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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1186/2024 promossa in grado d'appello
DA
- nato a [...] l'[...] (C. F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
alla via Per Concenedo n. 28, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio
MACHEDA (C. F. – pec: ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano via Guicciardini n. 4
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. – p. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Torino Piazza San Carlo n. 156, in persona del procuratore Speciale dott.ssa
[...]
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Controparte_2
pagina 1 di 18 (C. F. – pec: con CP_3 C.F._3 Email_2 studio in Milano via San Pietro all'Orto n. 10 presso il quale è elettivamente domiciliata
E
(C. F. ) – contumace Controparte_4 C.F._4
APPELLATI
Avente ad oggetto: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 224/2025 (R.G. n. 1258/2020 – rep. N. 241/2024 del 5.03.2024) emessa dal
Tribunale di Lecco in data 27.02.2024 e pubblicata il 5.03.2024, notificata a mezzo pec all'appellante presso il domicilio eletto il 7.03.2024, previa ogni declaratoria del caso e di legge, così provvedere>: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 224/2024 emessa dal Tribunale di Lecco il 27.02.2024 e pubblicata il 5.03.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
<<respingere ogni e qualsiasi domanda svolta da parte attrice nei controparte_1>
confronti del convenuto dott. in quanto infondata in fatto e in diritto, Parte_1
assolvendo lo stesso da ogni domanda proposta nei cuoi confronti, con ogni conseguente statuizione di legge;
in ogni caso respingere ogni e qualsiasi domanda da chiunque formulata nei confronti del convenuto assolvendo lo stesso da ogni Parte_1
domanda proposta nei suoi confronti>>,
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Tribunale di Lecco per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
pagina 2 di 18 In ogni caso, per i motivi tutti dedotti in narrativa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 224/2024 emessa dal Tribunale di Lecco il 27.02.2024 pubblicata il 5.03.2024, disattendere e respingersi tutte le eccezioni domande ed istanze sollevate nei confronti del dott. nel corso del giudizio di Parte_1
primo grado, assolvendo lo stesso da qualsivoglia domanda proposta nei suoi confronti, con ogni e conseguente statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi di causa, maggiorati di tutti gli oneri come per legge.
per appellata Controparte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la sentenza n. 224/2024 emessa dal Tribunale di Lecco;
per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- in ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali anche del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 224/2024 del 27.02.2024, pubblicata il 5.03.2024, il Tribunale Ordinario di Lecco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e – con cui si chiedeva la Controparte_1 Controparte_4
revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 12.10.2015 trascritto il 22.10.2015 reg. part. n. 8443, reg. gen. n. 12054 presso la Conservatoria immobiliare in data 26.10.2015 avente ad oggetto la quota di ½ della nuda proprietà dei beni ivi descritti – così provvedeva:
- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice Controparte_1
(nuova denominazione sociale di in persona del
[...] Controparte_6
legale rappresentante pro tempore, nei confronti dei convenuti e Parte_1 CP_4
, revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del
[...]
12.10.2015 trascritto il 22.10.2015 reg. part. n. 8443, reg. gen. n. 12054 presso la Conservatoria
Immobiliare del Comune di Lecco ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data
26.10.2015, avente ad oggetto la quota di ½ della nuda proprietà sui seguenti beni immobili:
pagina 3 di 18 a) Fabbricato adibito a civile abitazione sito in Barzio (LC) via per Concenedo 28, costituito su area di cui al mapp. 2668 di are 11,90 (fusione mappali 2668, 426, 2670, 2878): - box locale lavanderia WC e ripostiglio al piano seminterrato;
- appartamento composto da ripostiglio al piano seminterrato, ingresso due bagni disimpegno, cinque locali e quattro balconi al piano primo;
- appartamento composto da ingresso, due locali, disimpegno, WC e balcone al piano secondo;
- appartamento composto da ingresso, disimpegno, bagno, camera, soggiorno, ripostiglio, cucina e due balconi al piano secondo;
disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio e sottotetto al piano sottotetto;
- appartamento in corso di costruzione al piano terzo;
il tutto rispettivamente in mappa e catasto contraddistinto come segue: catasto fabbricati –
Sez. BAR – foglio 20, mapp. 2668/2 via Privata Gaggio snc, P. S1 – 1, cat. C/6, cl. 1, mq. 77, euro 409,60; mapp. 2668/3 via Privata gaggio snc, P. S1-1, cat. A/2, cl. 2, vani 7,5, euro
968;36; mapp. 2668/701 via privata gaggio snc, p. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 3, euro 387,34; mapp. 2668/705 via Concenedo 28, p.
2-3 cat. A/2, cl. 2 vani 7,5 euro 968,36; mapp.
2668/703 via Privata Gaggio snc, p. 3, cat. F/3, in corso di costruzione;
b) Fabbricato sito in Barzio, via Francesca Manzoni 5 e 7: - un locale ad uso ufficio, disimpegno e WC al piano terra ed un locale ad uso negozio, un locale retro-negozio, disimpegno e WC al piano terra, il tutto in mappa e catasto contraddistinto come segue: catasto fabbricati – sez. BAR – foglio 25 mapp. 200/704 via Francesca Manzoni 5, p. t. cat.
A/10, cl. U, vani 2, euro 702,38; mapp. 200/16 via Francesca Manzoni n. 7, p. t. cat. C/1 cl. 4, mq. 72, euro 2.301,74;
- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e, comunque, di dare pubblicità alla medesima e, per l'effetto, ne dispone la trascrizione presso la competente conservatoria, con esonero per il conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
- ordina altresì la trasmissione della presente sentenza all'ufficio dello Stato Civile competente per territorio affinché proceda alla annotazione della sentenza a margine del registro degli atti di matrimonio;
- condanna e in via tra loro solidale, a rifondere a Parte_1 Controparte_4 [...]
(nuova denominazione sociale di Controparte_1 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in euro 5.800,00 per pagina 4 di 18 compensi professionali, oltre euro 825,29 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, 4% CPA e 22% Iva, (se non recuperabile in ragione del regime fiscale della parte), come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi la Tribunale Ordinario di Lecco e chiedendo la Parte_1 Controparte_4
revocatoria, e conseguentemente la declaratoria di inefficacia nei propri confronti, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 12.10.2015 trascritto il 22.10.2015 reg. part. n. 8443, reg. gen. n.
12054 presso la Conservatoria immobiliare di Lecco ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 26.10.2015, avente ad oggetto la quota di ½ della nuda proprietà dei beni ivi descritti, e segnatamente:
a) Fabbricato adibito a civile abitazione sito in Barzio (LC) via per Concenedo 28, costruito su area di cui al mapp. 2668 di are 11,90 (fusione mappali 2668, 426, 2670, 2878):
- box locale lavanderia WC e ripostiglio al piano seminterrato;
- appartamento composto da ripostiglio al piano seminterrato, ingresso due bagni disimpegno, cinque locali e quattro balconi al piano primo;
- appartamento composto da ingresso, due locali, disimpegno, WC e balcone al piano secondo;
- appartamento composto da ingresso, disimpegno, bagno, camera, soggiorno, ripostiglio, cucina e due balconi al piano secondo;
disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio e sottotetto al piano sottotetto;
- appartamento in corso di costruzione al piano terzo;
il tutto rispettivamente in mappa e catasto contraddistinto come segue: catasto fabbricati - Sez. BAR – foglio 20, mapp. 2668/2 via Privata Gaggio snc, P. S1 - 1, cat.
C/6, cl. 1, mq. 77, euro 409,60; mapp. 2668/3 via Privata gaggio snc, P. S1-1, cat. A/2, cl. 2, vani
7,5, euro 968;36; mapp. 2668/701 via privata gaggio snc, p. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 3, euro
387,43; mapp. 2668/705 via Concenedo 28, p.
2-3 cat. A/2, cl. 2 vani 78,5 euro 968.36, mapp.
2668/703 via Privata Gaggio snc, p. 3, cat. F/3, n corso di costruzione;
b) Fabbricato sito in Barzio, via Francesca Manzoni 5 e 7:
pagina 5 di 18 un locale ad uso ufficio, disimpegno e WC al piano terra;
- un locale ad uso negozio un locale retro-negozio disimpegno e WC al piano terra, il tutto in mappa e catasto contraddistinto come segue: catasto fabbricati - sez. BAR - foglio 25 mapp.
200/704 via Francesca Manzoni 5, p. t. cat. A/10, cl. U, vani 2m euro 702,38; mapp. 200/16 via Francesca Manzoni n. 7, p. t. cat. C/1 cl. 4, mq. 72, euro 2.301,74.
A fondamento della domanda adduceva di aver stipulato con contratto di agenzia, con Parte_1
efficacia dal 15.06.2006 sino al 30.10.2015, conferendo al suddetto l'attività di promozione, distribuzione e assistenza della clientela ordinaria in qualità di Private Banker. Nel corso del predetto rapporto l' aveva concluso il contratto di conto corrente per corrispondenza n. 66/276743. Pt_1
Inoltre, in ragione del rapporto fiduciario instauratosi, erano al predetto concesse, a condizioni vantaggiose, una serie di aperture di credito collegate a tale conto corrente ed alla propria attività professionale, e segnatamente:
- apertura di credito in conto corrente di euro 5.000,00 concessa il 27.07.2006 garantita dalla canalizzazione delle provvigioni ricevute come Private Banker;
- apertura di credito in c/c di euro 10.000,00 per investimenti vari per attività e con rientro con le successive fatture;
- apertura di credito in c/c di euro 17.500,00 concessa in data 10.07.2011 garantita dalla canalizzazione delle provvigioni;
- apertura di credito in c/c di euro 21.000,00 concessa in data 6.02.2013 garantita dalla canalizzazione di bonus e provvigioni;
- apertura di credito in c/c di euro 30.000,00 garantita dalla canalizzazione delle provvigioni concessa in data 4-.12.2013;
- apertura di credito in c/c di euro 33.000,00 concessa in data 3.03.2014 garantita dalla canalizzazione delle provvigioni.
Al riguardo l' ttestava di essere proprietario di un immobile di tipo residenziale sito in Barzio Pt_1
del valore di euro 500.000,00 libero da gravami.
Inoltre, nel corso del rapporto , garantendogli il trattamento di favore riservato ai propri CP_1 consulenti finanziari, concedeva all' lteriori finanziamenti ed in particolare: Pt_1
- finanziamento a rimborso rateale n. 57014746 di euro 10.000,00 concesso in data 10.05.2012;
- finanziamento a rimborso rateale n. 57015590 di euro 5.000,00 in data 2.10.2012;
- finanziamento a rimborso rateale n. 570179200 di euro 10.000,00 in data 12.12.2013;
pagina 6 di 18 - finanziamento a rimborso rateale n. 57018386 di euro 10.000,00 in data 5.03.2014;
- finanziamento a rimborso rateale n. 57020750 di euro 4.000,00 in data 12.02.2015.
Tuttavia, a fronte di ripetute segnalazione con le quali numerosi clienti gestiti ed amministrati dall' amentavano ripetute discrasie tra l'andamento dei finanziamenti e la documentazione in Pt_1
possesso della banca, in ragione delle conseguenti gravi violazioni, in data 30.10.2015 CP_1
interrompeva ogni rapporto con l' Pt_1
Nello specifico le rendicontazioni consegnate da ai clienti gestiti presentavano una Pt_1
valorizzazione del portafoglio maggiorata rispetto a quella reale il che determinava gli investitori a presentare formale reclamo all'istituto bancario che a propria volta presentava un esposto-denuncia alla
Procura della Repubblica territorialmente competente.
Tanto premesso parte attrice adduceva che per atto a rogito del notar di Lecco del Persona_1
12.10.2015, insieme alla rispettiva coniuge costituiva un fondo Parte_1 Controparte_4
patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. nel quale faceva confluire diversi beni di cui era proprietario per quota, specificamente indicati in premessa.
A fronte delle anomalie e violazioni emerse dalle surriferite segnalazioni dei clienti, con comunicazione del 30.10.2015 manifestava all' la propria volontà di voler CP_1 Pt_1 recedere dal contratto di agenzia per gravi violazioni di legge e revocava l'apertura di credito in conto corrente nonché i finanziamenti in essere.
Inoltre, era radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari con provvedimento della Pt_1
CONSOB per la sussistenza di condotte di perfezionamento di operazioni non autorizzate …>>.
A fronte dei fatti denunciati aveva origine il procedimento penale n. 384/2016 r.g.n.r. avente ad oggetto plurimi reati di truffa aggravata in danno dei diversi clienti amministrati dall' nel quale si Pt_1
costituiva parte civile quale soggetto danneggiato dalle condotte ascritte Controparte_8 all' definito in data 3.03.2020 con sentenza del Tribunale di Lecco che riconosceva l' Pt_1 Pt_1
responsabile per i fatti posti in essere nei confronti della persona offesa Arch. , rilevando per le CP_9
altre parti offese il difetto delle condizioni di procedibilità per tardività delle querele sporte, e lo condannava al risarcimento dei danni derivati alla costituita parte civile per la cui Controparte_1
liquidazione le parti erano rimesse innanzi al competente giudice civile, nonché al pagamento in favore della costituita parte civile di una provvisionale Controparte_1
immediatamente esecutiva pari ad euro 80.000,00.
pagina 7 di 18 Parte attrice adduceva inoltre di essere creditrice dell ell'importo di euro 60.036,48 a titolo di Pt_1
scoperto di conto corrente come documentato dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, di cui al decreto ingiuntivo emesso a carico dello stesso, credito che si assommava a quello risarcitorio pari ad euro 80.000,00 di cui alla provvisionale immediatamente esecutiva riconosciuta con la predetta sentenza del Tribunale di Lecco.
Conseguentemente adduceva gli effetti pregiudizievoli e dannosi che la costituzione del fondo patrimoniale determinava nei propri confronti, essendone la costituzione finalizzata alla sottrarre dei beni in esso confluiti alle possibili azioni esecutive intraprese da in relazione alle Controparte_1
predette debitorie.
Su tali basi, ex art. 2901 c.c., chiedeva la revocatoria della costituzione del predetto fondo patrimoniale.
Si costituivano in giudizio i convenuti e Parte_1 Controparte_4
In particolare, il convenuto contestava le debenze reclamate dall'attrice ritenendo Parte_1 ingiustificato il recesso unilaterale esercitato dall'ente creditizio in ordine al rapporto di agenzia, assumendo al riguardo, al pari della convenuta la piena legittimità della Controparte_4
costituzione del fondo patrimoniale in oggetto, finalizzata alla tutela della prole del relativo nucleo familiare, avvenuta in epoca antecedente rispetto al recesso esercitato da . CP_1
Su tali basi chiedeva il rigetto della domanda. chiedeva, in via riconvenzionale, di essere manlevata e tenuta indenne dall' Controparte_4 Pt_1
da qualsivoglia pretesa risarcitoria intrapresa da parte attrice in quanto estranea ai fatti in contestazione.
Formulava comunque domanda di condanna del convenuto x art. 2043 c.c. Pt_1
Era espletata l'attività istruttoria ammessa con l'escussione dei testi ammessi.
Poi la causa era trattenuta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata, l'organo giudicante di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, revocava e dichiara inefficace l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del
12.10.2015 a rogito per notar di Lecco, trascritto il 22.10.2015 reg. part. n. 8443, Persona_1
reg. gen. 12054 presso la Conservatoria Immobiliare del Comune di Lecco ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 26.10.2015, avente ad oggetto la quota di ½ della nuda proprietà su beni destinati alla costituzione del fondo patrimoniale in oggetto e specificamente indicati in premessa, e, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale articolata da Controparte_4 condannava i conventi in solido tra loro alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite.
pagina 8 di 18 A fondamento della decisione, richiamati i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. – e segnatamente, la sussistenza di un credito, anche di origine litigiosa secondo la concezione ampia del credito accolta dalla giurisprudenza di legittimità, dell'eventus damni derivante dal compimento dell'atto dispositivo, e dell'elemento soggettivo, costituito, per il caso di atto dispositivo compiuto posteriormente alla insorgenza del credito, come nel caso di specie, dalla semplice scientia damni, essendo richiesto il consilium fraudis solo per gli atti dispositivi posti in essere anteriormente all'insorgenza del credito, richiedendosi in tal caso l'intenzionalità di sottrarre l'atto in danno del creditore ed al fine di sottrarlo dall'azione esecutiva – l'organo giudicante di primo grado riteneva comprovati la sussistenza del credito addotto da parte attrice, insorto anteriormente al compimento dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, seguito alle prime contestazioni mosse da all' ell'esercizio Controparte_1 Pt_1
della propria attività, ed il conseguente pregiudizio derivante a parte attrice dalla costituzione del fondo patrimoniale in oggetto, in misura tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito, ed integrato l'elemento soggettivo richiesto, costituito, attesa l'anteriorità dell'insorgenza del credito rispetto al compimento dell'atto dispositivo, dalla scientia damni, avendo l' unitamente alla coniuge Pt_1
costituito il fondo patrimoniale in oggetto nella piena consapevolezza di cagionare Controparte_4
con tale atto grave pregiudizio alle ragioni creditorie.
Su tali basi revocava la costituzione del fondo patrimoniale dichiarando l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da in quanto tardivamente articolata. Controparte_4
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che fino al momento del recesso dal contratto di agenzia, esercitato da parte di in data 30.10.2015 – a cui Controparte_5
seguiva la revoca delle aperture di credito in c/c e dei finanziamenti concessi in virtù di tale rapporto professionale – nessuna contestazione era stata formalizzata dalla parte recedente in ordine all'operato professionale dell'appellante. Adduceva inoltre che Controparte_5
provvedeva ad avanzare pretese creditorie solo nel 2020, e dunque in epoca di molto posteriore
[...]
alla data di costituzione del fondo patrimoniale, costituito nell'interesse della prole il 12.10.2015, rilevando che in tale momento non aveva avuto alcuna contezza delle richieste risarcitorie avanzate dei clienti del portafoglio all'istituto bancario in ordine al proprio operato.
Tali elementi, non valutati dall'organo giudicante di primo grado, osterebbero alla revocabilità del fondo patrimoniale in oggetto.
pagina 9 di 18 Con il secondo motivo di appello lamentava la mancata valutazione delle finalità conseguita dal fondo patrimoniale in oggetto, costituito nell'esclusivo interesse della prole atteso che le pretese creditorie dell'istituto bancario erano fondate su crediti sorti in epoca successiva alla costituzione del fondo patrimoniale. Del pari, la rescissione del contratto di agenzia e dei rapporti ad esso collegati avveniva in epoca successiva alla costituzione del fondo. Pertanto, essendo avvenuta la costituzione del fondo patrimoniale anteriormente alla insorgenza del credito, l'elemento soggettivo non poteva essere integrato dalla semplice scientia damni, occorrendo il consilium fraudis, costituito dal dolo specifico e dunque dalla volontà del debitore di pregiudicare con il compimento dell'atto di disposizione e patrimoniale le ragioni del creditore, nel caso di specie non integrato.
Su tali basi chiedeva, in riforma della sentenza appellata il rigetto della domanda articolata da parte attrice.
- Si costituiva nel presente giudizio di appello Controparte_5
contestando integralmente il gravame proposto e ne chiedeva il rigetto dovendosi ritenere corretto il costrutto della sentenza appellata.
- Restava contumace nel presente grado . Controparte_4
All'udienza del 9.01.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 15.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente giudizio di appello si è celebrato nella contumacia della appellata non costituitasi nel presente grado sebbene ritualmente citata. Controparte_4
***
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente dai profili di inammissibilità allegati da parre appellata, risultando conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di appello, con indicazione delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
***
Venendo all'esame del gravame – i cui motivi possono essere congiuntamente esaminati attenendo alla sussistenza dei presupposti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. – va premesso che, come pagina 10 di 18 costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., è funzionalizzata a ricostituire la garanzia patrimoniale generica assicurata al creditore dalle consistenze patrimoniali del debitore quando se ne prospetti la compromissione a seguito del compimento di un atto di disposizione patrimoniale di natura traslativa ad opera del debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 14. Giugno 2007 n. 13972).
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. consistono nella necessaria esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore agente in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effetto lesivo che tale atto dispositivo comporta per il creditore, consistente nella diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore quale effetto dell'atto dispositivo, di natura traslativa o ablativa, e nella ricorrenza in capo al debitore disponente, ed eventualmente anche in capo al terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso, della consapevolezza che con l'atto dispositivo in oggetto si riduce la consistenza della garanzia patrimoniale spettante al creditore (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
25.05.2017 n. 13172; conformi Cass. Civ. Sez. III, 16.12.2005 n. 27718).
Sotto il primo profilo la disciplina codicistica della revocatoria accoglie una concezione lata del credito, comprensiva della ragione o aspettativa, non essendo rilevante il profilo della certezza del fondamento dei relativi fattori costitutivi, e ciò in coerenza con i presupposti dell'azione che non è volta al perseguimento di effetti restitutori (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 15.11.2016 n. 23208). Né è richiesta l'esigibilità del debito a base dell'esercizio dell'azione (Cass. Civ. Sez. VI 3.06.2020 n.
10522; conforme Cass. Civ. Sez. 19.01.2019 n. 762). Ne consegue che anche il credito eventuale in veste di credito litigioso – sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito di origine risarcitoria – è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. Civ. Sez.
Un. 18.05.2004 n. 9440).
Sotto il secondo profilo il presupposto oggettivo dell'eventus damni consiste nella compromissione della garanzia patrimoniale del debitore conseguente al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, la quale ricorre non soltanto nel caso in cui l'atto traslativo abbia determinato una compromissione totale delle consistenze patrimoniali del debitore ma anche quando lo stesso abbia determinato una variazione quantitativa o qualitativa significativa del patrimonio che comporti incertezza o aggravio nella soddisfazione del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 1806.2019 n. 16221; conforme Cass. Civ. Sez. III, 19.07.2018 n. 19207). Come puntualizzato dai giudici di legittimità, occorre tuttavia che la garanzia patrimoniale, a seguito dell'atto di disposizione, risulti non soltanto pagina 11 di 18 diminuita ma si configuri tale da risultare insufficiente all'utile soddisfazione del credito (Cass. Civ.
Sez. I, 6.03.2018 n. 5269). Tale pregiudizio deve essere conseguenza diretta dell'atto revocando e va riferito al momento dell'atto dispositivo dal quale deve derivare direttamente la lesione della garanzia patrimoniale.
Sul piano probatorio, incombe in capo al creditore il solo onere di provare la variazione patrimoniale determinata dall'atto di disposizione patrimoniale impugnato mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il patrimonio residuo sia comunque idoneo a soddisfare le ragioni creditorie e dunque provare l'insussistenza dell'eventus damni (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
29.03.2007 n. 7767).
Sotto il terzo profilo, l'elemento soggettivo, nel caso di atti dispositivi successivi alla costituzione del credito, è integrato dalla scientia damni, costituita dalla consapevolezza del debitore disponente, e per gli atti a titolo oneroso anche del terzo acquirente, che l'atto dispositivo determini conseguente pregiudizio per il creditore per effetto della diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore disponente quale conseguenza dell'atto dispositivo posto in essere, non occorrendo per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito il consilium fraudis, ossia la volontà di determinare pregiudizi dei creditori con la volontaria sottrazione del bene oggetto di disposizione alle azioni recuperatorie ed all'esecuzione coattiva, richiesto invece per gli atti di disposizione compiuti anteriormente alla nascita del credito (Cass. Civ. Sez. III, 15.10.2021 n. 28423). Solo per gli atti di disposizione patrimoniale anteriori al sorgere del credito è richiesto l'animus nocendi (Cass. Civ. Sez.
III, 27.02.2023 n. 5812).
Ne consegue che per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito, sotto il profilo soggettivo, è necessario che il debitore abbia contezza del pregiudizio che l'atto compiuto comporta alle ragioni creditorie, e per gli atti a titolo oneroso è richiesta l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo acquirente la cui posizione soggettiva va assimilata a quella del debitore (Cass. Civ. Sez.
VI, 18.06.2019 n. 16221). Invece per gli atti di disposizione posti in essere in epoca anteriore alla nascita del credito occorre che il debitore abbia posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole con la volontà di sottrare il bene all'azione esecutiva dei creditori.
***
Svolte tali premesse in diritto, va in primis rilevato che nel caso di specie i crediti posti a base dell'azione revocatoria proposta da come Controparte_5
rilevabile dalle risultanze probatorie acquisite al giudizio – e segnatamente quello di cui al decreto pagina 12 di 18 ingiuntivo n. 98/2020 del 12.06.2020 emesso dal Tribunale di Lecco per l'importo di euro 60.036,48, e quello relativo alla provvisionale dell'importo di euro 80.000,00, riconosciuta in favore di
[...]
con sentenza del Tribunale di Lecco n. 218/2020 del 3.03.2020 Controparte_5
– appaiono certi nella loro sussistenza ed entità e devono ritenersi di insorgenza anteriore rispetto al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria risultandone anteriori le relative causali.
Il primo, a base del decreto ingiuntivo n. 98/2020 del 12.06.2020 emesso dal Tribunale di Lecco che, non essendo stato opposto, è divenuto esecutivo, trova riscontro nelle risultane probatorie e documentali in atti e nella documentazione a base del credito vantato dall'istituto bancario in ragione dei rapporti bancari collegati e funzionali al contratto di agenzia, come rilevabile dagli estratti conto certificati ex art. 50 TUB prodotti in atti, dai quali oltre che l'entità è dato rilevarne l'epoca di insorgenza, evidentemente anteriore rispetto al momento di costituzione del fondo patrimoniale in oggetto, costituente l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie.
La seconda ragione creditoria ha origine dalle condotte illecite poste in essere dall'appellante nella attività di gestione dei portafogli della clientela affidati nell'articolazione del rapporto di agenzia intercorso con accertate anche in sede penale in Controparte_10
seno al proc. pen. n. 901/2018 r.g.t a carico del predetto, definito con sentenza n. 218/2020 del
3.03.2020 del Tribunale di Lecco con la quale l' ritenuto responsabile per plurimi episodi di Pt_1
truffa aggravata per i quali è stata ritenuta sussistente la prescritta condizione di procedibilità, è stato condannato al risarcimento del danno conseguentemente derivato a Controparte_5 ed al pagamento a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo
[...]
di euro 80.000,00 con rimessione delle parti innanzi al competente giudice civile per la liquidazione definitiva dei danni.
Come dimostrano le risultanze probatorie, poste a base della decisione impugnata, CP_1 [...]
ha concluso, nel 2006, un contratto di agenzia con efficacia dal Controparte_5
15.06.2006 ed in essere fino al 30.10.2015, nell'ambito del quale, per conto della , CP_6
l'appellante svolgeva attività promozionale di collocamento, distribuzione e Parte_1
assistenza della clientela nella qualità di Private Banker.
Nel corso del rapporto, era aperto presso il rapporto di conto corrente per corrispondenza CP_1
n. 66/276743.
pagina 13 di 18 Inoltre, in ragione del rapporto fiduciario intercorso con l'istituto di credito, l' fruiva, a Pt_1
condizioni vantaggiose, si una serie di aperture di credito collegate al conto e segnatamente:
- apertura di credito in c/c di euro 10.000,00 per investimenti vari per attività e con rientro con le successive fatture;
- apertura di credito in c/c di euro 17.500,00 concessa in data 10.07.2011 garantita dalla canalizzazione delle provvigioni;
- apertura di credito in c/c di euro 21.000,00 concessa in data 10.02.2013 garantita dalla canalizzazione delle provvigioni;
- apertura di credito in c/c di euro 30.000,00 concessa in data 4.12.2013 e garantita dalla canalizzazione delle provvigioni;
- apertura di credito in c/c di euro 33.000,00 concessa in data 3.03.2014 e garantita dalla canalizzazione delle provvigioni.
In relazione a tali rapporti ed a garanzia degli stessi attestava di essere proprietario di un Pt_1
immobile di tipo residenziale sito in Barzio del valore di euro 500.000,00 libero da gravami.
Nel corso del rapporto in ragione del rapporto in Controparte_5
essere, concedeva all' ltri finanziamenti a condizioni vantaggiose e segnatamente: Pt_1
- finanziamento a rimborso rateale n. 57014746 di euro 10.000,00 in data 10.05.2012;
- finanziamento a rimborso rateale n. 57015590 di euro 5.000,00 in data 2.10.2012;
- finanziamento a rimborso rateale n. 57017920 di euro 10.000,00 in data 12.12.2013;
- finanziamento a rimborso rateale n. 57018386 di euro 10.000,0 in data 5.03.2014;
- finanziamento a rimborso rateale n. 57020750 di euro 4.000,00 in data 12.02.2015.
In data 30.10.2015 recedeva dal rapporto di Controparte_5
agenzia, con conseguente estinzione di ogni altro rapporto bancario collegato, per gravi violazioni contrattuali e comportamenti non corretti posti in essere dall' emersi dall'analisi e Pt_1
monitoraggio dell'attività di gestione con riguardo alle posizioni di alcuni clienti dal predetto amministrati nel periodo compreso tra settembre 2014 e giugno 2015. In particolare, dagli accertamenti svolti dall'istituto bancario in relazione alle posizioni dei clienti Parte_2 Parte_3
emergeva che le rendicontazioni loro consegnate dall' esponevano una Persona_2 Pt_1
valorizzazione dei relativi portafogli alquanto maggiorata rispetto a quella reale, ragione per cui i predetti clienti presentavano reclamo all'istituto bancario, che, svolte le relative verifiche, denunciava i fatti all'autorità giudiziaria. Per tali fatti era tratto a giudizio nell'ambito del Parte_1
pagina 14 di 18 surriferito procedimento penale n. 901/2018 r.g.n.r. per plurimi episodi di truffa aggravata in danno dei predetti clienti amministrati nel periodo in oggetto, in relazione a plurimi episodi di truffa perpetrati nei danni dei predetti clienti dallo stesso amministrati nel periodo in oggetto, in esito al quale, come già innanzi premesso, con sentenza del Tribunale di Lecco n. 218/2020 del 3.03.2020 era ritenuto responsabile per plurimi episodi di truffa posti in essere in danno di , per i Parte_4
quali sussistevano le prescritte condizioni di procedibilità, assenti per tardività della querela per gli episodi in danno degli altri clienti, e conseguentemente, ricostruite le relative condotte illecite poste in essere nella infedele gestione dei relativi portafogli, era condannato al risarcimento del danno derivato a con assegnazione allo stesso a titolo di Controparte_5 provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo di euro 80.000,00 con rimessione delle parti innanzi al competente giudice civile per la liquidazione definitiva del danno.
Risulta pertanto accertato che l'appellante, nel periodo in esame, aveva operato autonomamente sul portafoglio dei clienti affidarti in gestione effettuando numerose e ripetute operazioni con elevato grado di rischio mediante utilizzo di moduli a firma falsa o consegnati in bianco, consegnando ai clienti rendiconti recanti una valorizzazione degli investimenti del tutto difforme rispetto alla situazione reale e risultante dalle rendicontazioni ufficiali come accertato nel relativo giudizio penale.
Dagli atti di causa emerge specificamente che, a fronte delle suddette ripetute violazioni contrattuali l' ra convocato all'incontro del 13.10.2015. Con telegramma del 9.10.2015 comunicava la Pt_1
necessità di ricevere a mezzo mail indicazioni sulla motivazione dell'incontro e sebbene avesse confermato la propria partecipazione all'incontro del 13.10.2015 non ne prendeva parte inviando a mezzo del proprio legale comunicazione di giustifica. Riconvocato per il giorno 27.10.2015, l' Pt_1
replicava con lettera del 22.10.2015 chiedendo indicazione degli argomenti da trattare.
In data 12.10.2015, con atto a rogito per notar di Lecco, insieme al proprio coniuge ER
comparente nel rogito, costituiva il fondo patrimoniale in oggetto nel quale faceva Controparte_4
confluire la nuda proprietà dei beni immobili innanzi indicati, con trascrizione nei registri immobiliare in data 22.10.2015 ed annotazione a margine dell'atto di matrimonio in data 26.10.2015.
***
Ne consegue che entrambe le ragioni creditorie devono ritenersi certe nell'ammontare e di insorgenza anteriore rispetto al momento in cui è stato è stato compiuto l'atto di disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria.
pagina 15 di 18 Dal quadro innanzi esaminato emerge chiaramente che le determinanti causali del credito di euro
60.036,48 di cui al predetto decreto ingiuntivo n. 98/2020 del 12.06.2020 emesso dal Tribunale di
Lecco decreto attengono all'articolazione dei rapporti dare-avere originati dai surriferiti rapporti di apertura di credito e di finanziamento concessi all' n ragione del rapporto fiduciario istauratosi Pt_1
e collegati al contratto di conto corrente innanzi indicato, già in essere al momento della costituzione del fondo patrimoniale in oggetto, e dunque anteriori causalmente al compimento del predetto atto dispositivo.
Del pari le determinanti del credito risarcitorio di cui alla provvisionale di euro 80.000,00 riconosciuto con la surriferita sentenza con la quale era definito il procedimento penale scaturito dagli illeciti di gestione dei portafogli della clientela affidati all' ella qualità di Private Banker, si collocano Pt_1 in epoca anteriore al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria, essendo comprese le predette condotte illecite, a fondamento degli episodi ascritti nel predetto giudizio penale e fonte della condanna risarcitoria generica e della condanna al pagamento delle provvisionale al riguardo riconosciuta, in un periodo ampiamente anteriore all'ottobre 2015, momento di compimento dell'atto di disposizione patrimoniale in esame, come è dato rilevare anche dell'arco temporale delle conseguenti imputazioni ascritte nel relativo giudizio penale a definizione del quale è scaturita la condanna risarcitoria a base del credito risarcitorio in esame.
Ai fini della individuazione del momento di insorgenza del credito occorre aver riguardo al momento in cui vengono in essere le relative causali, essendo irrilevanti la data di scadenza o quella dell'accertamento giudiziale.
Al riguardo vale richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto di disposizione patrimoniale va riguarda sotto il profilo del credito nella sua essenza non già sulla base del relativo accertamento giudiziale sicché essa può ritenersi sussistente anche se e quando l'accertamento giudiziale avvenga successivamente con sentenza posteriore all'atto impugnato (cfr. Cass. Civ. 25.11.1985 n. 5824). Ne consegue che il momento in cui il credito insorge è dato non già dall'accertamento giudiziale delle ragioni creditorie bensì dal momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito e quindi il negozio costitutivo ovvero la consumazione dell'illecito contrattuale o extracontrattuale che ne sia la genesi.
***
Così ricostruiti i fatti, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che, in ragione della anteriorità dell'insorgenza dei crediti rispetto al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, sarebbe pagina 16 di 18 integrato dalla scientia damni, vale rilevare come l'appellante si sia determinato alla costituzione del predetto fondo patrimoniale, che quale patrimonio con destinazione sottraeva i beni immobili nello stesso confluiti all'esecuzione coattiva attesa la relativa destinazione ai bisogni della prole, solo dopo aver avuto contezza dell'intenzione da parte dell'istituto di credito di procedere nei propri confronti in esito agli illeciti di gestione anteriormente consumati nell'articolazione dei rapporti gestori dei portafogli dei clienti affidati, nella piena consapevolezza degli illeciti gestori posti in essere, costituenti la determinante causale del credito risarcitorio a base della provvisionale al cui pagamento lo stesso è stato condannato con la surriferita sentenza n. 218/2020 del 3.03.2020 del Tribunale di Lecco, e nella conseguente evidente finalità di sottrarre i beni confluiti nel fondo patrimoniale all'esecuzione coattiva.
A ciò si aggiunge la collocazione temporale dell'atto dispositivo, posto in essere appena l'appellante ha avuto contezza delle iniziative che l'istituto di credito era prossimo ad assumere in conseguenza dei fatti emersi a fronte delle segnalazioni dei clienti amministrati e delle indagini conseguite. Ed infatti, prima che l'istituto di credito recedesse dal rapporto di agenzia ed estinguesse tutti i rapporti ad esso collegati l'appellante ha proceduto alla costituzione del fondo patrimoniale in oggetto.
Né l'appellante ha al riguardo offerto giustificazioni alternative idonee.
Deve pertanto ritenersi comprovato che l'appellante ha agito con dolo nella costituzione del fondo patrimoniale, a ciò determinandosi al chiaro fine di sottrarre i beni in esso fatti confluiti alle azioni esecutive che l'istituto di credito avrebbe intrapreso a seguito dell'accertamento degli illeciti gestori posti in essere dall'appellante.
Deve pertanto ritenersi integrata non soltanto la scientia damni, richiesta per gli atti di disposizione patrimoniale compiuti in epoca successiva alla insorgenza del credito, ma anche il consilium fraudis, richiesto nel caso in cui l'atto di disposizione patrimoniale sia compiuto anteriormente alla insorgenza del credito a base dell'azione revocatoria.
Anche a voler ritenere, secondo la prospettazione di parte appellante, che il credito sia di insorgenza successiva rispetto al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale risulta comunque integrato il prescritto elemento soggettivo sotto il profilo del consilium fraudis attesa la chiara intenzione dell'appellante di costituire il fondo al fine di sottrarre i beni alle azioni esecutive che ne sarebbero derivate.
Ne consegue la sussistenza sotto ogni profilo di tutti i presupposti richiesti dal dettato dell'art. 2901 c.c.
***
Segue il rigetto dell'appello proposto con conferma integrale della sentenza appellata.
pagina 17 di 18 ***
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto va condannato alla rifusione in favore della parte appellata costituita Parte_1
delle spese del presente giudizio di appello che Controparte_11
vanno liquidate, in considerazione del valore della causa (da considerare di valore indeterminabile) e della media complessità della stessa e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari vigenti (da attestare in prossimità di quelli medi), in complessivi euro 8.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
***
Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater Pt_1 dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e avverso la Controparte_1 Controparte_4
sentenza n. 224/2024 pubblicata il 05.03.2024 del Tribunale Ordinario di Lecco, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_12
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro
[...]
8.000,00 (ottomila/00) oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante Parte_1
del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore-estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Maria Teresa Brena
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1186/2024 promossa in grado d'appello
DA
- nato a [...] l'[...] (C. F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
alla via Per Concenedo n. 28, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio
MACHEDA (C. F. – pec: ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano via Guicciardini n. 4
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. – p. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Torino Piazza San Carlo n. 156, in persona del procuratore Speciale dott.ssa
[...]
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Controparte_2
pagina 1 di 18 (C. F. – pec: con CP_3 C.F._3 Email_2 studio in Milano via San Pietro all'Orto n. 10 presso il quale è elettivamente domiciliata
E
(C. F. ) – contumace Controparte_4 C.F._4
APPELLATI
Avente ad oggetto: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 224/2025 (R.G. n. 1258/2020 – rep. N. 241/2024 del 5.03.2024) emessa dal
Tribunale di Lecco in data 27.02.2024 e pubblicata il 5.03.2024, notificata a mezzo pec all'appellante presso il domicilio eletto il 7.03.2024, previa ogni declaratoria del caso e di legge, così provvedere>: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 224/2024 emessa dal Tribunale di Lecco il 27.02.2024 e pubblicata il 5.03.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
<<respingere ogni e qualsiasi domanda svolta da parte attrice nei controparte_1>
confronti del convenuto dott. in quanto infondata in fatto e in diritto, Parte_1
assolvendo lo stesso da ogni domanda proposta nei cuoi confronti, con ogni conseguente statuizione di legge;
in ogni caso respingere ogni e qualsiasi domanda da chiunque formulata nei confronti del convenuto assolvendo lo stesso da ogni Parte_1
domanda proposta nei suoi confronti>>,
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Tribunale di Lecco per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
pagina 2 di 18 In ogni caso, per i motivi tutti dedotti in narrativa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 224/2024 emessa dal Tribunale di Lecco il 27.02.2024 pubblicata il 5.03.2024, disattendere e respingersi tutte le eccezioni domande ed istanze sollevate nei confronti del dott. nel corso del giudizio di Parte_1
primo grado, assolvendo lo stesso da qualsivoglia domanda proposta nei suoi confronti, con ogni e conseguente statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi di causa, maggiorati di tutti gli oneri come per legge.
per appellata Controparte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la sentenza n. 224/2024 emessa dal Tribunale di Lecco;
per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- in ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali anche del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 224/2024 del 27.02.2024, pubblicata il 5.03.2024, il Tribunale Ordinario di Lecco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e – con cui si chiedeva la Controparte_1 Controparte_4
revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 12.10.2015 trascritto il 22.10.2015 reg. part. n. 8443, reg. gen. n. 12054 presso la Conservatoria immobiliare in data 26.10.2015 avente ad oggetto la quota di ½ della nuda proprietà dei beni ivi descritti – così provvedeva:
- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice Controparte_1
(nuova denominazione sociale di in persona del
[...] Controparte_6
legale rappresentante pro tempore, nei confronti dei convenuti e Parte_1 CP_4
, revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del
[...]
12.10.2015 trascritto il 22.10.2015 reg. part. n. 8443, reg. gen. n. 12054 presso la Conservatoria
Immobiliare del Comune di Lecco ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data
26.10.2015, avente ad oggetto la quota di ½ della nuda proprietà sui seguenti beni immobili:
pagina 3 di 18 a) Fabbricato adibito a civile abitazione sito in Barzio (LC) via per Concenedo 28, costituito su area di cui al mapp. 2668 di are 11,90 (fusione mappali 2668, 426, 2670, 2878): - box locale lavanderia WC e ripostiglio al piano seminterrato;
- appartamento composto da ripostiglio al piano seminterrato, ingresso due bagni disimpegno, cinque locali e quattro balconi al piano primo;
- appartamento composto da ingresso, due locali, disimpegno, WC e balcone al piano secondo;
- appartamento composto da ingresso, disimpegno, bagno, camera, soggiorno, ripostiglio, cucina e due balconi al piano secondo;
disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio e sottotetto al piano sottotetto;
- appartamento in corso di costruzione al piano terzo;
il tutto rispettivamente in mappa e catasto contraddistinto come segue: catasto fabbricati –
Sez. BAR – foglio 20, mapp. 2668/2 via Privata Gaggio snc, P. S1 – 1, cat. C/6, cl. 1, mq. 77, euro 409,60; mapp. 2668/3 via Privata gaggio snc, P. S1-1, cat. A/2, cl. 2, vani 7,5, euro
968;36; mapp. 2668/701 via privata gaggio snc, p. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 3, euro 387,34; mapp. 2668/705 via Concenedo 28, p.
2-3 cat. A/2, cl. 2 vani 7,5 euro 968,36; mapp.
2668/703 via Privata Gaggio snc, p. 3, cat. F/3, in corso di costruzione;
b) Fabbricato sito in Barzio, via Francesca Manzoni 5 e 7: - un locale ad uso ufficio, disimpegno e WC al piano terra ed un locale ad uso negozio, un locale retro-negozio, disimpegno e WC al piano terra, il tutto in mappa e catasto contraddistinto come segue: catasto fabbricati – sez. BAR – foglio 25 mapp. 200/704 via Francesca Manzoni 5, p. t. cat.
A/10, cl. U, vani 2, euro 702,38; mapp. 200/16 via Francesca Manzoni n. 7, p. t. cat. C/1 cl. 4, mq. 72, euro 2.301,74;
- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e, comunque, di dare pubblicità alla medesima e, per l'effetto, ne dispone la trascrizione presso la competente conservatoria, con esonero per il conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
- ordina altresì la trasmissione della presente sentenza all'ufficio dello Stato Civile competente per territorio affinché proceda alla annotazione della sentenza a margine del registro degli atti di matrimonio;
- condanna e in via tra loro solidale, a rifondere a Parte_1 Controparte_4 [...]
(nuova denominazione sociale di Controparte_1 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in euro 5.800,00 per pagina 4 di 18 compensi professionali, oltre euro 825,29 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, 4% CPA e 22% Iva, (se non recuperabile in ragione del regime fiscale della parte), come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi la Tribunale Ordinario di Lecco e chiedendo la Parte_1 Controparte_4
revocatoria, e conseguentemente la declaratoria di inefficacia nei propri confronti, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 12.10.2015 trascritto il 22.10.2015 reg. part. n. 8443, reg. gen. n.
12054 presso la Conservatoria immobiliare di Lecco ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 26.10.2015, avente ad oggetto la quota di ½ della nuda proprietà dei beni ivi descritti, e segnatamente:
a) Fabbricato adibito a civile abitazione sito in Barzio (LC) via per Concenedo 28, costruito su area di cui al mapp. 2668 di are 11,90 (fusione mappali 2668, 426, 2670, 2878):
- box locale lavanderia WC e ripostiglio al piano seminterrato;
- appartamento composto da ripostiglio al piano seminterrato, ingresso due bagni disimpegno, cinque locali e quattro balconi al piano primo;
- appartamento composto da ingresso, due locali, disimpegno, WC e balcone al piano secondo;
- appartamento composto da ingresso, disimpegno, bagno, camera, soggiorno, ripostiglio, cucina e due balconi al piano secondo;
disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio e sottotetto al piano sottotetto;
- appartamento in corso di costruzione al piano terzo;
il tutto rispettivamente in mappa e catasto contraddistinto come segue: catasto fabbricati - Sez. BAR – foglio 20, mapp. 2668/2 via Privata Gaggio snc, P. S1 - 1, cat.
C/6, cl. 1, mq. 77, euro 409,60; mapp. 2668/3 via Privata gaggio snc, P. S1-1, cat. A/2, cl. 2, vani
7,5, euro 968;36; mapp. 2668/701 via privata gaggio snc, p. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 3, euro
387,43; mapp. 2668/705 via Concenedo 28, p.
2-3 cat. A/2, cl. 2 vani 78,5 euro 968.36, mapp.
2668/703 via Privata Gaggio snc, p. 3, cat. F/3, n corso di costruzione;
b) Fabbricato sito in Barzio, via Francesca Manzoni 5 e 7:
pagina 5 di 18 un locale ad uso ufficio, disimpegno e WC al piano terra;
- un locale ad uso negozio un locale retro-negozio disimpegno e WC al piano terra, il tutto in mappa e catasto contraddistinto come segue: catasto fabbricati - sez. BAR - foglio 25 mapp.
200/704 via Francesca Manzoni 5, p. t. cat. A/10, cl. U, vani 2m euro 702,38; mapp. 200/16 via Francesca Manzoni n. 7, p. t. cat. C/1 cl. 4, mq. 72, euro 2.301,74.
A fondamento della domanda adduceva di aver stipulato con contratto di agenzia, con Parte_1
efficacia dal 15.06.2006 sino al 30.10.2015, conferendo al suddetto l'attività di promozione, distribuzione e assistenza della clientela ordinaria in qualità di Private Banker. Nel corso del predetto rapporto l' aveva concluso il contratto di conto corrente per corrispondenza n. 66/276743. Pt_1
Inoltre, in ragione del rapporto fiduciario instauratosi, erano al predetto concesse, a condizioni vantaggiose, una serie di aperture di credito collegate a tale conto corrente ed alla propria attività professionale, e segnatamente:
- apertura di credito in conto corrente di euro 5.000,00 concessa il 27.07.2006 garantita dalla canalizzazione delle provvigioni ricevute come Private Banker;
- apertura di credito in c/c di euro 10.000,00 per investimenti vari per attività e con rientro con le successive fatture;
- apertura di credito in c/c di euro 17.500,00 concessa in data 10.07.2011 garantita dalla canalizzazione delle provvigioni;
- apertura di credito in c/c di euro 21.000,00 concessa in data 6.02.2013 garantita dalla canalizzazione di bonus e provvigioni;
- apertura di credito in c/c di euro 30.000,00 garantita dalla canalizzazione delle provvigioni concessa in data 4-.12.2013;
- apertura di credito in c/c di euro 33.000,00 concessa in data 3.03.2014 garantita dalla canalizzazione delle provvigioni.
Al riguardo l' ttestava di essere proprietario di un immobile di tipo residenziale sito in Barzio Pt_1
del valore di euro 500.000,00 libero da gravami.
Inoltre, nel corso del rapporto , garantendogli il trattamento di favore riservato ai propri CP_1 consulenti finanziari, concedeva all' lteriori finanziamenti ed in particolare: Pt_1
- finanziamento a rimborso rateale n. 57014746 di euro 10.000,00 concesso in data 10.05.2012;
- finanziamento a rimborso rateale n. 57015590 di euro 5.000,00 in data 2.10.2012;
- finanziamento a rimborso rateale n. 570179200 di euro 10.000,00 in data 12.12.2013;
pagina 6 di 18 - finanziamento a rimborso rateale n. 57018386 di euro 10.000,00 in data 5.03.2014;
- finanziamento a rimborso rateale n. 57020750 di euro 4.000,00 in data 12.02.2015.
Tuttavia, a fronte di ripetute segnalazione con le quali numerosi clienti gestiti ed amministrati dall' amentavano ripetute discrasie tra l'andamento dei finanziamenti e la documentazione in Pt_1
possesso della banca, in ragione delle conseguenti gravi violazioni, in data 30.10.2015 CP_1
interrompeva ogni rapporto con l' Pt_1
Nello specifico le rendicontazioni consegnate da ai clienti gestiti presentavano una Pt_1
valorizzazione del portafoglio maggiorata rispetto a quella reale il che determinava gli investitori a presentare formale reclamo all'istituto bancario che a propria volta presentava un esposto-denuncia alla
Procura della Repubblica territorialmente competente.
Tanto premesso parte attrice adduceva che per atto a rogito del notar di Lecco del Persona_1
12.10.2015, insieme alla rispettiva coniuge costituiva un fondo Parte_1 Controparte_4
patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. nel quale faceva confluire diversi beni di cui era proprietario per quota, specificamente indicati in premessa.
A fronte delle anomalie e violazioni emerse dalle surriferite segnalazioni dei clienti, con comunicazione del 30.10.2015 manifestava all' la propria volontà di voler CP_1 Pt_1 recedere dal contratto di agenzia per gravi violazioni di legge e revocava l'apertura di credito in conto corrente nonché i finanziamenti in essere.
Inoltre, era radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari con provvedimento della Pt_1
CONSOB per la sussistenza di condotte di perfezionamento di operazioni non autorizzate …>>.
A fronte dei fatti denunciati aveva origine il procedimento penale n. 384/2016 r.g.n.r. avente ad oggetto plurimi reati di truffa aggravata in danno dei diversi clienti amministrati dall' nel quale si Pt_1
costituiva parte civile quale soggetto danneggiato dalle condotte ascritte Controparte_8 all' definito in data 3.03.2020 con sentenza del Tribunale di Lecco che riconosceva l' Pt_1 Pt_1
responsabile per i fatti posti in essere nei confronti della persona offesa Arch. , rilevando per le CP_9
altre parti offese il difetto delle condizioni di procedibilità per tardività delle querele sporte, e lo condannava al risarcimento dei danni derivati alla costituita parte civile per la cui Controparte_1
liquidazione le parti erano rimesse innanzi al competente giudice civile, nonché al pagamento in favore della costituita parte civile di una provvisionale Controparte_1
immediatamente esecutiva pari ad euro 80.000,00.
pagina 7 di 18 Parte attrice adduceva inoltre di essere creditrice dell ell'importo di euro 60.036,48 a titolo di Pt_1
scoperto di conto corrente come documentato dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, di cui al decreto ingiuntivo emesso a carico dello stesso, credito che si assommava a quello risarcitorio pari ad euro 80.000,00 di cui alla provvisionale immediatamente esecutiva riconosciuta con la predetta sentenza del Tribunale di Lecco.
Conseguentemente adduceva gli effetti pregiudizievoli e dannosi che la costituzione del fondo patrimoniale determinava nei propri confronti, essendone la costituzione finalizzata alla sottrarre dei beni in esso confluiti alle possibili azioni esecutive intraprese da in relazione alle Controparte_1
predette debitorie.
Su tali basi, ex art. 2901 c.c., chiedeva la revocatoria della costituzione del predetto fondo patrimoniale.
Si costituivano in giudizio i convenuti e Parte_1 Controparte_4
In particolare, il convenuto contestava le debenze reclamate dall'attrice ritenendo Parte_1 ingiustificato il recesso unilaterale esercitato dall'ente creditizio in ordine al rapporto di agenzia, assumendo al riguardo, al pari della convenuta la piena legittimità della Controparte_4
costituzione del fondo patrimoniale in oggetto, finalizzata alla tutela della prole del relativo nucleo familiare, avvenuta in epoca antecedente rispetto al recesso esercitato da . CP_1
Su tali basi chiedeva il rigetto della domanda. chiedeva, in via riconvenzionale, di essere manlevata e tenuta indenne dall' Controparte_4 Pt_1
da qualsivoglia pretesa risarcitoria intrapresa da parte attrice in quanto estranea ai fatti in contestazione.
Formulava comunque domanda di condanna del convenuto x art. 2043 c.c. Pt_1
Era espletata l'attività istruttoria ammessa con l'escussione dei testi ammessi.
Poi la causa era trattenuta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata, l'organo giudicante di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, revocava e dichiara inefficace l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del
12.10.2015 a rogito per notar di Lecco, trascritto il 22.10.2015 reg. part. n. 8443, Persona_1
reg. gen. 12054 presso la Conservatoria Immobiliare del Comune di Lecco ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 26.10.2015, avente ad oggetto la quota di ½ della nuda proprietà su beni destinati alla costituzione del fondo patrimoniale in oggetto e specificamente indicati in premessa, e, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale articolata da Controparte_4 condannava i conventi in solido tra loro alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite.
pagina 8 di 18 A fondamento della decisione, richiamati i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. – e segnatamente, la sussistenza di un credito, anche di origine litigiosa secondo la concezione ampia del credito accolta dalla giurisprudenza di legittimità, dell'eventus damni derivante dal compimento dell'atto dispositivo, e dell'elemento soggettivo, costituito, per il caso di atto dispositivo compiuto posteriormente alla insorgenza del credito, come nel caso di specie, dalla semplice scientia damni, essendo richiesto il consilium fraudis solo per gli atti dispositivi posti in essere anteriormente all'insorgenza del credito, richiedendosi in tal caso l'intenzionalità di sottrarre l'atto in danno del creditore ed al fine di sottrarlo dall'azione esecutiva – l'organo giudicante di primo grado riteneva comprovati la sussistenza del credito addotto da parte attrice, insorto anteriormente al compimento dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, seguito alle prime contestazioni mosse da all' ell'esercizio Controparte_1 Pt_1
della propria attività, ed il conseguente pregiudizio derivante a parte attrice dalla costituzione del fondo patrimoniale in oggetto, in misura tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito, ed integrato l'elemento soggettivo richiesto, costituito, attesa l'anteriorità dell'insorgenza del credito rispetto al compimento dell'atto dispositivo, dalla scientia damni, avendo l' unitamente alla coniuge Pt_1
costituito il fondo patrimoniale in oggetto nella piena consapevolezza di cagionare Controparte_4
con tale atto grave pregiudizio alle ragioni creditorie.
Su tali basi revocava la costituzione del fondo patrimoniale dichiarando l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da in quanto tardivamente articolata. Controparte_4
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che fino al momento del recesso dal contratto di agenzia, esercitato da parte di in data 30.10.2015 – a cui Controparte_5
seguiva la revoca delle aperture di credito in c/c e dei finanziamenti concessi in virtù di tale rapporto professionale – nessuna contestazione era stata formalizzata dalla parte recedente in ordine all'operato professionale dell'appellante. Adduceva inoltre che Controparte_5
provvedeva ad avanzare pretese creditorie solo nel 2020, e dunque in epoca di molto posteriore
[...]
alla data di costituzione del fondo patrimoniale, costituito nell'interesse della prole il 12.10.2015, rilevando che in tale momento non aveva avuto alcuna contezza delle richieste risarcitorie avanzate dei clienti del portafoglio all'istituto bancario in ordine al proprio operato.
Tali elementi, non valutati dall'organo giudicante di primo grado, osterebbero alla revocabilità del fondo patrimoniale in oggetto.
pagina 9 di 18 Con il secondo motivo di appello lamentava la mancata valutazione delle finalità conseguita dal fondo patrimoniale in oggetto, costituito nell'esclusivo interesse della prole atteso che le pretese creditorie dell'istituto bancario erano fondate su crediti sorti in epoca successiva alla costituzione del fondo patrimoniale. Del pari, la rescissione del contratto di agenzia e dei rapporti ad esso collegati avveniva in epoca successiva alla costituzione del fondo. Pertanto, essendo avvenuta la costituzione del fondo patrimoniale anteriormente alla insorgenza del credito, l'elemento soggettivo non poteva essere integrato dalla semplice scientia damni, occorrendo il consilium fraudis, costituito dal dolo specifico e dunque dalla volontà del debitore di pregiudicare con il compimento dell'atto di disposizione e patrimoniale le ragioni del creditore, nel caso di specie non integrato.
Su tali basi chiedeva, in riforma della sentenza appellata il rigetto della domanda articolata da parte attrice.
- Si costituiva nel presente giudizio di appello Controparte_5
contestando integralmente il gravame proposto e ne chiedeva il rigetto dovendosi ritenere corretto il costrutto della sentenza appellata.
- Restava contumace nel presente grado . Controparte_4
All'udienza del 9.01.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 15.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente giudizio di appello si è celebrato nella contumacia della appellata non costituitasi nel presente grado sebbene ritualmente citata. Controparte_4
***
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente dai profili di inammissibilità allegati da parre appellata, risultando conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di appello, con indicazione delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
***
Venendo all'esame del gravame – i cui motivi possono essere congiuntamente esaminati attenendo alla sussistenza dei presupposti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. – va premesso che, come pagina 10 di 18 costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., è funzionalizzata a ricostituire la garanzia patrimoniale generica assicurata al creditore dalle consistenze patrimoniali del debitore quando se ne prospetti la compromissione a seguito del compimento di un atto di disposizione patrimoniale di natura traslativa ad opera del debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 14. Giugno 2007 n. 13972).
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. consistono nella necessaria esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore agente in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effetto lesivo che tale atto dispositivo comporta per il creditore, consistente nella diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore quale effetto dell'atto dispositivo, di natura traslativa o ablativa, e nella ricorrenza in capo al debitore disponente, ed eventualmente anche in capo al terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso, della consapevolezza che con l'atto dispositivo in oggetto si riduce la consistenza della garanzia patrimoniale spettante al creditore (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
25.05.2017 n. 13172; conformi Cass. Civ. Sez. III, 16.12.2005 n. 27718).
Sotto il primo profilo la disciplina codicistica della revocatoria accoglie una concezione lata del credito, comprensiva della ragione o aspettativa, non essendo rilevante il profilo della certezza del fondamento dei relativi fattori costitutivi, e ciò in coerenza con i presupposti dell'azione che non è volta al perseguimento di effetti restitutori (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 15.11.2016 n. 23208). Né è richiesta l'esigibilità del debito a base dell'esercizio dell'azione (Cass. Civ. Sez. VI 3.06.2020 n.
10522; conforme Cass. Civ. Sez. 19.01.2019 n. 762). Ne consegue che anche il credito eventuale in veste di credito litigioso – sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito di origine risarcitoria – è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. Civ. Sez.
Un. 18.05.2004 n. 9440).
Sotto il secondo profilo il presupposto oggettivo dell'eventus damni consiste nella compromissione della garanzia patrimoniale del debitore conseguente al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, la quale ricorre non soltanto nel caso in cui l'atto traslativo abbia determinato una compromissione totale delle consistenze patrimoniali del debitore ma anche quando lo stesso abbia determinato una variazione quantitativa o qualitativa significativa del patrimonio che comporti incertezza o aggravio nella soddisfazione del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 1806.2019 n. 16221; conforme Cass. Civ. Sez. III, 19.07.2018 n. 19207). Come puntualizzato dai giudici di legittimità, occorre tuttavia che la garanzia patrimoniale, a seguito dell'atto di disposizione, risulti non soltanto pagina 11 di 18 diminuita ma si configuri tale da risultare insufficiente all'utile soddisfazione del credito (Cass. Civ.
Sez. I, 6.03.2018 n. 5269). Tale pregiudizio deve essere conseguenza diretta dell'atto revocando e va riferito al momento dell'atto dispositivo dal quale deve derivare direttamente la lesione della garanzia patrimoniale.
Sul piano probatorio, incombe in capo al creditore il solo onere di provare la variazione patrimoniale determinata dall'atto di disposizione patrimoniale impugnato mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il patrimonio residuo sia comunque idoneo a soddisfare le ragioni creditorie e dunque provare l'insussistenza dell'eventus damni (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
29.03.2007 n. 7767).
Sotto il terzo profilo, l'elemento soggettivo, nel caso di atti dispositivi successivi alla costituzione del credito, è integrato dalla scientia damni, costituita dalla consapevolezza del debitore disponente, e per gli atti a titolo oneroso anche del terzo acquirente, che l'atto dispositivo determini conseguente pregiudizio per il creditore per effetto della diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore disponente quale conseguenza dell'atto dispositivo posto in essere, non occorrendo per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito il consilium fraudis, ossia la volontà di determinare pregiudizi dei creditori con la volontaria sottrazione del bene oggetto di disposizione alle azioni recuperatorie ed all'esecuzione coattiva, richiesto invece per gli atti di disposizione compiuti anteriormente alla nascita del credito (Cass. Civ. Sez. III, 15.10.2021 n. 28423). Solo per gli atti di disposizione patrimoniale anteriori al sorgere del credito è richiesto l'animus nocendi (Cass. Civ. Sez.
III, 27.02.2023 n. 5812).
Ne consegue che per gli atti di disposizione successivi alla nascita del credito, sotto il profilo soggettivo, è necessario che il debitore abbia contezza del pregiudizio che l'atto compiuto comporta alle ragioni creditorie, e per gli atti a titolo oneroso è richiesta l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo acquirente la cui posizione soggettiva va assimilata a quella del debitore (Cass. Civ. Sez.
VI, 18.06.2019 n. 16221). Invece per gli atti di disposizione posti in essere in epoca anteriore alla nascita del credito occorre che il debitore abbia posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole con la volontà di sottrare il bene all'azione esecutiva dei creditori.
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Svolte tali premesse in diritto, va in primis rilevato che nel caso di specie i crediti posti a base dell'azione revocatoria proposta da come Controparte_5
rilevabile dalle risultanze probatorie acquisite al giudizio – e segnatamente quello di cui al decreto pagina 12 di 18 ingiuntivo n. 98/2020 del 12.06.2020 emesso dal Tribunale di Lecco per l'importo di euro 60.036,48, e quello relativo alla provvisionale dell'importo di euro 80.000,00, riconosciuta in favore di
[...]
con sentenza del Tribunale di Lecco n. 218/2020 del 3.03.2020 Controparte_5
– appaiono certi nella loro sussistenza ed entità e devono ritenersi di insorgenza anteriore rispetto al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria risultandone anteriori le relative causali.
Il primo, a base del decreto ingiuntivo n. 98/2020 del 12.06.2020 emesso dal Tribunale di Lecco che, non essendo stato opposto, è divenuto esecutivo, trova riscontro nelle risultane probatorie e documentali in atti e nella documentazione a base del credito vantato dall'istituto bancario in ragione dei rapporti bancari collegati e funzionali al contratto di agenzia, come rilevabile dagli estratti conto certificati ex art. 50 TUB prodotti in atti, dai quali oltre che l'entità è dato rilevarne l'epoca di insorgenza, evidentemente anteriore rispetto al momento di costituzione del fondo patrimoniale in oggetto, costituente l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie.
La seconda ragione creditoria ha origine dalle condotte illecite poste in essere dall'appellante nella attività di gestione dei portafogli della clientela affidati nell'articolazione del rapporto di agenzia intercorso con accertate anche in sede penale in Controparte_10
seno al proc. pen. n. 901/2018 r.g.t a carico del predetto, definito con sentenza n. 218/2020 del
3.03.2020 del Tribunale di Lecco con la quale l' ritenuto responsabile per plurimi episodi di Pt_1
truffa aggravata per i quali è stata ritenuta sussistente la prescritta condizione di procedibilità, è stato condannato al risarcimento del danno conseguentemente derivato a Controparte_5 ed al pagamento a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo
[...]
di euro 80.000,00 con rimessione delle parti innanzi al competente giudice civile per la liquidazione definitiva dei danni.
Come dimostrano le risultanze probatorie, poste a base della decisione impugnata, CP_1 [...]
ha concluso, nel 2006, un contratto di agenzia con efficacia dal Controparte_5
15.06.2006 ed in essere fino al 30.10.2015, nell'ambito del quale, per conto della , CP_6
l'appellante svolgeva attività promozionale di collocamento, distribuzione e Parte_1
assistenza della clientela nella qualità di Private Banker.
Nel corso del rapporto, era aperto presso il rapporto di conto corrente per corrispondenza CP_1
n. 66/276743.
pagina 13 di 18 Inoltre, in ragione del rapporto fiduciario intercorso con l'istituto di credito, l' fruiva, a Pt_1
condizioni vantaggiose, si una serie di aperture di credito collegate al conto e segnatamente:
- apertura di credito in c/c di euro 10.000,00 per investimenti vari per attività e con rientro con le successive fatture;
- apertura di credito in c/c di euro 17.500,00 concessa in data 10.07.2011 garantita dalla canalizzazione delle provvigioni;
- apertura di credito in c/c di euro 21.000,00 concessa in data 10.02.2013 garantita dalla canalizzazione delle provvigioni;
- apertura di credito in c/c di euro 30.000,00 concessa in data 4.12.2013 e garantita dalla canalizzazione delle provvigioni;
- apertura di credito in c/c di euro 33.000,00 concessa in data 3.03.2014 e garantita dalla canalizzazione delle provvigioni.
In relazione a tali rapporti ed a garanzia degli stessi attestava di essere proprietario di un Pt_1
immobile di tipo residenziale sito in Barzio del valore di euro 500.000,00 libero da gravami.
Nel corso del rapporto in ragione del rapporto in Controparte_5
essere, concedeva all' ltri finanziamenti a condizioni vantaggiose e segnatamente: Pt_1
- finanziamento a rimborso rateale n. 57014746 di euro 10.000,00 in data 10.05.2012;
- finanziamento a rimborso rateale n. 57015590 di euro 5.000,00 in data 2.10.2012;
- finanziamento a rimborso rateale n. 57017920 di euro 10.000,00 in data 12.12.2013;
- finanziamento a rimborso rateale n. 57018386 di euro 10.000,0 in data 5.03.2014;
- finanziamento a rimborso rateale n. 57020750 di euro 4.000,00 in data 12.02.2015.
In data 30.10.2015 recedeva dal rapporto di Controparte_5
agenzia, con conseguente estinzione di ogni altro rapporto bancario collegato, per gravi violazioni contrattuali e comportamenti non corretti posti in essere dall' emersi dall'analisi e Pt_1
monitoraggio dell'attività di gestione con riguardo alle posizioni di alcuni clienti dal predetto amministrati nel periodo compreso tra settembre 2014 e giugno 2015. In particolare, dagli accertamenti svolti dall'istituto bancario in relazione alle posizioni dei clienti Parte_2 Parte_3
emergeva che le rendicontazioni loro consegnate dall' esponevano una Persona_2 Pt_1
valorizzazione dei relativi portafogli alquanto maggiorata rispetto a quella reale, ragione per cui i predetti clienti presentavano reclamo all'istituto bancario, che, svolte le relative verifiche, denunciava i fatti all'autorità giudiziaria. Per tali fatti era tratto a giudizio nell'ambito del Parte_1
pagina 14 di 18 surriferito procedimento penale n. 901/2018 r.g.n.r. per plurimi episodi di truffa aggravata in danno dei predetti clienti amministrati nel periodo in oggetto, in relazione a plurimi episodi di truffa perpetrati nei danni dei predetti clienti dallo stesso amministrati nel periodo in oggetto, in esito al quale, come già innanzi premesso, con sentenza del Tribunale di Lecco n. 218/2020 del 3.03.2020 era ritenuto responsabile per plurimi episodi di truffa posti in essere in danno di , per i Parte_4
quali sussistevano le prescritte condizioni di procedibilità, assenti per tardività della querela per gli episodi in danno degli altri clienti, e conseguentemente, ricostruite le relative condotte illecite poste in essere nella infedele gestione dei relativi portafogli, era condannato al risarcimento del danno derivato a con assegnazione allo stesso a titolo di Controparte_5 provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo di euro 80.000,00 con rimessione delle parti innanzi al competente giudice civile per la liquidazione definitiva del danno.
Risulta pertanto accertato che l'appellante, nel periodo in esame, aveva operato autonomamente sul portafoglio dei clienti affidarti in gestione effettuando numerose e ripetute operazioni con elevato grado di rischio mediante utilizzo di moduli a firma falsa o consegnati in bianco, consegnando ai clienti rendiconti recanti una valorizzazione degli investimenti del tutto difforme rispetto alla situazione reale e risultante dalle rendicontazioni ufficiali come accertato nel relativo giudizio penale.
Dagli atti di causa emerge specificamente che, a fronte delle suddette ripetute violazioni contrattuali l' ra convocato all'incontro del 13.10.2015. Con telegramma del 9.10.2015 comunicava la Pt_1
necessità di ricevere a mezzo mail indicazioni sulla motivazione dell'incontro e sebbene avesse confermato la propria partecipazione all'incontro del 13.10.2015 non ne prendeva parte inviando a mezzo del proprio legale comunicazione di giustifica. Riconvocato per il giorno 27.10.2015, l' Pt_1
replicava con lettera del 22.10.2015 chiedendo indicazione degli argomenti da trattare.
In data 12.10.2015, con atto a rogito per notar di Lecco, insieme al proprio coniuge ER
comparente nel rogito, costituiva il fondo patrimoniale in oggetto nel quale faceva Controparte_4
confluire la nuda proprietà dei beni immobili innanzi indicati, con trascrizione nei registri immobiliare in data 22.10.2015 ed annotazione a margine dell'atto di matrimonio in data 26.10.2015.
***
Ne consegue che entrambe le ragioni creditorie devono ritenersi certe nell'ammontare e di insorgenza anteriore rispetto al momento in cui è stato è stato compiuto l'atto di disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria.
pagina 15 di 18 Dal quadro innanzi esaminato emerge chiaramente che le determinanti causali del credito di euro
60.036,48 di cui al predetto decreto ingiuntivo n. 98/2020 del 12.06.2020 emesso dal Tribunale di
Lecco decreto attengono all'articolazione dei rapporti dare-avere originati dai surriferiti rapporti di apertura di credito e di finanziamento concessi all' n ragione del rapporto fiduciario istauratosi Pt_1
e collegati al contratto di conto corrente innanzi indicato, già in essere al momento della costituzione del fondo patrimoniale in oggetto, e dunque anteriori causalmente al compimento del predetto atto dispositivo.
Del pari le determinanti del credito risarcitorio di cui alla provvisionale di euro 80.000,00 riconosciuto con la surriferita sentenza con la quale era definito il procedimento penale scaturito dagli illeciti di gestione dei portafogli della clientela affidati all' ella qualità di Private Banker, si collocano Pt_1 in epoca anteriore al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria, essendo comprese le predette condotte illecite, a fondamento degli episodi ascritti nel predetto giudizio penale e fonte della condanna risarcitoria generica e della condanna al pagamento delle provvisionale al riguardo riconosciuta, in un periodo ampiamente anteriore all'ottobre 2015, momento di compimento dell'atto di disposizione patrimoniale in esame, come è dato rilevare anche dell'arco temporale delle conseguenti imputazioni ascritte nel relativo giudizio penale a definizione del quale è scaturita la condanna risarcitoria a base del credito risarcitorio in esame.
Ai fini della individuazione del momento di insorgenza del credito occorre aver riguardo al momento in cui vengono in essere le relative causali, essendo irrilevanti la data di scadenza o quella dell'accertamento giudiziale.
Al riguardo vale richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto di disposizione patrimoniale va riguarda sotto il profilo del credito nella sua essenza non già sulla base del relativo accertamento giudiziale sicché essa può ritenersi sussistente anche se e quando l'accertamento giudiziale avvenga successivamente con sentenza posteriore all'atto impugnato (cfr. Cass. Civ. 25.11.1985 n. 5824). Ne consegue che il momento in cui il credito insorge è dato non già dall'accertamento giudiziale delle ragioni creditorie bensì dal momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito e quindi il negozio costitutivo ovvero la consumazione dell'illecito contrattuale o extracontrattuale che ne sia la genesi.
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Così ricostruiti i fatti, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che, in ragione della anteriorità dell'insorgenza dei crediti rispetto al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, sarebbe pagina 16 di 18 integrato dalla scientia damni, vale rilevare come l'appellante si sia determinato alla costituzione del predetto fondo patrimoniale, che quale patrimonio con destinazione sottraeva i beni immobili nello stesso confluiti all'esecuzione coattiva attesa la relativa destinazione ai bisogni della prole, solo dopo aver avuto contezza dell'intenzione da parte dell'istituto di credito di procedere nei propri confronti in esito agli illeciti di gestione anteriormente consumati nell'articolazione dei rapporti gestori dei portafogli dei clienti affidati, nella piena consapevolezza degli illeciti gestori posti in essere, costituenti la determinante causale del credito risarcitorio a base della provvisionale al cui pagamento lo stesso è stato condannato con la surriferita sentenza n. 218/2020 del 3.03.2020 del Tribunale di Lecco, e nella conseguente evidente finalità di sottrarre i beni confluiti nel fondo patrimoniale all'esecuzione coattiva.
A ciò si aggiunge la collocazione temporale dell'atto dispositivo, posto in essere appena l'appellante ha avuto contezza delle iniziative che l'istituto di credito era prossimo ad assumere in conseguenza dei fatti emersi a fronte delle segnalazioni dei clienti amministrati e delle indagini conseguite. Ed infatti, prima che l'istituto di credito recedesse dal rapporto di agenzia ed estinguesse tutti i rapporti ad esso collegati l'appellante ha proceduto alla costituzione del fondo patrimoniale in oggetto.
Né l'appellante ha al riguardo offerto giustificazioni alternative idonee.
Deve pertanto ritenersi comprovato che l'appellante ha agito con dolo nella costituzione del fondo patrimoniale, a ciò determinandosi al chiaro fine di sottrarre i beni in esso fatti confluiti alle azioni esecutive che l'istituto di credito avrebbe intrapreso a seguito dell'accertamento degli illeciti gestori posti in essere dall'appellante.
Deve pertanto ritenersi integrata non soltanto la scientia damni, richiesta per gli atti di disposizione patrimoniale compiuti in epoca successiva alla insorgenza del credito, ma anche il consilium fraudis, richiesto nel caso in cui l'atto di disposizione patrimoniale sia compiuto anteriormente alla insorgenza del credito a base dell'azione revocatoria.
Anche a voler ritenere, secondo la prospettazione di parte appellante, che il credito sia di insorgenza successiva rispetto al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale risulta comunque integrato il prescritto elemento soggettivo sotto il profilo del consilium fraudis attesa la chiara intenzione dell'appellante di costituire il fondo al fine di sottrarre i beni alle azioni esecutive che ne sarebbero derivate.
Ne consegue la sussistenza sotto ogni profilo di tutti i presupposti richiesti dal dettato dell'art. 2901 c.c.
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Segue il rigetto dell'appello proposto con conferma integrale della sentenza appellata.
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Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto va condannato alla rifusione in favore della parte appellata costituita Parte_1
delle spese del presente giudizio di appello che Controparte_11
vanno liquidate, in considerazione del valore della causa (da considerare di valore indeterminabile) e della media complessità della stessa e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari vigenti (da attestare in prossimità di quelli medi), in complessivi euro 8.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
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Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater Pt_1 dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e avverso la Controparte_1 Controparte_4
sentenza n. 224/2024 pubblicata il 05.03.2024 del Tribunale Ordinario di Lecco, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_12
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro
[...]
8.000,00 (ottomila/00) oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante Parte_1
del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore-estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Maria Teresa Brena
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