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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/05/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2656 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. CAPPARELLI GIOVANNI GIUSEPPE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Co
, con l'Avv. LINI RICCARDO CARNOVALE MARCELLO ( CP_1 C.F._1
SEDE ; ; Controparte_3
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 e 445 bis c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi il suo diritto alla prestazione meglio conosciuta come premio alla nascita, di cui all'art. 1 co. 353 della L. 11.12.2016 n. 232.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva preliminarmente CP_4 la decadenza.
§§§§
Il ricorso deve essere accolto.
Il comma 353 dell'art. 1 della Legge n° 232 dell'11.12.2016 recita testualmente:
“353. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e' riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' corrisposto dall' in unica soluzione, su domanda della CP_1 futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.”.
Con circolare n. 78 del 28-04-2017, l' ha chiarito la procedura per la richiesta CP_5 della prestazione e i termini entro i quali proporre l'istanza da parte dei richiedenti: «La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione.»
Con Messaggio n. 661 del 13-02-2018, l' a seguito di difformità di CP_5 interpretazione della normativa e dell'ordinanza del Tribunale di Milano n.
6019/2017, ha dato disposizioni per la liquidazione della prestazione anche alle donne straniere richiedenti il premio. Nel messaggio si legge testualmente: «Le domande di premio alla nascita presentate dalle donne straniere regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte in applicazione delle circolari n. 39/2017, n. 61/2017 e n. 78/2017, saranno oggetto di riesame alla luce dell'Ordinanza n. 6019/2017. Il riesame della domanda sarà effettuato su istanza della richiedente da presentarsi alla Struttura territoriale competente utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Istituto e allegato al presente messaggio.
La struttura territorialmente competente valuterà, in base alla citata Ordinanza, la sussistenza dei requisiti sia con riferimento alla regolare presenza in Italia sia con riferimento agli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.»
La domanda di riesame va presentata entro 30 giorni dal rigetto della prima domanda.
Nel caso di specie, l' ha esposto di avere dapprima riscontrato la domanda CP_5 chiedendo ulteriori documenti1 e successivamente di avere rigettato l'istanza di riesame comunicando: «L'istanza di riesame non può essere accolta in quanto decorsi i termini per la presentazione.».
Invero, l' non ha dimostrato neppure di avere dato riscontro alla domanda CP_4 originaria, poiché nulla ha depositato.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto in quanto la prima domanda è stata presentata tempestivamente ma, allo stato degli atti, non risulta in alcun modo riscontrata.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- Accoglie il ricorso e condanna l' a corrispondere la prestazione CP_1 richiesta, con accessori di legge, - Condanna , altresì, l' , in p.l.r.p.t., a pagare le spese di lite, liquidate CP_1 in €1.500,00, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 cpc.
Castrovillari, 20/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge nella memoria : “Nella citata domanda, infatti, la ricorrente ometteva di indicare CP_1 gli estremi del permesso di soggiorno, per cui, in data 21/11/2017, da le veniva CP_1 richiesto, tramite e mail indirizzata al recapito indicato nella stessa istanza, rvenire al competente Ufficio dell'Istituto copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. Il documento richiesto, però, non veniva mai fornito, ragion per cui, in data 12/12/2017, la prima domanda veniva respinta in quanto incompleta per l'omessa produzione della citata documentazione”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. CAPPARELLI GIOVANNI GIUSEPPE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Co
, con l'Avv. LINI RICCARDO CARNOVALE MARCELLO ( CP_1 C.F._1
SEDE ; ; Controparte_3
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 e 445 bis c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi il suo diritto alla prestazione meglio conosciuta come premio alla nascita, di cui all'art. 1 co. 353 della L. 11.12.2016 n. 232.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva preliminarmente CP_4 la decadenza.
§§§§
Il ricorso deve essere accolto.
Il comma 353 dell'art. 1 della Legge n° 232 dell'11.12.2016 recita testualmente:
“353. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e' riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' corrisposto dall' in unica soluzione, su domanda della CP_1 futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.”.
Con circolare n. 78 del 28-04-2017, l' ha chiarito la procedura per la richiesta CP_5 della prestazione e i termini entro i quali proporre l'istanza da parte dei richiedenti: «La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione.»
Con Messaggio n. 661 del 13-02-2018, l' a seguito di difformità di CP_5 interpretazione della normativa e dell'ordinanza del Tribunale di Milano n.
6019/2017, ha dato disposizioni per la liquidazione della prestazione anche alle donne straniere richiedenti il premio. Nel messaggio si legge testualmente: «Le domande di premio alla nascita presentate dalle donne straniere regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte in applicazione delle circolari n. 39/2017, n. 61/2017 e n. 78/2017, saranno oggetto di riesame alla luce dell'Ordinanza n. 6019/2017. Il riesame della domanda sarà effettuato su istanza della richiedente da presentarsi alla Struttura territoriale competente utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Istituto e allegato al presente messaggio.
La struttura territorialmente competente valuterà, in base alla citata Ordinanza, la sussistenza dei requisiti sia con riferimento alla regolare presenza in Italia sia con riferimento agli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.»
La domanda di riesame va presentata entro 30 giorni dal rigetto della prima domanda.
Nel caso di specie, l' ha esposto di avere dapprima riscontrato la domanda CP_5 chiedendo ulteriori documenti1 e successivamente di avere rigettato l'istanza di riesame comunicando: «L'istanza di riesame non può essere accolta in quanto decorsi i termini per la presentazione.».
Invero, l' non ha dimostrato neppure di avere dato riscontro alla domanda CP_4 originaria, poiché nulla ha depositato.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto in quanto la prima domanda è stata presentata tempestivamente ma, allo stato degli atti, non risulta in alcun modo riscontrata.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- Accoglie il ricorso e condanna l' a corrispondere la prestazione CP_1 richiesta, con accessori di legge, - Condanna , altresì, l' , in p.l.r.p.t., a pagare le spese di lite, liquidate CP_1 in €1.500,00, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 cpc.
Castrovillari, 20/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge nella memoria : “Nella citata domanda, infatti, la ricorrente ometteva di indicare CP_1 gli estremi del permesso di soggiorno, per cui, in data 21/11/2017, da le veniva CP_1 richiesto, tramite e mail indirizzata al recapito indicato nella stessa istanza, rvenire al competente Ufficio dell'Istituto copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. Il documento richiesto, però, non veniva mai fornito, ragion per cui, in data 12/12/2017, la prima domanda veniva respinta in quanto incompleta per l'omessa produzione della citata documentazione”.