2, n. 9314 del 18 aprile 2007) (cfr. anche Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 04/09/2023, n. 25703, Ordinanza 9 febbraio 2023 n. 4017).
L'articolo 1455 c.c. stabilisce che “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra”. L'importanza dell'inadempimento deve essere valutata in relazione agli obiettivi del contratto. Secondo la Suprema Corte la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere la regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza per detta parte della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento (Cassazione civile ordinanza n. 4022 del 2018).
Ebbene va rilevato innanzitutto che l'attore pur non avendo prodotto la copia del contratto sottoscritto ed intercorso tra le parti, ha fornito la prova dell'esistenza del contratto, infatti il teste sig. S_
, proprio dipendente, escusso in corso di causa oltre ad aver riferito che la ditta convenuta si
[...] stava occupando della realizzazione del cappotto esterno dell'immobile in ristrutturazione, ha altresì confermato che la si sia resa inadempiente rispetto ad alcune delle obbligazioni di cui Controparte_1 al contratto, ha confermato che la società convenuta per due volte aveva lasciato il cantiere, l'ultima volta abbandonandolo definitivamente.
Accertata dunque l'esistenza di un contratto tra le parti (come già detto seppur non prodotto), considerato che l'appaltatore ha risolto il contratto in presenza dell'inadempimento della controparte che si è giovata dell'effetto risolutorio del contratto attraverso la diffida ad adempiere cui si è congiunto l'inutile decorso del termine, a questo punto deve essere valutata dal Giudice la gravità dell'inadempimento. pagina 4 di 6 Nella fattispecie in esame l'inadempimento alle obbligazioni è stato di rilevante entità avendo riguardato obbligazioni principali e non secondarie, infatti la società attrice, visto l'inadempimento della non avrebbe potuto procedere con la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione Controparte_1 dell'immobile che gli erano stati commissionati dal committente se non avesse provveduto in autonomia.
La mancata esecuzione del “cappotto” da parte della società convenuta possiede quindi il requisito della gravità.
A questo punto, accertato e dichiarato il grave inadempimento della devono essere Controparte_1
analizzate le domande di restituzione degli importi già corrisposti alla convenuta per i lavori eseguiti, delle somme versate in eccesso dalla rispetto ai lavori eseguiti e fatturati, e rispetto ai Parte_1 lavori di ripristino, essendo le opere eseguite dalla realizzate non a regola d'arte, Controparte_1
nonché il risarcimento dei danni subiti.
Occorre aver riferimento alle prove del danno fornite dall'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. risultanti dagli atti del giudizio.
Va preliminarmente evidenziato che parte attrice nelle sue difese ha riferito che la ha Controparte_1
realizzato solo una parte delle opere che le erano state commissionate, ha elencato tutta una serie di vizi e difetti, ha riferito di aver sostenuto dei costi per il ripristino degli stessi e di aver subito dei gravi danni economici e all'immagine. Detto ciò, tuttavia si deve rilevare che la parte attrice non ha fornito alcuna prova documentale a supporto delle richieste come del resto era suo onere;
infatti, con la pec inviata in data 4.08.2021 l'attore ha contestato genericamente che alcune “opere non risultano eseguite e/o completate come ad esempio il cappotto che è stato realizzato solo in parte e presenta gravi problematiche…”. A fini della restituzione di eventuali importi corrisposti in più rispetto ad i lavori eseguiti dalla si rileva che non sono stati nenche contabilizzati i lavori da questa Controparte_1
eseguiti dalla convenuta, sono state prodotte in atti solo alcune fotografie che nulla provano in merito alle parziali lavorazioni realizzate dalla società convenuta rispetto all'importo corrisposto, e/o alla presenza dei vizi e difetti a tutte le altre domande risarcitorie formulate. Non possono ritenersi sufficienti ai fini della prova neanche le generiche dichiarazioni rilasciate dal dipendente escusso il quale si è limitato a confermare il contenuto dei capitoli di prova formulati, rispondendo con un semplice “si è vero”, senza entrare nello specifico, alle circostanze che il cappotto, realizzato dalla
[...] solo in parte e non a regola d'arte, era stato finito con le maestranze della CP_1 Parte_1
altri lavori che erano stati eseguiti sempre dalla presentavano dei vizi e difetti: gli Controparte_1
intonachi interni del fabbricato in ristrutturazione erano realizzati solo in parte e mal eseguiti, pagina 5 di 6 mancavano della interposta rete in pvc, e presentavano avvallamenti e rilievi accentuati. Il teste ha confermato inoltre che le spallette delle porte, delle porte finestre e delle finestre erano state realizzate solo in parte, la parte delle suddette spallette realizzate erano state poi demolite e rifatte dalla
[...]
in quanto presentavano piombature errate mancando di angolari.; così era avvenuto per i Parte_1 rivestimenti degli architravi. Non risultano provati i gravi danni economici e d'immagine lamentati.
Tanto premesso, seppur accertato che la si è resa inadempiente rispetto al contratto, Controparte_1
considerato che parte attrice non ha fornito la prova dei danni richiesti, si ritiene dunque che la domanda restitutoria/risarcitoria può essere accolta solo parzialmente con la condanna della società convenuta al pagamento in favore della di una somma determinata e liquidata in via Parte_1 equitativa pari ad € 10.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione di riferimento dell'importo liquidato, al minimo delle tariffe stante la non complessità della questione e la ridotta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accertato il grave inadempimento della dichiara risolto il contratto Controparte_2
intercorso tra le parti;
condanna la al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore della Controparte_2 [...]
per i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
condanna la al rimborso delle spese di lite in favore della Controparte_2 Parte_1 che liquida in € 2.540,00 per compensi, € 786,00 per spese non imponibili, oltre rimborso
[...]
forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Bechi
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