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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA AN, EL
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 358/2022 depositato il 04/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Galatina - VX
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso ViX
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 10/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20110000796 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 8/2022, pronunciata in data 04/10/2021 e depositata in data 10/01/2022, la Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Galatina avverso avviso di accertamento n. 20110000796 del 01/12/2017, notificato in data 28/12/2017 e avente ad oggetto ICI per l'annualità 2011.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la Sig.ra Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di giudizio.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità della sentenza reiterando le motivazioni già partecipate in primo grado.
Il Comune di Galatina si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
Nelle more del presente giudizio, la contribuente esibiva nuova documentazione probante l'esistenza di un vincolo di inedificabilità sulle aree oggetto di accertamento, identificate al foglio X, particelle X e X, stante l'asservimento della cubatura al fabbricato ivi insistente.
Alla luce di tale documentazione, il Comune appellato aggiornava la posizione ICI/IMU della contribuente, annullando, conseguentemente, l'avviso di accertamento, oggetto del presente gravame, con nota prot. n.
20230036508 del 26/06/2023, e procedendo al discarico delle somme iscritte a ruolo presso l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione. I relativi provvedimenti sono depositati nel fascicolo processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 10/12/2025, la Corte prende atto dell'avvenuto annullamento dell'atto impositivo e della richiesta, partecipata dal Comune di Galatina con nota del 27/06/2023, di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Prende, altresì, atto della rinuncia alla prosecuzione del presente giudizio partecipata dalla difesa della contribuente appellante.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA AN, EL
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 358/2022 depositato il 04/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Galatina - VX
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso ViX
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 10/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20110000796 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 8/2022, pronunciata in data 04/10/2021 e depositata in data 10/01/2022, la Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Galatina avverso avviso di accertamento n. 20110000796 del 01/12/2017, notificato in data 28/12/2017 e avente ad oggetto ICI per l'annualità 2011.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la Sig.ra Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di giudizio.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità della sentenza reiterando le motivazioni già partecipate in primo grado.
Il Comune di Galatina si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
Nelle more del presente giudizio, la contribuente esibiva nuova documentazione probante l'esistenza di un vincolo di inedificabilità sulle aree oggetto di accertamento, identificate al foglio X, particelle X e X, stante l'asservimento della cubatura al fabbricato ivi insistente.
Alla luce di tale documentazione, il Comune appellato aggiornava la posizione ICI/IMU della contribuente, annullando, conseguentemente, l'avviso di accertamento, oggetto del presente gravame, con nota prot. n.
20230036508 del 26/06/2023, e procedendo al discarico delle somme iscritte a ruolo presso l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione. I relativi provvedimenti sono depositati nel fascicolo processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 10/12/2025, la Corte prende atto dell'avvenuto annullamento dell'atto impositivo e della richiesta, partecipata dal Comune di Galatina con nota del 27/06/2023, di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Prende, altresì, atto della rinuncia alla prosecuzione del presente giudizio partecipata dalla difesa della contribuente appellante.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.