Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Dalponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Barbara Zampiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Arco del 17 luglio 2025, prot. n. 0021813/2025, comunicato a mezzo pec il successivo 18 luglio, avente ad oggetto “ Richiesta di Permesso di costruire pervenuta al prot. n. 7827 di data 11/03/2025 per i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento e spostamento sedime sulla P.ed. 2436 C.C. ARCO - P.F. 867/3 C.C. ARCO - VIA LINFANO, SN Diniego istanza ”;
del provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Arco dell’8 maggio 2025, prot. n. 0014026/2025, avente ad oggetto “ Richiesta di Permesso di costruire pervenuta al prot. n. 7827 di data 11/03/2025 per i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento e spostamento sedime sulla P.ed. 2436 C.C. ARCO - P.F. 867/3 C.C. ARCO - VIA LINFANO, SN Preavviso di diniego ”;
di ogni altro atto ai precedenti connesso, presupposto e consequenziale, anche ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il consigliere IL RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con domanda del 10 marzo 2025 la signora -OMISSIS-, odierna ricorrente, in qualità di attuale proprietaria della p.ed. 2436, C.C. Arco sita in via Linfano, ha depositato al Comune di Arco, resistente, ai sensi dell’art. 112, comma 11, della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 e dell’art. 38, comma 8, delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Arco l’istanza di permesso di costruire per la “ demolizione e ricostruzione con ampliamento e spostamento di sedime della p.e.d. 2436 ”, ai fini del “recupero abitativo dell’edificio ” sul presupposto dell’originario “ uso abitativo occasionale con finalità di riposo e di svago ” sin dalla sua costruzione. La particella edificiale in questione è costituita da una baracca in legno della dimensione di 14,43 mq, attualmente in stato di degrado e abbandono, di costruzione risalente al periodo tra gli anni ‘50 e metà degli anni sessanta, situata in “ area agricola di pregio ” e in “ area di tutela paesaggistico-ambientale ”. Preliminarmente, pertanto, la ricorrente ha ottenuto l’autorizzazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e del Paesaggio della Comunità Alto Garda e Ledro espressa con deliberazione 12 febbraio 2025, n. 41 “ valida ai soli fini della tutela paesaggistico-ambientale, fatta salva la competenza del Comune, in materia di conformità urbanistica dell’opera con gli strumenti di pianificazione urbanistica e relativi regolamenti di attuazione ”.
2. Vale evidenziare che il manufatto in questione era stato interessato da una procedura sanzionatoria edilizia culminata con l’ordinanza ingiunzione del 5 novembre 2007 emessa dal Comune di Arco, su segnalazione del Corpo Forestale provinciale e del sopralluogo svolto dai funzionari comunali in data 31 ottobre 2007. Infatti, come risulta dal verbale di sopralluogo, al tempo veniva rilevata, sull’allora p.fond. 867/1 C.C. Arco, la presenza di “ una tettoia tamponata su due lati e poggiata su di un lastricato di piastre di cemento, delle dimensioni di 9 ml per 7 ml”, “una roulotte posizionata sotto la tettoia ” e, sempre sotto la tettoia, “ una baracca con struttura in legno tamponata sui quattro lati con assi di legno e copertura ad una falda di onduline catramate, della dimensione di circa 2,60 ml per 5,50 ml ed un’altezza compresa tra circa 1,60 ml per 2,00 ml” ed infine, “ sul prospetto est della tettoia, una cisterna di plastica della capacità di un mc per la raccolta dell’acqua piovana” . L’ordinanza di demolizione veniva emessa ai sensi dell’art. 128 della l.p. n. 1 del 2008 per tutte le opere sopra indicate, in quanto accertate come abusive, ad esclusione della baracca di legno, oggi costituente la p.ed. 2436, poiché realizzata in data antecedente al 1967 al di fuori del centro abitato e dunque non soggetta ad alcun provvedimento autorizzativo. Le opere contestate furono integralmente demolite, come risulta dal verbale del 7 luglio 2008, rimanendo il loco solo il manufatto oggetto dell’odierna controversia. In particolare, nella segnalazione di notizia di reato del Servizio forestale provinciale del 12 ottobre 2007 il manufatto in legno di cui si controverte, unitamente agli altri interventi elencati, erano descritti come “ adibiti a ricovero occasionale e deposito attrezzi”.
3. Il Comune di Arco, svolta l’istruttoria sull’istanza di permesso di costruire, ha comunicato il preavviso di diniego, recante data 8 maggio 2025, cui ha fatto seguito la notificazione del diniego definitivo del 17 luglio 2025, posteriormente alla disamina delle osservazioni proposte dalla signora -OMISSIS- in data 6 giugno 2025. La motivazione della reiezione dell’istanza è del seguente tenore: “ La p.ed. 2436 non è mai stata autorizzata quale costruzione con destinazione residenziale, né esiste prova che della medesima si sia fatto un utilizzo come residenza. L’autodichiarazione non confortata da ulteriori elementi di fatto non costituisce prova sufficiente. Il manufatto si presenta come una baracca realizzata prima del 1967 in area agricola, utilizzata come deposito attrezzi. Il possibile utilizzo della stessa anche come ricovero occasionale non costituisce elemento sufficiente a provarne l’allora e l’attuale utilizzo e destinazione residenziale. In difetto della autorizzata e legittima destinazione residenziale non può ammettersi nemmeno il recupero a fini abitativi della costruzione ai sensi dell’art. 38, co. 8 delle NTA del PRG, in quanto, come preavvisato, la costruzione, avente sedime pari a mq. 14,43 non dispone della metratura minima imposta dal vigente Regolamento comunale per il suo utilizzo a fini abitativi. Il diniego di titolo edilizio va, pertanto, per le ragioni tutte sopra riportate, definitivamente confermato ”.
4. Con ricorso notificato il 16 ottobre 2025 e depositato il 3 novembre 2025 la signora -OMISSIS- avversa gli atti sopraindicati mediante un unico motivo così rubricato: “ Eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà; eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria; eccesso di potere per erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione; conseguente violazione di legge per violazione dell’art. 112, co 11, della l.p. di Trento 4 agosto 2025, n. 15 e per violazione dell’art. 38, co 9, delle n.t.a. del P.R.G. di Arco. Ancora: violazione di legge per violazione dell’art. 7, co 3 dell’Allegato 1 del vigente regolamento edilizio del Comune di Arco, nonché dell’art. 25, co 5, del vigente regolamento edilizio del Comune di Arco ”. In particolare, deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per avere erroneamente il Comune di Arco escluso l’applicabilità al caso di specie dell’art. 38, comma 8, delle NTA del vigente PRG di Arco, sostanzialmente corrispondente alla disciplina provinciale dettata dall’art. 112, comma 11, della l.p. 15 del 2015. Infatti, secondo la parte ricorrente, l’edificio contrassegnato dalla p.ed. 2436, C.C. Arco, avente superficie pari a mq. 14,43 ed esistente alla data di entrata in vigore della l.p. 1 del 2008, ha da sempre un uso diverso da quello agricolo di zona (agricola di pregio), ossia un uso abitativo/residenziale occasionale con finalità di riposo e di svago, in quanto dotato di un bagno a dispersione ed ammobiliato con tavolo, sedie e tutto quanto necessario, utilizzo incrementato a far data dal 1997 mediante l’esecuzione dell’impianto elettrico per la luce, al quale sono stati collegati frigo e freezer, di cui sussistono tracce nella documentazione fotografica. Tale uso sarebbe stato mantenuto – “ ad esclusione della possibilità di dormire in loco ” – anche dopo la rimessa in pristino della tettoia, della cisterna d’acqua e della roulotte abusive di cui al procedimento sanzionatorio dell’anno 2007 e fino a pochi anni fa. Pertanto, sussisterebbero i presupposti per il richiesto intervento di ristrutturazione con ampliamento di SUN, fino al massimo del 20% di quella esistente, consentito dall’art. 38, comma 8, NTA del PRG, richiamato dall’art. 39 NTA del PRG anche per le “aree agricole di pregio ”, non ostandovi il difetto della metratura minima per gli alloggi abitativi imposta in 48 mq dal Regolamento edilizio comunale. Secondo la signora -OMISSIS-, in dettaglio, l’uso abitativo/residenziale di fatto della baracca non deve essere necessariamente a carattere stabile, ben potendo connotarsi anche del carattere di “occasionalità” “a fini abitativi di riposo e svago ” e tale utilizzo alla data di entrata in vigore della l.p. 1 del 2008 a cui fa riferimento l’art. 112 della l.p. 15 del 2015 sarebbe pacifico e provato da una serie di elementi precisi e concordanti, versati nell’istanza del permesso di costruire, e nello specifico:
- dalla pregressa comunicazione di notizia di reato del Corpo Forestale provinciale, da cui si desumerebbe la circostanza che la baracca - realizzata ante 1967 - è già stata valutata quale legittimamente esistente in occasione dell’accertamento delle opere abusive a carattere abitativo nell’anno 2007, poi demolite, che riguardavano opere a servizio dell’utilizzo abitativo esercitato nel manufatto stesso (tettoia, roulotte e cisterna di plastica per la raccolta dell’acqua piovana);
- dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate all’istanza di permesso di costruire concordanti nel testimoniare l’uso abitativo occasionale della baracca de qua , con finalità di riposo e di svago, fin dalla sua costruzione e l’esistenza in quest’ultima di bagno a dispersione e mobilio, uso incrementato a far data dal 1997 con la realizzazione di un impianto elettrico per la luce al quale sono stati collegati un frigo ed un freezer;
- dalla documentazione fotografica contenuta nella relazione tecnico-illustrativa che correda la domanda di permesso di costruire dove sono evidenti le tracce sia dell’impianto elettrico che del bagno a dispersione;
- dalla categoria catastale A/4, assegnata al manufatto in sede di accatastamento nell’anno 2020, che identifica abitazioni di tipo popolare.
Il concetto di edificio residenziale nelle vigenti NTA del PRG del comune di Arco (art. 9 bis , comma 1), inoltre, non distingue tra uso abitativo stabile o occasionale, mentre l’Amministrazione si fonda su un concetto di abitazione di tipo stabile. Invece il manufatto de quo è stato utilizzato sin dalla sua costruzione quale abitazione occasionale per il riposo e svago e in tale ottica va valutata la sua struttura in legno, la sua superficie e la sua altezza compatibili con tale utilizzo occasionale, come pure l’assenza di scarichi fognari veri e propri, sostituiti da un bagno a dispersione, nonché l’assenza di un impianto dell’acqua, mentre è confermata la presenza di un impianto elettrico di cui si rinvengono le tracce in loco come evidente dalle fotografie, pur concernenti un manufatto ora in stato di degrado. Secondo parte ricorrente anche il manufatto in legno, oltre alle altre opere rimosse a seguito dell’ordinanza ingiunzione del 2007, si connotava da un utilizzo a fini abitativi occasionali: “ lo smantellamento della roulotte e della tettoia ha solamente fatto venire meno la possibilità di dormire in loco, nient’altro ” mentre la cisterna per l’acqua piovana serviva per irrigare l’orto poi eliminato. L’utilizzo abitativo nei termini esposti si sarebbe poi protratto, come confermerebbero le autocertificazioni, idonee allo scopo di corroborare un quadro fattuale già emergente dalla documentazione amministrativa e fotografica, così come deducibile anche dall’accatastamento che, se non ha autonomo valore probatorio, costituirebbe un ulteriore elemento di prova unitamente agli altri. Non è conferente, secondo la signora -OMISSIS-, il fatto che la p.ed. 2436 non sia mai stata autorizzata quale costruzione con destinazione residenziale, poiché ciò che rileva a mente del richiamato art. 38 delle NTA del PRG comunale è solo l’utilizzo dell’immobile per un uso diverso da quello agricolo, trattandosi di un immobile realizzato ante 1967 che non necessitava di un titolo edilizio, come chiarito dall’art. 7, comma 3, all. 1 del vigente Regolamento edilizio del Comune, ove si fa riferimento allo stato di fatto.
5. Si è costituito il Comune di Arco e, con memoria del 31 gennaio 2026, ha insistito per il rigetto del ricorso per l’insussistenza dei presupposti dell’art. 38, comma 8 delle NTA del PRG di Arco nel caso di specie, dovendo dimostrarsi la funzione residenziale del manufatto in questione in quanto preesistente al 1967: solo tale evenienza, infatti, consente il recupero ai fini abitativi dell’immobile in difetto della metratura minima richiesta. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha raggiunto tale prova ed in tal senso sono insufficienti gli elementi prodotti in allegato alla istanza di permesso di costruire, poiché non si tratta di prove o indizi precisi e concordati e dotati di plausibilità. In particolare, non depone in tal senso la documentazione concernente l’ordine di demolizione gli abusi edilizi del novembre 2007 che non documenta affatto l’utilizzo abitativo e/o residenziale della baracca in legno, mancando nella stessa gli allacciamenti e le utenze essenziali (acqua, fognatura ed elettricità). Nemmeno la classificazione catastale in categoria A4, conferita solo nell’anno 2020, può considerarsi seriamente quale prova della destinazione residenziale del bene in questione, dato il suo valore a fini fiscali utile a comprovare una destinazione urbanistica solo se concordante con altri elementi, non dimostrati nel caso di specie. Lo stesso vale per le dichiarazioni testimoniali e così anche la documentazione fotografica prodotta contraddice la tesi di parte ricorrente, ove si rinviene un manufatto del tutto inidoneo all’uso abitativo/residenziale per superficie altezza e materiali oltre che per assenza di allacciamenti a utenze essenziali. La stessa parte ricorrente ha escluso dopo il 2007 la possibilità di dormire in loco, circostanza che depone per un utilizzo solo momentaneo del bene, ad esempio “ per riposare, fare pic nic o passare giornate in campagna ”, incompatibile con un uso abitativo/residenziale pena il riconoscimento di tale connotato a tutti i manufatti in area agricola del Comune di Arco costruiti ante 1967. In difetto della dimostrazione dell’uso abitativo/residenziale pregresso dell’immobile di cui si controverte, e in mancanza dei requisiti di superficie minima imposti dal regolamento edilizio, non sussistono nemmeno i presupposti per il recupero a fini abitativi di un edificio avente “ destinazione diversa ” da quella agricola, preesistente in “ area agricola di pregio”.
6. Con memoria di replica del 12 febbraio 2026 la parte ricorrente ha insistito per le proprie conclusioni, sottolineando che l’art. 9 bis, comma 1, delle vigenti NTA del PRG di Arco definisce l’edificio residenziale senza distinguere tra uso abitativo stabile o occasionale. Inoltre, ha rilevato che il contesto in cui si erige l’immobile è costituito da un’area ormai pressoché urbanizzata per la presenza di edifici residenziali, con la conseguenza che la situazione in concreto non corrisponde più alla destinazione agricola impressa, mentre la resistente non avrebbe contestato l’utilizzo del bene immobile di cui si tratta come ricovero occasionale a fini abitativi di svago, quale si deduce da una molteplicità di elementi come individuati dall’art. 86 bis, comma 2, della l.p. 15 del 2015 che dispone in ordine allo stato legittimo degli immobili realizzati ante 1967 al di fuori del centro abitato. L’elemento di prova principale sarebbe costituito proprio dalla documentazione amministrativa concernente gli abusi edilizi contestati nel 2007 relativa ad un contesto abitativo unitario, in particolare dalla comunicazione di notizia di reato (che si riferisce alla baracca come “ ricovero occasionale e deposito attrezzi ”). Le dimensioni del manufatto, inoltre, sono del tutto compatibili con un utilizzo abitativo, mentre l’assenza di scarichi fognari si giustifica per il fatto che all’epoca i condotti fognari non servivano la zona e sono stati eseguiti successivamente, il tutto renderebbe provato l’utilizzo residenziale antecedente il 1967 con possibilità di prescindere pertanto dalla metratura minima, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento Edilizio comunale.
7. Alla odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito illustrate.
II. La parte ricorrente è proprietaria della p.ed. 2436 C.C. Arco, situata urbanisticamente in “ area agricola di pregio ” e altresì soggetta a tutela paesaggistico-ambientale secondo il PRG del Comune di Arco. Le “ aree agricole di pregio ” del Piano urbanistico provinciale (PUP), approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, soggiacciono alla disciplina recata dall’articolo 38, comma 4, delle sue norme di attuazione (NDA) (costituenti l’allegato B) della legge provinciale medesima) secondo il quale sono ivi ammessi ordinariamente solo gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, salvo quelli espressamente previsti dagli artt. 38 e 37 delle NDA del PUP, realizzati da parte di soggetti che esercitano professionalmente l’attività agricola. Nelle aree destinate all’agricoltura, inoltre, l’art. 112 - rubricato “ Edificazione nelle aree destinate all’agricoltura ” - della legge provinciale di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (recante: “ Legge provinciale per il governo del territorio 2015 ”) al comma 11 ammette anche, a determinate condizioni, il recupero degli edifici esistenti, nei termini seguenti: “ Nelle aree destinate all’agricoltura gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall’attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008 possono formare oggetto degli interventi di recupero definiti dall’articolo 77, comma 2, e degli interventi di cui all’articolo 77, comma 1, lettera f), di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai PRG ” .
Coerentemente l’art. 38, comma 8, delle norme di attuazione (NTA) del PRG del Comune di Arco - applicabile nelle aree agricole di pregio in virtù del richiamo contenuto nell’art. 39, comma 5, delle medesime NTA - per la parte di interesse, così dispone: “ Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore dell’art. 62 comma 4 LP 4 marzo 2008 n. 1, con destinazioni d’uso diverse da quelle ammesse dalle norme di zona, possono essere utilizzati per la residenza (…). Gli usi di cui al presente comma sono ammessi solo se è dimostrata la presenza di idonee opere di urbanizzazione. Su tali edifici, se non sono individuati come insediamenti storici, sono ammessi i seguenti interventi: a) La ristrutturazione di cui all’art. 77 comma 1 lett. e) punto 3) della LP 15/2015, con ampliamento della SUN fino ad un massimo del 20% della SUN esistente (…) ”.
In forza delle richiamate disposizioni, e per quanto qui rileva, la parte ricorrente in data 10 luglio 2025 ha presentato al Comune di Arco istanza di permesso di costruire per la “ demolizione e ricostruzione con ampliamento e spostamento di sedime della p.ed. 2436 ”, ai fini del “ recupero abitativo dell’edificio”.
III. Vale premettere che non sussiste controversia tra le parti sul fatto che il presupposto per l’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire è costituito dalla dimostrazione dell’uso a fini abitativi della baracca di legno allora eretta sulla p.f. 867/1 C.C. Arco, loc. Linfano (attuale p.ed. 2436), esistente alla data di entrata in vigore della l.p. 4 marzo 2008, n. 1. Viene infatti in considerazione un manufatto della dimensione di 14,43 mq, attualmente in stato di degrado e abbandono, di costruzione databile tra gli anni ‘50 e metà degli anni sessanta, che rinviene la propria legittimità, pertanto, dal periodo della sua realizzazione, in quanto eretto ante 1967 al di fuori del centro abitato, allorquando non era necessario il rilascio di un titolo edilizio, come anche chiarito dall’art. 7, comma 3, all. 1 del vigente Regolamento Edilizio del Comune, ove si fa riferimento allo stato di fatto.
La pur legittima assenza di un titolo edilizio che ne abbia autorizzato l’edificazione a scopo residenziale/abitativo, invero, impone la necessaria dimostrazione in fatto dell’uso a tali fini del manufatto de quo , in particolare in ragione della dimensione dello stesso, del tutto limitata - pari a 14,43 mq sviluppabili a 17,29 mq -, comunque grandemente insufficiente per un utilizzo abitativo alla stregua della disciplina attualmente vigente del Regolamento Edilizio comunale che richiede una superficie non inferiore ai 48 mq (art. 23, comma 1). Pertanto, solo la prova di un utilizzo residenziale/abitativo antecedente al 1967, e mantenuto sino all’entrata in vigore della l.p. n. 1 del 2008 [26 marzo 2008], permette il recupero ai fini abitativi dell’immobile in questione a prescindere dalla metratura minima richiesta ad oggi, come consentito in deroga dall’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento Edilizio comunale.
IV. Al riguardo la parte ricorrente reputa di aver adeguatamente comprovato la sussistenza di tale presupposto utilizzo ed in particolare l’originario “ uso abitativo occasionale con finalità di riposo e di svago ” della baracca in legno, sin dalla sua costruzione, in difformità pertanto con l’uso agricolo di zona. Ciò sarebbe dimostrato da una serie di elementi ritenuti precisi e concordanti: in particolare, dal fatto che il manufatto sarebbe stato dotato di un bagno a dispersione ed ammobiliato con tavolo, sedie e tutto quanto necessario, uso successivamente incrementato con la realizzazione, a far data dal 1997, dell’impianto elettrico per la luce, al quale sono stati collegati frigo e freezer. Quanto sopra si evincerebbe dai documenti posti a corredo dell’istanza del permesso di costruire, e nello specifico:
- dalla documentazione afferente al procedimento sanzionatorio in materia edilizia, risalente al 2007 e segnatamente dalla comunicazione di notizia di reato del 12 ottobre 2007, seguita al sopralluogo effettuato dal Corpo Forestale provinciale, da cui si desumerebbe che la baracca – realizzata ante 1967 - era già stata valutata quale legittimamente esistente in occasione dell’accertamento degli interventi abusivi a carattere abitativo nell’anno 2007, poi demoliti, i quali riguardavano opere a servizio dell’utilizzo abitativo esercitato nel manufatto stesso (tettoia, roulotte e cisterna di plastica per la raccolta dell’acqua piovana);
- dalle due dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate all’istanza di permesso di costruire concordanti nel testimoniare l’uso abitativo “occasionale con finalità di riposo e di svago ” della baracca de qua fin dalla sua costruzione e l’esistenza in quest’ultima di un bagno a dispersione e mobilio, utilizzo incrementato a far data dal 1997 con un impianto elettrico per la luce al quale sono stati collegati un frigo ed un freezer;
- dalla documentazione fotografica contenuta nella relazione tecnico-illustrativa che correda la domanda di permesso di costruire dove sono evidenti le tracce sia dell’impianto elettrico che del bagno a dispersione;
- dalla categoria catastale A/4 assegnata al manufatto in sede di accatastamento nell’anno 2020, che identifica un’abitazioni di tipo popolare.
Il Comune di Arco ha espresso un diverso avviso sia nel preavviso di diniego che nel diniego impugnati con il ricorso in esame, ravvisando la mancanza di adeguata prova dell’utilizzo abitativo del manufatto in questione, attualmente in stato di degrado e abbandono e con caratteristiche del tutto insufficienti ad un uso abitativo, come si evince dal tenore letterale della motivazione riportata in premessa.
V. Il thema decidendum , quindi, è costituito dall’adeguatezza degli elementi di prova introdotti dalla signora -OMISSIS- circa il pregresso uso abitativo dell’immobile in questione a far data sin dal 1967 e comunque permanente sino alla data di entrata in vigore della l.p. n. 1 del 2008,
VI. Reputa il Collegio che la valutazione operata dall’Amministrazione comunale circa l’insussistenza di sufficienti elementi di prova del pregresso utilizzo residenziale/abitativo del manufatto in parola non sia incongrua, né inficiata dagli elementi sintomatici dell’eccesso di potere dedotti nell’unico motivo di gravame.
VII. Anzitutto, non può convenirsi con la prospettazione di parte ricorrente che ritiene non necessaria la dimostrazione della stabilità dell’uso abitativo al fine di cui si tratta, argomentazione prospettata anche alla luce di quanto previsto dall’art. 9 bis, comma 1, delle vigenti NTA del PRG di Arco, secondo il quale “ Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione, compresi i volumi e i locali accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage, ripostigli, locali tecnici ecc.), con l’esclusione di locali con altre destinazioni d’uso (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.)”, disposizione che, dunque, non qualifica come stabile l’utilizzo residenziale, mentre sarebbe sufficiente, l’“ uso abitativo occasionale con finalità di riposo e di svago ”. Al contrario, ad avviso del Collegio, l’uso residenziale/abitativo di un manufatto, vieppiù se necessario all’applicazione di diposizioni derogatorie in materia urbanistico-edilizia, costituisce una nozione di fatto che individua la funzione tipica dell’immobile come atta a consentire la permanenza di persone in maniera stabile e costante (ossia non occasionale) - ancorché, in ipotesi, anche solo stagionale -, funzione da verificarsi in concreto con riferimento ai criteri abitativi del periodo su cui si incentra l’attenzione, nel caso di specie coincidente con gli anni ‘60 del secolo scorso, secondo quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente e accreditato dal Comune, periodo peraltro non particolarmente remoto o risalente (con riferimento ad un caso simile cfr. TAR Toscana, 20.01.2026, n. 110: “ Occorre invece ribadire, che ai fini dell’accertamento della destinazione abitativa, non sono sufficienti mere tracce di una occasionale presenza di persone ma occorre la dimostrazione di uso dell’immobile come stabile dimora di uno o più individui ”; cfr. anche TAR Campania, III, 11.03.2021, n. 1616, nel contesto della distinzione tra la funzione residenziale e per uffici “ le residenze assolvono alle generali necessità abitative, garantendo l’insediamento stabile dei cittadini e il soddisfacimento dei primari bisogni esistenziali dei singoli e delle famiglie ”).
VIII. Sotto altro profilo, si concorda con quanto affermato dal Comune resistente circa l’assenza di sufficiente prova della funzione abitativa dell’immobile in questione che non si evince dagli atti della procedura sanzionatoria in materia edilizia del 2007. Al contrario di quanto dedotto dalla signora -OMISSIS-, infatti, non trova riscontro in siffatta documentazione la prova dell’utilizzo abitativo della baracca in legno oggi in esame, nemmeno in via occasionale. La ricorrente asserisce in sede difensiva che tale circostanza deriverebbe dalla comunicazione di notizia di reato, seguita al sopralluogo effettuato dal Corpo Forestale provinciale, risalente al 12 ottobre 2007 ove risulterebbe che le opere di cui è stata ingiunta la demolizione (tettoia, roulotte, pavimentazione e cisterna di plastica per la raccolta dell’acqua piovana), e poi effettivamente demolite, erano “ opere a servizio dell’utilizzo abitativo esercitato nel manufatto stesso ”. In realtà tale accertamento, che costituisce secondo la stessa ricorrente l’elemento principale di prova della destinazione abitativa in questione, non risulta dall’atto richiamato, il quale attesta esclusivamente che il manufatto in legno - di cui non è ordinata la demolizione in quanto accreditata la sua realizzazione in data anteriore al 1967 - era adibito a “ ricovero occasionale e deposito attrezzi ”, descrizione che non qualifica un utilizzo specificamente abitativo della baracca in legno in contestazione. Sotto altro aspetto, sul punto, come ancora ben evidenziato dall’Amministrazione resistente, la funzione residenziale che la parte ricorrente riconduce alle opere e manufatti unitariamente accertati ed oggetto dell’ordinanza di demolizione del 5 novembre 2007, in quanto abusivi (salvo il manufatto in legno), se poteva qualificare quale contesto abitativo a tutto concedere, il complesso unitario delle opere rilevate sul terreno a quella data (costituito dalla presenza stabile e contestuale, oltre che della roulotte, del manufatto in legno, della tettoia posta a difesa della roulotte e dello stesso manufatto in legno, e dell’ampia area pavimentata esterna corredata di arredi così come della cisterna per l’acqua piovana), ha perso tale connotazione a seguito dell’ottemperanza all’ordinanza ingiunzione, con l’intervenuta rimozione di tutte le opere contestate, salvo solo il manufatto in legno. La parte ricorrente sostiene che anche posteriormente è rimasto un utilizzo abitativo della baracca di legno rimasta sul terreno “ad esclusione della possibilità di dormire in loco ” ma proprio la descritta circostanza smentisce il carattere stabile dell’utilizzo abitativo successivo. D’altro lato anche il limitato utilizzo affermato non trova adeguata dimostrazione alla luce delle fotografie prodotte anche in giudizio che attualmente testimoniano, come evidenziato dal Comune, solo dei sanitari appoggiati a terra e le tracce di un impianto elettrico, mentre danno conto del venir meno della cisterna della raccolta dell’acqua piovana che, prima della sua rimozione, poteva sopperire alla mancanza di uno degli impianti essenziali per l’utilizzo abitativo del residuo manufatto in legno.
IX. In un tale contesto, certamente non univoco né idoneo al fine della prova dell’utilizzo abitativo pregresso del manufatto in legno, non possono assumere l’asserita utilità probatoria le dichiarazioni testimoniali prodotte in giudizio, anche alla stregua della giurisprudenza espressasi su casi simili (Cons. Stato, sez VI, 04.06.2024, n. 4995; Cons. Stato, sez. II, 19.06.2024, n. 5500; sez. VII, 30.01.2024, n. 909; Cons. Stato, sez. VII, 12.11.2025, n. 8884; Cons. Stato, sez. VII, 16.12.2025, n. 9932), peraltro esse stesse riferite all’insufficiente, per quanto detto, utilizzo occasionale “ per svago ” e non stabile della baracca in legno. Così come non utile è l’accatastamento del bene immobile in questione conseguito nel 2020 quale A/4 che identifica le abitazioni di tipo popolare. Infatti, le risultanze dei registri catastali non hanno autonomo valore probatorio, ai fini della dimostrazione dell’effettiva destinazione d’uso (così TAR Campania, sez. II, 29.10.2025, n. 7034; TAR Lombardia - Milano, sez. II, 15.03.2023, n. 661 secondo cui: “ l’accatastamento assume rilievo solamente a fini fiscali e non può surrogare i titoli abilitativi edilizi di competenza comunale. La tesi sostenuta dal ricorrente urta, invero, contro il consolidato orientamento al lume del quale <l’avvenuto accatastamento di un immobile ha valenza a fini fiscali e non vale certo a legittimare, sotto il profilo edilizio, gli interventi eseguiti. In riferimento specifico alla modifica della destinazione d’uso, va ribadito che alle risultanze catastali non può essere riconosciuto un autonomo valore probatorio anche ai fini dell’individuazione dell’effettiva destinazione d’uso> (v. ex multis TAR Salerno, sent. n. 1834/2021, v. altresì Consiglio di Stato, sent. n. 5992/2020, TAR Napoli sent. n. 5564/2020, Consiglio di Stato, sent. n. 2769/2015) ”). Si tratta di orientamento costantemente ribadito dalla giurisprudenza, da cui questo Tribunale non intende discostarsi, vieppiù nel caso di specie ove tale accatastamento è avvenuto nel 2020 e non risale dunque al periodo sul quale si incentra il focus della verifica.
X. Tutto quanto sopra esposto consente, pertanto, di dar credito alle conclusioni del Comune di Arco circa il mancato raggiungimento della prova dell’utilizzo residenziale del manufatto in questione, presupposto necessario per consentirne il recupero ai fini abitativi nonostante il difetto dei requisiti dimensionali oggi richiesti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 112 della l.p. 15 del 2015 e dell’art. 38, comma 8, delle NTA del PRG comunale. Ne consegue, altresì, l’insussistenza del vizio di violazione di legge esposto nel motivo di gravame.
XI. Il ricorso è in conclusione infondato e va respinto.
XII. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
SS NA, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
IL RO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL RO | SS NA |
IL SEGRETARIO