Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01207/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marta Settimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza/esecuzione
della sentenza del T.A.R. per la Puglia – Lecce n.-OMISSIS- pubblicata il 2 luglio 2025, resa in ordine al giudizio di cui al n. R.G.n.1209/2023,
con conseguente obbligo, per l’Amministrazione Sanitaria resistente, di ottemperare e dare esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, nei termini innanzi spiegati, “assegnando il termine entro cui l’esecuzione deve avvenire”;
nonché per la nomina di un Commissario ad acta che, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata oltre il termine assegnato, si sostituisca all’ente resistente;
in ogni caso per la declaratoria di nullità di tutti gli atti illegittimi nel frattempo adottati in violazione del giudicato, con richiesta di condanna di controparte alle spese di giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza (esecutiva) del T.A.R. Puglia – Lecce n.-OMISSIS- pubblicata il 2 luglio 2025;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa RI SU e uditi per le parti i difensori l’Avv. V. Parato per le parti ricorrenti e l’Avv. M. Settimo per la A.S.L. di Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti con il ricorso di ottemperanza, ritualmente notificato in data 13.11.2025 e depositato in data 14.11.2025, hanno chiesto l’ottemperanza e la corretta esecuzione, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta , della sentenza (esecutiva) del T.A.R. Puglia - Lecce n.-OMISSIS- pubblicata il 2 luglio 2025, con cui questo T.A.R. ha accolto il ricorso ed i successivi motivi aggiunti, per l’effetto annullando gli atti impugnati (ovvero la disposizione di servizio del 27.11.2023 non meglio conosciuta, a firma del direttore dell’Area Gestione del Personale dell’A.S.L. di Lecce con cui si convocano i partecipanti non vincitori dell’avviso di mobilità volontaria per 18 posti di “operatore socio-sanitario” cat. “BS” conclusosi con le deliberazioni n. -OMISSIS- del 4.10.2023 e n.-OMISSIS- del 24.11.2023 di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, a sottoscrivere contratti a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi al fine di provvedere alla sostituzione del personale assente a vario titolo e la deliberazione del D.G. n. -OMISSIS- del 7.2.2024 con cui si procede al conferimento di 12 incarichi a tempo determinato di O.S.S. in esecuzione degli atti impugnati col ricorso principale).
2. Il 2.01.2026, si è costituita in giudizio l’A.S.L. di Lecce chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il 23.01.2026, l’A.S.L. di Lecce ha depositato una memoria difensiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza, in quanto i ricorrenti non avrebbero fornito in giudizio la prova della definitività della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura ed insistendo nel merito per il rigetto del ricorso.
4. Nella Camera di Consiglio del 10.01.2026, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato a verbale l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di lite. La difesa dell’A.S.L. resistente ha insistito nelle eccezioni di inammissibilità del ricorso, chiedendo la condanna alle spese del ricorrente. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
5. Premesso che il Tribunale ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza, sollevata con memoria del 23.01.2026, dall’A.S.L. di Lecce, in quanto i ricorrenti non avrebbero fornito in giudizio la prova della definitività della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione. Osserva, infatti il Collegio che ai sensi dell’art. 112 c.p.a. è possibile chiedere l’ottemperanza anche delle sentenze esecutive del giudice amministrativo. Pur se la norma non prevede che debba trattarsi di decisioni non sospese, la puntualizzazione è contenuta alla lett. e) del comma 1 dell’art. 34 c.p.a. Inoltre l’art. 33 comma 2 c.p.a. stabilisce che: “ Le sentenze di primo grado sono esecutive ”. Nel caso di specie la sentenza di questo T.A.R. n.-OMISSIS- pubblicata il 2 luglio 2025 è esecutiva, non essendo stata sospesa dal Consiglio di Stato e non necessita, pertanto alcuna prova del passaggio in giudicato della stessa.
6.Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di l’inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza per difetto di procura, sollevata con memoria del 23.01.2026, dall’A.S.L. resistente, non risultando allegata alcuna delle richiamate procure, che, a parere della difesa dell’A.S.L. resistente, presenterebbero “cancellazioni, tanto nella parte dedicata all’oggetto della lite da intraprendere quanto nel campo destinato alla data di rilascio”, pertanto non risultando provata la circostanza contestata dalla predetta A.S.L.
7. Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ”, come - peraltro - da esplicita richiesta in tal senso espressa a verbale dal difensore dei ricorrenti.
8. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
9. Sussistono, con ogni evidenza, i presupposti di legge, stante la peculiarità fattuale e l’evoluzione della controversia per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ OR, Presidente
RI SU, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI SU | IZ OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.