Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 11/05/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai seguenti magistrati:
dott. SA ZE Presidente dott. Adriana Parlato Consigliere dott. SC TO CA Consigliere – rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA n.
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69937 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:
ES IG, C.F. [...], rappresentato e difeso dall’avv. Sara Patanè per mandato allegato alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Fiumefreddo di Sicilia via Regina del Cielo n. 147 presso lo studio del medesimo avvocato;
EL LA ZI, (C.F. [...]), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Giuseppe Berretta e dall’avv. Alessandro Ammatuna per mandato allegato alla comparsa di risposta;
DI EL, C.F. [...], rappresentato e difeso dall’avv. Agata Burtone per procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata in Palermo via Sammartino n. 4 presso lo studio dell’Avv. Alba Tranchina;
IC IS, C.F. [...], rappresentata e difesa dall’avv.
126/2026 SC EC, presso il cui studio in Catania, in Via Passo Gravina n. 46, è elettivamente domiciliata, come da procura allegata alla comparsa di risposta;
IE RT IA, c.f. [...], rappresentata e difesa per mandato allegato alla comparsa di risposta dall’avv. Alberto Grasso presso il cui studio sito a Catania in Via Musumeci n. 171 è elettivamente domiciliata;
TT AN, c.f. LTTMSM69S04C35lC, rappresentato e difeso dall’avv. Maria ZI Galdino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Giarre (CT), in viale Libertà n. 5/B per mandato in calce alla comparsa di risposta;
RO FI, C.F. [...], rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Fresta per mandato allegato alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Giarre via Elio Vittorini n. 17 presso lo studio del medesimo avvocato;
AR IN, c.f. [...], rappresentato e difeso dal prof. avv. Agatino Cariola, per mandato allegato alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato in Catania, in via G. Carnazza, 51;
FI Giorgio FI Antonio, C.F. [...],
rappresentato e difeso come da mandato allegato alla comparsa di risposta, dall’avv. Antonio Garozzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato in Catania, in Via Asiago n.
53;
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, il relatore, dott. SC TO CA, l’avv. Lucio Concetto Fresta per il convenuto NE FI e anche in sostituzione dell’avv. SC EC per la convenuta IC IS, l’avv. Alessandro Ammatuna per la convenuta EL LA ZI e anche in sostituzione dell’avv. Alberto Maria Grasso per la convenuta IE RT IA nonché in sostituzione dell’avv. Agatino Cariola per il convenuto AR IN, l’avv. Agata Burtone per il convenuto DI EL e anche in sostituzione dell’avv. Maria ZI Galdino per il convenuto TT AN, e il Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale, Pres. Pino Zingale
FA E DI
1)- Va premesso che l’odierna pronuncia definisce il giudizio ai sensi dell’art 130 c.g.c. nei confronti di EL LA ZI, DI EL, IC IS, IE RT IA, TT AN, NE FI e AR IN.
La Procura regionale ha citato in giudizio i summenzionati convenuti per chiederne l’accertamento di responsabilità per un grave danno erariale di euro 271.190,42 subito dal Comune di Mascali per effetto di assunzioni effettuate in violazione dell’art. 9, comma 1 quinquies, del d.l. n. 113 del 2016.
Il danno è così ripartito in citazione:
a. al Sindaco, IG ES, è ascritto, in via principale ed a titolo di dolo solidalmente, un danno – pari al pregiudizio complessivamente arrecato al Comune di Mascali – di euro 271.190,42. In via subordinata ed alternativa, ove riconsiderato l’elemento soggettivo nella colpa grave, al medesimo è ascritto un danno di euro 149.339,82;
b. all’Assessore e Vice Sindaco, FI RO, è ascritto, in via principale ed a titolo di dolo e solidalmente, un danno di euro 44.581,45. In via subordinata ed alternativa, ove riconsiderato l’elemento soggettivo nella colpa grave, al medesimo è ascritto un danno di euro 13.374,43;
c. al Segretario comunale pro tempore, dott.ssa RT IA IE è ascritto, in via principale ed a titolo di dolo e solidalmente, un danno di euro 173.501,02. In via subordinata ed alternativa, ove riconsiderato l’elemento soggettivo nella colpa grave, alla medesima è ascritto un danno di euro 52.050,30;
d.al Segretario comunale pro tempore, dott. IN AR, è ascritto, in via principale ed a titolo di dolo e solidalmente, un danno di euro 87.332,44. In via subordinata ed alternativa, ed ove riconsiderato l’elemento soggettivo nella colpa grave, al medesimo è ascritto un danno di euro 26.199.73;
e.alla Responsabile pro tempore dell’Area I, LA ZI EL, è ascritto, in via principale ed a titolo di dolo e solidalmente, un danno di euro 127.451,84. In via subordinata ed alternativa, ove riconsiderato l’elemento soggettivo nella colpa grave, alla medesima è ascritto un danno di euro 12.745,18;
f. al Responsabile pro tempore dell’Area I, AN TT, è ascritto, in via principale ed a titolo di dolo e solidalmente, un danno di euro 57.006,16. In via subordinata ed alternativa, ove riconsiderato l’elemento soggettivo nella colpa grave, al medesimo è ascritto un danno di euro 5.700,62;
g.al Responsabile pro tempore dell’Area I e Vice Segretario pro tempore, EL DI, è ascritto, in via principale ed a titolo di dolo e solidalmente, un danno di euro 42.911,56. In via subordinata ed alternativa, ove riconsiderato l’elemento soggettivo nella colpa grave, al medesimo è ascritto un danno di euro 6.162,97;
h. alla Responsabile pro tempore dell’Area I, IS IC, è ascritto, in via principale ed a titolo di dolo e solidalmente, un danno di euro 34.651,73. In via subordinata ed alternativa, ove riconsiderato l’elemento soggettivo nella colpa grave, al medesimo è ascritto un danno di euro 3.465,17;
i. al Responsabile pro tempore dell’Area I, Giorgio FI, è ascritto, in via principale ed a titolo di dolo e solidalmente, un danno di euro 18.558,21. In via subordinata ed alternativa, ove riconsiderato l’elemento soggettivo nella colpa grave, al medesimo è ascritto un danno di euro 1.855,82.
Il Pubblico Ministero ha precisato che, nel caso di appurata coesistenza di condotte sorrette dal diverso elemento soggettivo del dolo e della colpa grave, i soggetti, cui è ascrivibile l’elemento volitivo della colpa, dovranno essere condannati al risarcimento del danno fino alla concorrenza del pregiudizio ascrittogli in via sussidiaria.
Quanto ai Segretari convenuti, il Pubblico Ministero ha precisato che l’accoglimento della domanda subordinata di risarcimento del danno per omissione della denuncia deve intendersi limitato alla quantificazione degli esborsi se e solo ove dichiarati prescritti e, rispetto a tale complessivo pregiudizio, la responsabilità è ascritta in via paritaria a ciascuno dei convenuti.
La Procura contabile ha dedotto che presso il Comune di Mascali non sono stati tempestivamente approvati i bilanci consolidati degli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 e che, ciò malgrado, negli anni sino al 2021 sono stati stipulati e prorogati rapporti di lavoro ex art. 110 TUEL con vari soggetti; ciò sarebbe avvenuto in violazione dell’art. 9, comma 1quinquies del d.l. n. 113/2016, convertito in l. n. 160/2106, che fa appunto divieto di «procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale», «in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato».
La Procura ritiene che le assunzioni in questione abbia causato un danno erariale a carico del Comune di Mascali e di questo ritiene responsabili il Sindaco ed il Vicesindaco del tempo, i segretari comunali ed i responsabili dei servi interessati, come sopra indicati.
Il Pubblico Ministero ha individuato l’elemento soggettivo nel dolo, cioè la piena consapevolezza di operare contra ius, e comunque, in via subordinata ed alternativa, la sussistenza della colpa grave. Da ciò si è fatta derivare una diversa distribuzione del danno, giacché per il possibile riconoscimento della colpa grave si è richiesto il 50% del danno riferito all’ente locale.
Ai segretari comunali del tempo è stata anche addebitata la violazione dell’art. 52 c.g.c., cioè dell’obbligo di denuncia alla Procura erariale di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali.
2)- Tutti i convenuti hanno integralmente contestato le tesi del Pubblico Ministero e hanno chiesto il rigetto delle sue domande. I convenuti EL LA ZI, DI EL, IC IS, IE RT IA, TT AN, NE FI e AR IN hanno formulato istanze ex art. 130 c.g.c. per la definizione con rito abbreviato.
La Procura regionale si è espressa con parere favorevole sulle summenzionate istanze ex art. 130 c.g.c., anche se, per alcuni convenuti, ha ritenuto congrua una somma più elevata di quella indicata dagli stessi. Nelle rispettive comparse i convenuti hanno insistito per la richiesta di rito abbreviato, pur rimettendosi al LE per una quantificazione delle somme in modo corrispondente a quanto offerto dai medesimi, ove inferiori a quelle determinate dal Pubblico Ministero.
3)- Nella sua comparsa di risposta la dott.ssa EL ha premesso che la Procura Regionale le contesta di aver concorso, unitamente al Sindaco, al Vicesindaco, ai Segretari comunali e ai Responsabili dei servizi, all’asserito inquadramento illegittimo di personale comunale tra il 2018 e il 2021.
La responsabilità della dott.ssa EL deriverebbe dall'aver adottato le determine di impegno di spesa per gli emolumenti e trattamenti economici in favore del personale assunto.
La Procura ha chiesto la condanna della EL per un danno erariale complessivo di euro 127.451,84 a titolo di dolo (in via principale) o, in via subordinata ed alternativa, per euro 12.745,18 a titolo di colpa grave. Quest’ultimo importo riflette un’incidenza causale del 10%
attribuita a ciascun Responsabile di Area.
La convenuta EL ha contestato le tesi del Pubblico Ministero e ha dedotto:
a)- La maggior parte delle determine a firma della EL furono adottate negli anni 2018 e nel primo semestre del 2019, mentre l’invito a dedurre fu notificato solo il 26.11.2024, rendendo l'azione prescritta, posto che il termine è di cinque anni dal fatto dannoso. Applicando il criterio giurisprudenziale, che fa decorrere la prescrizione da ogni singolo pagamento, la difesa ricalcola il danno non prescritto a una somma minore, pari a euro 7.069,79.
b)- Si nega la sussistenza di dolo o colpa grave. La EL, nel suo ruolo di Responsabile d'Area, si è limitata a impegnare le somme dopo che l’obbligazione giuridica era già perfezionata (mediante determinazioni sindacali o delibere di GI) e previa acquisizione dei pareri prescritti dal Responsabile del Servizio Finanziario. Il suo compito non era quello di valutare la legittimità dell’incarico (che aveva il suo momento genetico in atti apicali) ma accertare la compatibilità del pagamento con gli stanziamenti di bilancio (Art. 183 TUEL). Non fu mai informata del divieto di cui all’art. 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016, neppure dal LE dei Revisori, l'organo competente alla vigilanza sulla regolarità contabile.
c)- La condotta della dott.ssa EL è stata comunque minima e marginale nella causazione del danno, a differenza della governance politica e dei Segretari (ai quali la Procura ha imputato il 60% e il 30%
dell'incidenza causale). La colpa grave richiede un "dispregio delle elementari regole di prudenza" o negligenza massima; tali elementi non si riscontrano, dato che la convenuta ha acquisito tutti i pareri favorevoli necessari.
d)- In ogni caso, il presunto danno all'Erario sarebbe ampiamente compensato dal vantaggio derivato all’TE dallo svolgimento effettivo delle prestazioni lavorative da parte dei dipendenti assunti
(principio richiamato dall’Art. 1, comma 7 bis della L. 20/94).
e)- La dott.ssa EL chiede in via principale di accedere al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., non sussistendo ipotesi di doloso arricchimento. L’istanza iniziale propone il pagamento di euro 3.823,55, pari al 30% della somma richiesta in via subordinata (euro 12.745,18).
La Procura Regionale, pur avendo derubricato la responsabilità della EL a titolo di colpa grave, ha espresso parere favorevole alla definizione agevolata ma solo per una percentuale pari al 50% del danno contestato a titolo di colpa, ovvero euro 6.372,59. La difesa insiste per il 30%, ritenendo il dissenso della Procura ingiustificato in relazione al principio di proporzionalità e alla minima incidenza causale della sua condotta; chiede in subordine che il LE, ove ritenga di aderire al parere del Procuratore, accolga la richiesta per l'importo del 50%
4)- Nella comparsa di risposta DI EL ha premesso di essere stato citato in giudizio dalla Procura Regionale, avendo egli ricoperto il ruolo di Vice-Segretario (luglio-novembre 2019) e Responsabile dell’Area Prima Amministrativa (marzo 2020 - gennaio 2021).
Il danno contestato è di Euro 42.911,56 (dolo) o, in via subordinata, di Euro 6.162,97 (colpa grave).
Gli addebiti specifici sono legati ai diversi ruoli ricoperti. In particolare, si contesta al dott. DI, come Vice-Segretario, di aver partecipato a due sedute di GI (settembre/ottobre 2019) che approvarono la proroga di due operai e per aver corrisposto, tramite l'TE, le spettanze di un addetto stampa assunto dal Sindaco. Si contesta al medesimo DI, come Capo Area Prima Amministrativa (dal 01.03.2020), di avere sottoscritto diversi impegni di spesa (dal 29.06.2020 al 15.01.2021) conseguenti alla nomina da parte del Sindaco di soggetti esterni (dott. FI e dott.ssa IC) ex art.
110 TUEL e aver saldato fatture dell’addetto stampa.
Il dott. DI ha dedotto l’infondatezza delle tesi del Pubblico Ministero, escludendo sia il dolo sia la colpa grave.
In particolare, il convenuto ha eccepito:
a)- Il ruolo di Vice-Segretario fu svolto in modo occasionale e gratuito, senza esperienza pregressa in posizioni organizzative, posto che fino al 2020 si era occupato solo di Ufficio Contenzioso e Contratti. Il convenuto non aveva maturato competenza sulle norme di dettaglio della contabilità o sulle disposizioni eccezionali, come l'art. 9, comma 1, quinques.
b)- Le delibere di GI contestate erano corredate dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di Servizio, compreso il Responsabile del servizio finanziario, che, essendo preposto all’elaborazione dei bilanci, avrebbe dovuto essere a conoscenza della mancata approvazione dei bilanci consolidati. La presenza di tali pareri favorevoli indusse il dott. DI a ritenere che non vi fossero ostacoli all'approvazione.
c)- Il dott. DI verificò che sul "Piano Triennale dei Fabbisogni del personale relativo al triennio 2019/2021" (Delibera G.M. n. 48 del 25/03/2019), il LE dei Revisori dei Conti aveva espresso parere favorevole, senza sollevare la prescrizione del divieto di assunzione di cui all’art. 9, comma 1 quinques.
d)- Il ruolo di Responsabile di Area I (dal 01.03.2020) fu assunto proprio all'inizio della pandemia da COVID-19, in un contesto inusuale e gravoso, dovendo anche gestire i protocolli sanitari.
e)- Come Responsabile d'Area, il dott. DI si limitò ad adottare l'atto finale di impegno di spesa (atto contabile), in mancanza di rilievi o osservazioni, dopo che il Sindaco aveva già proceduto con le nomine.
Inoltre, per gli addebiti relativi all’addetto stampa, il convenuto DI afferma di non aver avuto alcun apporto partecipativo né formale né sostanziale.
f)- La condotta del DI era priva di intenzionalità antigiuridica; al massimo si può configurare un "certo grado di colpa" dovuto all’inesperienza e all'affidamento nella competenza e professionalità altrui (funzionari e segretari generali).
g)- Il convenuto ha chiesto l’accesso al rito abbreviato ai sensi dell’art.
130 C.G.C.. La somma proposta per la definizione alternativa del giudizio è di Euro 3.081,48, pari al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione in via subordinata (Euro 6.162,97). Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole in merito, derubricando la responsabilità a titolo di colpa grave.
5)- La convenuta IC in comparsa di risposta ha evidenziato di essere stata convenuta per rispondere di un presunto danno erariale causato dall’avere adottato determine di spesa per il personale assunto in violazione del divieto di cui all’art. 9, comma 1, quinquies d.l. n. 113 del 1016. Il danno contestato ammonta a euro. 34.651,73 (dolo) o, in via subordinata, a euro. 3.465,17 (colpa grave).
La convenuta IC ha dedotto di avere ricevuto il suo primo incarico in una Pubblica Amministrazione il 14 gennaio 2021, in un periodo di carenza di personale aggravato dalla pandemia Covid. Il suo incarico durò complessivamente meno di sette mesi e non fu rinnovato.
Gli atti contestati (determine n. 54 e n. 53 del 4 febbraio 2021) furono firmati pochi giorni dopo la nomina e riguardavano l'impegno di somme per pagare lo stipendio del dott. FI e la proroga dell'incarico del Geom. OR (personale assunto in precedenza).
La difesa ha aggiunto che si debba escludere qualsiasi ipotesi di doloso arricchimento; viene negata la coscienza e/o volontà di procurare danno al Comune di Mascali, a causa dell’estrema inesperienza della Dott.ssa IC.
La convenuta agì confortata dai pareri favorevoli del Segretario Generale e del Responsabile di Ragioneria. Inoltre, il LE dei Revisori dei Conti aveva espresso parere favorevole sulla conformità e l’approvazione del Piano Triennale delle assunzioni. Il danno, pertanto, non fu né previsto né voluto.
La Dott.ssa IC ha chiesto la definizione alternativa del giudizio accedendo al rito abbreviato previsto dall’art. 130 del Codice di giustizia contabile. Il Procuratore Regionale ha rilasciato parere positivo per la definizione, riconsiderando l’elemento soggettivo nella colpa grave. La somma proposta per il pagamento è di euro. 1.386,06, pari al 40% del danno contestato in via subordinata a titolo di colpa grave.
6)- Nella sua comparsa di risposta la Dott.ssa IE ha precisato di essere stata Segretario Comunale titolare dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018 come reggenza a scavalco, e dal 7 gennaio 2019 al 23 luglio 2019 come titolare.
La convenuta ha precisato che il danno erariale riguarda diverse assunzioni e proroghe avvenute nel periodo di reggenza e titolarità della Dott.ssa IE (tra cui FI, OR, LL, AT, Catanzaro, Previtera e ES). Il danno complessivo contestato è di euro 173.501,02 a titolo di dolo (in via principale e solidale) o di euro 52.050,30 a titolo di colpa grave (in via subordinata e alternativa).
La convenuta ha dedotto le seguenti circostanze:
a)- La convenuta ha operato in un TE contraddistinto da due scioglimenti per infiltrazioni mafiose e, dunque, da un contesto molto complesso. Il suo incarico fu alquanto breve (sei mesi a scavalco e sei mesi da titolare).
b)- La convenuta si attivò per garantire il buon andamento dell'TE;
infatti, segnalò tempestivamente alla Procura della Repubblica di Catania anomalie riscontrate nell'operato degli organi amministrativi del Comune (ipotesi di false dichiarazioni, affidamenti diretti). Il GIP, pur archiviando, apprezzò la sua "coraggiosa fermezza nel segnalare quelle che restano comunque, a tutto concedere, gravi anomalie e opacità").
c)- Il LE dei Revisori, organo con competenza specifica sulla regolarità contabile (Art. 239 TUEL), inizialmente espresse parere non favorevole sul piano del fabbisogno di personale, ma successivamente, dopo l'approvazione del consuntivo, diede parere favorevole senza più eccepire l'assenza del bilancio consolidato. La convenuta fu indotta a ritenere che il Comune non fosse obbligato alla redazione di tale strumento.
d)- La condotta non è connotata da inescusabile negligenza;
esistevano, inoltre, dubbi interpretativi tra il divieto generale (Art. 9 D.L. 113/2016) e una precedente norma speciale che prevedeva una deroga al divieto generale di assunzione per gli enti commissariati
(Art. 6 c. 7 D.L. n. 78/2015).
e)- Le assunzioni contestate erano necessarie per garantire i servizi essenziali e interrompere prassi dannose come gli affidamenti diretti.
L'ente ha ottenuto un vantaggio (utilitas) dalle prestazioni. Inoltre, l'approvazione tardiva dei bilanci consolidati configura una "saldatura degli effetti prodotti".
f)- Si eccepisce l’intervenuta prescrizione per i pagamenti avvenuti prima del 26 novembre 2019.
g)- La Dott.ssa IE ha chiesto, in via preliminare, l’accoglimento dell’istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.. La Procura Regionale ha reso parere favorevole per la definizione agevolata con il pagamento di euro 26.025,15, pari al 50% del danno contestato in via subordinata (euro 52.050,30).
7)- Con la comparsa di costituzione il convenuto TT AN ha precisato di essere stato evocato in giudizio come Responsabile pro tempore dell’Area I Amministrativa (da settembre 2019 a febbraio 2020).
In particolare, il convenuto è stato ritenuto responsabile, insieme ad altri soggetti, per l’adozione di determine di impegno di spesa e per l’emissione dei pareri di regolarità tecnica relativi agli emolumenti del personale assunto o prorogato in violazione dell'Art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016.
Il danno contestato ammonta a euro 57.006,16 a titolo di dolo o, in via subordinata, a euro 5.700,62 a titolo di colpa grave. Il rilievo causale riguarda l'omessa segnalazione circa l'irregolarità della spesa da parte di TT nell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile.
La difesa si riporta integralmente alle deduzioni istruttorie per chiedere la definizione agevolata, evidenziando la congruità della somma proposta; ha poi valorizzato i seguenti argomenti.
Si esclude qualsiasi ipotesi di arricchimento doloso, poiché il dott.
TT ha percepito lo stipendio esclusivamente per il suo ruolo principale (Capo Area III Tecnica) e non ha tratto beneficio dai contratti in questione.
Nella valutazione della condotta del convenuto vanno considerate le seguenti circostanze: -le determine contestate furono adottate in esecuzione delle relative determine del Sindaco, atti gerarchicamente superiori ai quali non era previsto il rifiuto; -l’attività fu svolta in continuità con analoghi provvedimenti precedenti; -il convenuto operò in assenza di rilievi o "veto" da parte degli organi di controllo interni
(Segretario Generale e LE dei Revisori). In particolare, la Ragioneria Comunale rilasciò il parere favorevole di regolarità contabile e il visto per la copertura finanziaria.
Il dott. TT era un Funzionario Tecnico (Capo Area III Tecnica).
L’incarico di Responsabile Area I Amministrativa gli fu conferito solo provvisoriamente e per pochi mesi per esigenze organizzative, gravandolo di compiti per i quali non possedeva specifiche competenze professionali.
Il convenuto richiede l’accesso al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., in quanto sussistono i presupposti (assenza di doloso arricchimento e acquisizione del parere del P.M.). La somma richiesta in via principale per la definizione è di euro 1.710,19 (pari al 30% del danno contestato in via subordinata, euro 5.700,62). Il P.M. aveva espresso parere favorevole, ma proponendo la percentuale del 50%. La difesa insiste per il 30%, ritenendo tale percentuale congrua in ragione della gravità attenuata della condotta.
8)- Con la comparsa di risposta, RO FI, Vice-Sindaco e Assessore con delega al personale dal giugno 2015, ha contestato le tesi del Pubblico Ministero.
Il convenuto ha premesso di essere stato citato per aver proposto e votato favorevolmente la Deliberazione di G.M. n. 57 del 17/04/2019, che -secondo il Pubblico Ministero- avrebbe consentito assunzioni
(LL, Patanè, Catanzaro) in violazione dell'Art. 9, comma 1 quinques, del D.L. n. 113/2016, a causa della mancata approvazione dei bilanci consolidati.
Il danno contestato ammonta a euro 44.581,45 (dolo) o, in via subordinata, a euro 8.916,29 (colpa grave). La Procura ritiene che la sua condotta sia ascrivibile a dolo eventuale per aver agito con consapevolezza del rischio, data la sua funzione apicale e la chiarezza del divieto assunzionale.
La difesa chiede il rigetto integrale della domanda, sostenendo l'infondatezza dell'accusa e l'assenza di nesso di causalità e di danno.
Nello specifico sono dedotte le seguente circostanze:
a)- L'TE, dopo il commissariamento, aveva una grave carenza di organico (100 unità necessarie contro 48 effettive). La Delibera n.
57/2019 rispondeva all'imprescindibile necessità di reclutare figure per la Polizia Municipale e operai per garantire la viabilità. Le assunzioni era comunque legittime, essendo previste deroghe per le assunzioni a tempo determinato per garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale.
b)- La Delibera G.M. n. 57/2019 era solo un atto di indirizzo politico, privo di contenuti amministrativi direttamente eseguibili, e non l'atto causativo del danno. L’atto di indirizzo, promosso dal convenutoi RO, onerava espressamente i funzionari (gli unici legittimati ad assumere) a procedere solo "previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa". La GI non ha impegnato somme, non essendo un atto contabile.
c)- L'Assessore non ha omesso le attività istruttorie, avendo richiesto pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile (sebbene non richiesti per meri atti di indirizzo). L’atto fu approvato con pareri positivi di Responsabili d'Area, Revisori dei Conti e in presenza del Segretario Comunale, che non rilevò nulla.
d)- Si evidenzia il principio di separazione tra indirizzo politico
(Assessore/Sindaco) e gestione (Dirigenti/Segretario). I doveri di
"sovrintendenza" dell'Assessore (Art. 48 TUEL) riguardano l'osservanza dell'indirizzo politico-amministrativo, non il controllo gestionale specifico o i controlli successivi (che spettano al Segretario Generale/Direttore Generale). Il comportamento non è doloso, come riconosciuto dalla stessa Procura nel parere ex Art. 130 C.G.C..
e)- Non c’è danno, poiché l'TE ha conseguito un'utilità dalle prestazioni lavorative essenziali fornite dagli operai (LL, Patanè, Catanzaro). In assenza di tali assunzioni, il Comune avrebbe dovuto affidare il servizio a ditte esterne con costi maggiori (compreso l'utile d'impresa). Non vi è un danno automatico se l'utilità è provata.
f)-. Si eccepisce l’intervenuta prescrizione per i pagamenti effettuati prima del 22/11/2019 (cinque anni prima della notifica dell'invito a dedurre). Si contesta l'applicabilità della sospensione dei termini per Covid-19, poiché l'attività investigativa è stata avviata successivamente.
g)- Il convenuto RO richiede la definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.. Il Procuratore Regionale ha espresso parere favorevole, derubricando la responsabilità a colpa grave e accettando il pagamento della somma di euro 6.687,21, pari al 50% del danno contestato a titolo di colpa grave. Il convenuto richiede l’accoglimento dell’istanza ex art. 130 c.g.c. per il summenzionato importo.
9)- Nella comparsa di risposta il dott. IN AR, Segretario Comunale a Mascali, ha contestato le tesi del Pubblico Ministero Il convenuto ha premesso di essere stato citato in giudizio per responsabilità, in via principale, per un importo di euro 87.332,44
(dolo) e, in via subordinata, per euro 26.199,73 (colpa grave). Il Pubblico Ministero ha contestato la violazione dell’Art. 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016 (divieto di assunzione per mancata approvazione dei bilanci consolidati 2016-2019) e la violazione dell’obbligo di denuncia di fatti di responsabilità erariale (Art. 52 c.g.c.).
La difesa ha evidenziato le seguenti circostanza, evidenziando che il dott. AR si è attivato per far cessare la situazione illegittima.
a)- Quando il dott. AR si è insediato, i contratti di lavoro ex art.
110 TUEL erano già in corso. Tali rapporti erano stati precedentemente giustificati in base all’Art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, che prevede una deroga generale per gli enti sciolti per mafia. Fino a quel momento, nessuno (compreso il LE dei Revisori) aveva dubitato dell’applicabilità del divieto del D.L. n. 113/2016.
b)- Il dott. AR, durante la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, si è reso conto della situazione verificatasi; pertanto, in data 15 giugno 2021 (nota prot. n. 13375), ha formalmente avvertito Sindaco, Assessore, Responsabili e Revisori del fatto che la mancata approvazione dei bilanci consolidati "impedisce l’assunzione di personale a qualsiasi titolo" e ha proposto la revoca in autotutela degli atti di incarico.
La sua iniziativa ha portato il Sindaco a revocare anticipatamente gli incarichi a FI, IC e OR il 21 luglio 2021. La sua netta presa di posizione ha compromesso il suo rapporto con il Sindaco e lo ha portato a cessare le sue funzioni in anticipo.
c)- Non si riscontra dolo né colpa grave. La presunta inerzia nella denuncia (Art. 52 c.g.c.) è giustificata dal fatto che, subito dopo la sua nota di giugno 2021, il dott. AR era stato assente e, al suo rientro, la Procura era già stata informata da terzi. Inoltre, l’Art. 9, c. 1 quinquies, del decreto legge n. 113 del 2016 solleva questioni interpretative complesse, escludendo una "colpa grave" veloce o superficiale.
d)- Si invoca l'applicazione dell'Art. 21 del D.L. n. 76/2020 (cd. scudo erariale), poiché il dott. AR ha agito in una situazione di emergenza (assicurando i servizi) e non con dolo.
e)- L’eventuale responsabilità dovrebbe essere limitata al breve periodo compreso tra il 29 marzo 2021 (approvazione del Piano Anticorruzione) e il 15 giugno 2021 (data della sua nota formale), ossia il periodo in cui il dott. AR ha maturato consapevolezza della situazione e si è attivato.
f)- Tutti gli emolumenti erogati ai dipendenti ex art. 110 TUEL hanno prodotto un'utilità essenziale per il Comune di Mascali, riducendo drasticamente o annullando il danno erariale.
g)- Il convenuto ha formulato istanza di definizione ex art. 130 c.g.c.. Il Procuratore ha espresso parere favorevole (8 luglio 2025) all’istanza di AR. La somma proposta per la definizione è di euro 7.859,92, calcolata come il 30% della domanda formulata in via subordinata
(euro 26.199,73).
10)- Il Presidente della Sezione, al fine di trattare le istanze di rito abbreviato, sopra esposte, ha fissato la camera di consiglio del 19 novembre 2025; in tale sede i difensori dei convenuti hanno insistito nei rispettivi scritti difensivi e, specificamente, per l’accoglimento delle istanze di rito abbreviato; hanno nondimeno domandato al LE :
a)- di fissare gli importi dovuti in misura corrispondente alla minore percentuale indicata nelle istanze, con specifico riguardo a quei convenuti, per i quali il Pubblico Ministero si è espresso favorevolmente alla definizione ex art. 130 c.g.c. ma per un importo più elevato di quello esposto nelle richieste ex art. 130 c.g.c.; b)- di fissare comunque per tutti i convenuti l’importo dovuto nella stessa percentuale rispetto al danno (cioè il 30 per cento) prospettato in atto di citazione. Il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento delle istanze di rito abbreviato, quantificando gli importi nelle misure specificate nei pareri già resi su.
Pertanto, la causa è stata posta in deliberazione.
11)- All’esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025, con decreto n. 15 del 2025, depositato il 12 dicembre 2025, il LE, accogliendo le richieste di rito abbreviato formulate ex art. 130 c.g.c.
dai convenuti EL, DI, IC, IE, TT, RO e AR, ha determinato -secondo il seguente prospetto- la somma dovuta da ognuno dei convenuti al Comune di Mascali, in persona del legale rappresentante pro tempore, fissando il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del medesimo decreto, per il pagamento a favore dell’ente creditore:
EL LA ZI – euro 5.098,07 (cinquemila novantotto/07);
DI EL - euro 3.081,48 (tremila ottantuno/48);
IC IS - euro 1.386,06 (milletrecento ottantasei/06;
IE RT IA - euro 26.025,15 (euro ventiseimila venticinque/15);
TT AN – euro 2.280,24 (duemila duecento ottanta/24);
RO FI - euro 6.687,21 (seimila seicento ottantasette/21);
AR IN - euro 7.859,92 (settemila ottocento cinquantanove/92);
con il medesimo decreto il LE ha fissato l’odierna udienza in camera di consiglio, per l’accertamento dell’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, delle somme sopra determinate da parte dei convenuti EL, DI, IC, IE, TT, RO e AR.
12)- Successivamente i convenuti EL, DI, TT e NE hanno depositato sia la copia del bonifico disposto in favore dell’ente locale sia l’attestazione del responsabile finanziario del Comune circa l’incasso effettivo di tali somme. I convenuti IC e AR hanno dapprima depositato soltanto la copia dei bonifici; in data 9 marzo 2026 i medesimi hanno prodotto la reversale di incasso del Comune con l’attestazione del responsabile del servizio finanziario.
Il convenuto NE ha nondimeno depositato il 19 febbraio 2026, in assenza di autorizzazione del LE o del Presidente, un’ampia memoria aggiuntiva, con la quale ha invocato l’applicazione della normativa introdotta dalla legge n. 1 del 2026 sotto plurimi profili e, pur avendo tempestivamente pagato l’importo indicato nel decreto n.
15 del 2025, ha formulato le seguenti conclusioni: “dichiarare infondata la domanda risarcitoria nei confronti del sig. FI RO per difetto dei presupposti atteso che nessuna violazione dell’art. 9, comma 1 quinquies, del d.l. n. 113/2016 è stata commessa dall’odierno convenuto per come sopra evidenziato e, in ogni caso, per insussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l’evento nonché per insussistenza del danno e, comunque, per l’assenza di colpa grave nella condotta e, per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto alla restituzione dell’importo già versato in favore del comune di Mascali; - In via subordinata, per il caso di eventuale accertata fondatezza della domanda risarcitoria (che, invero, si esclude), accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del credito per tutti i pagamenti degli emolumenti eseguiti nel periodo antecedente al mese di novembre 2019 e, per l’effetto, dichiarare che l’obbligo risarcitorio nei suoi confronti sia limitato a non più del 30% dell’importo complessivo individuato quale danno erariale direttamente imputabile al contributo deterministico dell’assessore NE e, per l’effetto, rideterminare l’importo dovuto, per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c., nella misura pari al 50% dell’importo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 1 octies, l.n. 20/1994 con conseguente, diritto alla restituzione della differenza tra quanto già versato in favore del comune di Mascali e quanto effettivamente dovuto; - In via, ulteriormente subordinata, nella non temuta ipotesi in cui l’On Corte ritenga di poter definire il giudizio allo stato degli atti senza applicazione dell’obbligatorio potere riduttivo introdotto dalla l. n. 1/2026, accertare l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, delle somme determinate in seno al decreto n. 15/2025 e, per l’effetto, definire il giudizio ai sensi dell’art. 130
C.G.C..
La Procura regionale, anch’essa senza autorizzazione del Presidente e del LE, ha depositato una nota di replica con la quale, insistendo sulle tesi spiegate in citazione, ha contestato le argomentazioni e le richieste del NE e, ove il LE ritenesse di applicare le disposizioni della legge n. 1 del 2026, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale sotto plurimi profili.
13) - All’odierna udienza camerale il difensore del convenuto NE ha insistito nella summenzionata memoria depositata il 19 febbraio 2026; i difensori degli altri convenuti hanno chiesto di dare atto degli avvenuti pagamenti; il Procuratore regionale ha contestato le tesi del convenuto NE e ha chiesto la definizione art. 130 c.g.c.. La causa è stata quindi posta in deliberazione.
14)- In via preliminare, il LE ritiene che non possano trovare accoglimento le richieste e le tesi prospettate dal convenuto NE FI nella memoria depositata il 19 febbraio 2026 sul presupposto che la legge n. 1 del 2026 possa applicarsi anche nel presente giudizio. Al riguardo, la Corte osserva che l’odierna vicenda è caratterizzata dal fatto che la legge n. 1 del 2026 è entrata in vigore il 22 gennaio 2026 e, quindi, sia dopo il deposito del decreto collegiale n. 15 del 2025 emesso ex art. 130, comma 7 c.g.c., sia dopo l’avvenuto pagamento da parte del NE avvenuto il 7 gennaio 2026 relativamente all’importo quantificato nel citato decreto. Tale cronologia degli eventi -come si esporrà-, in ragione della specificità della disciplina del giudizio abbreviato, impedisce di affermare l’applicabilità di detta legge.
Va evidenziato che, in generale, nel giudizio abbreviato, che presuppone la specifica istanza del convenuto, il momento centrale è rappresentato dalla camera di consiglio disposta ex art. 130, comma 5, c.g.c. dal Presidente per la trattazione di detta istanza e del successivo decreto, che ammette al rito e quantifica l’importo occorrente per la definizione.
Nel corso di tale udienza camerale il Pubblico Ministero e il convenuto sono chiamati a confrontarsi non solo sull’ammissibilità della definizione ex 130 c.g.c. (esclusa nel caso di doloso arricchimento) ma anche sulla quantificazione della somma da versare. Il consenso espresso da entrambe le parti diventa irretrattabile, assimilandosi a una fattispecie negoziale perfezionata in sede processuale, e le priva del potere di formulare altre richieste relative al giudizio.
Proprio all’esito di tale camera di consiglio, la Corte deve operare una sommaria deliberazione sul merito, non solo per accertare se sussista un’ipotesi di doloso arricchimento con conseguente preclusione del rito, ma anche per procedere ad una congrua quantificazione dell’importo dovuto dal convenuto, avuto riguardo alla gravità della condotta del medesimo e all’entità del danno. Ciò trova riscontro nel decreto ex art. 130, comma 7, c.g.c., che, nell’accogliere la richiesta, con adeguata motivazione deve determinare la somma dovuta e deve fissare il termine perentorio per il pagamento.
Dopo l’emissione del decreto ex art. 130, comma 7, c.g.c., allorché il convenuto abbia proceduto al pagamento in maniera tempestiva e regolare, residua in capo alla Corte esclusivamente il potere di accertare il pagamento e di definire il giudizio con sentenza non impugnabile.
In definitiva, dopo l’ammissione del convenuto al rito abbreviato, il LE può soltanto verificare l’avvenuto pagamento e, in caso positivo, può e deve emettere esclusivamente la sentenza di definizione ex art. 130 c.g.c. Non è dunque possibile qualsivoglia ulteriore statuizione giudiziale di natura processuale o sostanziale sulla vicenda esaminata.
La chiara formulazione letterale dell’art. 130 c.g.c. e la ratio stessa del giudizio abbreviato non permettono di individuare un’altra tipologia di pronuncia a fronte del regolare versamento delle somme in favore dell’ente danneggiato.
Non va poi trascurato che il pagamento dell’importo indicato nel decreto ex art. 130, comma 7, c.g.c. estingue il credito risarcitorio della P.A. danneggiata.
Da ciò consegue, che, in considerazione della specificità del giudizio abbreviato, il legislatore avrebbe dovuto prevedere espressamente l’applicazione della legge n. 1 del 2026 anche alle fattispecie come quella odierna, contraddistinte appunto dall’anteriorità -rispetto all’entrata in vigore della medesima legge n. 1 del 2026- sia del decreto n. 15 del 2025 emesso ex art. 130 c.g.c. sia del connesso pagamento dell’importo ivi quantificato.
In mancanza di tale disposizione, va seguito il principio per cui lex posterior generalis non derogat priori speciali; infatti, la legge n. 1 del 2026, contenendo norme generali sulla responsabilità erariale, in difetto di norma espressa, non può incidere sull’applicazione della normativa speciale preesistente in situazioni come quella odierna.
15)- Tanto premesso, il LE osserva che i convenuti hanno tempestivamente pagato gli importi quantificati nel decreto n. 15 del 2025 in favore del Comune di Mascali; in particolare, EL LA ZI euro 5.098,07 il 5 gennaio 2026; DI EL - euro 3.081,48 il 24 dicembre 2025; IC IS euro 1.386,06 il 7 gennaio 2026;
IE RT IA euro 26.025,15 il 24 dicembre 2025; TT AN euro 2.280,24 il 7 gennaio 2026; RO FI euro 6.687,21 il 7 gennaio 2026; AR IN euro 7.859,92 il 17 dicembre 2025. I convenuti hanno prodotto la copia dei bonifici e l’attestazione del responsabile del servizio finanziario del Comune circa il definitivo incasso delle somme.
Di conseguenza, poiché tutti i summenzionati convenuti hanno tempestivamente eseguito il versamento (in unica soluzione ed entro il termine perentorio assegnato) della somma determinata a carico di ciascuno con il citato decreto n. 15/2025, il giudizio deve essere definito ai sensi dell’art. 130 c.g.c. nei confronti dei medesimi.
16)- Per quanto attiene alle spese di giudizio, va rilevato che, ai fini di una corretta qualificazione giuridica della modalità di definizione ex art. 130 c.g..c., il LE ritiene di dovere escludere la riconducibilità della presente fattispecie ad un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto non l'intero pagamento chiesto dalla Procura attrice con l'atto di citazione in giudizio, bensì solo il pagamento di una “quota parte” dell’iniziale pretesa attorea.
Va pure escluso che si versi in una delle ipotesi di estinzione del giudizio contemplata dagli artt. 110 e 111 c.g.c. (ovvero prevista da altra disposizione di legge), peraltro incompatibile con la finalità sostanzialmente definitoria del giudizio abbreviato.
Pertanto, il LE ritiene che l'accoglimento dell'istanza di rito abbreviato formulata dai convenuti ed il tempestivo e regolare versamento, da parte degli stessi, della somma ritenuta congrua valgano ad integrare una specifica modalità di "definizione alternativa del giudizio", secondo la lettera e le finalità dell'art.130 cit., comma 1, c.g.c..
Per le ragioni sopra esposte, dunque, non ricorrono nella fattispecie i presupposti processuali per la compensazione delle spese di giudizio ex art. 31, comma 3, del c.g.c..; per l’effetto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico della convenuta e in favore dell’Erario.
p.q.m.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando nei confronti di EL LA ZI, DI EL, IC IS, IE RT IA, TT AN, NE FI e AR IN:
-accertata la sussistenza dei presupposti di legge, definisce il giudizio
-ai sensi dell’art. 130 del c.g.c.- nei confronti dei citati convenuti EL LA ZI, DI EL, IC IS, IE RT IA, TT AN, NE FI e AR IN
--condanna i summenzionati convenuti EL LA ZI, DI EL, IC IS, IE RT IA, TT AN, NE FI e AR IN in solido tra loro al pagamento -in favore dell’Erario- delle spese del giudizio che sono liquidate in euro 2.609,53.
Manda alla Segreteria per adempimenti di rito.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 marzo L'estensore Il Presidente
SC TO CA SA ZE
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositato in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 11 maggio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco
(f.to digitalmente)
Originale sentenza € 128,00 Totale spese € 128,00 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente