Art. 12.
In caso di trapasso di gestione di esattoria per qualsiasi motivo, il nuovo esattore e' solidalmente responsabile coi precedenti esattori per il mancato versamento in tutto o in parte dei contributi relativi alle precedenti gestioni.
In caso di trapasso di gestione di esattoria per qualsiasi motivo, il nuovo esattore e' solidalmente responsabile coi precedenti esattori per il mancato versamento in tutto o in parte dei contributi relativi alle precedenti gestioni.