CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 11/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ERNESTA TARANTINO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata l'[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro At- Parte_1 tilio Galati ed Ettore Marzano, giusta procura a margine del ricorso di primo grado;
appellante
e
, in persona del le- Controparte_1 gale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1280/2023 del 1° agosto 2023 il Tribunale del la- CP_ voro di Trani, pronunciando nel contradditorio con l' ha rigettato la domanda proposta da – titolare di pensione cat. INVCIV n. Parte_1
07752470 – volta ad accertare l'illegittimità dell'indebito di 2.626,40 euro, chiesto in restituzione dall' in relazione ai ratei della Controparte_2 pensione di invalidità risultati non dovuti per accertata insussistenza del re- quisito sanitario.
- 1 - In sintesi, il Giudice di prime cure – dopo aver ampiamente richia- mato i principi interpretativi enunciati dalla Suprema Corte in tema di inde- bito assistenziale – ha osservato che:
- la ricorrente era titolare di pensione di inabilità e di indennità di ac- compagnamento, come da decreto di omologa del Tribunale di Trani del 27 gennaio 2017;
- a seguito di visita di revisione del 12 luglio 2017, la ricorrente era stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorati- va nella misura del 80%, con la conseguente perdita del diritto al riconosci- mento della pensione di inabilità civile (sostituita dall'assegno mensile di assistenza) nonché dell'indennità di accompagnamento;
- il verbale di revisione era stato comunicato a con lettera Pt_1
A/R, regolarmente ricevuta in data 24 luglio 2017;
- all'esito del procedimento di ricostituzione della prestazione del 4 maggio 2022, era emerso un indebito pari a 2.626,40 euro, corrispondente a cinque mensilità di indennità di accompagnamento percepite nel periodo dal mese di gennaio a quello di maggio dell'anno 2022;
- le ragioni dell'indebito emergevano chiaramente dalla documenta- zione in atti;
- del tutto legittimo appariva l'operato dell'Istituto previdenziale, es- sendo venuto meno il requisito sanitario per beneficiare della prestazione, circostanza quest'ultima ritualmente comunicata alla ricorrente;
- pertanto, alcun affidamento poteva essersi ingenerato in capo alla ricorrente in quanto la medesima era stata resa edotta della revoca della pre- stazione.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello . Parte_1 CP_ L' ha resistito depositando memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata di- scussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Con un unico motivo censura la sentenza impugnata lad- Pt_1 dove non ha riconosciuto l'illegittimità dell'indebito.
A suo dire, il Tribunale ha omesso di considerare che l'Istituto pre- videnziale – accertata l'insussistenza del requisito sanitario – avrebbe dovu- to disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio, ai sensi dell'art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998; aggiunge che, al contrario, CP_ l' ha continuato ad erogare il beneficio, disponendone la revoca ben ol-
- 2 - tre i 90 giorni previsti;
sottolinea infine che, in assenza di qualsivoglia vio- lazione dei doveri di correttezza da parte della medesima, deve senz'altro riconoscersi l'irrepetibilità delle somme erogate dall'Ente appellato.
4. L'appello è da ritenersi infondato, dovendosi condividere la deci- sione del primo Giudice, sia pure con le precisazioni che seguono.
4.1. Giova premettere che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidando- si – in luogo della generale e incondizionata regola della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. – un principio di settore, secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto varia- mente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non do- vuta e una situazione idonea a generare affidamento.
Il Giudice delle leggi, invero, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche per quest'ultimo un principio di settore, onde la regolamentazione della ripeti- zione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Corte Cost. n. 264 del 22 luglio 2004; n. 448 del 27 ottobre 2000).
Trattasi di un principio risalente, volto a tutelare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente per- cepiti in buona fede, atteso che le prestazioni assistenziali, pur indebite, si fondano esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di esigenze alimentari proprie e della famiglia (v. Cass. n. 29034 del 2022; Corte Cost. n. 1 del 2006; Corte
Cost. n. 431 del 1993), diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tute- la (v. Cass. sez. un. n. 10454 del 2015).
A siffatto principio, dunque, il canone dell'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigen- ze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimen- tare (v. Corte Cost. nn. 39 e 431 del 1993).
Il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta, quindi, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civi- listico, a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta
- 3 - difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del set- tore protetto, come, per esempio, accade quando la prestazione sia stata ero- gata senza che il percettore ne abbia fatto domanda (v. Cass. n. 12406 del
2003), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (v. Cass. n. 5059 del 2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ri- covero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o di dolo com- provato dell'accipiens.
È stato ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia di indebito assistenziale vige, in relazione alle singole e di- versificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a se- conda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (v. Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del
2018), di quelli sanitari, di quelli socio-economici, cioè incollocazione al la- voro o disoccupazione (v. Cass. n. 31372 del 2019), o, ancora, in via genera- le, alla mancanza dei requisiti di legge.
Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v.
Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n.
17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente ero- gati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restan- do esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i re- lativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
In particolare, la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 24180 del 2022 ha chiarito che: «In tema di indebito assistenziale trova applica- zione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con rife- rimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte»
(cfr. tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020;
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
Precisa ancora detta statuizione che «si è delineato il principio in ba- se al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di si- tuazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens del- la erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del
- 4 - requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento», condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo.
4.2. Inoltre, qualora la ripetizione della prestazione goduta sia giusti- ficata dalla mancanza dei requisiti sanitari, la stessa opera dalla data di ac- certamento amministrativo dell'inesistenza di siffatti requisiti, senza che possa assumere rilevanza – in difetto di una norma che disponga in tal senso
– il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospen- dere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati (v. Cass. n. 34013 del 2019).
In tal senso, da ultimo, si è espressa la Suprema Corte con la pronun- cia n. 248 del 2023, secondo cui «in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), pro- duce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visi- ta di verifica”; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C.
34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010); basti qui aggiungere che
l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto ge- nerico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ». Per_1
4.3. Non ha pregio, pertanto, la tesi del presunto legittimo affida- mento invocato dall'appellante, in quanto la Suprema Corte, nel ribadire il principio per cui la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sani- tari, si è da tempo espressa nel senso dell'irrilevanza del mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prestabiliti.
Invero, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in
- 5 - favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del
1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposi- zione meramente “regolamentare” dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art.
5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamen- te erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38
Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimo- niale ricevuta» (v. Cass. n. 34013 del 2019; Cass. n. 6091 del 2002); «Infat- ti, il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 (verifica dello stato di invalidità civile), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione ge- nerale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ul- teriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvi- denze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica. A tal ri- guardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del
23/12/2010) che “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis,
(applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica”; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono es- sere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica”» (v. Cass. n.
26162 del 2016).
Dunque, sebbene la materia della revoca delle prestazioni assisten- ziali, in caso di accertata insussistenza dello stato invalidante prescritto dalla legge, sia stata diversamente regolata da numerose disposizioni susseguitesi nel tempo, il legislatore ha sempre seguito una linea coerente, atteso che
- 6 - nessuna norma ha mai previsto che essa operi da un momento successivo all'accertamento sanitario.
Si vedano, in particolare, l'art. 3ter della l. n. 29 del 1977; l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, convertito nella l. n. 291 del 1988; l'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993; l'art. 5, comma 5. del d.P.R. n. 698 del 1994; l'art. 4 del d.l. n. 323 del 1996, convertito con modifiche nella l. n.
425 del 1996; l'art. 52, comma 3, della l. n. 449 del 1997, e, infine, l'art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998, espressamente richiamato dall'appellante.
Mentre la legge n. 291 del 1988 escludeva la ripetizione delle som- me corrisposte prima del provvedimento di revoca, l'art. 11, comma 4, della legge n. 537 del 1993 recava una disciplina particolarmente rigorosa, pre- scrivendosi che «nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa».
Questa disciplina si sovrappose per un certo periodo a quella del d.P.R. n. 698 del 1994 (emesso in forza della l. n. 537 del 1993, la quale prevedeva all'art. 11 l'emanazione di un regolamento che riordinasse i pro- cedimenti in materia di invalidità civile, ma la delega al regolamento non ri- guardava, invece, la materia relativa alla revoca dei benefici, la quale era in- tegralmente disciplinata dal riportato art. 11, comma 4, della l. n. 537) il cui art. 5, comma 5, prevedeva che «Nel caso di accertata insussistenza dei re- quisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata so- spensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussi- stenza dei requisiti prescritti».
Il citato art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 fu espressamente abrogato dall'art. 4, comma 3nonies, introdotto dalla l. n. 425 del 1996, di conversione del d.l. n. 323 del 1996.
L'art. 4, comma 3bis, della suddetta l. n. 425 del 1996 disponeva che
«Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione ge- nerale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della vi- sita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della vi- sita di verifica».
- 7 - È ulteriormente seguito l'art. 52, comma 3, della l. n. 449 del 1997 con cui si prevedeva che «Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5 comma 5 del D.P.R. 21 settembre 1994
n. 698».
Da ultimo, è intervenuto l'art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998, di cui l'odierna appellante rivendica l'applicazione, deducendo la illegittimi- tà della condotta dell'Ente previdenziale in ragione della violazione di detta norma, la quale prescrive che «In caso di accertata insussistenza dei requi- siti sanitari, il Ministero del Tesoro dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica».
Ebbene, così ricostruita la sequenza degli interventi normativi, va os- servato che a cominciare dalla legge del 1993 l'accertamento amministrati- vo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la vi- sita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il d.l. n. 325 del 1996, retroagisce alla data della verifica).
Il tenore dell'art. 4, comma 3bis, della citata l. n. 425 del 1996 è chiaro nel prescrivere che la revoca «produce effetti dalla data della visita di verifica» e non già dal momento della notifica del decreto di revoca, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, mentre il termine di 90 giorni ivi prescritto è riferito piuttosto – quale termine di natura meramente endo-procedimentale – all'emanazione del provvedimento di revoca.
In ogni caso, sia sulla base di detta norma, sia con riferimento al pre- cedente art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 698 del 1994 (nuovamente richiamato dall'art. 52, comma 3, della l. n. 449 del 1997), ove la sospensione e la rela- tiva comunicazione non vengano effettuate e si sia, dunque, formato l'indebito, nulla autorizza a ritenere che la revoca operi in data successiva a quella della visita, né, in particolare, a decorrere dalla data di comunicazione della revoca, poiché non prevista (in tal senso, la giurisprudenza di legittimi- tà si è più volte pronunciata: Cass. n. 2433 del 2000; Cass. n. 14212 del
2001; Cass. n. 5079 del 2001; Cass. n. 5094 del 2002; Cass. n. 6091 del
2002).
- 8 - In tal senso depone anche la disposizione di cui all'art. 37 comma 8, della l. n. 448 del 1998, applicabile “ratione temporis” alla fattispecie esa- minata, la quale, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca della provvidenza economica «a decorrere dalla data della visita di verifica».
Sul punto si è, altresì, precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accerta- ta insussistenza dei requisiti sanitari non concretino esercizio di poteri am- ministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, ovvero in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazio- ne dei termini di cui all'art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 698 del 1994, l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto esplicitarlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del si- stema (v. Cass. n. 34013 del 2019).
Detti atti non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. autotutela amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (v.
Cass. n. 256 del 2001; Cass. n. 8713 del 1999; Cass. n. 5138 del 1994).
In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposi- zioni organizzative, preordinate a impedire – anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale – proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini (v. Cass. n. 16260 del 2003).
Né tanto meno parte appellante può utilmente invocare in proprio fa- vore il precedente costituito da Cass. n. 4668 del 2021. Il citato arresto, di- fatti, attiene ad una fattispecie nella quale non era stata rilevata a carico del percettore alcuna violazione dei doveri di correttezza in quanto non era stata accertata la notifica alla parte del verbale di revisione. Nel caso in esame, invece, è documentalmente dimostrato – oltre ad essere del tutto pacifico – che ha ricevuto il verbale del 17 luglio 2017 mediante lettera rac-Pt_1
- 9 - comandata recapitata alla medesima il successivo 24 luglio (v. avviso di ri- cevimento in atti).
4.4. Sulla scorta dei richiamati principi il Tribunale ha correttamente ritenuto legittimo l'operato dell'Istituto , il quale mediante la CP_2 nota datata 4 maggio 2022 ha richiesto la restituzione dei ratei della presta- zione assistenziale erogata nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio
2022, a seguito della visita di revisione che, in data 12 luglio 2017, aveva accertato la sopravvenuta insussistenza in capo all'appellante del necessario requisito sanitario.
Infatti, dalla documentazione acquisita risulta che:
- con verbale di Commissione medica del 12 luglio 2017, in occasio- ne di visita di revisione, era stata riconosciuta invalida con ri- Parte_1 duzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 80%;
- il citato verbale era stato poi comunicato all'interessata mediante lettera raccomandata A/R, recapitata in data 24 luglio 2017.
In sostanza, dalla documentazione acquisita già in primo grado – come peraltro accertato dal Tribunale e non contestato neppure in questa se- de – emerge in modo chiaro che l'appellante era stata resa edotta della so- praggiunta insussistenza del requisito sanitario indispensabile ai fini del go- dimento del beneficio assistenziale fin dal mese di luglio 2017. È evidente, perciò, che a partire da tale momento è venuta meno in capo all'assistibile la condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione in oggetto, giacché tramite la comunicazione dell'esito della visita ella è sicu- ramente divenuta consapevole di non avere più diritto a ricevere la pensio- ne.
Come già evidenziato, gli atti di sospensione o revoca delle presta- zioni per insussistenza dei requisiti sanitari costituiscono meri atti di gestio- ne del rapporto obbligatorio, sicché è da escludersi decisamente che dopo la comunicazione del verbale con esito negativo la parte interessata abbia po- tuto nutrire un ragionevole affidamento circa la permanenza del suo diritto.
Ne discende che i ratei della prestazione in oggetto percepiti nel pe- riodo dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022 devono ritenersi interamente ripetibili dall' . CP_1
5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, pertanto, la sentenza impugnata va confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
- 10 - 6. Le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibi- li, stante il deposito di rituale dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 5.1.2024 da Parte_2
[. CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 6.7.2023, pubblicata l'1.8.2023, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara irripetibili nei confronti dell'appellante le spese del presen- te grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Ernesta Tarantino
- 11 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ERNESTA TARANTINO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata l'[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro At- Parte_1 tilio Galati ed Ettore Marzano, giusta procura a margine del ricorso di primo grado;
appellante
e
, in persona del le- Controparte_1 gale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1280/2023 del 1° agosto 2023 il Tribunale del la- CP_ voro di Trani, pronunciando nel contradditorio con l' ha rigettato la domanda proposta da – titolare di pensione cat. INVCIV n. Parte_1
07752470 – volta ad accertare l'illegittimità dell'indebito di 2.626,40 euro, chiesto in restituzione dall' in relazione ai ratei della Controparte_2 pensione di invalidità risultati non dovuti per accertata insussistenza del re- quisito sanitario.
- 1 - In sintesi, il Giudice di prime cure – dopo aver ampiamente richia- mato i principi interpretativi enunciati dalla Suprema Corte in tema di inde- bito assistenziale – ha osservato che:
- la ricorrente era titolare di pensione di inabilità e di indennità di ac- compagnamento, come da decreto di omologa del Tribunale di Trani del 27 gennaio 2017;
- a seguito di visita di revisione del 12 luglio 2017, la ricorrente era stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorati- va nella misura del 80%, con la conseguente perdita del diritto al riconosci- mento della pensione di inabilità civile (sostituita dall'assegno mensile di assistenza) nonché dell'indennità di accompagnamento;
- il verbale di revisione era stato comunicato a con lettera Pt_1
A/R, regolarmente ricevuta in data 24 luglio 2017;
- all'esito del procedimento di ricostituzione della prestazione del 4 maggio 2022, era emerso un indebito pari a 2.626,40 euro, corrispondente a cinque mensilità di indennità di accompagnamento percepite nel periodo dal mese di gennaio a quello di maggio dell'anno 2022;
- le ragioni dell'indebito emergevano chiaramente dalla documenta- zione in atti;
- del tutto legittimo appariva l'operato dell'Istituto previdenziale, es- sendo venuto meno il requisito sanitario per beneficiare della prestazione, circostanza quest'ultima ritualmente comunicata alla ricorrente;
- pertanto, alcun affidamento poteva essersi ingenerato in capo alla ricorrente in quanto la medesima era stata resa edotta della revoca della pre- stazione.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello . Parte_1 CP_ L' ha resistito depositando memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata di- scussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Con un unico motivo censura la sentenza impugnata lad- Pt_1 dove non ha riconosciuto l'illegittimità dell'indebito.
A suo dire, il Tribunale ha omesso di considerare che l'Istituto pre- videnziale – accertata l'insussistenza del requisito sanitario – avrebbe dovu- to disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio, ai sensi dell'art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998; aggiunge che, al contrario, CP_ l' ha continuato ad erogare il beneficio, disponendone la revoca ben ol-
- 2 - tre i 90 giorni previsti;
sottolinea infine che, in assenza di qualsivoglia vio- lazione dei doveri di correttezza da parte della medesima, deve senz'altro riconoscersi l'irrepetibilità delle somme erogate dall'Ente appellato.
4. L'appello è da ritenersi infondato, dovendosi condividere la deci- sione del primo Giudice, sia pure con le precisazioni che seguono.
4.1. Giova premettere che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidando- si – in luogo della generale e incondizionata regola della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. – un principio di settore, secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto varia- mente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non do- vuta e una situazione idonea a generare affidamento.
Il Giudice delle leggi, invero, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche per quest'ultimo un principio di settore, onde la regolamentazione della ripeti- zione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Corte Cost. n. 264 del 22 luglio 2004; n. 448 del 27 ottobre 2000).
Trattasi di un principio risalente, volto a tutelare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente per- cepiti in buona fede, atteso che le prestazioni assistenziali, pur indebite, si fondano esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di esigenze alimentari proprie e della famiglia (v. Cass. n. 29034 del 2022; Corte Cost. n. 1 del 2006; Corte
Cost. n. 431 del 1993), diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tute- la (v. Cass. sez. un. n. 10454 del 2015).
A siffatto principio, dunque, il canone dell'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigen- ze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimen- tare (v. Corte Cost. nn. 39 e 431 del 1993).
Il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta, quindi, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civi- listico, a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta
- 3 - difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del set- tore protetto, come, per esempio, accade quando la prestazione sia stata ero- gata senza che il percettore ne abbia fatto domanda (v. Cass. n. 12406 del
2003), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (v. Cass. n. 5059 del 2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ri- covero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o di dolo com- provato dell'accipiens.
È stato ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia di indebito assistenziale vige, in relazione alle singole e di- versificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a se- conda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (v. Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del
2018), di quelli sanitari, di quelli socio-economici, cioè incollocazione al la- voro o disoccupazione (v. Cass. n. 31372 del 2019), o, ancora, in via genera- le, alla mancanza dei requisiti di legge.
Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v.
Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n.
17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente ero- gati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restan- do esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i re- lativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
In particolare, la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 24180 del 2022 ha chiarito che: «In tema di indebito assistenziale trova applica- zione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con rife- rimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte»
(cfr. tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020;
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
Precisa ancora detta statuizione che «si è delineato il principio in ba- se al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di si- tuazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens del- la erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del
- 4 - requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento», condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo.
4.2. Inoltre, qualora la ripetizione della prestazione goduta sia giusti- ficata dalla mancanza dei requisiti sanitari, la stessa opera dalla data di ac- certamento amministrativo dell'inesistenza di siffatti requisiti, senza che possa assumere rilevanza – in difetto di una norma che disponga in tal senso
– il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospen- dere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati (v. Cass. n. 34013 del 2019).
In tal senso, da ultimo, si è espressa la Suprema Corte con la pronun- cia n. 248 del 2023, secondo cui «in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), pro- duce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visi- ta di verifica”; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C.
34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010); basti qui aggiungere che
l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto ge- nerico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ». Per_1
4.3. Non ha pregio, pertanto, la tesi del presunto legittimo affida- mento invocato dall'appellante, in quanto la Suprema Corte, nel ribadire il principio per cui la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sani- tari, si è da tempo espressa nel senso dell'irrilevanza del mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prestabiliti.
Invero, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in
- 5 - favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del
1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposi- zione meramente “regolamentare” dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art.
5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamen- te erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38
Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimo- niale ricevuta» (v. Cass. n. 34013 del 2019; Cass. n. 6091 del 2002); «Infat- ti, il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 (verifica dello stato di invalidità civile), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione ge- nerale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ul- teriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvi- denze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica. A tal ri- guardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del
23/12/2010) che “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis,
(applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica”; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono es- sere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica”» (v. Cass. n.
26162 del 2016).
Dunque, sebbene la materia della revoca delle prestazioni assisten- ziali, in caso di accertata insussistenza dello stato invalidante prescritto dalla legge, sia stata diversamente regolata da numerose disposizioni susseguitesi nel tempo, il legislatore ha sempre seguito una linea coerente, atteso che
- 6 - nessuna norma ha mai previsto che essa operi da un momento successivo all'accertamento sanitario.
Si vedano, in particolare, l'art. 3ter della l. n. 29 del 1977; l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, convertito nella l. n. 291 del 1988; l'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993; l'art. 5, comma 5. del d.P.R. n. 698 del 1994; l'art. 4 del d.l. n. 323 del 1996, convertito con modifiche nella l. n.
425 del 1996; l'art. 52, comma 3, della l. n. 449 del 1997, e, infine, l'art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998, espressamente richiamato dall'appellante.
Mentre la legge n. 291 del 1988 escludeva la ripetizione delle som- me corrisposte prima del provvedimento di revoca, l'art. 11, comma 4, della legge n. 537 del 1993 recava una disciplina particolarmente rigorosa, pre- scrivendosi che «nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa».
Questa disciplina si sovrappose per un certo periodo a quella del d.P.R. n. 698 del 1994 (emesso in forza della l. n. 537 del 1993, la quale prevedeva all'art. 11 l'emanazione di un regolamento che riordinasse i pro- cedimenti in materia di invalidità civile, ma la delega al regolamento non ri- guardava, invece, la materia relativa alla revoca dei benefici, la quale era in- tegralmente disciplinata dal riportato art. 11, comma 4, della l. n. 537) il cui art. 5, comma 5, prevedeva che «Nel caso di accertata insussistenza dei re- quisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata so- spensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussi- stenza dei requisiti prescritti».
Il citato art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 fu espressamente abrogato dall'art. 4, comma 3nonies, introdotto dalla l. n. 425 del 1996, di conversione del d.l. n. 323 del 1996.
L'art. 4, comma 3bis, della suddetta l. n. 425 del 1996 disponeva che
«Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione ge- nerale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della vi- sita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della vi- sita di verifica».
- 7 - È ulteriormente seguito l'art. 52, comma 3, della l. n. 449 del 1997 con cui si prevedeva che «Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5 comma 5 del D.P.R. 21 settembre 1994
n. 698».
Da ultimo, è intervenuto l'art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998, di cui l'odierna appellante rivendica l'applicazione, deducendo la illegittimi- tà della condotta dell'Ente previdenziale in ragione della violazione di detta norma, la quale prescrive che «In caso di accertata insussistenza dei requi- siti sanitari, il Ministero del Tesoro dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica».
Ebbene, così ricostruita la sequenza degli interventi normativi, va os- servato che a cominciare dalla legge del 1993 l'accertamento amministrati- vo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la vi- sita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il d.l. n. 325 del 1996, retroagisce alla data della verifica).
Il tenore dell'art. 4, comma 3bis, della citata l. n. 425 del 1996 è chiaro nel prescrivere che la revoca «produce effetti dalla data della visita di verifica» e non già dal momento della notifica del decreto di revoca, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, mentre il termine di 90 giorni ivi prescritto è riferito piuttosto – quale termine di natura meramente endo-procedimentale – all'emanazione del provvedimento di revoca.
In ogni caso, sia sulla base di detta norma, sia con riferimento al pre- cedente art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 698 del 1994 (nuovamente richiamato dall'art. 52, comma 3, della l. n. 449 del 1997), ove la sospensione e la rela- tiva comunicazione non vengano effettuate e si sia, dunque, formato l'indebito, nulla autorizza a ritenere che la revoca operi in data successiva a quella della visita, né, in particolare, a decorrere dalla data di comunicazione della revoca, poiché non prevista (in tal senso, la giurisprudenza di legittimi- tà si è più volte pronunciata: Cass. n. 2433 del 2000; Cass. n. 14212 del
2001; Cass. n. 5079 del 2001; Cass. n. 5094 del 2002; Cass. n. 6091 del
2002).
- 8 - In tal senso depone anche la disposizione di cui all'art. 37 comma 8, della l. n. 448 del 1998, applicabile “ratione temporis” alla fattispecie esa- minata, la quale, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca della provvidenza economica «a decorrere dalla data della visita di verifica».
Sul punto si è, altresì, precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accerta- ta insussistenza dei requisiti sanitari non concretino esercizio di poteri am- ministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, ovvero in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazio- ne dei termini di cui all'art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 698 del 1994, l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto esplicitarlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del si- stema (v. Cass. n. 34013 del 2019).
Detti atti non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. autotutela amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (v.
Cass. n. 256 del 2001; Cass. n. 8713 del 1999; Cass. n. 5138 del 1994).
In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposi- zioni organizzative, preordinate a impedire – anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale – proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini (v. Cass. n. 16260 del 2003).
Né tanto meno parte appellante può utilmente invocare in proprio fa- vore il precedente costituito da Cass. n. 4668 del 2021. Il citato arresto, di- fatti, attiene ad una fattispecie nella quale non era stata rilevata a carico del percettore alcuna violazione dei doveri di correttezza in quanto non era stata accertata la notifica alla parte del verbale di revisione. Nel caso in esame, invece, è documentalmente dimostrato – oltre ad essere del tutto pacifico – che ha ricevuto il verbale del 17 luglio 2017 mediante lettera rac-Pt_1
- 9 - comandata recapitata alla medesima il successivo 24 luglio (v. avviso di ri- cevimento in atti).
4.4. Sulla scorta dei richiamati principi il Tribunale ha correttamente ritenuto legittimo l'operato dell'Istituto , il quale mediante la CP_2 nota datata 4 maggio 2022 ha richiesto la restituzione dei ratei della presta- zione assistenziale erogata nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio
2022, a seguito della visita di revisione che, in data 12 luglio 2017, aveva accertato la sopravvenuta insussistenza in capo all'appellante del necessario requisito sanitario.
Infatti, dalla documentazione acquisita risulta che:
- con verbale di Commissione medica del 12 luglio 2017, in occasio- ne di visita di revisione, era stata riconosciuta invalida con ri- Parte_1 duzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 80%;
- il citato verbale era stato poi comunicato all'interessata mediante lettera raccomandata A/R, recapitata in data 24 luglio 2017.
In sostanza, dalla documentazione acquisita già in primo grado – come peraltro accertato dal Tribunale e non contestato neppure in questa se- de – emerge in modo chiaro che l'appellante era stata resa edotta della so- praggiunta insussistenza del requisito sanitario indispensabile ai fini del go- dimento del beneficio assistenziale fin dal mese di luglio 2017. È evidente, perciò, che a partire da tale momento è venuta meno in capo all'assistibile la condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione in oggetto, giacché tramite la comunicazione dell'esito della visita ella è sicu- ramente divenuta consapevole di non avere più diritto a ricevere la pensio- ne.
Come già evidenziato, gli atti di sospensione o revoca delle presta- zioni per insussistenza dei requisiti sanitari costituiscono meri atti di gestio- ne del rapporto obbligatorio, sicché è da escludersi decisamente che dopo la comunicazione del verbale con esito negativo la parte interessata abbia po- tuto nutrire un ragionevole affidamento circa la permanenza del suo diritto.
Ne discende che i ratei della prestazione in oggetto percepiti nel pe- riodo dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022 devono ritenersi interamente ripetibili dall' . CP_1
5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, pertanto, la sentenza impugnata va confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
- 10 - 6. Le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibi- li, stante il deposito di rituale dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 5.1.2024 da Parte_2
[. CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 6.7.2023, pubblicata l'1.8.2023, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara irripetibili nei confronti dell'appellante le spese del presen- te grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Ernesta Tarantino
- 11 -