Articolo 306 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 298 bisArticolo 307
Versione
6 maggio 1952
Art. 306.
(Esami per periti stazzatori)


Possono conseguire e l'abilitazione di perito stazzatore, ai sensi dell'articolo 138 del codice, i costruttori navali e i capitani di lungo corso che abbiano superato un esame pratico presso l'ufficio compartimentale davanti ad una commissione nominata dal capo del compartimento stesso secondo le modalita' stabilite, in via generale, dal ministro per la marina mercantile.
Il ministro predetto determina altresi' in via generale i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli esami e le modalita' degli esami.
Quando nella circoscrizione del compartimento non vi un numero sufficiente di ingegneri e costruttori navali o di capitani di lungo corso, abilitati a esercitare le funzioni di perito stazzatore, il ministro per la marina mercantile puo' autorizzare l'ammissione all'esame di padroni marittimi o di altre persone in considerazione della loro particolare attivita' tecnica.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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