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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 08/10/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A L T A N I S S E T T A
Il Giudice onorario designato, dott.ssa LA AV,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 868/2025 del ruolo generale affari contenziosi civili promosso da
con sede legale in Milano (20122), Via Alberico Albricci n. 10, C.F. e P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e P.IVA_1
disgiuntamente, dagli Avvocati Gianluca Gulino e Luca Lobuono Tajani ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Gianluca Gulino in Caltanissetta, Viale Sicilia n. 176, Studio Garofalo, in forza di procura generale alle liti
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (Amm.re Controparte_1 Controparte_2
c.f. e p.iva , n.REA CL - 113189, Caltanissetta [CL], 93100, Via Lazio 19, in
[...] P.IVA_2
p.l.r.p.t.,), Caltanissetta, Via Rosso di San Secondo, 14, codice fiscale P.IVA_3
- Resistente -
avente ad oggetto: Ricorso ex art. 281- decies e seg. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.281-decies e seg c.p.c., depositato il 12.05.25, la ricorrente, , Parte_1
quale concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas per il , Controparte_3
esponeva: “1) la Parte Resistente è titolare dell'utenza del gas e del punto di riconsegna n.
00460000047065 (misuratore n. 30739303), sito in Caltanissetta, Via Rosso di San Secondo, 14;
2) a seguito della richiesta da parte della società di vendita di disalimentazione, stante la morosità
[doc. 2, 8], i tecnici della Ricorrente hanno tentato invano di accedere al contatore posto all'interno dell'abitazione [doc. 3]; 3) con telegramma del 13 dicembre 2024, Parte Resistente veniva informata che in data 19 dicembre 2024, i tecnici della società avrebbero proceduto ad un sopralluogo e che,
pertanto, era richiesta la presenza “per disattivazione contatore gas” [doc. 5]; 4) nonostante la ricezione del telegramma, non veniva consentito l'accesso al contatore [doc. 6]; 5) al momento, il contatore e l'impianto di erogazione del gas sito nell'immobile di proprietà dell'utente sono fuori da ogni possibilità di controllo.”
Ciò premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento del diritto della Ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la Ricorrente, nei confronti della Parte Resistente e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere (incaricando sin d'ora per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro) ai locali siti in Caltanissetta [CL], cap 93100, Via Rosso di San Secondo, 14, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a al fine di procedere alla disalimentazione del PDR Controparte_1
00460000047065, anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte Resistente, nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore;
stabilire,
sin d'ora, le modalità di attuazione del provvedimento, autorizzando nel contempo, laddove in sede di primo accesso si dovesse trovare l'appartamento con la porta chiusa e nessuno ad aprire e previa affissione sulla porta di apposito avviso, il secondo accesso forzoso col ministero dell'Ufficiale
Giudiziario, disponendo (i) che la porta dell'appartamento venga forzata e poi richiusa con un lucchetto o nuova serratura, dopo la asportazione o sigillatura del contatore e (ii) che si lasci affisso alla porta un avviso in cui si faccia presente che la chiave del lucchetto/serratura potrà essere ritirata presso il luogo ivi indicato, previa esibizione di documento di riconoscimento e contestuale rimborso del relativo costo;
- condannare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. Parte Resistente, in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, al pagamento a titolo di penalità di mora di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla notifica del provvedimento emesso nel consentire l'accesso per la disalimentazione del PDR, prevedendo a tale ultimo fine un periodo iniziale di “franchigia” di quindici giorni per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
- adottare ogni ulteriore necessario provvedimento. Il tutto con rifusione di compensi legali e spese.”
Pa Con le note depositate il 05.09.25, la rappresentava che in data 01/08/2025 era Parte_1
cessato il c.d. “servizio di default” e che, pertanto, era venuto meno il proprio l'obbligo di legge ad agire per la disalimentazione del PDR de quo;
All'udienza del 26.09.25 il procuratore della ricorrente dava atto della mancata notifica del ricorso alla controparte e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Ed invero, tale fattispecie estintiva del processo si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 2567 del 6.2.2007).
Venuta meno definitivamente l'interesse sostanziale all'accertamento della pretesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere
Nulla sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Caltanissetta, 08 Ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa LA AV
In Nome Del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A L T A N I S S E T T A
Il Giudice onorario designato, dott.ssa LA AV,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 868/2025 del ruolo generale affari contenziosi civili promosso da
con sede legale in Milano (20122), Via Alberico Albricci n. 10, C.F. e P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e P.IVA_1
disgiuntamente, dagli Avvocati Gianluca Gulino e Luca Lobuono Tajani ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Gianluca Gulino in Caltanissetta, Viale Sicilia n. 176, Studio Garofalo, in forza di procura generale alle liti
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (Amm.re Controparte_1 Controparte_2
c.f. e p.iva , n.REA CL - 113189, Caltanissetta [CL], 93100, Via Lazio 19, in
[...] P.IVA_2
p.l.r.p.t.,), Caltanissetta, Via Rosso di San Secondo, 14, codice fiscale P.IVA_3
- Resistente -
avente ad oggetto: Ricorso ex art. 281- decies e seg. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.281-decies e seg c.p.c., depositato il 12.05.25, la ricorrente, , Parte_1
quale concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas per il , Controparte_3
esponeva: “1) la Parte Resistente è titolare dell'utenza del gas e del punto di riconsegna n.
00460000047065 (misuratore n. 30739303), sito in Caltanissetta, Via Rosso di San Secondo, 14;
2) a seguito della richiesta da parte della società di vendita di disalimentazione, stante la morosità
[doc. 2, 8], i tecnici della Ricorrente hanno tentato invano di accedere al contatore posto all'interno dell'abitazione [doc. 3]; 3) con telegramma del 13 dicembre 2024, Parte Resistente veniva informata che in data 19 dicembre 2024, i tecnici della società avrebbero proceduto ad un sopralluogo e che,
pertanto, era richiesta la presenza “per disattivazione contatore gas” [doc. 5]; 4) nonostante la ricezione del telegramma, non veniva consentito l'accesso al contatore [doc. 6]; 5) al momento, il contatore e l'impianto di erogazione del gas sito nell'immobile di proprietà dell'utente sono fuori da ogni possibilità di controllo.”
Ciò premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento del diritto della Ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la Ricorrente, nei confronti della Parte Resistente e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere (incaricando sin d'ora per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro) ai locali siti in Caltanissetta [CL], cap 93100, Via Rosso di San Secondo, 14, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a al fine di procedere alla disalimentazione del PDR Controparte_1
00460000047065, anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte Resistente, nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore;
stabilire,
sin d'ora, le modalità di attuazione del provvedimento, autorizzando nel contempo, laddove in sede di primo accesso si dovesse trovare l'appartamento con la porta chiusa e nessuno ad aprire e previa affissione sulla porta di apposito avviso, il secondo accesso forzoso col ministero dell'Ufficiale
Giudiziario, disponendo (i) che la porta dell'appartamento venga forzata e poi richiusa con un lucchetto o nuova serratura, dopo la asportazione o sigillatura del contatore e (ii) che si lasci affisso alla porta un avviso in cui si faccia presente che la chiave del lucchetto/serratura potrà essere ritirata presso il luogo ivi indicato, previa esibizione di documento di riconoscimento e contestuale rimborso del relativo costo;
- condannare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. Parte Resistente, in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, al pagamento a titolo di penalità di mora di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla notifica del provvedimento emesso nel consentire l'accesso per la disalimentazione del PDR, prevedendo a tale ultimo fine un periodo iniziale di “franchigia” di quindici giorni per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
- adottare ogni ulteriore necessario provvedimento. Il tutto con rifusione di compensi legali e spese.”
Pa Con le note depositate il 05.09.25, la rappresentava che in data 01/08/2025 era Parte_1
cessato il c.d. “servizio di default” e che, pertanto, era venuto meno il proprio l'obbligo di legge ad agire per la disalimentazione del PDR de quo;
All'udienza del 26.09.25 il procuratore della ricorrente dava atto della mancata notifica del ricorso alla controparte e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Ed invero, tale fattispecie estintiva del processo si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 2567 del 6.2.2007).
Venuta meno definitivamente l'interesse sostanziale all'accertamento della pretesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere
Nulla sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Caltanissetta, 08 Ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa LA AV