Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00424/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02429/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2429 del 2025, proposto da
RI NT IE, UC AU, LA RI SY AN, VA GR, rappresentate e difese dagli avvocati Vittorio Angiolini, Giulio Gomitoni, Stefano Invernizzi, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Angiolini in Milano, via Chiossetto n. 14;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
NN GL, ZI LL, IA TT, RI CA CO, GI AN MA, IA MU, RI IP, OR LA, AM NI, RA AL, SS IO, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Milano, n. 2254 del 1.9.2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. MA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2254 del 1.9.2017 il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro condannava il Ministero a pagare alle parti ricorrenti una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto da computarsi come da parte motiva della sentenza, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della presente sentenza al dì del saldo effettivo, e accertava il diritto del personale assunto con contratti a termine alla stessa progressione stipendiale dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con condanna del Ministero al pagamento delle eventuali differenze retributive in favore delle parti ricorrenti.
Detta sentenza è stata impugnata in appello e davanti alla Corte di Cassazione, che l’hanno tuttavia confermata.
Espongono le ricorrenti che la sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero che riceveva la notificazione in data 16.2.23, e che decorreva pertanto il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 comma I D. L. 669/96 senza che intervenisse alcun adempimento in relazione alla sentenza citata.
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza indicata, chiedendo che si ordini al Ministero l’emissione dei provvedimenti attributivi dei benefici statuiti in condanna e dunque a pagamento del dovuto.
Alla camera di consiglio del 9.1.26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare i seguenti adempimenti
1. RI NT IE
a. risarcimento del danno «commisurato a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per l’anno successivo ai primi 36 mesi complessivi (da scomputarsi in quanto reiterazioni legittime), cui aggiungersi una mensilità per ogni anno ulteriore al quarto», oltre «interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza [oggetto di ottemperanza] al dì del saldo effettivo» (cfr sub doc. 1 la motivazione a p. 7 e ilPQM di p. 9);
b. riconoscimento della «stessa progressione stipendiale dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato» (cfr sub doc. 1 il PQM a p. 9 e le motivazioni alle pp. 7 e ss);
c. riconoscimento delle «eventuali differenze retributive», per effetto delle progressioni stipendiali di cui sopra (cfr sub doc. 1 il PQM di p. 9 e le motivazioni alle pp. 7 e ss).
2. UC AU
a. risarcimento del danno «commisurato a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per l’anno successivo ai primi 36 mesi complessivi (da scomputarsi in quanto reiterazioni legittime), cui aggiungersi una mensilità per ogni anno ulteriore al quarto», oltre «interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza [oggetto di ottemperanza] al dì del saldo effettivo» (cfr sub doc. 1 la motivazione a p. 7 e il PQM di p. 9);
b. riconoscimento della «stessa progressione stipendiale dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato» (cfr sub doc. 1 il PQM a p. 9 e le motivazioni alle pp. 7 e ss);
c. riconoscimento delle «eventuali differenze retributive», per effetto delle progressioni stipendiali di cui sopra (cfr sub doc. 1 il PQM di p. 9 e le motivazioni alle pp. 7 e ss).
3. SY AN LA RI
a. risarcimento del danno «commisurato a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per l’anno successivo ai primi 36 mesi complessivi (da scomputarsi in quanto reiterazioni legittime), cui aggiungersi una mensilità per ogni anno ulteriore al quarto», oltre «interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza [oggetto di ottemperanza] al dì del saldo effettivo» (cfr sub doc. 1 la motivazione a p. 7 e il PQM di p. 9);
b. riconoscimento della «stessa progressione stipendiale dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato» (cfr sub doc. 1 il PQM a p. 9 e le motivazioni alle pp. 7 e ss);
c. riconoscimento delle «eventuali differenze retributive», per effetto delle progressioni stipendiali di cui sopra (cfr sub doc. 1 il PQM di p. 9 e le motivazioni alle pp. 7 e ss)
4. VA GR
a. risarcimento del danno «commisurato a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per l’anno successivo ai primi 36 mesi complessivi (da scomputarsi in quanto reiterazioni legittime), cui aggiungersi una mensilità per ogni anno ulteriore al quarto», oltre «interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza [oggetto di ottemperanza] al dì del saldo effettivo» (cfr sub doc. 1 la motivazione a p. 7 e il PQM di p. 9);
b. riconoscimento della «stessa progressione stipendiale dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato» (cfr sub doc. 1 il PQM a p. 9 e le motivazioni alle pp. 7 e ss);
c. riconoscimento delle «eventuali differenze retributive» per effetto delle progressioni stipendiali di cui sopra (cfr sub doc. 1 il PQM di p. 9 e le motivazioni alle pp. 7 e ss)
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare i provvedimenti concessivi dei benefici statuiti nella sentenza n. 2254 del 1.9.2017 del Tribunale di Milano, nei termini indicati in motivazione;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
MA TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TT | HA GO |
IL SEGRETARIO