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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 510/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LO POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 510/2022, avente ad oggetto Assicurazione contro i danni, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]106/A Parte_1
98051 LO , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
MUNAFO' LUIGI c.f. , domiciliato in Parte_2 C.F._2
VIA S. CATTAFI N.26 98051 LO POZZO DI GOTTO
ATTORE
CONTRO con sede in VIA STALINGRADO 45 40128 Controparte_2
BOLOGNA ITALIA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CARAGLIANO P.IVA_1
SALVATORE, c.f. domiciliato in CORSO ITALIA N. 124 95129 C.F._3
CATANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 6/4/2022 citava in giudizio la Parte_1 [...]
deducendo che era titolare di un bar tabacchi in Merì, viale Immacolata n. 32; Controparte_2
che il 31/7/2017 il di lei marito, constatava l'effrazione ivi subita, Persona_1
presumibilmente nella notte tra il 30 e il 31 luglio, con il furto del denaro contante depositato nel registratore di cassa per corrispettivo servizi (€ 2.000), ricariche telefoniche (€ 1.500,00), western union (€ 1.700,00), oltre ad ulteriori articoli e beni, per un valore complessivo di € 85.200,00, come da perizia di parte;
che sporgeva denuncia contro ignoti;
che l'attrice avanzava richiesta di Per_1 rimborso alla compagnia convenuta, la quale tuttavia in data 22/4/2022 rigettava la richiesta.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento della domanda e la condanna di al Controparte_2 pagamento in suo favore della somma di € 85.200,00 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/5/2022 si costituiva la Controparte_2
la quale deduceva l'infondatezza della domanda, stante la mancata prova del sinistro
[...]
denunciato, e in subordine l'erroneità del quantum preteso, stante le condizioni della polizza contratta. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.
La domanda è infondata e va rigettata.
Si osserva, preliminarmente, che l'odierna attrice ha in questa sede azionato il diritto di credito fondato sulla polizza assicurativa “Unipol Commercio & Servizi” stipulata con
[...]
(in atti), in relazione all'evento furto subito “presumibilmente nella notte tra il Controparte_2
30 ed il 31” (pag. 2 citazione) luglio 2017 nel proprio esercizio commerciale sito in Merì in viale
Immacolata n. 32.
Ciò premesso, si ricorda in diritto che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei «rischi inclusi» e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (Cass. civ., sez. III, 9/8/2023, n. 24273). Grava, dunque, sull'assicurato l'onere di fornire la prova del verificarsi dell'evento incluso nella polizza assicurativa, mentre sull'assicurato l'eventuale sussistenza di ragioni ostative all'accoglimento della pretesa indennitaria dal primo vantata.
Orbene, nella specie non è stata raggiunta una prova sufficiente agli effetti dell'art. 2697 c.c. né dell'evento denunciato né dei danni dei quai è stato richiesto il rimborso.
Quanto alle richieste di prova testimoniale avanzate da parte attrice, occorre in questa sede richiamare le considerazioni già esposte nell'ordinanza istruttoria del 17/10/2023.
L'interrogatorio formale del rappresentante legale della compagnia assicurativa (punto 5 atto di citazione) è senz'altro irrilevante nella parte in cui mira a far dichiarare l'oggetto del furto, dal momento che trattasi di circostanza ignota all'amministratore della Controparte_2
se non nei limiti di quanto denunciato dallo stesso assicurato. Allo stesso modo, l'interrogatorio formale de quo non appare rilevante ai fini della decisione con riferimento ai capitoli formulati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 9/2/2023, atteso che, al netto della conoscibilità dei fatti ivi riportati da parte del rappresentante legale della compagnia assicurativa, in ogni caso non trovano supporto documentale (capitolo n. 1; né peraltro è stato dedotto in seno all'atto di citazione, in cui si dà solo atto della denuncia effettuata dal cfr. pag. 2, punto C) e rimangono Per_1
irrilevanti ai fini della decisione, non fornendo alcun riscontro all'allegazione posta a fondamento della domanda (il furto subito e la merce sottratta in detta occasione).
A pari conclusione si perviene con riferimento alla prova testimoniale, richiesta sui medesimi capitoli dell'interrogatorio suddetto. I capitoli formulati nella memoria istruttoria del 9/2/2023, per le medesime ragioni anzidette, pur se confermati dai testimoni non avrebbero apportato alcun elemento utile ai fini della prova dei fatti costitutivi della pretesa, tanto più ove si consideri che sono già in atti la denuncia del furto e la polizza assicurativa e che la valutazione dei beni da parte della convenuta è circostanza dalla stessa riconosciuta (pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Si consideri, poi, che gli operanti di Polizia Giudiziaria non potrebbero riferire alcunché sulla merce rubata, trattandosi di circostanza dagli stessi non conosciuta né conoscibile se non in quanto riferita dallo stesso derubato, fermo peraltro che non è in atti un verbale di intervento di pubblica autorità da cui desumere l'intervento dei predetti militari e le indagini effettuate. Quanto agli ulteriori testi indicati si osserva che, da un lato, la relativa indicazione è rimasta generica (non essendo state specificate le ragioni della conoscenza dei fatti da parte degli stessi) e che, dall'altro lato, sarebbero comunque da escutere su capitoli e circostanze non utili ai fini della ricostruzione dell'evento denunciato (i capitoli formulati in citazione riguardano i beni sottratti alla fatto per la cui Pt_1
prova appare invero necessario la produzione della documentazione necessaria a riscontrarne l'acquisto e la presenza all'interno del tabacchino in occasione del sinistro;
i capitoli formulati nella memoria istruttoria afferiscono alla comunicazione dell'evento alla compagnia, alla consegna della polizza azionata e alla valutazione effettuata dal fiduciario dell'assicurazione). Avuto, poi, riguardo alla indicazione del teste al netto delle censure dianzi esposte circa l'irrilevanza dei capitoli Per_1
formulati, si aggiunge altresì il dato del rapporto con l'attrice (il marito) e dell'interesse ai fatti controversi, come si può trarre dal fatto che la denuncia del furto, ancorché afferente all'esercizio commerciale e, dunque, ai beni dell'attrice, è stata presentata proprio dal (cfr. denuncia Per_1
versata in atti), con i conseguenti riverberi in ordine alla attendibilità del teste e alla sufficienza delle relative dichiarazioni ai presenti fini.
Come già anticipato, dunque, è risultata decisiva l'assenza di un'adeguata produzione documentale a riscontro della merce sottratta in occasione dell'effrazione.
La denuncia è datata 7/8/2017, quindi a distanza di una settimana circa dall'evento denunciato. Al netto dei riverberi ex art. 1915 c.c., è invero rilevante il fatto che il ritardo nella denuncia si è concretato nel mancato (tempestivo) intervento delle pubbliche autorità ai fini dell'effettuazione dei necessari rilievi sul posto, anche allo scopo di acquisire informazioni utili all'individuazione della merce eventualmente sottratta. Non risultano, poi, in atti riproduzioni fotografiche eventualmente acquisite in occasione dell'arrivo del presso la struttura e, dunque, relative agli elementi da Per_1
cui egli ha tratto il convincimento dell'effrazione (il registratore di cassa vuoto, eventuali prodotti spostati dalla propria posizione abituale o, ancora, segnali ulteriori del furto denunciato, in ogni caso non meglio descritti né precisati dall'attore). Si consideri, inoltre, che, a fronte delle deduzioni in parte qua esposte dalla compagnia convenuta, ha rappresentato che Parte_1
“Controparte poi sostiene che l'allarme stranamente non ha funzionato. Tale circostanza non corrisponde al vero o, per lo meno, non vi sono prove che confermano tale asserzione. Sia il sistema di allarme che le telecamere presenti sui luoghi sono state visionate dai carabinieri di
Merì, i quali pare abbiano anche sequestrato il materiale che ritenevano utile per le indagini.
Quindi non si può sostenere che il sistema di allarme non abbia funzionato” (pag. 3 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. di parte attrice): nondimeno non sono stati prodotti video o estratti delle registrazioni effettuate né l'attrice ne ha riportato il contenuto (da ritenersi, invero, dalla stessa ragionevolmente esaminato prima del dedotto sequestro) né, ancora, a distanza di anni dall'evento e quindi dall'avvio delle indagini, ne è stato rappresentato e documentato l'esito.
Anche la perizia di parte allegata dall'attrice non fornisce un adeguato riscontro dei fatti allegati, essendo invero datata 1/9/2021 e, quindi, redatta a distanza di anni dal furto denunciato, oltre a non fornire alcun utile elemento a riprova della presenza all'interno dell'esercizio commerciale dei beni ivi stimati.
In ogni caso, a conferma di quanto prima anticipato, non sono stati prodotti i documenti dimostrativi dell'acquisto da parte di della merce di cui la stessa ha lamentato il Parte_1
furto, con la conseguenza che, anche a prescindere dalla prova dell'evento de quo, è rimasto non dimostrato il danno subito e in questa sede quantificato in circa 85.200,00 euro.
In coerenza a ciò, la domanda risulta infondata, priva del necessario supporto probatorio relativo ai fatti costitutivi della pretesa contrattuale azionata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m.
55/2014, tenuto conto del valore della causa della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 510/2022, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda. Condanna al pagamento nei confronti di delle spese Parte_1 Controparte_2 di lite, che si liquidano in € 7.502,00, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 20/05/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LO POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 510/2022, avente ad oggetto Assicurazione contro i danni, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]106/A Parte_1
98051 LO , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
MUNAFO' LUIGI c.f. , domiciliato in Parte_2 C.F._2
VIA S. CATTAFI N.26 98051 LO POZZO DI GOTTO
ATTORE
CONTRO con sede in VIA STALINGRADO 45 40128 Controparte_2
BOLOGNA ITALIA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CARAGLIANO P.IVA_1
SALVATORE, c.f. domiciliato in CORSO ITALIA N. 124 95129 C.F._3
CATANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 6/4/2022 citava in giudizio la Parte_1 [...]
deducendo che era titolare di un bar tabacchi in Merì, viale Immacolata n. 32; Controparte_2
che il 31/7/2017 il di lei marito, constatava l'effrazione ivi subita, Persona_1
presumibilmente nella notte tra il 30 e il 31 luglio, con il furto del denaro contante depositato nel registratore di cassa per corrispettivo servizi (€ 2.000), ricariche telefoniche (€ 1.500,00), western union (€ 1.700,00), oltre ad ulteriori articoli e beni, per un valore complessivo di € 85.200,00, come da perizia di parte;
che sporgeva denuncia contro ignoti;
che l'attrice avanzava richiesta di Per_1 rimborso alla compagnia convenuta, la quale tuttavia in data 22/4/2022 rigettava la richiesta.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento della domanda e la condanna di al Controparte_2 pagamento in suo favore della somma di € 85.200,00 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/5/2022 si costituiva la Controparte_2
la quale deduceva l'infondatezza della domanda, stante la mancata prova del sinistro
[...]
denunciato, e in subordine l'erroneità del quantum preteso, stante le condizioni della polizza contratta. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.
La domanda è infondata e va rigettata.
Si osserva, preliminarmente, che l'odierna attrice ha in questa sede azionato il diritto di credito fondato sulla polizza assicurativa “Unipol Commercio & Servizi” stipulata con
[...]
(in atti), in relazione all'evento furto subito “presumibilmente nella notte tra il Controparte_2
30 ed il 31” (pag. 2 citazione) luglio 2017 nel proprio esercizio commerciale sito in Merì in viale
Immacolata n. 32.
Ciò premesso, si ricorda in diritto che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei «rischi inclusi» e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (Cass. civ., sez. III, 9/8/2023, n. 24273). Grava, dunque, sull'assicurato l'onere di fornire la prova del verificarsi dell'evento incluso nella polizza assicurativa, mentre sull'assicurato l'eventuale sussistenza di ragioni ostative all'accoglimento della pretesa indennitaria dal primo vantata.
Orbene, nella specie non è stata raggiunta una prova sufficiente agli effetti dell'art. 2697 c.c. né dell'evento denunciato né dei danni dei quai è stato richiesto il rimborso.
Quanto alle richieste di prova testimoniale avanzate da parte attrice, occorre in questa sede richiamare le considerazioni già esposte nell'ordinanza istruttoria del 17/10/2023.
L'interrogatorio formale del rappresentante legale della compagnia assicurativa (punto 5 atto di citazione) è senz'altro irrilevante nella parte in cui mira a far dichiarare l'oggetto del furto, dal momento che trattasi di circostanza ignota all'amministratore della Controparte_2
se non nei limiti di quanto denunciato dallo stesso assicurato. Allo stesso modo, l'interrogatorio formale de quo non appare rilevante ai fini della decisione con riferimento ai capitoli formulati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 9/2/2023, atteso che, al netto della conoscibilità dei fatti ivi riportati da parte del rappresentante legale della compagnia assicurativa, in ogni caso non trovano supporto documentale (capitolo n. 1; né peraltro è stato dedotto in seno all'atto di citazione, in cui si dà solo atto della denuncia effettuata dal cfr. pag. 2, punto C) e rimangono Per_1
irrilevanti ai fini della decisione, non fornendo alcun riscontro all'allegazione posta a fondamento della domanda (il furto subito e la merce sottratta in detta occasione).
A pari conclusione si perviene con riferimento alla prova testimoniale, richiesta sui medesimi capitoli dell'interrogatorio suddetto. I capitoli formulati nella memoria istruttoria del 9/2/2023, per le medesime ragioni anzidette, pur se confermati dai testimoni non avrebbero apportato alcun elemento utile ai fini della prova dei fatti costitutivi della pretesa, tanto più ove si consideri che sono già in atti la denuncia del furto e la polizza assicurativa e che la valutazione dei beni da parte della convenuta è circostanza dalla stessa riconosciuta (pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Si consideri, poi, che gli operanti di Polizia Giudiziaria non potrebbero riferire alcunché sulla merce rubata, trattandosi di circostanza dagli stessi non conosciuta né conoscibile se non in quanto riferita dallo stesso derubato, fermo peraltro che non è in atti un verbale di intervento di pubblica autorità da cui desumere l'intervento dei predetti militari e le indagini effettuate. Quanto agli ulteriori testi indicati si osserva che, da un lato, la relativa indicazione è rimasta generica (non essendo state specificate le ragioni della conoscenza dei fatti da parte degli stessi) e che, dall'altro lato, sarebbero comunque da escutere su capitoli e circostanze non utili ai fini della ricostruzione dell'evento denunciato (i capitoli formulati in citazione riguardano i beni sottratti alla fatto per la cui Pt_1
prova appare invero necessario la produzione della documentazione necessaria a riscontrarne l'acquisto e la presenza all'interno del tabacchino in occasione del sinistro;
i capitoli formulati nella memoria istruttoria afferiscono alla comunicazione dell'evento alla compagnia, alla consegna della polizza azionata e alla valutazione effettuata dal fiduciario dell'assicurazione). Avuto, poi, riguardo alla indicazione del teste al netto delle censure dianzi esposte circa l'irrilevanza dei capitoli Per_1
formulati, si aggiunge altresì il dato del rapporto con l'attrice (il marito) e dell'interesse ai fatti controversi, come si può trarre dal fatto che la denuncia del furto, ancorché afferente all'esercizio commerciale e, dunque, ai beni dell'attrice, è stata presentata proprio dal (cfr. denuncia Per_1
versata in atti), con i conseguenti riverberi in ordine alla attendibilità del teste e alla sufficienza delle relative dichiarazioni ai presenti fini.
Come già anticipato, dunque, è risultata decisiva l'assenza di un'adeguata produzione documentale a riscontro della merce sottratta in occasione dell'effrazione.
La denuncia è datata 7/8/2017, quindi a distanza di una settimana circa dall'evento denunciato. Al netto dei riverberi ex art. 1915 c.c., è invero rilevante il fatto che il ritardo nella denuncia si è concretato nel mancato (tempestivo) intervento delle pubbliche autorità ai fini dell'effettuazione dei necessari rilievi sul posto, anche allo scopo di acquisire informazioni utili all'individuazione della merce eventualmente sottratta. Non risultano, poi, in atti riproduzioni fotografiche eventualmente acquisite in occasione dell'arrivo del presso la struttura e, dunque, relative agli elementi da Per_1
cui egli ha tratto il convincimento dell'effrazione (il registratore di cassa vuoto, eventuali prodotti spostati dalla propria posizione abituale o, ancora, segnali ulteriori del furto denunciato, in ogni caso non meglio descritti né precisati dall'attore). Si consideri, inoltre, che, a fronte delle deduzioni in parte qua esposte dalla compagnia convenuta, ha rappresentato che Parte_1
“Controparte poi sostiene che l'allarme stranamente non ha funzionato. Tale circostanza non corrisponde al vero o, per lo meno, non vi sono prove che confermano tale asserzione. Sia il sistema di allarme che le telecamere presenti sui luoghi sono state visionate dai carabinieri di
Merì, i quali pare abbiano anche sequestrato il materiale che ritenevano utile per le indagini.
Quindi non si può sostenere che il sistema di allarme non abbia funzionato” (pag. 3 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. di parte attrice): nondimeno non sono stati prodotti video o estratti delle registrazioni effettuate né l'attrice ne ha riportato il contenuto (da ritenersi, invero, dalla stessa ragionevolmente esaminato prima del dedotto sequestro) né, ancora, a distanza di anni dall'evento e quindi dall'avvio delle indagini, ne è stato rappresentato e documentato l'esito.
Anche la perizia di parte allegata dall'attrice non fornisce un adeguato riscontro dei fatti allegati, essendo invero datata 1/9/2021 e, quindi, redatta a distanza di anni dal furto denunciato, oltre a non fornire alcun utile elemento a riprova della presenza all'interno dell'esercizio commerciale dei beni ivi stimati.
In ogni caso, a conferma di quanto prima anticipato, non sono stati prodotti i documenti dimostrativi dell'acquisto da parte di della merce di cui la stessa ha lamentato il Parte_1
furto, con la conseguenza che, anche a prescindere dalla prova dell'evento de quo, è rimasto non dimostrato il danno subito e in questa sede quantificato in circa 85.200,00 euro.
In coerenza a ciò, la domanda risulta infondata, priva del necessario supporto probatorio relativo ai fatti costitutivi della pretesa contrattuale azionata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m.
55/2014, tenuto conto del valore della causa della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 510/2022, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda. Condanna al pagamento nei confronti di delle spese Parte_1 Controparte_2 di lite, che si liquidano in € 7.502,00, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 20/05/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano