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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 802/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Relatore
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3943/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016743708000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016743708000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016743708000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016743708000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016743708000 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016743708000 IRAP 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2469/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 296 2024 9016743708000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificatale il 15.07.2024, con cui le è stato intimato il pagamento della somma di € 28.060,48 in relazione a varie cartelle di pagamento, meglio specificate in ricorso, recanti l'importo complessivo di € 17.795,68.
Impugnava l'atto asserendo l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che dopo la notifica delle cartelle – sottese all'intimazione di pagamento impugnata – ha notificato l'intimazione di pagamento n. 29620169003004520/000 (All 4) in data 04.07.2016, ricevuta ai sensi dell'art 139 c.p.c. con successivo invio della raccomandata informativa.
Ha dedotto di aver provveduto successivamente alla notifica di ulteriori intimazioni di pagamento e precisamente n. 29620229013727007/000 (Cfr. All. 5) in data 06.12.2022 e n. 29620239009043022/000
(Cfr. All. 6) in data 15.07.2023, entrambe ai sensi dell'art. 138 c.p.c. con consegna al destinatario/contribuente, non impugnate dalla parte ricorrente.
All'udienza del 10/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato.
E, invero, l'Agente per la riscossione ha dato prova della notifica dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 296
2022 90137270 07/000 in data 6.12.2022, consegnata personalmente all'odierna ricorrente. La suddetta intimazione ha interrotto il decorso della prescrizione con riguardo ai crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. 29620110037845651000 e 29620120052201400000. Tra la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29620249016743708/000 (impugnata), avvenuta in data 28.06.2024 e la citata intimazione di pagamento n. 296 2022 90137270 07/000, avvenuta in data 6.12.2022, non è maturata alcuna prescrizione.
Inoltre, ADER ha dato prova della notifica dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 296 2023 90090430 22/000 in data 15.07.2023 con cui ha interrotto la prescrizione del credito di cui alla cartella n.
29620170015876214000.
Le suddette intimazioni di pagamento non sono state impugnate dalla parte ricorrente.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, in favore di
Agenzia delle Entrate Riscossione, che si quantificano in euro 1500,00, oltre accessori di legge. Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2025. Il Presidente.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Relatore
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3943/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016743708000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016743708000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016743708000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016743708000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016743708000 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016743708000 IRAP 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2469/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 296 2024 9016743708000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificatale il 15.07.2024, con cui le è stato intimato il pagamento della somma di € 28.060,48 in relazione a varie cartelle di pagamento, meglio specificate in ricorso, recanti l'importo complessivo di € 17.795,68.
Impugnava l'atto asserendo l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che dopo la notifica delle cartelle – sottese all'intimazione di pagamento impugnata – ha notificato l'intimazione di pagamento n. 29620169003004520/000 (All 4) in data 04.07.2016, ricevuta ai sensi dell'art 139 c.p.c. con successivo invio della raccomandata informativa.
Ha dedotto di aver provveduto successivamente alla notifica di ulteriori intimazioni di pagamento e precisamente n. 29620229013727007/000 (Cfr. All. 5) in data 06.12.2022 e n. 29620239009043022/000
(Cfr. All. 6) in data 15.07.2023, entrambe ai sensi dell'art. 138 c.p.c. con consegna al destinatario/contribuente, non impugnate dalla parte ricorrente.
All'udienza del 10/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato.
E, invero, l'Agente per la riscossione ha dato prova della notifica dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 296
2022 90137270 07/000 in data 6.12.2022, consegnata personalmente all'odierna ricorrente. La suddetta intimazione ha interrotto il decorso della prescrizione con riguardo ai crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. 29620110037845651000 e 29620120052201400000. Tra la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29620249016743708/000 (impugnata), avvenuta in data 28.06.2024 e la citata intimazione di pagamento n. 296 2022 90137270 07/000, avvenuta in data 6.12.2022, non è maturata alcuna prescrizione.
Inoltre, ADER ha dato prova della notifica dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 296 2023 90090430 22/000 in data 15.07.2023 con cui ha interrotto la prescrizione del credito di cui alla cartella n.
29620170015876214000.
Le suddette intimazioni di pagamento non sono state impugnate dalla parte ricorrente.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, in favore di
Agenzia delle Entrate Riscossione, che si quantificano in euro 1500,00, oltre accessori di legge. Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2025. Il Presidente.