Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 181 DE 2025, proposto da
SE MA, in proprio, in qualità di titolare DEl’omonima ditta individuale nonché nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante DEla società Al Campanone s.a.s. di MA SE & C., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio De Prata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pontremoli, in persona DE legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Montana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: Foto TT AG IO di AN e ET AG s.n.c., in persona DE legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Leoncini, Alice Mirabella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- DE provvedimento DE Responsabile DE Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive, Agricoltura e SUAP DE Comune di Pontremoli, prot. n. 17486/2024 DE 07/11/2024, recante “Enoteca con cucina AL CAMPANONE: Richiesta occupazione suolo pubblico e installazione di dehor in Piazza DE UO. Provvedimento di diniego ai sensi DEla Legge 241/90”, notificato in data 9 novembre 2024 con prot. 17579;
nonché, ove occorra:
- DE provvedimento prot. 17486 DE 07/11/2024, protocollo n. 17486 DE 08/11/2024 DE Comune di Pontremoli, notificato al ricorrente in pari data e contenente il provvedimento di diniego in formato parziale e incompleto;
- DE parere negativo DE 15/06/2024 reso dal Comandante DEla Polizia Municipale DE Comune di Pontremoli sull’istanza presentata dal ricorrente;
- DEla comunicazione dei motivi ritenuti ostativi all’accoglimento DEl’istanza prot. 9629 DE 24/06/2024;
- DE parere negativo DE 07/11/2024 reso dal Comandante DEla Polizia Municipale DE Comune di Pontremoli sulle osservazioni presentate dal ricorrente;
- DEla nota prot. 17488 DE 08/11/2024 DE Comune di Pontremoli, recante “segnalazione di posizionamento di dehor e annessa area attrezzata in Piazza DE UO lato sud di Pontremoli”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio DE Comune di Pontremoli e DE soggetto evocato in giudizio come controinteressato;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Relatore nell'udienza pubblica DE giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Viene impugnato il provvedimento DE Comune di Pontremoli, prot. n. 17486/2024, con cui è stata respinta l’istanza presentata per la concessione di suolo pubblico in Piazza DE UO, finalizzata all’installazione di un dehors a servizio DE bar/enoteca denominato “Al Campanone”.
2) Il ricorrente, Sig. SE MA, agisce in proprio, in qualità di titolare DEla omonima ditta individuale e in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante DEla società “Al Campanone s.a.s. di MA SE & C”.
3) Infatti, egli espone che l’attività commerciale denominata “Enoteca Al Campanone” è stata gestita dalla ditta individuale “MA SE” fino a giugno 2024. Successivamente, la gestione è passata temporaneamente alla ditta individuale “MA IM. Infine, a settembre 2024, la gestione è stata definitivamente acquisita dalla società “Al Campanone s.a.s. di MA SE & C.”, che ha comunicato il subingresso al Comune di Pontremoli.
4) L’istanza, che ha poi portato al diniego impugnato, fu proposta il 26 aprile 2024 dall’allora ditta individuale SE MA e il provvedimento impugnato, risalente al 7 novembre 2024, cade nella gestione DEl’attività commerciale da parte DEla suddetta società in accomandita semplice, tanto che, oltre a essere formalmente intestato alla predetta ditta individuale, è stato notificato, come dichiarato in ricorso, in data 9 novembre 2024 anche alla pec DEla predetta società.
5) Si sono costituiti in giudizio il Comune e la società cui fa capo l’esercizio commerciale posto nell’area dove dovrebbe essere collocato il dehors.
6) Il Comune ha preliminarmente dedotto in fatto che:
- a) già con istanza DE 7.2.2023, prot. n. 10663, il Sig. MO MA, all’epoca titolare DEl’enoteca “Al Campanone”, chiedeva la concessione di occupazione di suolo pubblico in Piazza DE UO a Pontremoli, per metri 4 x 6 per esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande (doc. 2 comunale);
- b) lo spazio richiesto non si trovava davanti al proprio esercizio commerciale, ma davanti ad altro esercizio presente in Piazza UO;
- c) il Comandante DEla Polizia Municipale esprimeva parere negativo, prot. n. 11979 DE 29.07.2023 (doc. 3 dep. comunale), in quanto i) l’area richiesta è destinata a posteggio fuori DE mercato DE settore alimentare DE commercio su aree pubbliche, per i giorni feriali quando non è previsto il mercato settimanale e, pertanto, non è possibile dare la concessione perché, se dovesse arrivare una richiesta da parte di un esercente itinerante, questi avrebbe diritto di usufruire di tali aree, ii) l’area in questione non è pertinente né adiacente all’esercizio commerciale (doc. 41 mappa catastale a colori), come invece richiesto dall’art. 47 DEla L.R. n. 62/2018, iii) l’installazione di un dehors proprio nelle immediate vicinanze di un incrocio impedirebbe la visibilità sul tratto di strada che unisce la Piazza DE UO alla Piazza DEla Repubblica, iv) la collocazione di un dehors in quella posizione finirebbe per nascondere alla vista le due vetrine DEl’esercizio commerciale che si trova in quell’area, così da richiedere l’assenso DE titolare;
- d) alla luce di tale parere, con provvedimento prot. n. 12029/4/8 DE 31.07.2023 (doc. 4 dep. comunale), notificato al Sig. MO MA in data 31.07.2023 (doc. 5 dep. comunale), il Comune respingeva la richiesta;
- e) tale diniego non veniva impugnato;
- f) con successiva istanza pervenuta in data 1.3.2024 prot. n. 3362, il nuovo titolare DEl’enoteca “Al Campanone”, Sig. SE MA, unitamente al precedente titolare Sig. MO MA, rinnovava la richiesta di concessione DE medesimo suolo pubblico per l’installazione di un dehors in Piazza UO nella solita posizione (docc. 6-7 dep. comunale);
- g) le dimensioni DEl’area richiesta erano le stesse (mq 24, doc. 7 dep. comunale), mentre il dehors risultava ridotto di circa 40 cm in profondità (doc. 10 dep. comunale) e la collocazione era la medesima, cioè sempre davanti al medesimo esercizio commerciale e nelle immediate vicinanze DEl’incrocio con la strada che unisce Piazza DE UO a Piazza DEla Repubblica, come da elaborati grafici allegati (doc. 8 e 9 dep. comunale);
- h) il Comandante DEla P.M., richiamando le motivazioni già espresse nel precedente e suddetto parere negativo DE luglio 2023, con nota DE 16.03.2024, prot. n. 4517 DE 22.03.2024, ribadiva il parere negativo per le medesime motivazioni sopra riportate, precisando che, nonostante il fatto che le dimensioni fossero state ridotte di circa 40 cm in profondità, rimaneva problematica la visibilità DE tratto di strada che unisce le due piazze, in particolare per i veicoli che escono dal parcheggio di Piazza DE UO, in quanto la presenza di avventori o arredi posti all’interno DE dehors avrebbe potuto nascondere la vista di eventuali pedoni o carrozzine (specialmente nelle ore serali/notturne o nel caso di avverse condizioni meteo) e considerato anche che, dagli ultimi elaborati, emergeva che la parte non occupata dal dehors sarebbe stata occupata da fioriere, così lasciando invariata la superficie occupata rispetto a quella oggetto DEl’istanza DE 2023, cosa che avrebbe costretto i veicoli in uscita dalla Piazza ad occupare la quasi totalità DEla sede stradale, con ben poco spazio residuo per pedoni/carrozzine (non esistendo il marciapiede);
- i) il suddetto parere negativo veniva notificato al titolare DEl’enoteca, Sig. SE MA, con il preavviso di diniego (doc. 14 dep. comunale), ma il richiedente non formulava deduzioni e il SUAP DE Comune, con provvedimento prot. n. 5430 DE 9.4.2024, respingeva la richiesta (doc. 15 dep. comunale);
- j) il provvedimento di diniego, con l’allegato il parere negativo DE Comandante P.M., veniva notificato ai Sigg.ri SE MA e MO MA via pec in data 9.4.2024 (doc. 16 e doc. 17 dep. comunale), i quali non lo impugnavano;
- k) infine, con atto assunto al prot. comunale n. 6321 DE 26.4.2024, il Sig. SE MA, in qualità di titolare DEl’attività, formulava un’ulteriore istanza per l’occupazione DE medesimo suolo pubblico per l’installazione DE dehors per una superficie di mq 16,00 e per un’ulteriore superficie di mq 7,20 scoperta o coperta con tenda a bracci estensibili (docc. 19-22 dep. comunale);
- l) alla richiesta era allegata l’istanza DE Sig. MO MA, per conto DE Sig. SE MA (titolare), di occupazione DE suolo pubblico (doc. 23 dep. comunale);
- m) il Comandante DEla P.M. esprimeva ulteriore parere negativo in data 15.06.2024 (doc. 26 dep. comunale) per le medesime motivazioni già espresse nei precedenti pareri, ad eccezione DE profilo relativo alle nuove dimensioni, per le quali il Comandante esprimeva parere positivo, purchè non fossero stati utilizzati arredi o strutture mobili tali da ostacolare anche parzialmente la visibilità (nel qual caso l’eventuale autorizzazione avrebbe potuto essere oggetto di decadenza);
- n) a seguito di tale parere, negativo, con nota prot. n. 9629 DE 24.06.2024 il SUAP comunicava il preavviso di rigetto (docc. 27 e 28 dep. comunale);
- o) il Sig. MO MA formulava osservazioni assunte al protocollo comunale in data 3.7.2024 n. 10215 (doc. 30 dep. comunale), evidenziando i) che, in base alla DEibera comunale DE 26.3.22, non vi era alcun riferimento ad aree riservate per venditori itineranti (che comunque avrebbero potuto esercitare il commercio in qualsiasi area comunale, purché non interdetta), ii) l’area era da intendersi come pertinenza, iii) non vi era obbligo di acquisire il consenso DEl’altro esercizio commerciale, DE quale solo la vetrina più arretrata sarebbe stata fronteggiata dal dehors, comunque posto a 2,30 metri;
- p) il Comandante DEla P.M. con nota in data 7.11.2024 riconfermava il proprio parere negativo, precisando altresì, a confutazione DEle osservazioni DE richiedente, che “ il concetto di pertinenza è riferito ad aree, spazi o costruzioni accessorie che sono strettamente legate ad un edificio principale e che ne completano l’uso e la funzionalità, così come previsto dalla normativa regionale in materia di commercio ” (doc. 31 dep. comunale);
- q) pertanto, con il provvedimento in questa sede impugnato (docc. 34-37 dep. comunale), il Comune, richiamando gli ultimi due pareri negativi DE Comandante DEla P.M., cioè quelli DE 15.06.2024 e DE 7.11.2024, rigettava l’istanza, DE 26.4.24, di occupazione di suolo pubblico e di installazione di dehors.
7) Di tale diniego si duole parte ricorrente col gravame in esame.
7.1) Con i primi tre motivi di ricorso, parte ricorrente contesta i tre profili sui quali si regge il provvedimento impugnato, deducendo, in via di sintesi, che:
- a) (v. primo motivo) la disciplina comunale prevedeva due posteggi fuori mercato fino al 2012, che, con la nuova pianificazione, sarebbero stati spostati;
- b) l'area oggetto di richiesta non è oggetto di alcun posteggio, tanto che è stata assentita in concessione al precedente gestore nel 2015;
- c) (v. secondo motivo) il concetto di “pertinenza” va inteso in senso funzionale e non può essere limitato ai soli spazi materialmente annessi/adiacenti al locale commerciale;
- d) (v. terzo motivo) non vi è alcun obbligo normativo di acquisire il consenso DEl’esercizio commerciale collocato nell’area DE dehors.
7.2) Col quarto motivo di ricorso, si deduce che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in alcun conto le controdeduzioni procedimentali di parte ricorrente.
8) Il Comune ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità DE ricorso perché il diniego impugnato si basa sulle stesse ragioni su cui si fondavano i due precedenti dinieghi prot. n. 12029/4/8 DE 31.07.2023 e n. 5430 DE 9.4.2024, non impugnati.
9) All’udienza pubblica DE 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Può prescindersi dalla preliminare eccezione d’inammissibilità DE gravame, risultando il ricorso infondato per i motivi che seguono.
2) In proposito, va premesso che l’atto impugnato è plurimotivato e si regge, in via di estrema sintesi, da un lato, sul fatto che l’area interessata è destinata a posteggio fuori mercato e, dall’altro, sul fatto che l’area in oggetto non è materialmente annessa al locale di parte ricorrente.
3) Ebbene, col primo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta l’esistenza dei posteggi fuori mercato.
3.1) In particolare, si deduce che:
- a) con Deliberazione DE Consiglio Comunale n. 68 DE 20 dicembre 2012, il Comune ha approvato “ il documento di pianificazione integrata DE commercio in sede fissa, commercio su area pubblica, somministrazione alimenti e bevande, vendita DEla stampa quotidiana e periodica, trasporto locale non di linea ed relativi Regolamenti comunali ” (doc. 9 ricorrente), e, all’allegato A, recante la “ Pianificazione integrata DE commercio ” (doc. 11 ricorrente), ha previsto, al § 3.8, che “ attualmente sono previsti 2 posteggi fuori mercato entrambi in Piazza DEla Repubblica… ”;
- b) quindi i due posteggi fuori mercato sono in Piazza DEla Repubblica e non in Piazza DE UO;
- c) nella tabella contenuta al punto 3.9 DE medesimo Allegato A, si legge poi, proprio con riguardo a Piazza DE UO, che, a fronte dei precedenti 12 posteggi (di cui 2 posteggi fuori mercato), si sarebbe passati a 11 posteggi (alimentari e non alimentari);
- d) in ultimo, dalla rappresentazione grafica dei posteggi, contenuta a pag. 50 DEl’Allegato A, risulta che i posteggi fuori mercato si trovano, ora, all’inizio di Via Garibaldi e, dunque, non in Piazza DE UO (e, pertanto, non certo nell’area richiesta in concessione dal ricorrente);
- e) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 DE 26 marzo 2022, l’Amministrazione ha stabilito che “ la nuova collocazione dei banchi DE mercato settimanale DE mercoledì e DE sabato, rispetto a quanto indicato nella pianificazione integrata DE Commercio interesserà oltre che le storiche sedi (Piazza Unità d’Italia - Piazza Repubblica e Piazza UO) anche alcuni tratti DEle seguenti vie (...) ”, prevedendo, in particolare, che Piazza DE UO “ sarà riservata alla vendita di prodotti alimentari privilegiando i prodotti tipici e quelle forme di vendita denominate di filiera corta e/o a chilometri zero con la contestuale soppressione dei parcheggi precedentemente previsti ”;
- f) dunque, anche con tale atto sarebbe ribadita l’assenza di qualsivoglia posteggio fuori mercato nell’area di Piazza DE UO richiesta dal ricorrente;
- g) a riprova di quanto sopra deporrebbe il fatto che il gestore precedente, con istanza prot. 2436 DE 10 febbraio 2015, aveva richiesto e ottenuto in concessione proprio la medesima area oggetto DEla richiesta DE ricorrente (doc. 14 ricorrente).
3.2) Al riguardo, il Comune ha dedotto (v. memoria difensiva DE 30 aprile 2025) che:
- a) nell’allegato A DEla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 DE 20.12.2012 (doc. 46 dep. comunale), al § 3.9, pag. 48, è previsto che in Piazza DE UO si passi da 12 posteggi, di cui 2 fuori mercato, a 11 posteggi;
- b) il § 3.8 DEla suddetta Delibera, laddove si legge che “ attualmente sono previsti 2 posteggi fuori mercato entrambi in Piazza DEla Repubblica con una superficie complessiva di 48mq ”, è frutto di un refuso, perchè, come si ricava dal § 3.9, i due posti in oggetto sono collocati in Piazza DE UO;
- c) che tra gli 11 posteggi rimasti in Piazza DE UO dopo l’approvazione DEla nuova regolamentazione vi siano anche i due posteggi fuori mercato e che, dunque, essi non siano stati soppressi, si ricava dalla successiva previsione alla pagina 52, nel § denominato “ Ferie e posteggi fuori mercato ”, dove si legge che “S ulla base DEle considerazioni emerse nella fase di analisi, si ritiene opportuno rimodulare i due posteggi fuori mercato – uno con vendita di prodotti ittici e l’altro di frutta e verdura – che potranno mettere a disposizione dei residenti una offerta integrativa di prodotti alimentari. In particolare, nei giorni di svolgimento DE mercato settimanale (Mercoledì e Sabato) è previsto il loro spostamento nell’area definita come “Polo DE gusto e DEl’artigianato artistico (vedi Figura 21) ”;
- d) quindi, i due posteggi fuori mercato si trovano abitualmente in Piazza DE UO e si spostano in via Garibaldi (al Polo DE Gusto) i giorni di mercoledì e sabato, quando in Piazza DE UO si insedia il mercato settimanale;
- e) la DEiberazione CC n. 2 DE 26.03.2022 ha ad oggetto la “ modifica DEla individuazione DEle aree riservate allo svolgimento dei mercati settimanali presenti all’interno DE piano comunale DE commercio ” e, dunque, ha ad oggetto i mercati settimanali e non i due posteggi fuori mercato;
- f) pertanto, quando ivi si stabilisce che Piazza DE UO “ sarà riservata alla vendita di prodotti alimentari privilegiando i prodotti tipici e quelle forme di vendita denominate di filiera corta e/o a chilometri zero con la contestuale soppressione dei parcheggi precedentemente previsti ”, ci si riferisce evidentemente alla soppressione dei posti di parcheggio per i mercati settimanali (mercoledì e sabato) e non per i due posteggi fuori mercato che non sono oggetto DEla stessa;
- g) sarebbe poi inconferente la circostanza per cui in passato è stata data analoga concessione, in quanto tale concessione fu rilasciata in data 12.06.2006 (doc. 49 dep. comunale) – quindi prima DEl’entrata in vigore DE regolamento comunale in vigore dall’1.4.2021 (doc. 42 dep. comunale), il cui art. 3 prevede che gli spazi all’aperto siano “annessi” all’esercizio commerciale – ed essa aveva ad oggetto una fattispecie ben diversa, perchè non si autorizzava l’installazione di dehors ma soltanto l’apposizione di tavolini e sedie (quindi di oggetti facilmente amovibili) dalle ore 13.00 alle ore 24.00 e, dunque, era pienamente compatibile con il posteggio fuori mercato (frutta e verdura) che espletava sulla medesima area la relativa attività nella mattinata.
3.3) Alla luce DEle suddette deduzioni comunali, il primo motivo di ricorso risulta infondato. Infatti, vale osservare che:
- a) al § 3.9, tabella 19, pag. 48, DEl’allegato A DEla Delibera Comunale n. 68/2012 è previsto il passaggio da 12 a 11 posteggi in Piazza UO e si specifica che, dei 12 posteggi, 2 sono fuori mercato;
- b) nella medesima tabella, in corrispondenza di Piazza DEla Repubblica, non vi è la specificazione relativa ai posteggi fuori mercato;
- c) alla successiva pag. 52, al § denominato “ Ferie e posteggi fuori mercato ”, si “… ritiene opportuno rimodulare i due posteggi fuori mercato – uno con vendita di prodotti ittici e l’altro di frutta e verdura – che potranno mettere a disposizione dei residenti una offerta integrativa di prodotti alimentari. In particolare, nei giorni di svolgimento DE mercato settimanale (Mercoledì e Sabato) è previsto il loro spostamento nell’area definita come “Polo DE gusto e DEl’artigianato artistico (vedi Figura 21) ”;
- d) ed infatti, nella Figura 21, pag. 50 DE cit. Allegato A, risultano 2 posteggi fuori mercato dislocati nel Polo DE gusto e DEl’artigianato artistico, che sono quindi evidentemente ivi spostati solo nei giorni in cui si tiene il mercato settimanale, durante il quale il Comune ha deciso, come da Delibera DE 2022, di dedicare Piazza DE UO alla vendita di prodotti tipici e/o di filiera corta/km0, con soppressione degli altri parcheggi;
- e) non rileva, ai fini invocati da parte ricorrente, la concessione che fu rilasciata nel 2006, perchè essa non riguardava l’installazione di dehors ma soltanto l’apposizione di tavolini e sedie (quindi di oggetti facilmente amovibili) dalle ore 13.00 alle ore 24.00 e, dunque, era pienamente compatibile con il posteggio fuori mercato che espletava sulla medesima area la relativa attività nella mattinata.
3.4) In ragione di quanto sopra, il provvedimento impugnato si regge sul fatto che l’area interessata è destinata a posteggio fuori mercato. Ne deriva che è superfluo lo scrutinio DE secondo e terzo motivo di ricorso (volti a contestare gli ulteriori profili DE diniego impugnato).
4) Venendo alla quarta censura, non può dirsi che il Comune non abbia preso posizione sulle controdeduzioni DEl’istante, perché il Comandante DEla P.M. – e il Comune, a propria volta, nel provvedimento impugnato – ha espresso un parere in replica, rinviando, in particolare per quanto riguarda la destinazione a posteggio fuori mercato, ai precedenti pareri.
5) Il ricorso va quindi respinto.
6) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio DE giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO